(Sezione quinta, sentenza n. 43224/08; depositata il 19 novembre) |
FURTO
Cass. pen. Sez. V, (ud. 17-10-2008) 19-11-2008, n. 43224
Cass. pen. Sez. V, (ud. 17-10-2008) 19-11-2008, n. 43224
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
P.R.
ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione
per i minorenni, in data 5.3.08, che ha confermato quella emessa dal
locale g.u.p. il 21.5.07 con la quale è stato condannato, per il reato
di furto pluriaggravato del furgone Ducato tg. (OMISSIS), commesso in
(OMISSIS), ritenuta l'equivalenza della diminuente della minore età,
alla pena di un anno di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, con un unico motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) e art. 125 c.p.p., in relazione agli artt. 624, 625 e 626 c.p. e art. 336 c.p.p.,
nonchè contraddittorietà della motivazione per non avere la Corte di
merito derubricato il reato contestato da furto aggravato a furto d'uso,
stanti le dichiarazioni del teste Po.St., responsabile della Comunità
che ospitava il ricorrente, proprietaria del furgone in argomento, con
conseguente improcedibilità per difetto di querela, attesa comunque
l'insussistenza della aggravante del mezzo fraudolento essendosi il P.
limitato a prelevare le chiavi di accensione del veicolo dal cassetto
aperto in cui erano custodite.
In ogni caso -
concludeva il ricorrente - l'atto presentato il 30.3.06 aveva un
contenuto meramente dichiarativo, essendosi limitato il Po. a riferire
all'autorità di polizia che il furgone era stato prelevato dal P., per
cui mancava una chiara volontà che si procedesse nei confronti del
colpevole.
Il ricorso è fondato.
Erroneamente
i giudici territoriali hanno ritenuto sussistente l'aggravante del
mezzo fraudolento, che, come tale, secondo quanto previsto dall'art. 626 c.p., comma 2, rende inapplicabile la fattispecie del furto d'uso.
Se
ordinariamente l'uso da parte dell'autore di un furto, per aprire
serrature o altri congegni di chiusura, di chiave non legittimamente
venuta in suo possesso, concretizza il carattere della fraudolenza,
avuto riguardo al modo di apprensione della chiave, di solito improntato
a una qualche escogitazione particolare del reo, tuttavia allorchè la
disponibilità della chiave venga al reo ad offrirsi casualmente ed
occasionalmente, senza che egli abbia dovuto operare nulla più che
prendere la chiave stessa ed usarla, il fatto esula dal concetto di
fraudolenza e poichè nella specie il P., per impossessarsi del furgone
Ducato, ha utilizzato la chiave di accensione semplicemente prelevandola
dal cassetto del veicolo in cui era riposta, non v'è dubbio che non ne
abbia acquisito la disponibilità in maniera fraudolenta, per cui detto
comportamento non ha integrato gli estremi della aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, che rende perseguibile d'ufficio il reato di furto, secondo quanto prevede l'art. 624 c.p., comma 3.
Poichè
è risultato pacifico che il P., qualche ora dopo essersi impossessato
del furgone, ha consentito il ritrovamento del mezzo avendo incaricato
la propria madre di avvisare il responsabile della casa famiglia,
Po.St., circa la via dove era stato lasciato parcheggiato il veicolo,
per cui la fattispecie in esame deve essere ricondotta in quella
prevista dall'art. 626 c.p., e poichè il Po., responsabile
della comunità ospitante il ricorrente, si è limitato a denunciare la
sottrazione del veicolo, senza esprimere la volontà di perseguire
penalmente il responsabile dell'impossessamento del furgone, la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio perchè, qualificato il fatto come
violazione dell'art. 626 c.p., l'azione penale non poteva essere
iniziata per mancanza di querela.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto come violazione dell'art. 626 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2008
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