Ministero dell'interno
Circ. 3-4-2014 n. 2458
D.P.C.M. 12 marzo 2014 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello stato per l'anno 2014.
Emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Circ. 3 aprile 2014, n. 2458 (1).
D.P.C.M. 12 marzo 2014 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello stato per l'anno 2014 (2).
(1) Emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(2) Cfr., anche, circolare 9 aprile 2014, n. 2204, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si informa che, in data 28 marzo 2014, è stato registrato dalla Corte dei Conti, ed è in corso di pubblicazione, il D.P.C.M. 12 marzo 2014 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2014 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (Allegato 1).
Sui siti internet del Ministero dell'Interno (wwvv.interno.qov.it) e del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (www.lavoro.gov.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto - che prevede una quota massima di ingressi di 15.000 cittadini stranieri residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - stabilisce che sia ammesso l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia (art. 1, commi 1 e 2).
Lo stesso provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota di 15.000 unità, riserva (art. 1, comma 3) una quota di 3.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
La predetta quota di 15.000 unità (di cui 3.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle direzioni territoriali del lavoro con successiva circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.
L'articolo 2 prevede, inoltre, che, a titolo di anticipazione della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2014, siano ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria e per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione universale di Milano del 2015, come definiti dall'accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions dell'11 luglio 2012, ratificato con L. 14 gennaio 2013, n. 3. Con successiva circolare verranno inviate le linee guida Expo Milano 2015, nonché le istruzioni operative per l'utilizzo della modulistica specifica, predisposte d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod. C - stag) possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente con modalità telematiche.
Le procedure riguardanti la registrazione dell'utente, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it).
Al riguardo si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato nell'art. 1, comma 2 del decreto in oggetto che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti. Tali cittadini, infatti, maturano, in base a quanto previsto dall'articolo 24 del T.U. immigrazione e dall'art. 38, comma 2, del regolamento di attuazione, un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
D.P.C.M. 12 marzo 2014
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