Translate

mercoledì 28 gennaio 2015

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 11-12-2014 n. 18848 Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 11-12-2014 n. 18848
Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per il sistema educative di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico.

Nota 11 dicembre 2014, n. 18848 (1).

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per il sistema educative di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico.





Ai


Direttori generali degli


Uffici scolastici regionali


Loro sedi


Al


Prof. Gaetano Domenici


Presidente della conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione


Roma

e, p.c.:


Direzione generale risorse umane e finanziarie


Sede




Si fa seguito alle precedenti note prot. n. 7591/2012 e prot. n. 1235/2013 di questa Direzione generale, con le quali sono state attivate le procedure per il percorso di formazione finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, rivolto ai docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.

I corsi in argomento sono stati regolamentati con decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 7 del 16 aprile 2012.

Ai corsi in oggetto, per gli aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014, partecipano i docenti titolari delle classi di concorso in esubero riferite all’organico di diritto dei suddetti anni scolastici, che avendo prodotto domanda entro le date stabilite dalle specifiche circolari ministeriali o regionali, sono stati inseriti negli appositi elenchi predisposti dagli Uffici Scolastici Regionali.

Resta inteso che in ogni realtà territoriale, qualora si verificasse una disponibilità di posti per pensionamenti, riassorbimento dell’esubero, ecc., questi, verranno destinati ad altri docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero.

I posti disponibili verranno utilizzati secondo le seguenti priorità:

- docenti appartenenti alle classi di concorso A075, A076, C555 e C999;

- docenti appartenenti alle classi di concorso della tabella C;

- in subordine i docenti appartenenti alle altre classi di concorso in esubero della tabella A.

Considerata la necessità di dare tempestiva esecuzione a dette iniziative formative, da avviare entro gennaio 2015, si sintetizza di seguito la procedura, condivisa con la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione, che indica le varie attività e compiti afferenti ai soggetti istituzionali coinvolti nei corsi in argomento.


Gli Uffici Scolastici Regionali:

- comunicano all’ufficio scrivente il nominativo, i recapiti telefonici e di posta elettronica del referente della presente iniziativa formativa;

- verificano i nominativi dei docenti che hanno diritto a partecipare al corso di specializzazione;

- sostituiscono, con altri docenti in esubero, coloro che non hanno più titolo a frequentare il corso (pensionamenti, riassorbimento dell’esubero ecc);

- inviano gli elenchi, opportunamente verificati, all’indirizzo di posta elettronica del MIUR - DGPER Ufficio VI: formazione.scuola@istruzione.it e all’Istituzione scolastica che gestisce il/i corso/i (Allegato 1);

- prendono i necessari contatti con la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione per conoscere i referenti delle Università resesi disponibili per l’erogazione del/i corso/i (Allegato2);

- comunicano all’Istituzione scolastica che gestisce il/i corso/i l’Università con cui sottoscrivere la necessaria Intesa per la realizzazione del/i corso/i;

- inviano all’istituzione scolastica, assegnataria del finanziamento, l’elenco regionale dei partecipanti ai corsi.


Le Istituzioni scolastiche:

- ricevuti gli elenchi e l’indicazione della struttura universitaria che erogherà il corso, sottoscrivono con essa l’Intesa, facendo riferimento alla Convenzione sottoscritta il 29/10/2013 tra la DGPERS e la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione e all’Atto aggiuntivo integrativo della stessa sottoscritto dal Direttore Generale per il personale scolastico e dal Presidente della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione in data 7 novembre 2014 (Allegati 3 e 4);

- informano tempestivamente, in presenza di rinunce dei docenti, l’USR di competenza affinché possa provvedere a far subentrare altri aventi titolo;

- curano gli adempimenti amministrativo contabili relativi ai fondi e inviano all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza la rendicontazione delle spese vistate dai propri revisori dei conti e l’elenco nominativo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione;


La Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione:

- comunica, nel più breve tempo possibile, agli Uffici Scolastici Regionali i singoli referenti delle Università, con i necessari recapiti.

- individua le strutture universitarie idonee a svolgere i corsi ove non si sia registrata disponibilità di Atenei o nel caso in cui il numero di iscritti richieda un’attivazione multiregionale;


Le Università:

- che, in seno alla Conferenza Universitaria, si sono dichiarate disponibili, attivano corsi di formazione, ai sensi dell’art 6, comma 2 della L. 341/90 e dell’art 13 del DL 249/2010, per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero;

- stilano il calendario e lo inviano alla Conferenza;

- sottoscrivono l’Intesa con l’Istituzione scolastica di riferimento, assegnataria dei fondi a livello regionale, per l’attivazione del/i corso/i;

- curano la gestione contabile della rendicontazione delle spese sostenute da inviare alla scuola di riferimento con cui è stipulata l’Intesa;

- si raccordano con la Conferenza per la programmazione e lo svolgimento dei corsi;

- inviano al MIUR - Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio VI e agli Uffici Scolastici Regionali di riferimento, una volta conclusi i corsi, gli elenchi nominativi dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione e una relazione sulle attività svolte.

Gli Uffici scolastici Regionali, dopo aver verificato la regolarità amministrativo-contabile, invieranno, alla Direzione generale per il personale scolastico, tutte le rendicontazioni, le relazioni sulle attività svolte e gli elenchi nominativi dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione.

La Direzione generale per il personale scolastico successivamente invierà alla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie gli atti necessari per l’erogazione dei fondi.

È opportuno precisare che la rendicontazione dovrà avvenire per distinti esercizi finanziari (così come sono stati erogati i finanziamenti) e tenendo conto, per ogni anno scolastico, del numero dei docenti frequentanti (Allegato 5).

Sarà opportuno, pertanto, che tra l’Istituzione scolastica assegnataria dei fondi e l’Università erogatrice dei corsi, vengano stipulate Intese al cui interno risultino ben distinti: l’esercizio finanziario, il numero di corsisti frequentanti e l’importo assegnato.

I docenti, una volta conseguita la specializzazione, saranno utilizzati su posti di sostegno secondo le modalità previste dalla contrattazione sulle utilizzazioni.

Si ringrazia per la collaborazione.


Il Direttore generale

Maria Maddalena Novelli



Allegato 1


Riconversione sul sostegno dei docenti in esubero ripartizione dei fondi alle istituzioni scolastiche e. f. 2012-2014


Scarica il file



Allegato 2


Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero università sede dei corsi


Scarica il file



Allegato 3


Convenzione


tra

la Direzione Generale per il Personale scolastico,


e

la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione

La Direzione Generale per il Personale scolastico, di seguito denominata "DGPER", con sede in Roma, nella persona del Direttore Generale Vicario dr. Gildo De Angelis


e

La Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione, di seguito denominata "Conferenza Universitaria", con sede in Roma, nella persona del Presidente, prof. Gaetano Domenici, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre,


premesso che

1. La DGPER ha tra i propri obiettivi istituzionali la formazione in ingresso e in servizio del personale docente e segnatamente la realizzazione di attività formative nell'ambito della disabilità (Legge 104/1992) e dei Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 170/2010);

2. Le Università, e in particolare quelle in cui siano inclusi i Dipartimenti di Scienze della Formazione, svolgono attività di ricerca, didattica e di alta formazione nell'ambito della pedagogia speciale, della didattica speciale e della psicologiadello sviluppo e dell'educazione anche in riferimento ai Disturbi Specifici di Apprendimento;

3. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione hanno sottoscritto in data 5 luglio 2011 un Accordo Quadro per l'attivazione di Master universitari e Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale sulla didattica e la psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento, al quale è allegato uno schema che ne specifica la strattura ed i contenuti1;

4. Nell'ambito dello stesso Accordo è prevista l'attivazione di Master/Corsi su tematiche afferenti la disabilità;

5. La Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione è oggi sostituita, per effetto della Legge 240/2010 di riforma del sistema universitario, dalla Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione, presieduta dal Prof. Gaetano Domenici;

6. Il DGPER n. 7 del 16 aprile 2012 regolamenta i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero

1 In riferimento a : MIUR Decreto 30/09/2011 Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno


convengono e stipulano quanto segue


Articolo 1

Le Università che, in seno alla Conferenza Universitaria si dichiarano disponibili, attiveranno corsi di formazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L. 341/90 e dell’art. 13 del DL 249/20102, per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero, rivolti ai docenti di ruolo in esubero nelle classi di concorso elencate secondo l’ordine indicato dal DDG n. 7/2012.

I corsi prevedono 1500 ore di impegno complessivo da parte dello studente, pari a 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) e si articolano secondo la struttura indicata nel DDGPER n. 7 del 16 aprile 2012. Il ruolo di coordinamento nazionale è affidato al Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre, in quanto sede della Presidenza della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione.

2 Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

1. In attesa dell’istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le Università. Le caratteristiche dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l’acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e le Associazioni Nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

2. Le Università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell’ambito dell’Ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.

3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.

4. A conclusione del corso il candidato, che supera con esito favorevole l’esame finale, consegue il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

5. La specializzazione, di cui al comma 4, consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato sui relativi posti disponibili.


Articolo 2

È obbligatoria la frequenza di almeno 3/4 delle attività previste in presenza e lo svolgimento di tutte le attività didattiche erogate a distanza.


Articolo 3

Almeno un quarto dei CFU è dedicato ad esperienze dirette, con concrete applicazioni delle cognizioni teoriche apprese. Tali esperienze potranno essere svolte nelle scuole sedi di servizio ed in orario di servizio, o presso altre scuole specializzate in disabilità. Le attività e l'impegno orario saranno monitorati dal Dirigente scolastico della scuola statale o dal responsabile del centro e/o associazione collegati in rete con l'istituzione scolastica e riconosciuti dall'Università.


Articolo 4

Le Università, di cui all'art. 1 della presente Convenzione, si impegnano ad erogare attività didattiche e formative, utilizzando metodologie innovative e tecnologie e-learning e impegnando docenti qualificati. I Dipartimenti potranno avvalersi, ove necessario, dei contributi scientifici e dell'esperienza professionale di esperti in materia, anche attraverso associazioni accreditate e istituti di ricerca, che rispondano ai requisiti dell'articolo 23 della legge 240/2010.

L'attività didattica dei corsi può essere svolta per via telematica fino a un massimo del 50%; in conformità a quanto stabilito nella Convenzione stipulata fra Ministero e Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione, in data 27 dicembre 2011.

La presente Convenzione regolamenta i corsi, che si svolgeranno entro l'a.a. 2013-2014, salvo ulteriori deroghe, che saranno concordate tra le parti.


Articolo 5

Le ore di lezione che, in base ai regolamenti universitari dei Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale e dei Master, possono essere svolte da docenti non universitari, saranno tenute da esperti individuati di comune accordo tra Direttori e Presidi dei Dipartimenti di Scienze della Formazione.


Articolo 6

Può accedere al Corso di formazione attivato per l’anno accademico 2013-2014, per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, il personale docente delle classi di concorso in esubero, secondo le priorità indicate nell’art. 1 della presente Convenzione, richiamate dal DDG n. 7/2012.


Articolo 7

Al Corso di formazione, di cui all'articolo 1, sono ammessi i docenti delle scuole statali, facenti parte delle classi di concorso in esubero, in misura prossima alle 100 unità. Al termine del Corso di formazione le Università rilasciano ai docenti corsisti attestazione del titolo di specializzazione, conseguito a seguito del superamento di una prova finale di verifica, secondo le modalità previste dalla legge.

I corsi sono programmati per 1500 docenti delle classi di concorso di cui all’articolo 1 della presente Convenzione.


Articolo 8

Il Corso di formazione è finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - DGPER, con fondi a disposizione per la formazione dei docenti, ovvero con ulteriori appositi fondi a ciò finalizzati, considerando una quota massima di € 485,00 circa per ciascun docente corsista.

Detto contributo deve essere destinato esclusivamente alla copertura delle spese relative alla organizzazione dei corsi attivati sulla base della presente Convenzione.


Articolo 9

Tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione, alla frequenza, alla valutazione e al rilascio di certificazioni e diplomi sono a cura delle strutture amministrative di Ateneo a ciò preposte. La DGPER si impegna a diffondere presso le scuole l'informazione relativa all’avvio dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.


Articolo 10

Ciascun Dipartimento, nel predisporre il piano orario delle lezioni, tiene conto per quanto possibile, delle esigenze di servizio del personale della scuola partecipante al Corso di formazione, privilegiando modalità intensive nei fine settimana e nei periodi in cui non si svolgono attività didattiche.


Articolo 11

Ciascun Dipartimento si impegna a rendere disponibile il materiale didattico fornito ai corsisti al termine delle attività. Si impegna, inoltre, a far pervenire alla Direzione Generale per il personale scolastico una relazione sulle attività svolte nell'ambito dei Corsi di formazione, nonché il numero e i nominativi dei corsisti, che hanno effettivamente frequentato e che hanno conseguito il diploma finale.


Articolo 12

Ciascun Dipartimento, di cui all'articolo 1, realizzerà le attività formative previste dalla presente Convenzione, tenuto conto della peculiarità dei rispettivi territori.

Ciascun Dipartimento e/o struttura formativa universitaria, di cui all’art. 4 della presente Convenzione, curerà la promozione di specifiche iniziative a carattere scientifico per la presentazione delle attività e dei risultati nell'ambito delle specificità tematiche oggetto dei percorsi formativi a carattere universitario.


Art. 13

La DGPER trasferirà alle Università, per il tramite di n. 18 Istituzioni Scolastiche (di cui in elenco allegato), individuate a tale scopo e consorziate in rete, i fondi previsti dai Decreti di impegno n. 83, n. 84, n. 85, n. 86 della Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio del 21 dicembre 2012, per l’attivazione dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.


Roma, 29 ottobre 2013


Direzione generale per il personale scolastico


P.Il direttore generale

Il Dirigente vicario


Gildo De Angelis


Conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione


Presidente

Gaetano Domenici



Allegato 4


Atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 29/10/2013 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero, rivolti a docenti di ruolo in esubero nelle classi di concorso elencate secondo l’ordine indicato dal DDG n. 7/2012


Tra

La Direzione generale per il personale scolastico, con sede in Roma, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Maria Maddalena Novelli


e

la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione, di seguito denominata "Conferenza Universitaria", con sede in Roma, nella persona del Presidente prof. Gaetano Domenici, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre


VISTA


la Convenzione stipulata il 29/10/2013, di seguito denominata Convenzione, con la quale le Università si dichiarano disponibili ad attivare corsi di formazione, ai sensi dell’art.6, comma 2 della L.341/90 e dell’art. 13 del DM 249/2010, per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero, rivolti ai docenti di ruolo, in esubero nelle classi di concorso elencate secondo l’ordine indicato dal DDG n. 7/2012;

CONSIDERATA


la possibilità, prevista dall’art.4 della Convenzione di prolungarne la durata;

CONSIDERATA


l’urgenza di attivare i corsi per i 1.500 docenti delle classi di concorso in esubero di cui all'art.1 della Convenzione, per i quali sono già state assegnate le risorse finanziarie alle scuole;

RITENUTA


la necessità, ai fini dell’attuazione del piano di assunzioni straordinario previsto dalla "buona scuola", di provvedere anche all’attivazione di altri corsi per garantire una ulteriore riduzione del personale in esubero sulle classi di concorso di cui al DDG n. 7/2012;



Tutto ciò premesso, le parti convengono che:


Art. 1

Gli effetti della Convenzione sono prorogati per l’anno accademico 2014/2015 sia per formare il numero dei docenti già previsti dalla medesima Convenzione sia per avviare ulteriori corsi per gli altri docenti in esubero che hanno fatto domanda di riconversione (3.300 unità), compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in bilancio nell’e.f.2014.


Art.2

I corsi, poiché destinati a docenti di ruolo, potranno essere organizzati, così come previsto dalla convenzione del 29/10/2013, anche con modalità didattiche a distanza ed in presenza in modo che il numero degli iscritti per corso sia intorno alle 100 unità.


Art. 3

La Conferenza Universitaria si impegna a garantire la qualità dei processi didattici anche nel caso in cui gli Atenei attivino più di un corso formativo.


Art. 4

Qualora in alcune Regioni dovesse venir meno la disponibilità di Atenei per coprire il fabbisogno formativo o il numero di iscritti richieda un’ attuazione multiregionale, la Conferenza Universitaria individuerà modalità e strutture universitarie idonee a svolgere i corsi.


Art. 5

Rimane fermo quanto previsto all'art.8 della Convenzione relativamente alla quota massima di euro 485 spettante agli Atenei per la formazione di ciascun docente corsista e quanto definito all’art.13 relativamente alle modalità di trasferimento di fondi alle università per il tramite delle n. 18 istituzioni scolastiche già individuate a tale scopo.


Roma lì 7/11/2014


Direzione generale per il personale scolastico

Maria Maddalena Novelli


Conferenza universitaria nazionale di scienze della formazione

Gaetano Domenici



Allegato 5


Tabella riepilogativa delle domande presentate e dei posti dei corsi di specializzazione riferiti ai vari esercizi finanziari




Posti corsi di specializzazione

Regione


Domande presentate


Esercizio Finanziario 2012


Esercizio Finanziario 2013


Esercizio Finanziario 2014


Totali

Abruzzo


241


40


74


127


241

Basilicata


70


29


66


0


95

Calabria


227


73


137


17


227

Campania


469


108


144


217


469

Emilia Romagna


235


82


98


55


235

Friuli Venezia Giulia


69


40


56


0


96

Lazio


487


154


177


156


487

Liguria


55


56


55


0


111

Lombardia


607


197


227


183


607

Marche


116


46


68


2


116

Molise


63


6


17


40


63

Piemonte


369


102


146


121


369

Puglia


586


73


124


389


586

Sardegna


445


64


190


191


445

Sicilia


700


192


286


222


700

Toscana


210


82


96


32


210

Umbria


21


21


37


0


58

Veneto


233


135


147


0


282

Totale


5.203


1.500


2.145


1.752


5.397 

Nessun commento: