N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2018
Ordinanza del 26 aprile 2018 del Tribunale di Nocera Inferiore nel
procedimento penale a carico di B.A..
Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in
caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Denunciata
esclusione dei figli di genitori non coniugati dall'ambito di
operativita' della disciplina penale prevista.
- Codice penale, art. 570-bis [, inserito dall'art. 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21].
(GU n.35 del 5-9-2018 )
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione penale
Il giudice, dott.ssa Leda Rossetti, nel processo penale a carico
di B.A. nato a il , imputato del «reato p. e p. dall'art. 570 co 2.
n. 2 codice penale perche' non ottemperando al decreto n. 224/2010
RVG e n. 690/2011 cron. del Tribunale per i minorenni di Salerno che
gli imponeva di versare un assegno mensile di euro 500,00 in favore
dei figli minori M. ed U. P., faceva mancare a questi ultimi i mezzi
di sussistenza.
In Pagani dal mese di maggio 2013 con condotta perdurante».
Osserva
Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pubblico
ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore il 14 maggio 2016
B.A. veniva tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale per
rispondere del reato indicato nell'epigrafe della presente ordinanza.
All'udienza del 9 febbraio 2018, verificata la regolare
costituzione delle parti, dichiarato aperto il dibattimento ed
ammesse le prove richieste (esame dei testi del pubblico ministero;
esame dell'imputato; acquisizione della documentazione indicata a
verbale), in quanto pertinenti e rilevanti ex art. 190 codice di
procedura penale, si procedeva all'esame della persona offesa A.D.,
la quale riferiva: che dalla convivenza protratta con il B. per
quattro anni erano nati due figli, tutt'oggi minorenni di anni 16 e
13; che la convivenza era cessata nel 2002-2003 con l'allontanamento
dell'ex compagno dall'abitazione familiare; che con provvedimento del
6 maggio 2011, il Tribunale per i minorenni aveva statuito l'obbligo
a carico del B. di versare per il mantenimento dei due figli minori
euro 500,00 mensili: somma mai corrisposta dall'ex compagno, che non
aveva mai avuto con i figli neppure alcun rapporto affettivo. La
persona offesa precisava di aver sempre lavorato e di percepire uno
stipendio mensile di circa € 1.400,00 con il quale aveva provveduto
al mantenimento dei figli.
All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruttoria
dibattimentale, invitate le parti a concludere anche in relazione
alla diversa qualificazione del fatto ex art. 570-bis codice penale,
il giudice, previa deliberazione in Camera di consiglio, procede a
dare lettura della presente ordinanza, che si allega al verbale di
udienza.
A parere di questo giudicante la decisione del presente giudizio
impone la previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale in
ordine alla soluzione della questione della legittimita'
costituzionale dell'art. 570-bis codice penale, applicabile ratione
temporis al presente giudizio - per effetto della riqualificazione
del fatto contestato - secondo la formulazione introdotta con il
decreto legislativo n. 21/2018, entrata in vigore il 6 aprile 2018 in
attuazione delle delega prevista dall'art. 1, comma 85, lett. q)
della legge n. 103/2017, li' dove ha riprodotto le previgenti
disposizioni penali contenute all'art. 12-sexies della legge n.
898/1970 e all'art. 3 della legge n. 54/2006 - che conseguentemente
sono state espressamente abrogate dall'art. 7, lettera b) e d) del
decreto legislativo n. 21/2018 - per violazione del principio di
uguaglianza e disparita' di trattamento tra la tutela penale prevista
per i figli di genitori coniugati rispetto alla minore tutela
apprestata in favore dei figli nati fuori dal matrimonio, in
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Con riferimento alla rilevanza della questione, deve evidenziarsi
che ad avviso della costante giurisprudenza di legittimita' (cfr. tra
le altre, Cassazione Sez. 6, 2 maggio 2000 n. 7824) nell'ipotesi,
quale quella in esame, in cui dalle risultanze dell'istruttoria
dibattimentale siano emersi - da un lato - l'insussistenza ovvero il
sopravvenuto venir meno dello stato di bisogno dei figli destinatari
dell'assegno di mantenimento (situazione idonea ad escludere il reato
di cui all'art. 570 cpv. c.p.), e - da un altro lato - l'oggettivo
inadempimento contributivo da parte dell'imputato obbligato (non
avendo mai ottemperato alla suddetta obbligazione pecuniaria o
avendolo effettuato in modo parziale), puo' ritenersi integrato il
reato di cui all'art. 12-sexies della legge n. 898/1970 come
richiamato dall'art. 3 della legge n. 54/2006, configurabile a fronte
della semplice omissione del versamento della somma nella misura
disposta.
Ne' la riqualificazione del fatto contestato quale art. 570,
comma 2 codice penale in quello di cui al previgente art. 3 della
legge n. 54/2006 ed attuale art. 570-bis codice penale,
determinerebbe alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato e
violazione del disposto di cui all'art. 521 codice di procedura
penale, poiche', pur presentando le due ipotesi criminose presupposti
ed elementi strutturali diversi, la condotta presa in considerazione
dalla citata legge, rientra nel piu' ampio paradigma di cui all'art.
570 codice penale, comma 2, n. 2, essendo nella prima ipotesi
sufficiente accertare il fatto della volontaria sottrazione
all'obbligo di corresponsione dell'assegno determinato dal tribunale
e non occorrendo, quindi - come riconosciuto dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 472 del 1989 - che dall'inadempimento
consegua anche il «far mancare i mezzi di sussistenza», elemento
invece necessario ai fini della integrazione della seconda figura
criminosa.
Inoltre, per costante giurisprudenza, il potere del giudice di
attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati
non puo' avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto
di difesa, in quanto gli articoli 111, comma 3, della Costituzione e
6, comma 3, lettera a), della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - come interpretato
dalla Corte europea diritti dell'uomo nella sentenza 11 dicembre
2007, Drassich c. Italia - impongono l'instaurazione del
contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto:
contraddittorio nella fattispecie, si ribadisce, integrato.
La rilevanza della questione nel presente giudizio emerge,
altresi', dall'impossibilita', stante l'assenza di una querela in
atti sporta dalla persona offesa quale esercente la potesta' sui due
figli minori, di ritenere comunque integrata l'ipotesi delittuosa di
cui all'art. 570, comma 1 codice penale per aver l'imputato violato i
doveri corrispondenti alla propria responsabilita' genitoriale.
Le disposizioni normative di cui all'art. 12-sexies della legge
n. 898/1970 e all'art. 3 della legge n. 54/2006 sono state
espressamente abrogate dall'art. 7, lettere b) e d) del decreto
legislativo n. 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, e riprodotte nel
nuovo art. 570-bis codice penale, con conseguente continuita' nel
rapporto di successione nel tempo tra le predette disposizioni
normative, trattandosi di un limitato diverso collocamento
ordinamentale delle stesse.
Ed invero il decreto legislativo n. 21/2018, in attuazione della
delega contenuta nell'art. 1, comma 85, lettera q) della legge n.
103/2017, c.d. Riforma Orlando, ha introdotto nell'ordinamento penale
il principio della riserva di codice, al fine di una migliore la
conoscenza dei precetti e delle sanzioni ed assicurare, dunque,
l'effettivita' della funzione rieducativa della pena, attraverso
l'inserimento nel codice penale dell'art. 3-bis recante «principio
della riserva di codice», nonche' mediante la trasposizione nel
codice penale di tutte le fattispecie criminose previste dalle
vigenti disposizioni di leggi speciali aventi ad oggetto la tutela
dei beni di rilevanza costituzionale.
L'intenzione attuata dal legislatore con la legge n. 103 del 2017
era quella di conferire, dunque, una delega meramente compilativa,
autorizzando la mera riproduzione all'interno del codice penale di
figure criminose gia' esistenti, senza apportare alcuna modifica
sostanziale delle stesse.
Vero e', infatti, che la relazione ministeriale allo schema del
decreto in parola afferma in maniera inequivocabile che il nuovo art.
570-bis codice penale assorbe le previsioni di cui all'art. 12-sexies
della legge n. 898/1970.
Orbene, il vigente art. 570-bis codice penale non contiene alcun
riferimento, neppure implicito, alla disciplina dei rapporti dei
figli con i genitori non coniugati, con conseguente violazione del
principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione nella parte in
cui non estende la medesima tutela penale ivi prevista anche ai figli
nati fuori dal matrimonio.
Sul punto, deve rilevarsi che la norma in questione, nella parte
censurata, contrariamente a quanto era possibile effettuare rispetto
alla previgente formulazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006, non
appare prestarsi, per il chiaro tenore letterale, ad interpretazioni
costituzionalmente orientate.
Ed invero, con riferimento alla previgente disposizione normativa
di cui all'art. 3 della legge n. 51/2006, la recente giurisprudenza
della Corte di cassazione (cfr. Cassazione Pen. Sez. VI, 22 febbraio
2018, n. 14731; Cassazione Penale, sez. VI, 25267 del 6 aprile 2017),
ribaltando il precedente (cfr Cassazione Penale, sez VI 2666 del 19
gennaio 2017) e costante formante giurisprudenziale ha ritenuto, alla
luce di un'interpretazione sistematica della disciplina delle unioni
civili e della responsabilita' genitoriale nei confronti dei figli,
introdotta dalla legge n. 76/2016 e dal decreto legislativo n.
154/2013, che ha inserito l'art. 337-bis cc e l'art. 4, comma 2 della
legge n. 54/2006, che quest'ultima disposizione normativa, secondo
cui le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati, dovesse essere
interpretata con riferimento a tutte le disposizioni, civili e
penali, previste dalla legge citata. In sostanza, una lettura
combinata, sistematica e costituzionalmente orientata delle
disposizioni normative contenute nella legge n. 54/2006, consentiva
di equiparare, anche dal punta di vista penale, la tutela apprestata
in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati
in costanza di matrimonio.
Diversamente, un'attenta esegesi del testo dell'art. 570-bis
codice penale, li' dove non contiene alcun riferimento, neppure
implicito, all'estensione della disciplina ivi prevista alle ipotesi
diverse dalla separazione trai coniugi, preclude un'interpretazione
costituzionalmente orientata della norma.
L'attuale formulazione dell'art. 570-bis codice penale,
contrariamente alla totale equiparazione dello status di figlio
avvenuta in sede civile per effetto delle modifiche di introdotte con
la legge n. 154/2013, determina una irragionevole ed ingiustificata
diversita' di trattamento nell'ambito dei rapporti tra genitori e
figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio in palese
contrasto con il principio di eguaglianza formale e sostanziale,
consacrato nell'art. 3 Cost.: da una parte, la piu' ampia e severa
tutela penale prevista per i figli di genitori coniugati, con ovvia
ricaduta nei riguardi dei loro genitori; dall'altra, una ben minore
tutela per i figli nati fuori del matrimonio, i cui genitori
beneficerebbero pertanto di un piu' limitato spettro penale a loro
carico, stante la sussistenza di diversi e rigorosi presupposti
richiesti dall'art. 570 cpv. n. 2 codice penale - lo stato di bisogno
dell'avente diritto, persona offesa; la dimostrazione del venir meno
dei mezzi di sussistenza di quest'ultimo, per effetto
dell'inadempimento civilistico - estranei alla previsione di cui
all'art. 570-bis codice penale.
Deve infine rilevarsi che la presente questione, volta alla
declaratoria di incostituzionalita' della norma incriminatrice in
questione nella parte in cui non estende la medesima tutela penale
prevista in favore dei figli di genitori coniugati anche ai figli
nati fuori dal matrimonio, con conseguente reviviscenza della
precedente disposizione normativa abrogata, appare ammissibile in
quanto rispettosa del principio della riserva di legge in materia
penale, atteso che l'eventuale effetto di sfavore non e' il risultato
di una scelta di politica criminale della Corte, quanto piuttosto di
una trasposizione sul punto non fedele rispetto alle disposizioni
normative di cui agli articoli 3 e 4 legge n. 54/2006, spettando poi
al giudice di merito valutare le eventuali conseguenze derivanti
dall'accoglimento della questione nel processo a quo.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva
nei termini innanzi indicati, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 570-bis codice penale per violazione del
principio di uguaglianza e disparita' di trattamento ex art. 3 della
Costituzione nella parte in cui esclude dall'ambito di operativita'
della disciplina penale ivi prevista i figli di genitori non
coniugati.
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Dispone che, a cura della cancelleria:
la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri;
la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento;
gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte
costituzionale.
Da atto che la lettura, nell'odierna udienza, della presente
ordinanza al pubblico ministero ed al difensore vale quale
notificazione.
Nocera Inferiore, 26 aprile 2018
Il Giudice: Rossetti
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mercoledì 5 settembre 2018
N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2018 Ordinanza del 26 aprile 2018 del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di B.A.. Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio - Denunciata esclusione dei figli di genitori non coniugati dall'ambito di operativita' della disciplina penale prevista. - Codice penale, art. 570-bis [, inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21]. (GU n.35 del 5-9-2018 )
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