Corte cost. Ord. 05-04-2007 (ud. del 06-03-2007), n. 122
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,
nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non prevede la possibilità del
collocamento in ausiliaria di tutto il personale appartenente alle forze
di polizia a ordinamento civile non soggetto al regime pensionistico contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995,
ovvero nella parte in cui, al comma 7, non estende il beneficio
dell'incremento del montante contributivo agli appartenenti alle forze
di polizia
che, per ragioni di anzianità di servizio, sono assoggettati al regime
pensionistico interamente retributivo e non a quello contributivo.
Invero, le questioni proposte - la prima delle quali è analoga a quella
già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 387 del 2002 -
sono formulate in via alternativa. Inoltre, la motivazione sulla non
manifesta infondatezza delle questioni è carente, perché, da un lato,
non tiene alcun conto delle sostanziali differenze esistenti tra il
regime pensionistico contributivo e quello retributivo, dall'altro,
mentre afferma che per il ricorrente nel giudizio di merito vale il
regime retributivo, non specifica se il globale trattamento di fine
rapporto stabilito per coloro cui esso si applica non presenti vantaggi
tali da compensare l'esclusione dall'applicazione delle norme relative
al collocamento in ausiliaria; conseguentemente, non è univoco il
riferimento all'asserita parificazione dei sistemi pensionistici dei
militari a quello dei non militari, in quanto il rimettente non precisa
se ha riguardo al sistema contributivo o a quello retributivo.
Corte cost. Ord. 05-04-2007 (ud. del 06-03-2007), n. 122
ORDINANZA N. 122
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle
deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime
previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale
militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego),
promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, sul ricorso proposto da S. Z. contro il Ministero
dell’interno, con ordinanza del 25 gennaio 2005, iscritta al n. 430 del
registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti l’atto di costituzione di S. Z. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi l’avvocato Aldo Tigano per S. Z. e l’avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
che, nel corso di un giudizio promosso da un ispettore superiore della
Polizia di Stato per l’annullamento del provvedimento col quale il
Ministro dell’interno aveva respinto la sua richiesta di collocamento in
ausiliaria, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione staccata di Catania, con ordinanza del 23 febbraio 2001,
sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g),
e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti
pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato
del pubblico impiego), nella parte in cui non prevede la possibilità di
collocamento in ausiliaria di tutto il personale indicato nell’art. 1
del medesimo decreto, e perciò anche degli appartenenti alla Polizia di
Stato;
che questa Corte, con l’ordinanza n. 387 del 2002, dichiarava detta questione manifestamente infondata, sul rilievo che il personale di cui all’art. 1 del citato d.lgs.
n. 165 del 1997 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria
ha diritto, nel momento in cui cessa dal servizio per raggiungimento
dei limiti di età, ad un incremento del montante individuale dei
contributi pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di
servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (art. 3,
comma 7), incremento che assume carattere compensativo della mancata
applicazione dell’istituto dell’ausiliaria;
che,
nel prosieguo del giudizio principale, il ricorrente precisava che il
suddetto istituto “compensativo” non poteva trovare applicazione nella
specie, in quanto il trattamento pensionistico a lui spettante era da
liquidare per intero con il sistema retributivo, mentre l’art. 3, comma
7, del d.lgs. n. 165 del 1997 fa riferimento alle pensioni liquidate in tutto o in parte col sistema contributivo;
che
sulla base di tali osservazioni, confermate anche dalla documentazione
acquisita tramite l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP), il TAR per la Sicilia, sezione
staccata di Catania, con ordinanza del 25 gennaio 2005, ha nuovamente
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 3 del d.lgs.
n. 165 del 1997, a) nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non prevede la
possibilità del collocamento in ausiliaria di tutto il personale
appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile, non soggetto
al regime pensionistico contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.
335; ovvero, b) nella parte in cui, al comma 7, non estende il
beneficio dell’incremento del montante contributivo agli appartenenti
alle forze di polizia che, per ragioni di anzianità di servizio, sono
assoggettati al regime pensionistico interamente retributivo;
che
il ricorrente, posto in congedo, per raggiunti limiti di età, a
decorrere dal 1° settembre 2000, avrebbe teoricamente diritto – secondo
quanto afferma il TAR remittente – ad
essere trattenuto in ausiliaria fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, ossia fino al mese di agosto 2005, il
che dà conto della permanenza di un interesse del medesimo a vedersi
riconosciuto il diritto all’applicazione di tale istituto;
che
a tale trattenimento osta il tenore letterale della norma censurata da
cui risulta, senza possibilità di dubbio, che il collocamento in
ausiliaria è un istituto che riguarda esclusivamente il personale
militare;
che,
fatte queste premesse in punto di rilevanza, il TAR siciliano osserva
che la non manifesta infondatezza della questione emerge «chiaramente,
nei termini in cui è stata già prospettata con la precedente ordinanza
di rimessione n. 392 del 2001, seppur nei limiti in cui la norma
dell’art. 3, d.lgs. n. 165 del 1997 venga ad
essere applicata a quei dipendenti che (come il ricorrente) risultano
ancora assoggettati al regime pensionistico retributivo, e non a quello
c.d. contributivo»;
che l’art. 2 del medesimo decreto n. 165, infatti, ha esteso il limite di età di sessant’anni
per la cessazione dal servizio nei confronti di tutto il personale di
cui all’art. 1, senza distinzione tra quello civile e quello militare,
sicché aver ristretto l’applicabilità del beneficio dell’ausiliaria al
solo personale militare «potrebbe comportare una ingiustificata
disparità di trattamento tra categorie equiparate, invece, sotto gli
altri profili pensionistici»;
che analoga violazione del principio di uguaglianza è da ravvisare, secondo il giudice a quo, nel fatto che l’art. 3, comma 7, del d.lgs.
n. 165 del 1997 riconosce il vantaggio dell’incremento del montante
contributivo al solo personale soggetto alla legge n. 335 del 1995;
che
la disposizione censurata, inoltre, sarebbe in contrasto anche con
l’art. 97 Cost., perché le modalità di utilizzazione del personale
collocato in ausiliaria non corrispondono necessariamente ai compiti che
detto personale svolgeva quando era in servizio, sicché non consentire
agli appartenenti alla Polizia di essere utilizzati in mansioni
solitamente di carattere amministrativo si risolve nella privazione, per
la pubblica amministrazione, della possibilità di fruire di personale
dotato di una qualificazione professionale del tutto corrispondente a
quella del personale militare;
che si è costituito in giudizio il ricorrente, chiedendo l’accoglimento della questione;
che
è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
che la questione venga dichiarata non fondata.
Consideratoche
il TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma
23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97,
lettera g, e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei
trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di Polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato
del pubblico impiego), nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non prevede
la possibilità del collocamento in ausiliaria di tutto il personale
appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile non soggetto al
regime pensionistico contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995,
ovvero nella parte in cui, al comma 7, non estende il beneficio
dell’incremento del montante contributivo agli appartenenti alle forze
di polizia che, per ragioni di anzianità di servizio, sono assoggettati
al regime pensionistico interamente retributivo e non a quello
contributivo;
che lo stesso remittente, nel medesimo giudizio, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 1997, senza tener conto della disposizione di cui al comma 7 dell’articolo medesimo, che prevede il beneficio pensionistico suindicato dell’incremento del montante contributivo, sicché questa Corte, con l’ordinanza n. 387 del 2002, l’aveva dichiarata manifestamente infondata;
che
ora lo stesso TAR censura la mancata previsione del collocamento in
ausiliaria del personale non militare della polizia di Stato, ma nel
contempo impugna anche il comma 7 dello stesso art. 3, nella parte in
cui limita la fruizione del beneficio pensionistico suddetto al
personale non militare assoggettato al regime contributivo;
che il remittente,
quindi, solleva in modo alternativo due diverse questioni di
legittimità costituzionale, l’una avente ad oggetto i commi 1 e 2
dell’art. 3 del d.lgs n. 165 del 1997, l’altra il comma 7 dello stesso articolo;
che
la prima questione è di per sé da ritenere manifestamente
inammissibile, non solo in quanto è sostanzialmente analoga a quella già
decisa, nel merito, con l’ordinanza n. 387 del 2002 di questa Corte, ma anche per altre concorrenti ragioni;
che,
infatti, la proposizione di questioni di legittimità costituzionale
formulate in via alternativa le rende entrambe manifestamente
inammissibili (ex plurimis, tra le più recenti, ordinanze n. 192 del 2004, n. 215 del 2005 e n. 9 del 2006);
che,
inoltre, la motivazione sulla non manifesta infondatezza delle
questioni è carente, perché, da un lato, non tiene alcun conto delle
sostanziali differenze esistenti tra il regime pensionistico
contributivo e quello retributivo, dall’altro, mentre afferma che per il
ricorrente nel giudizio di merito vale il regime retributivo, non
specifica se il globale trattamento di fine rapporto stabilito per
coloro cui esso si applica non presenti vantaggi tali da compensare
l’esclusione dall’applicazione delle norme relative al collocamento in
ausiliaria;
che
non è, pertanto, univoco il riferimento all’asserita parificazione dei
sistemi pensionistici dei militari a quello dei non militari, in quanto
il remittente non precisa se ha riguardo al sistema contributivo o a quello retributivo;
che le questioni, pertanto, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g),
e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti
pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato
del pubblico impiego), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2007.
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