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mercoledì 28 gennaio 2015

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 11-12-2014 n. 18851 D.M. 886 del 1° dicembre 2014. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2015. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 11-12-2014 n. 18851
D.M. 886 del 1° dicembre 2014. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2015. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico.

Nota 11 dicembre 2014, n. 18851 (1).

D.M. 886 del 1° dicembre 2014. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2015. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico.



Agli


Uffici scolastici regionali


Loro sedi

Al


Dipartimento istruzione della provincia autonoma di


Trento

Alla


Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di


Bolzano

All’


Intendenza scolastica perla scuola in lingua tedesca


Bolzano

All’


Intendenza scolastica per le scuole delle località ladine


Bolzano

Alla


Regione Autonoma della Valle d’Aosta


Ass. Istruzione e Cultura


Direzione personale scolastico


Aosta




Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2015.



Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011

In virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 - seconda parte - e 14 dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’8 marzo 2012 che nel decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - cd. "quota"), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2015 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.



Nuovi requisiti

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno 2015 le regole da applicarsi sono le seguenti.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2015 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2015 in virtù della disposizione prevista dall’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2015, senza operare alcun arrotondamento.

Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione.



Requisiti di accesso ai sensi dell’art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna".

Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015).

Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all’articolo 1, comma 21, del decreto legge 13 agosto 2011, n. n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014.



Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. 886 del 1° dicembre 2014 fissa, all’articolo 1, il termine finale del 15 gennaio 2015 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di contribuzione e di dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2015.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 15 gennaio 2015 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota 96" entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi per donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto il 65° anno di età.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).



Legge 10 ottobre 2014, n. 147: nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica

La legge 10 ottobre 2014, n. 147 ha esteso l’applicazione dei requisiti pensionistici previgenti la riforma Fornero a favore dei soggetti che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (c.d. "salvaguardia").

La suddetta categoria di salvaguardati deve presentare istanza di accesso al beneficio alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al riguardo si rinvia alla circolare dell’INPS n. 8881 del 19 novembre 2014 ai sensi della quale "coloro che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola".

Per questi ultimi verranno pertanto fornite successive indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.



Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea.

- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 15 gennaio 2015.



Gestione delle istanze

Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione entro il 16 febbraio 2015. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l’organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L’articolo 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti. L’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS - gestione dipendenti pubblici - per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.



Applicazione dell’articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell’articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2015 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e tre mesi di età entro il 31 agosto 2015, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell’articolo 1, come modificato in sede di conversione del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell’articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;

- al compimento, entro il 31 agosto 2015, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Le amministrazioni non potranno comunque esercitare la risoluzione prima del raggiungimento di un’età anagrafica (62 anni) che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del comma 10 dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In merito si deve in ogni caso tenere presente che l’articolo 6, comma 2 quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, ha disposto che le riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e per cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 72, comma 11, è necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale.



Cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2015

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d’intesa con l’INPS - D.C. Pensioni.

Si ringrazia per la collaborazione.


IL Direttore generale

Maria Maddalena Novelli



Allegato


VISTO


il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l’articolo 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;

VISTO


il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO


il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l’articolo 72, comma 11, come sostituito dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO


il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

VISTO


il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l’articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;

VISTO


il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l’articolo 2, commi 4 e 5;

VISTO


il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l’articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell’anno scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

VISTA


la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all’applicazione dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTO


il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e l'articolo 9, comma 31, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78;

CONSIDERATO


che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;



Decreta


Art. 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 15 gennaio 2015 il termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2015.

2. Entro il medesimo termine del 15 gennaio 2015, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo possono presentare la relativa domanda di revoca.

3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.


Art. 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti è effettuato entro le scadenze previste con successiva circolare del Direttore Generale per il Personale scolastico, con la quale sono individuate specifiche indicazioni operative.

2. Tali scadenze tengono conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.


Art. 3

(Adempimenti finali)

1. L’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Quando l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.


Il Ministro

Stefania Giannini

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