Cassazione Civile
Sez. II, Sent. n. 5771 del 03 marzo 2008 |
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13
L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 1
L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 13
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13
L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 1
L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5
L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 13
Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. pen.
e 5 legge 3 luglio 1986 n. 65, hanno la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al
tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali
la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui
appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in
servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in
materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative
alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in
servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto dovesse
considerarsi nullo il verbale di contestazione di un'infrazione al
codice della strada redatto da un vigile urbano che si trovava in comune
diverso da quello in cui operava con tale qualifica mentre, in abiti
civili e fuori dal servizio di vigilanza, si trovava a bordo della sua
autovettura). (Rigetta, Giud. Pace Reggio Emilia, 29 Ottobre 2003)
Sez. II, Sent. n. 5771 del 03-03-2008 (ud. del 05-07-2007), Comune di Reggio Emilia c. S.S. (rv. 602077)
CIRCOLAZIONE STRADALE - IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI
Cass. civ. Sez. II, 03-03-2008, n. 5771
Cass. civ. Sez. II, 03-03-2008, n. 5771
Svolgimento del processo
S.S.
proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione, redatto
dalla Polizia Municipale di Reggio Emilia e notificato ad essa opponente
quale proprietaria del veicolo, per violazione dell'art. 158 C.d.S.. La
S. eccepiva tra l'altro che l'infrazione non era stata immediatamente
contestata e che l'agente accertatore si trovava a bordo della propria
autovettura in abiti borghesi.
La Polizia Municipale di Reggio Emilia, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendone l'infondatezza.
Con
sentenza 29/10/2003 il giudice di pace di Reggio Emilia accoglieva
l'opposizione ed annullava il verbale impugnato osservando: che, a norma
dell'art. 183 reg. C.d.S., gli agenti preposti alla regolazione del
traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice
citato, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza
mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme; che, ai
sensi della L. n. 65 del 1986, art. 1, Comuni sono obbligati ad
adottare un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che
deve contenere disposizioni intese a stabilire che le attività vengano
svolte in uniforme o in abito civile solo se necessario per
l'espletamento del servizio e previa autorizzazione; che nella specie la
contravvenzione era stata accertata da un agente in abiti civili, fuori
dal servizio di vigilanza e che si trovava a bordo della propria
autovettura; che pertanto la contravvenzione era stata elevata in
violazione delle citate norme per cui doveva ritenersi illegittima.
La
cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta dal
Comune di Reggio Emilia con ricorso affidato a due motivi. L'intimata
S.S. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il Comune di Reggio Emilia denuncia violazione dell'art. 183 reg. esec. C.d.S. e della L. n. 65 del 1986, art. 4,
nonchè vizi di motivazione, deducendo che l'utilizzo dell'uniforme da
parte degli agenti e degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12
C.d.S. è richiesto solo durante lo svolgimento delle operazioni e dei
servizi previsti dall'art. 11 C.d.S.. Nella specie al momento della
contestazione in questione l'agente accertatore e verbalizzante si
trovava a bordo della propria autovettura e non era impegnato nella
regolamentazione del traffico per cui è del tutto insussistente
l'asserita violazione del citato art. 183 reg. esec. C.d.S.. Infatti
occorre distinguere le differenti funzioni che gli appartenenti alla
polizia municipale rivestono in quanto differente è la relativa
disciplina normativa. In particolare la disciplina per l'espletamento
della funzione di polizia locale è dettata dalla citata L. n. 65 del
1965, art. 4, che prescrive determinati limiti (tra i quali l'obbligo
dell'uniforme nello svolgimento della funzione di polizia locale). Il
detto articolo nulla dispone in merito alle differenti funzioni di
polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza svolte
dagli appartenenti alla polizia municipale previste dalla L. n. 65 del 1986, art. 5.
Gli agenti di polizia municipale sono quindi sempre in servizio senza
limiti di tempo quando svolgono le indicate altre funzioni
indipendentemente dal fatto che indossino o meno l'uniforme.
Di
conseguenza al momento dell'accertamento dell'infrazione in questione
l'agente era legittimato alla redazione del verbale opposto in quanto
rivestiva la qualifica di agente di polizia stradale e non aveva
l'obbligo di indossare la divisa.
Le dette censure sono infondate.
Occorre premettere che effettivamente, in virtù del combinato disposto della L. n. 689 del 1981, art. 13 e L. n. 65 del 1986, art. 1,
i vigili della polizia municipale sono competenti all'accertamento di
tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative: alla polizia
municipale sono altresì attribuite, in virtù della L. n. 65 del 1986, art. 5, funzioni di polizia giudiziaria.
Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13,
in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in
quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero
territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in
materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative
pecuniarie in tutto tale territorio.
Va aggiunto che l'art. 57 c.p.p.,
indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria "le guardie
dei comuni", con competenza "nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza".
Quanto alle specifiche
disposizioni del codice della strada, l'art. 11, al comma 1, elenca così
i servizi di polizia stradale: a) prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale; b) rilevazione degli
incidenti stradali; c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti
a regolare il traffico; d) scorta per la sicurezza della circolazione;
e) tutela e controllo dell'uso della strada.
Lo
stesso art. 11, al comma 3, dispone che "ai servizi di polizia stradale
provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni
per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete,
altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque
espletati".
Il successivo art. 12, al comma 1,
demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale, fra gli altri,
"ai corpi ed ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza" il quale, come si è detto, ai sensi della L. n. 65 del 1986, art. 4, è costituito dall'intero territorio comunale.
Ciò posto va osservato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. civ.,
hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al
tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia
di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti
operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Il
riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata alla limitazione
spaziale che i detti agenti si trovino nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in
servizio (sentenza 13/4/2001 n. 5538).
Nella
specie, come risulta in fatto da quanto riportato nella sentenza
impugnata e da quanto ammesso dallo stesso Comune ricorrente, il verbale
di contestazione in questione è stato redatto da un agente della
polizia municipale di Reggio Emilia "in abiti civili e fuori dal
servizio di vigilanza che si trovava a bordo della propria autovettura
nel flusso del traffico". Quindi l'agente di polizia municipale nel
momento dell'accertamento dell'infrazione contestata alla S. non
rivestiva la qualifica di agente della P.G. come invece sostenuto dal
Comune nella tesi posta a base del motivo di ricorso in esame che deve
di conseguenza essere disatteso.
Con il
secondo motivo il Comune ricorrente denuncia vizi di motivazione
deducendo che il giudice di pace non ha esaminato nel merito la
fondatezza della contestazione e la sussistenza dei fatti posti a base
di tale contestazione.
Dal rigetto del primo
motivo deriva logicamente l'infondatezza del secondo posto che
correttamente il giudice di pace - annullato il verbale di contestazione
impugnato per le ragioni sopra esposte - non ha esaminato nel merito i
motivi di opposizione relativi alla sussistenza o meno dei fatti
contestati nel verbale in questione.
Il
ricorso deve pertanto essere rigettato. Non si deve provvedere sulle
spese perchè l'intimata S.S. non ha svolto attività difensiva in questa
sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2008
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