Indennità di servizio esternoConsiglio di Stato
Sez. VI, sent. n. 2294 del 11 maggio 2007
Sez. VI, sent. n. 2294 del 11 maggio 2007
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, art. 11
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, art. 9
D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, art. 12
Il
servizio esterno per il quale sia l'art. 12 del D.P.R. n. 147/1990 sia
l'art. 9 D.P.R. n. 395/1995 hanno previsto la corresponsione di una
speciale indennità, è quello caratterizzato da una condizione di
particolare disagio per il personale dipendente derivante
dall'esposizione a particolari agenti atmosferici ed a specifici rischi.
Ciò non si verifica, invece, per il servizio di scorta svolto
dall'appartenente alla Polizia di Stato;
se infatti, si fosse, ab origine, incluso anche tale servizio, vi
sarebbe stato uno "snaturamento" delle finalità della suddetta speciale
indennità, dovendosi includere nel relativo ambito ogni attività svolta
fisicamente al di fuori dei locali dell'ufficio di appartenenza.
L'estensione del compenso di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.R. n.
395/1995, anche al servizio di scorta, è invece avvenuta con l'art. 11
del D.P.R. n. 254/1999, tuttavia l'operatività di tale estensione è
iniziata a decorrere dal 1° giugno 1999.
Sez. VI, sent. n. 2294 del 11-05-2007 (ud. del 20-03-2007), Ministero dell'Interno c. C.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2294/2007Reg.Dec.
N. 5210 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 5210 del 2002 proposto dal Ministero
dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è per
legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12;
contro
@@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv.to ....
per l’annullamento
previa
sospensiva, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale
della Calabria, sezione staccata di @@@@@@@@ n.117/02 del 16 febbraio
2002, resa tra le parti;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
viste le memorie delle parti a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 20 marzo 2007, relatore il Consigliere ...
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1.
Con il ricorso di primo grado l’odierno ricorrente, agente scelto della
Polizia di Stato presso l’Ufficio Scorte della Questura di @@@@@@@@ –
premesso che aveva svolto durante l’anno 1998 servizio di scorta e
tutela per complessivi n. 133 turni, ottenendo di conseguenza il diritto
al riconoscimento dell’indennità per servizio esterno per un totale di
£. 678.300 e che, tuttavia, l’Amministrazione non aveva corrisposto,
nonostante le sue reiterate richieste, la somma predetta – adiva il TAR
della Calabria, Sezione staccata di Reggio C., “per ottenere il
pagamento dell’indennità dovuta” in relazione all’attività esterna di
servizio, come sopra svolta con formale ordine di servizio della
Questura di appartenenza.
A
sostegno del gravame, l’istante deduceva la censura di violazione
dell’art. 9 del DPR n.395/1995, con riferimento all’art.12 del DPR
n.147/1990, chiedendo, nelle conclusioni, l’accoglimento del ricorso con
conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma
dovuta con i relativi interessi legali.
Nel
giudizio si costituiva il Ministero intimato che controdeduceva al
ricorso rilevando che il servizio di scorta alle personalità sarebbe
escluso dai servizi esterni e concludendo per il rigetto del ricorso
siccome infondato.
2.
Con la sentenza specificata in epigrafe l’adito TAR accoglieva il
proposto gravame, ritenendolo fondato “in ragione della necessaria
corresponsione dell’indennità economica a chi svolge l’attività
lavorativa in condizioni di disagio e pericolo indipendentemente dal
tipo di servizio che presenti le caratteristiche del servizio esterno,
dunque anche nel caso di servizio di scorta a protezione di determinate
personalità”; e ciò, in particolare, perché l’indennità in questione è
volta a remunerare “il disagio conseguente al servizio svolto in
ambiente esterno ed in condizioni più gravose rispetto alla normale
attività d’istituto” .
3.
Avverso tale sentenza, ritenuta erronea e ingiusta, è stato interposto
l’odierno appello, affidato dal Ministero dell’Interno al seguente
unico motivo di diritto: “erroneità della sentenza; perplessità, carenza
ed illogicità della motivazione”.
Ha
rilevato, in particolare, l’Amministrazione appellante che nella specie
il Giudice di primo grado avrebbe ritenuto sussistente, con
affermazione apodittica, una situazione di disagio tale da essere
paragonata a quella dei servizi, qualificati e individuati attraverso
processi elaborativi e contrapposti, come “esterni”, e perciò più
gravosi, considerando irrilevante la circostanza temporale della durata
del peculiare servizio svolto dal ricorrente, affermazione questa che,
però, sarebbe erronea anche perché, soltanto a decorrere dal 1°.6.1999
il compenso giornaliero di cui all’art. 9, comma 1, D.P.R. 31.7.1995 è
stato esteso alle forze di polizia che esercitino “ precipuamente
attività di scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità….,
impiegato in turni, e sulla base di formali ordini di servizio svolti
all’esterno egli uffici…”.
Nelle
conclusioni il Ministero dell’Interno ha chiesto, quindi,
l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale
statuizione in ordine alle spese del giudizio.
Nel giudizio di appello non sono stati depositati scritti difensivi da parte del ricorrente originario.
Alla
Camera di consiglio del 12.7.2002 questa Sezione ha accolto, con
ordinanza n.3035/2002, l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia
della sentenza impugnata
4 La causa, infine, è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 20.3.2007.
DIRITTO
L’appellante,
dipendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di
@@@@@@@@, assegnato nel 1998 al servizio di scorta e tutela di detto
Ufficio per complessivi n.133 turni, ha chiesto il riconoscimento del
diritto a percepire, per l’attività espletata, l’indennità di servizio
esterno prevista dal D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e il Tribunale
amministrativo regionale adito ha riconosciuto, con l’impugnata
sentenza, la fondatezza della pretesa avanzata dall’interessato.
Tale
pronuncia dei primi giudici è ora contestata dal Ministero appellante,
che ne deduce l’erroneità in quanto il servizio espletato non doveva
considerarsi reso in ambiente “esterno” ed implicante, come tale, il
riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità di cui
all’art. 12 del D.P.R. n. 147/1990.
L’appello è fondato.
Ed
invero, come evidenziato dall’Amministrazione, il servizio esterno, in
relazione al quale l’art. 12 del D.P.R. n. 147/1990 e l’art. 9 D.P.R. n.
395/1995 prevedevano la corresponsione di una speciale indennità, era
quello caratterizzato da una condizione di particolare disagio per il
personale dipendente derivante dall’esposizione a particolari agenti
atmosferici ed a specifici rischi; cosa che appunto non si verificava
per il servizio di scorta, giacché, altrimenti, si sarebbe dovuto
includere nel relativo ambito ogni attività svolta fisicamente al di
fuori dei locali dell’ufficio di appartenenza, con evidente snaturamento
della finalità della rivendicata indennità (in tal senso, cfr. Cons.
St. Sez. II 28.7. 1998, parere n. 1252/1997; Sez. VI, decisioni
nn.28.9.2006, nn.5692, 5692 e 5694/2006).
A
quanto innanzi accennato deve aggiungersi il rilievo, evidenziato nelle
decisioni innanzi citate, che è stato l’art. 11, comma 1, del D.P.R.
16.3.1999, n. 254 ad estendere il rivendicato compenso di cui all’art.
9, comma 1, del D.P.R. n. 395/1999, anche al servizio di scorta,
prescrivendo tuttavia, - con una disposizione che, per la sua stessa
formulazione, non ha carattere ricognitivo di un principio già
precedentemente in vigore – che l’operatività dell’estensione dovesse
decorrere dal 1°.6.1999.
Il
Collegio, non discostandosi da quanto già statuito su analoghe
controversie nelle decisioni della Sezione sopra indicate, deve
concludere dunque per l’accoglimento del ricorso in appello in esame,
atteso che i servizi di scorta e tutela in questione non sono
contemplati nell’ambito dei protocolli di intesa e delle “circolari” del
Ministero che elencano i servizi esterni, protocolli e circolari, che
non possono avere valore solo esemplificativo, per i riflessi finanziari
dell’individuazione di tali servizi e l’espressa considerazione del
servizio di scorta quale servizio esterno solo a decorrere dal
1°.6.1999, per effetto dell’entrata in vigore del D.P.R. 16.3.1999 n.
254, ed atteso che nella specie il periodo controverso è comunque
anteriore all’entrata in vigore del decreto appena citato.
L’appello va pertanto accolto.
Ricorrono giusti motivi, in relazione alla specificità della controversia, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie
l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, con
conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 20 marzo 2007, dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
...
Presidente
.
Consigliere Segretario
..
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...11/05/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 5210/2002
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