Translate

mercoledì 5 settembre 2018

N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2018 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 luglio 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sicurezza pubblica - Norme della Regione Umbria - Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Istituzione di un "Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo"



N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 luglio  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Umbria  -  Disciplina  degli
  interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
  del bullismo e del cyberbullismo - Istituzione  di  un  "Tavolo  di
  coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e  del
  cyberbullismo".
- Legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n.  4  (Disciplina  degli
  interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
  del  bullismo  e  del  cyberbullismo  -   Modificazioni   a   leggi
  regionali), artt. 1, comma 1, e 4.
(GU n.35 del 5-9-2018 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione per la Presidenza del  Consiglio
dei ministri  (c.f.  80188230587),  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, rappresentata e  difesa  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale
dello         Stato         (c.f.          80224030587;          pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it fax 06/96514000) ed  elettivamente
domiciliate presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12  -
ricorrente;
    Contro Regione Umbria, in persona  del  Presidente  pro  tempore,
dott.ssa Catiuscia Marini, con sede in Perugia  (cap.  06121),  Corso
Vannucci n. 96 - resistente;
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
della Regione  Umbria  n.  4  del  2018,  recante  «Disciplina  degli
interventi regionali per la prevenzione e il contrasto  del  fenomeno
del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi  regionali»,
ed in particolare degli articoli 1, comma 1, e 4.
    La legge della Regione Umbria n. 4 del 2018, recante  «Disciplina
degli interventi regionali per la  prevenzione  e  il  contrasto  del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo  -  Modificazioni  a  leggi
regionali» contiene disposizioni volte a  prevenire  e  reprimere  in
ambito regionale il fenomeno del bullismo e cyberbullismo.
    Si  tratta,  come  e'  evidente,  di  un  obiettivo   sicuramente
meritevole volta ad arginare il fenomeno  della  violenza  giovanile,
perpetrata anche attraverso l'impiego di strumenti informatici.
    Talune disposizioni della suddetta  legge  regionale  si  pongono
tuttavia in contrasto con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  h),
Cost. ed avverso di esse si propone ricorso in questa sede.
    Va premesso che il tema del bullismo e delle  disparita',  sempre
piu' diffuso nel nostro Paese, e' oggetto di  particolare  attenzione
al livello  statale  e  viene  contrastato  con  azioni  a  carattere
preventivo e con una strategia di attenzione,  tutela  ed  educazione
nei confronti dei minori coinvolti, sia nella  posizione  di  vittime
sia in quella di responsabili di illeciti,  assicurando  l'attuazione
degli  interventi  senza  distinzione  di  eta'   nell'ambito   delle
istituzioni scolastiche.
    Le  azioni  di  prevenzione  e  contrasto  al   bullismo   e   al
cyberbullismo hanno visto impegnato lo Stato, ad esempio,  attraverso
la Direttiva Ministeriale MIUR a 16 del 5 febbraio 2007 e quella  del
15   marzo   2007,   l'attivazione    della    casella    di    posta
bullismo@istruzione.it finalizzata  alla  segnalazione  dei  casi  di
episodi bullismo e cyberbullismo, nonche' i siti  www.webimparoweb.eu
e www.ilsocial.eu nei quali i soggetti interessati possono comunicare
e socializzare le proprie esperienze, in una  evidente  finalita'  di
prevenzione e repressione del fenomeno.
    Il  MIUR,  inoltre,  nel  2015  ha  emanato  apposite  Linee   di
orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo  e  al
cyberbullismo.
    Sempre  in  funzione  di  prevenzione  e  repressione,  e'  stato
istituito  un  Osservatorio  per  la  sicurezza   contro   gli   atti
discriminatori (Oscad), un organismo interforze (Polizia di  Stato  e
Arma dei Carabinieri) incardinato  nel  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza - Direzione centrale della  polizia  criminale,  mentre  la
Polizia di Stato ha predisposto un dossier «Bullismo che fare?»,  che
offre una serie di consigli per i giovani, per gli adulti e  per  gli
insegnanti utili a fronteggiare il fenomeno.
    Anche prefetture e questure sono  in  prima  linea  accanto  alle
famiglie  con  campagne  di  comunicazione  sociale,  diffusione   di
opuscoli e brochure e corsi nelle scuole.
    Si segnala, infine, la  legge  29  maggio  2017,  n.  71  recante
«Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il  contrasto
del fenomeno del cyberbullismo» che ha introdotto la  definizione  di
«cyberbullismo»  inteso   come   «qualunque   forma   di   pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione,
furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione,
trattamento  illecito  di  dati  personali  in  danno  di  minorenni,
realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti  on
line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare
un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un  serio  abuso,  un
attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».
    Presso la Presidenza del Consiglio e', peraltro, attivo un tavolo
tecnico con il compito di redigere un piano di azione  integrato  per
contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca  dati  per
il monitoraggio del fenomeno.
    Tutto  quanto   precede,   nell'ovvia   considerazione   che   la
prevenzione e repressione dei fenomeni in questione  rientrano  nella
competenza  statale  posto  che,  com'e'  noto,  la  materia  «ordine
pubblico e sicurezza» comprende il settore dell'ordinamento  riferito
all'«adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati  o  al
mantenimento dell'ordine pubblico». Tale materia e' stata intesa  «in
termini ampi»,  rientrandovi  «le  misure  e  le  funzioni  pubbliche
preposte a tutelare i beni fondamentali e  ogni  altro  bene  che  ha
prioritaria  importanza  per  l'ordinamento  giuridico  sociale»  (si
segnalano, tra le altre, le sentenze di codesta Ecc.ma  Corte  n.  33
del 2015, n. 118 del 2013, n. 35 del 2012, n. 129 del 2009, n. 50 del
2008, n. 105 del 2006, n. 313 del 2003, n. 290 del 2001, n.  218  del
1988)
    La competenza statale in materia «ordine pubblico e sicurezza» e'
strettamente legata a quella in materia dell'  «ordinamento  penale»,
alla quale e' sottesa  l'esigenza  che  la  relativa  disciplina  sia
assolutamente uniforme sul territorio nazionale.
    I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo  assumono  certamente
rilevanza  penale,  in  quanto  il  comportamento   improntato   alla
sopraffazione di soggetti vulnerabili e'  suscettibile  di  integrare
diverse fattispecie delittuose.
    Sebbene nell'ordinamento  italiano  non  sussista  una  specifica
fattispecie criminosa atta a punire il bullismo (e la sua  proiezione
nel cyberspazio), le condotte ad esso riconducibili  sono,  tuttavia,
suscettibili  di  valutazione  in  sede  penale  e,  a  mero   titolo
esemplificativo, possono  essere  ricondotte  ai  reati  di  violenza
privata (art. 610 codice penale); percosse (art. 581 codice  penale);
lesioni (art. 582 del codice penale); furto (art. 624 codice penale);
estorsione (art. 629 codice penale); danneggiamento alle  cose  (art.
635 codice  penale);  all'ingiuria  (art.  594  del  codice  penale);
diffamazione (art. 595 del codice penale); molestia o  disturbo  alle
persone (art. 660 codice penale); minaccia (art. 612 codice  penale);
atti persecutori tipici  dello  stalking  (art.  612-bis  del  codice
penale), con l'aggravante del cyberstalking se il fatto  e'  commesso
«attraverso strumenti  informatici  o  telematica»;  sostituzione  di
persona (art. 494 del codice penale); sequestro di persona (art.  605
codice penale); violenza sessuale (art. 609-bis codice penale).
    Peraltro, la legge 29 maggio 2017 n. 71 ha previsto che, in  caso
di condotte di ingiuria (art. 594 codice penale), diffamazione  (art.
595 codice penale), minaccia (art. 612 codice penale)  e  trattamento
illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy)  posti
in  essere  mediante  internet  da  minori  ultraquattordicenni   nei
confronti di altro minorenne, fino a quando non sia proposta  querela
o non  sia  presentata  denuncia,  e'  applicabile  la  procedura  di
ammonimento da parte del questore prevista  in  materia  di  stalking
(art. 612-bis codice penale).
    Cio' detto, talune disposizioni della legge regionale indicata in
epigrafi si presentano censurabile sotto il  profilo  della  coerenza
con  il  dettato  costituzionale,  in  particolare  appunto  con   la
competenza esclusiva attribuita allo  Stato  dall'art.  117,  secondo
colma lettera h) della Costituzione, in materia di «ordine pubblico e
sicurezza».
    In particolare, sulla base di quanto premesso,  si  censurano  le
seguenti previsioni:
      1) l'art. 1, colma 1, prevedendo, con formulazione  generica  e
poco chiara, che la legge persegue il dichiarato fine di «prevenire e
contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte  le
sue  manifestazioni»,  genera  un'indebita  sovrapposizioni  con   la
materia  dell'ordine  pubblico  e  sicurezza,   in   quanto   involga
necessariamente i  profili  di  rilievo  penalistica  delle  condotte
riconducibili al bullismo e alla sua dimensione cibernetica.
    Al riguardo  occorre  premettere  che  nell'ambito  delle  misure
orientate alla  prevenzione  e  al  contrasto  del  bullismo  occorre
distinguere gli interventi  di  carattere  prettamente  educativo  da
quelli di politica criminale. I primi agiscono  sui  fattori  sociali
dai quali trae origine il fenomeno e attengono  alla  promozione  dei
valori di civilta' e di una cultura della legalita' tra le fasce piu'
giovani della popolazione; i secondi, pur muovendo dallo studio delle
cause del delitto che emergono nel tessuto  sociale,  attengono  alla
prevenzione  (e  repressione)  dei  reati   perpetrati   dai   minori
attraverso aggressioni e molestie reiterante  in  danno  di  soggetti
piu' deboli.
    Appare evidente che la Regione  puo'  intervenire  esclusivamente
attraverso  misure  di  carattere   educativo,   essendo   altrimenti
illegittima qualsiasi iniziativa regionale in tema di  prevenzione  e
contrasto al bullismo quale fenomeno criminale,
    Invero, il generico riferimento contenuto nella norma in esame  a
«tutte le manifestazioni» di bullismo e cyberbullismo si presta ad un
ampliamento dell'area di intervento  del  legislatore  regionale,  in
quanto  idoneo  a  ricomprendere  non  soltanto  gli  interventi   di
carattere social-preventivo, ma anche  quelli  strettamente  inerenti
all'ordine pubblico e sicurezza.
      2) La disposizione contenuta nell'art. 4, che istituisce presso
la Giunta regionale un «Tavolo di coordinamento», con l'obiettivo  di
raccogliere informazioni sulle iniziative in tema  di  prevenzione  e
contrasto del bullismo e del cyberbullismo, al  fine  di  creare  una
sinergie tra tutti i soggetti che in ambito regionale  svolgono  tali
attivita',   rende   ancora   piu'   evidenti    gli    aspetti    di
incostituzionalita' della legge in commento.
    E' indubbio che tra i soggetti titolari di compiti di prevenzione
e contrasto del bullismo (con specifico riguardo ai  profili  penali)
vi siano gli appartenenti alle Forze  di  polizia,  che,  peraltro  -
secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4  -  sono  componenti,
seppure in via facoltativa, del menzionato Tavolo  di  coordinamento;
l'acquisizione di  informazioni  sull'attivita'  di  ordine  pubblico
espletata dai suddetti organi trascende, all'evidenza,  le  finalita'
di carattere sociale  ed  educativo  che,  al  contrario,  dovrebbero
essere sottese all'intervento del legislatore regionale  in  materia,
per quanto di competenza.
    Al  contrario,  la  cennata  norma  conferisce  alla  Regione  il
generale potere di promuovere, attraverso il menzionato  Tavolo,  «il
coordinamento»  tra  i  vari  soggetti  preposti   all'attivita'   di
prevenzione e contrasto del bullismo, senza specificazione alcuna  in
merito alla natura delle informazioni acquisite, che  ben  potrebbero
riguardare i profili penali e l'attivita' di polizia in  ordine  alla
prevenzione e alla repressione dei reati sussumibili nel fenomeno del
bullismo.
    Alla luce di  tali  considerazioni,  l'ampia  formulazione  delle
norme regionali sopra indicate, che non esplicita in  maniera  chiara
che l'avversione regionale alle condotte riconducibili bullismo e  al
cyberbullismo  e'  volta  esclusivamente  a  finalita'  di  carattere
sociale ed educativo,  invade  la  competenza  esclusiva  statale  in
materia di ordine pubblico e sicurezza, in violazione dell'art.  117,
comma secondo, lettera h), della Costituzione.
    La legge regionale indicata in epigrafe, che detta norme  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  del  fenomeno  del  bullismo   e   del
cyberbullismo,  presenta,   pertanto,   aspetti   di   illegittimita'
costituzionale in quanto le disposizioni di seguito indicate eccedono
dalle competenze attribuite alla  Regione,  andando  ad  invadere  la
competenza esclusiva dello Stato in materia  di  «ordine  pubblico  e
sicurezza» che, come e' noto, attiene alla prevenzione dei reati e al
mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale «complesso  dei  beni
giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari  sui  quali
si regge la civile convivenza nella comunita'  nazionale»  (cfr.,  ex
multis, Corte cost., 5 giugno 2013, n. 118; 9 febbraio 2011, n. 35)
    Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come in
epigrafe rappresentata, difesa e  domiciliate,  chiede  raccoglimento
delle seguenti conclusioni

                                P.Q.M.

    Piaccia    all'Ecc.ma     Corte     costituzionale     dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 4  della
legge della regione Umbria 9 maggio 2018, n, 4, pubblicata nel BUR n.
20 del 16 maggio 2018, recante «Disciplina degli interventi regionali
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno  del  bullismo  e  del
cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali»:
    Con ogni conseguente statuizione.
    Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio  dei
ministri del 5 luglio 2018.
      Roma, 10 luglio 2018

             Gli Avvocati dello Stato: Nunziata - Fedeli

Nessun commento: