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martedì 10 giugno 2014

Consiglio di Stato: Indennità di servizio esterno



Indennità di servizio esternoConsiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 2294 del 11 maggio 2007


D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, art. 11
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, art. 9
D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, art. 12

Il servizio esterno per il quale sia l'art. 12 del D.P.R. n. 147/1990 sia l'art. 9 D.P.R. n. 395/1995 hanno previsto la corresponsione di una speciale indennità, è quello caratterizzato da una condizione di particolare disagio per il personale dipendente derivante dall'esposizione a particolari agenti atmosferici ed a specifici rischi. Ciò non si verifica, invece, per il servizio di scorta svolto dall'appartenente alla Polizia di Stato; se infatti, si fosse, ab origine, incluso anche tale servizio, vi sarebbe stato uno "snaturamento" delle finalità della suddetta speciale indennità, dovendosi includere nel relativo ambito ogni attività svolta fisicamente al di fuori dei locali dell'ufficio di appartenenza. L'estensione del compenso di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 395/1995, anche al servizio di scorta, è invece avvenuta con l'art. 11 del D.P.R. n. 254/1999, tuttavia l'operatività di tale estensione è iniziata a decorrere dal 1° giugno 1999.
Sez. VI, sent. n. 2294 del 11-05-2007 (ud. del 20-03-2007), Ministero dell'Interno c. C.A.

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2294/2007
Reg.Dec.
N. 5210 Reg.Ric.
ANNO   2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5210 del 2002  proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
@@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv.to ....
per l’annullamento
previa sospensiva, della sentenza  del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di @@@@@@@@ n.117/02 del 16 febbraio 2002, resa tra le parti;
    visto il ricorso con i relativi allegati;
    visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
    viste le memorie delle parti a sostegno delle proprie difese;
    visti gli atti tutti della causa;
    alla pubblica udienza del 20 marzo 2007, relatore il Consigliere ...
    ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
    1. Con il ricorso di primo grado l’odierno ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato presso l’Ufficio Scorte della Questura di @@@@@@@@ – premesso che aveva svolto durante l’anno 1998 servizio di scorta e tutela per complessivi n. 133 turni, ottenendo di conseguenza il diritto al riconoscimento dell’indennità per servizio esterno per un totale di £. 678.300 e che, tuttavia, l’Amministrazione non aveva corrisposto, nonostante le sue reiterate richieste, la somma predetta – adiva il TAR della Calabria, Sezione staccata di Reggio C., “per ottenere il pagamento dell’indennità dovuta” in relazione all’attività esterna di servizio, come sopra svolta con formale ordine di servizio della Questura  di appartenenza.
    A sostegno del gravame, l’istante deduceva la censura di violazione dell’art. 9 del DPR n.395/1995, con riferimento all’art.12 del DPR n.147/1990, chiedendo, nelle conclusioni, l’accoglimento del ricorso con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma dovuta con i relativi interessi legali.
    Nel giudizio si costituiva il Ministero intimato che controdeduceva al ricorso rilevando che il servizio di scorta alle personalità sarebbe escluso dai servizi esterni e concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato.
    2. Con la sentenza specificata in epigrafe l’adito TAR  accoglieva il proposto gravame, ritenendolo fondato “in ragione della necessaria corresponsione dell’indennità economica a chi svolge l’attività lavorativa in condizioni di disagio e pericolo indipendentemente dal tipo di servizio che presenti le caratteristiche del servizio esterno, dunque anche nel caso di servizio di scorta a protezione di determinate personalità”; e ciò, in particolare, perché l’indennità in questione è volta a remunerare “il disagio conseguente al servizio svolto in ambiente esterno ed in condizioni più gravose rispetto alla normale attività d’istituto” .
    3. Avverso tale sentenza, ritenuta erronea e ingiusta, è stato interposto l’odierno appello, affidato dal Ministero dell’Interno  al seguente unico motivo di diritto: “erroneità della sentenza; perplessità, carenza ed illogicità della motivazione”.
    Ha rilevato, in particolare, l’Amministrazione appellante che nella specie il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto sussistente, con affermazione apodittica, una situazione di disagio tale da essere paragonata a quella dei servizi, qualificati e individuati attraverso processi elaborativi e contrapposti, come “esterni”, e perciò più gravosi, considerando irrilevante la circostanza temporale della durata del peculiare servizio svolto dal ricorrente, affermazione questa che, però,  sarebbe erronea anche perché, soltanto a decorrere dal 1°.6.1999 il compenso giornaliero di cui all’art. 9, comma 1, D.P.R. 31.7.1995 è stato esteso alle forze di polizia che esercitino “ precipuamente attività di scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità…., impiegato in turni, e sulla base di formali ordini di servizio svolti all’esterno egli uffici…”.
    Nelle conclusioni il Ministero dell’Interno ha chiesto, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del giudizio.
    Nel giudizio di appello non sono stati depositati scritti difensivi da parte del ricorrente originario.
    Alla Camera di consiglio del 12.7.2002 questa Sezione ha accolto, con ordinanza n.3035/2002, l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia della sentenza impugnata
4 La causa, infine, è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 20.3.2007.
DIRITTO
     L’appellante, dipendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di @@@@@@@@, assegnato nel 1998 al servizio di scorta e tutela di detto Ufficio per complessivi n.133 turni, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire, per l’attività espletata, l’indennità di servizio esterno prevista dal D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e il Tribunale amministrativo regionale adito ha riconosciuto, con l’impugnata sentenza, la fondatezza della pretesa avanzata dall’interessato.
     Tale pronuncia dei primi giudici è ora contestata dal Ministero appellante, che ne  deduce l’erroneità in quanto il servizio espletato non doveva considerarsi reso in ambiente “esterno” ed implicante, come tale, il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 147/1990.
     L’appello è fondato.
     Ed invero, come evidenziato dall’Amministrazione, il servizio esterno, in relazione al quale l’art. 12 del D.P.R. n. 147/1990 e l’art. 9 D.P.R. n. 395/1995 prevedevano la corresponsione di una speciale indennità, era quello caratterizzato da una condizione di particolare disagio per il personale dipendente derivante dall’esposizione a particolari agenti atmosferici ed a specifici rischi; cosa che appunto non si verificava per il servizio di scorta, giacché, altrimenti, si sarebbe dovuto includere nel relativo ambito ogni attività svolta fisicamente al di fuori dei locali dell’ufficio di appartenenza, con evidente snaturamento della finalità della rivendicata indennità (in tal senso, cfr. Cons. St. Sez. II 28.7. 1998, parere n. 1252/1997; Sez. VI, decisioni  nn.28.9.2006, nn.5692, 5692 e  5694/2006).
     A quanto innanzi accennato deve aggiungersi il rilievo, evidenziato nelle decisioni innanzi citate,  che è stato l’art. 11, comma 1, del D.P.R. 16.3.1999, n. 254 ad estendere il rivendicato compenso di cui all’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 395/1999, anche al servizio di scorta, prescrivendo tuttavia, - con una disposizione che, per la sua stessa formulazione, non ha carattere ricognitivo di un principio già precedentemente in vigore – che l’operatività dell’estensione dovesse decorrere dal 1°.6.1999.
     Il Collegio, non discostandosi da quanto già statuito su analoghe controversie nelle decisioni della Sezione sopra indicate, deve concludere dunque per l’accoglimento del ricorso in appello in esame, atteso che i servizi di scorta e tutela in questione  non sono contemplati nell’ambito dei protocolli di intesa e delle “circolari” del Ministero che elencano i servizi esterni, protocolli e circolari, che non possono avere valore solo esemplificativo, per i riflessi finanziari dell’individuazione di tali servizi e l’espressa considerazione del servizio di scorta quale servizio esterno solo a decorrere dal 1°.6.1999,  per effetto dell’entrata in vigore del D.P.R. 16.3.1999 n. 254, ed atteso che nella specie il periodo controverso è comunque anteriore all’entrata in vigore del decreto appena citato.
     L’appello va pertanto accolto.
     Ricorrono giusti motivi, in relazione alla specificità della controversia, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
     Spese compensate.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
...

 
Presidente
.
Consigliere       Segretario
..
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il...11/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria

 
N.R.G. 5210/2002

 
FF

  

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