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mercoledì 5 settembre 2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 17 maggio 2018, n. 102 Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone». (18G00132) (GU n.206 del 5-9-2018) Vigente al: 20-9-2018
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 maggio 2018, n. 102
Approvazione del regolamento di disciplina dell'area marina protetta
«Capo Testa - Punta Falcone». (18G00132)
(GU n.206 del 5-9-2018)
Vigente al: 20-9-2018
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare l'articolo
19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto del Ministro
dell'ambiente di un Regolamento delle aree marine protette che
disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di
protezione necessario;
Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato da navi, Marpol 73/78, per la definizione
di requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della
pesca, nonche' le modifiche apportate alla politica comune della
pesca con il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2015;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per
la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in particolare l'articolo
36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette
di reperimento e, tra esse, alla lettera p), quella denominata «Capo
Testa - Punta Falcone»;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in
campo ambientale e in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179 e in particolare l'articolo 8
relativo al funzionamento delle aree marine protette;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo
ambientale;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
nuovo codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di attuazione
della direttiva 2008/56/CE, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147, che all'articolo 1, comma
117, prevede specifici incrementi di spesa al fine di garantire
l'istituzione delle aree marine protette di cui alle aree marine di
reperimento previste al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36
della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e o) che
attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e
del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e
marine, nonche' per le attivita' in materia di mare e biodiversita'
relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le
regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Considerato che e' stata stipulata una convenzione tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione
generale per la protezione della natura e del mare (DGPNM) e
l'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA), resa
esecutiva con decreto direttoriale prot. 12112/PNM del 16 giugno
2014, per l'aggiornamento degli studi conoscitivi ed il supporto
all'iter istruttorio per l'istituzione, tra le altre, dell'area
marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», nel Comune di Santa
Teresa di Gallura, Provincia di Sassari;
Tenuto conto che, nel corso dell'iter istruttorio per l'istituzione
dell'area marina protetta, sono state considerate e valutate le
osservazioni degli Enti interessati e del pubblico e, in particolare,
l'ISPRA:
ha presentato le risultanze delle attivita' conoscitive agli enti
interessati nel corso della riunione tenutasi in data 11 dicembre
2014;
ha presentato la proposta preliminare predisposta, denominata
«Prima ipotesi dei livelli di zonazione», agli Enti interessati,
nella riunione del 25 marzo 2015, e, successivamente, trasmessa agli
stessi in data 21 aprile 2015, in merito alla quale il Comune di
Santa Teresa di Gallura ha avviato una consultazione pubblica;
ha elaborato, sulla base delle osservazioni pervenute al Comune di
Santa Teresa di Gallura e delle considerazioni valutative svolte, la
proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, con relativa
disciplina di tutela dell'istituenda area marina protetta;
ha trasmesso alla Direzione generale per la protezione della natura
e del mare, con nota prot. 44961 del 9 ottobre 2015, una sintesi
delle considerazioni elaborate in merito alle osservazioni pervenute;
Considerato che la Direzione generale per la protezione della
natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni, con nota
prot. 21742/PNM del 5 novembre 2015, ha chiesto a ISPRA di elaborare
la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di
tutela dell'area marina protetta;
Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e
disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa dall'ISPRA
con nota prot. 54936 del 2 dicembre 2015;
Considerato che,
la Direzione generale per la protezione della natura e del mare,
preso atto della citata proposta, con nota prot. 24321/PNM del 4
dicembre 2015, ha convocato un incontro in data 16 dicembre 2015 con
gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti
ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di
approvazione del Regolamento di disciplina delle attivita'
consentite, in uno con la cartografia di perimetrazione e zonazione
dell'area marina protetta;
con nota prot. 8357/PNM del 21 aprile 2016 la Direzione generale
per la protezione della natura e del mare ha invitato l'ISPRA a
concordare con il Comune di Santa Teresa di Gallura un incontro
pubblico per la presentazione della proposta elaborata;
con nota prot. 35563 del 13 giugno 2016, l'ISPRA ha
sinteticamente relazionato in merito all'assemblea pubblica, tenuta
il 19 maggio 2015, per la presentazione della proposta conclusiva di
perimetrazione e zonazione, durante la quale non sono emerse
argomentazioni di natura tecnica sulla proposta medesima;
Preso atto delle risultanze dell'iter istruttorio, nonche' del
processo partecipativo svolto, e che, pertanto, la Direzione generale
per la protezione della natura e del mare ha avviato l'iter per
acquisire i pareri e le intese necessarie all'emanazione dei
provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina
protetta e di approvazione del Regolamento di disciplina delle
attivita' consentite;
Acquisita l'intesa espressa dalla Regione autonoma della Sardegna
con nota prot. 7219 del 28 ottobre 2016, richiesta con nota prot.
18106/GAB del 31 agosto 2016, sullo schema di decreto istitutivo e
sullo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina
delle attivita' consentite dell'area marina protetta «Capo Testa -
Punta Falcone»;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso
in data 29 settembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi emesso nell'Adunanza del 23 novembre 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata con nota del 14 marzo 2018, ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e' approvato il regolamento di disciplina dell'area marina
protetta «Capo Testa - Punta Falcone» di cui all'allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 maggio 2018
Il Ministro: Galletti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2018
Ufficio di controllo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 2512
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Allegato 1
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELLE
DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «CAPO TESTA - PUNTA FALCONE»
(ai sensi dell'articolo 19, comma 5,
legge 6 dicembre 1991, n. 394)
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di
tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta
Falcone», come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto
istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, e individua le attivita' consentite all'interno di ciascuna
zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
1. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno
dell'area marina protetta delle unita' nautiche al solo scopo di
raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree
individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
2. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla
produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente
acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o
indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
3. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la
tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente
dando fondo all'ancora;
4. «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata
anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e
guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di
costa fino alla massima escursione di marea;
5. «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla
sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al
fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della
navigazione;
6. «decreto istitutivo», il decreto istitutivo dell'area marina
protetta «Capo Testa - Punta Falcone» indicato nelle premesse del
presente Regolamento;
7. «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate
con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione
(autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate
all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o
istruttori;
8. «monitoraggio», l'osservazione costante dell'andamento dei
parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla
valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
9. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi
costruzione destinata al trasporto per acqua;
10. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le
unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o
pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e
predisposti, quale pontile o gavitello;
11. «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca
esercitata rispettivamente a scopo ricreativo e agonistico;
12. «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale
sia sportiva, esercitata in immersione;
13. «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta come piccola pesca
artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n.
293, e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le
modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle
proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse
dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico -
ricreative;
14. «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca
praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri,
abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12
miglia dalla costa) di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, e
successive modifiche e integrazioni, con i seguenti attrezzi: reti da
posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate -
combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR,
palangaro fisso LLS, e compatibilmente a quanto disposto dal
regolamento CE n. 1380/2013 e dal regolamento UE 812/2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune
della pesca, e successive modifiche e integrazioni;
15. «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione
artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che
e' gia' presente nell'area di rilascio;
16. «unita' da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e
con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da
diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche e
integrazioni;
17. «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in
zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 3.
Finalita', delimitazione dell'area marina protetta
e attivita' non consentite
1. Sono fatte salve le finalita' e la delimitazione dell'area
marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» e le attivita' non
consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto
istitutivo.
TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
Art. 4.
Zonazione dell'area marina protetta
1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone, delimitate dalla
congiungente i punti di seguito elencati, rappresentate nella
rielaborazione grafica della carta n. 325 dell'Istituto idrografico
della Marina, allegata al presente regolamento del quale costituisce
parte integrante; le zone, tenuto conto delle caratteristiche
ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, sono
sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
2. La zona A e' sottoposta a regime di riserva integrale ed e'
costituita da un solo tratto di mare rappresentato nella cartografia
allegata e di seguito descritto:
2.1. tratto di mare a ovest del promontorio di Capo Testa,
comprendente le Secche del Diavolo, delimitato dalla congiungente dei
seguenti punti:
=================================================================
| Punto | Latitudine | Longitudine |
+=============+=======================+=========================+
| A | 41° 14' 47.25'' N | 009° 06' 25.33'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| B | 41° 14' 55.22'' N | 009° 07' 22.51'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| C | 41° 13' 15.91'' N | 009° 07' 22.33'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| D | 41° 13' 22.00'' N | 009° 06' 25.19'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
3. La zona B e' sottoposta a regime di riserva generale ed e'
costituita da due tratti di mare, alla stessa zona B afferisce la
sottozona Bs di riserva generale speciale costituita da un solo
tratto di mare; le zone sono rappresentate nella cartografia allegata
e sono di seguito descritte:
3.1. zona B, tratto di mare prospiciente la costa compresa tra
l'estremita' est di Porto Quadro e la punta ad est di Cala Balcaccia
delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
=================================================================
| Punto | Latitudine | Longitudine |
+=============+=======================+=========================+
| N (in costa)| 41° 15' 11.42'' N | 009° 12' 47.77'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| J | 41° 15' 32.25'' N | 009° 12' 47.84'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| K | 41° 16' 03.75'' N | 009° 13' 59.16'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| L | 41° 14' 56.89'' N | 009° 16' 13.05'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| M (in costa)| 41° 14' 21.74'' N | 009° 16' 12.91'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
3.2. zona B, tratto di mare circostante il promontorio di Capo
Testa delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:
=================================================================
| Punto | Latitudine | Longitudine |
+=============+=======================+=========================+
| G (in costa)| 41° 13' 00.25'' N | 009° 09' 48.83'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| C | 41° 13' 15.91'' N | 009° 07' 22.33' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| B | 41° 14' 55.22'' N | 009° 07' 22.51'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| H | 41° 15' 18.62'' N | 009° 10' 10.87'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| I (in costa)| 41° 14' 29.89'' N | 009° 10' 10.75'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
3.3. sottozona Bs, tratto di mare prospiciente la costa compresa
tra il limite est di Baia Santa Reparata e il limite est della
Spiaggia di Rena Bianca delimitato dalla congiungente dei seguenti
punti:
=================================================================
| Punto | Latitudine | Longitudine |
+=============+=======================+=========================+
| I (in costa)| 41° 14' 29.89'' N | 009° 10' 10.75'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| H | 41° 15' 18.62'' N | 009° 10' 10.87'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| E | 41° 15' 28.98'' N | 009° 11' 25.57'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| F (in costa)| 41° 14' 45.09'' N | 009° 11' 25.44'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
4. La zona C, di riserva parziale, comprende la restante parte
dell'area marina protetta, all'interno del perimetro, costituita da
due tratti di mare come di seguito descritti:
4.1. tratto di mare ad ovest del Porto di Longosardo delimitato
dalla congiungente i seguenti punti:
=================================================================
| Punto | Latitudine | Longitudine |
+=============+=======================+=========================+
| T (in costa)| 41° 11' 52.27'' N | 009° 09' 13.52'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| U | 41° 13' 12.45'' N | 009° 05' 57.98'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| P | 41° 15' 25.96'' N | 009° 05' 58.18'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| Q | 41° 16' 12.01'' N | 009° 11' 29.51'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| R | 41° 15' 36.62'' N | 009° 11' 42.01'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
|S (in costa) | 41° 14' 33.06'' N | 009° 11' 41.91'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
4.2. tratto di mare ad est del Porto di Longosardo delimitato
dalla congiungente i seguenti punti:
=================================================================
| Punto | Latitudine | Longitudine |
+=============+=======================+=========================+
| V (in costa)| 41° 14' 39.67'' N | 009° 11' 55.74'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| W | 41° 16' 21.36'' N | 009° 12' 37.02'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| X | 41° 16' 32.73'' N | 009° 13' 59.26'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| Y | 41° 15' 12.04'' N | 009° 16' 40.92'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
| Z (in costa)| 41° 13' 49.79'' N | 009° 16' 40.57'' E |
+-------------+-----------------------+-------------------------+
5. Il canale di transito individuato nel tratto di mare
antistante al Porto di Longosardo, come rappresentato nella
rielaborazione grafica allegata al presente Regolamento, e' escluso
dalla perimetrazione dell'area marina protetta.
6. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento
sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84 (World Geodetic
System 1984).
Art. 5.
Attivita' consentite
1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area
marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» e delle sue finalita'
istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto
istitutivo, sono consentite:
=========================================================
| | a) le attivita' di soccorso e |
| | sorveglianza; b) le attivita' di |
| | servizio svolte per conto del |
| | soggetto gestore; c) le attivita' |
| |di ricerca scientifica debitamente |
| Zona A di riserva | autorizzate dal soggetto gestore |
| integrale | dell'area marina protetta; |
+===================+===================================+
| |a) le attivita' consentite in Zona |
| |A; b) la balneazione; c) la |
| |navigazione, esclusivamente in |
| |assetto dislocante, a velocita' non|
| |superiore a 5 nodi, entro la |
| |distanza di 300 metri dalla costa, |
| |e a velocita' non superiore a 10 |
| |nodi, entro la fascia di mare |
| |compresa tra i 300 metri e i 600 |
| |metri di distanza dalla costa; d) |
| |l'accesso, alle unita' a vela, a |
| |remi, a pedali o con propulsore |
| |elettrico; e) l'accesso, ai |
| |natanti, ad eccezione delle moto |
| |d'acqua o acquascooter e mezzi |
| |similari, e alle imbarcazioni in |
| |linea con i requisiti di |
| |eco-compatibilita' di cui al comma |
| |2; f) l'accesso, alle imbarcazioni |
| |che non sono in linea con i |
| |requisiti di eco-compatibilita' di |
| |cui al comma 2, per dodici mesi a |
| |decorrere dalla data di |
| |pubblicazione del presente |
| |Regolamento; g) l'accesso, alle |
| |unita' nautiche adibite al |
| |trasporto passeggeri e alle visite |
| |guidate, autorizzate dal soggetto |
| |gestore; h) l'ormeggio, ai natanti |
| |e alle imbarcazioni, in siti |
| |individuati dal soggetto gestore |
| |mediante appositi campi boe, |
| |posizionati compatibilmente con |
| |l'esigenza di tutela dei fondali; |
| |i) l'ancoraggio ai natanti e alle |
| |imbarcazioni, al di fuori delle |
| |aree particolarmente sensibili, |
| |individuate e segnalate dal |
| |soggetto gestore, compatibilmente |
| |alle esigenze di tutela dei |
| |fondali; l) le visite guidate |
| |subacquee, svolte compatibilmente |
| |alle esigenze di tutela dei |
| |fondali, organizzate dai centri |
| |d'immersione subacquea autorizzati |
| |dal soggetto gestore e aventi sede |
| |legale nel comune di Santa Teresa |
| |di Gallura alla data di entrata in |
| |vigore del presente Regolamento; m)|
| |le immersioni subacquee, svolte |
| |compatibilmente alle esigenze di |
| |tutela dei fondali e autorizzate |
| |dal soggetto gestore; n) |
| |l'osservazione dei mammiferi |
| |marini, secondo il codice di |
| |condotta di cui al comma 3. o) |
| |l'esercizio della piccola pesca |
| |artigianale e l'attivita' di |
| |pescaturismo, riservate alle |
| |imprese di pesca che esercitano |
| |l'attivita' sia individualmente, |
| |sia in forma cooperativa, aventi |
| |sede legale nel Comune di Santa |
| |Teresa alla data di entrata in |
| |vigore del presente Regolamento, e |
| |ai soci delle suddette cooperative |
| |inseriti alla stessa data nel |
| |registro di ciascuna cooperativa; |
| |p) la pesca sportiva, con lenza e |
| |canna, autorizzata dal soggetto |
|Zona B di riserva |gestore e riservata ai residenti |
|generale |nel Comune di Santa Teresa. |
+-------------------+-----------------------------------+
|Sottozona Bs |a) le attivita' richiamate per la |
|riserva generale |Zona B ai punti a), b), c), d), e),|
|speciale |f), g), h), i) l), m), n). |
+-------------------+-----------------------------------+
| |b) le attivita' consentite in zona |
| |B; c) l'accesso alle navi da |
| |diporto in linea con i requisiti di|
| |eco-compatibilita' di cui al comma |
| |2; d) l'ormeggio, alle unita' da |
| |diporto in linea con i requisiti di|
| |eco-compatibilita' di cui al comma |
| |2, in siti individuati dal soggetto|
| |gestore mediante appositi campi |
| |boe, posizionati compatibilmente |
| |con l'esigenza di tutela dei |
| |fondali; e) la pesca sportiva, con |
| |lenza e canna, autorizzata e |
| |contingentata dal soggetto gestore |
| |sulla base delle esigenze di tutela|
| |dell'area marina protetta, ai |
| |soggetti equiparati ai residenti |
| |nel Comune di Santa Teresa di |
| |Gallura sulla base delle discipline|
| |adottate dal soggetto gestore con |
|Zona C di riserva |il Regolamento di cui all'articolo |
|parziale |6. |
+-------------------+-----------------------------------+
2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di
premialita' ambientale nel Regolamento di cui all'articolo 6, sono
individuate le unita' da diporto in linea con uno dei seguenti
requisiti di eco-compatibilita':
a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con
la direttiva 2003/44/CE;
c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della
MARPOL 73/78.
3. Per le attivita' di osservazione dei mammiferi marini, e'
individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100
metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300
metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attivita' di
avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente
codice di condotta:
a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli
animali;
b) nella fascia di osservazione non e' consentita la
balneazione e puo' essere presente una sola unita' da diporto o un
solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul
livello del mare;
c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per
attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
d) non e' consentito rimanere piu' di 20 minuti nella fascia di
osservazione;
e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione
e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi;
f) non e' consentito stazionare con l'unita' da diporto
all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche
involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo
principale,
g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in
acqua altro materiale;
h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
i) non e' consentito interferire con il normale comportamento
degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di
velocita' delle unita' da diporto;
m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita'
navale da diporto, e' fatto obbligo di mantenere una velocita'
costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti
contemporaneamente piu' di tre unita' da diporto, in attesa di
accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico
di arrivo nella zona di avvicinamento;
o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e'
fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di
osservazione e avvicinamento.
Art. 6.
Regolamento di esecuzione e di organizzazione
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento di disciplina delle attivita' consentite il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva il
regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina
protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n.
979, avente ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area
marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali
condizioni di esercizio delle attivita' consentite
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e
organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le
attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il rilascio
di autorizzazione da parte del soggetto gestore.
Art. 7.
Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla
Capitaneria di porto competente, dal Comando unita' per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri,
nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione
dell'area.
Art. 8.
Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui
all'articolo 6, si applica quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di
cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e
dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione
dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la restituzione in
pristino o la ricostituzione e il reinsediamento di specie vegetali o
animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del
committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in
caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di
inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede
all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura
prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni
previste dal presente decreto e dal Regolamento di esecuzione e
organizzazione di cui all'articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo
improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate
le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore secondo i criteri e
le procedure previste nello stesso Regolamento di esecuzione e
organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni
penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui
al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza
dell'area marina protetta, e' immediatamente trasmesso al soggetto
gestore che irroga la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
al presente articolo saranno imputati al bilancio del soggetto
gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione,
coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina
protetta.
Art. 9.
Pubblicita'
1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale
munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e
mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di
esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6 in un luogo ben
visibile agli utenti.
Parte di provvedimento in formato grafico
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 maggio 2018
Istituzione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone».
(18A05825)
(GU n.206 del 5-9-2018)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
d'intesa con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche e
integrazioni, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394,
e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 36,
comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di
reperimento e, tra esse, alla lettera p), quella denominata «Capo
Testa - Punta Falcone»;
Visto l'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive
modifiche e integrazioni recante nuovi interventi in campo
ambientale;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante disposizioni in campo
ambientale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo;
Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244,
con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di
riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e
all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere a) e o) che attribuisce
alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le
funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine,
nonche' per le attivita' in materia di mare e biodiversita'
relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le
regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia
di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare
ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, che all'art. 1, comma
117, prevede specifici incrementi di spesa al fine di garantire
l'istituzione delle aree marine protette di cui alle aree marine di
reperimento previste al comma 1, lettere h) e p) dell'art. 36 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Considerato che e' stata stipulata una convenzione tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione
generale per la protezione della natura e del mare e l'Istituto
superiore per la protezione ambientale (ISPRA), resa esecutiva con
decreto direttoriale prot. 12112/PNM del 16 giugno 2014, per
l'aggiornamento degli studi conoscitivi ed il supporto all'iter
istruttorio per l'istituzione, tra le altre, dell'area marina
protetta «Capo Testa - Punta Falcone», nel Comune di Santa Teresa di
Gallura, Provincia di Sassari;
Tenuto conto che, nel corso dell'iter istruttorio per l'istituzione
dell'area marina protetta, sono state considerate e valutate le
osservazioni degli enti interessati e del pubblico e, in particolare,
l'ISPRA:
ha presentato le risultanze delle attivita' conoscitive agli enti
interessati nel corso della riunione tenutasi in data 11 dicembre
2014;
ha presentato la proposta preliminare predisposta, denominata
«Prima ipotesi dei livelli di zonazione», agli Enti interessati,
nella riunione del 25 marzo 2015 e, successivamente, trasmessa agli
stessi in data 21 aprile 2015, in merito alla quale il Comune di
Santa Teresa di Gallura ha avviato una consultazione pubblica;
ha elaborato, sulla base delle osservazioni pervenute al Comune
di Santa Teresa di Gallura e delle considerazioni valutative svolte,
la proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, con relativa
disciplina di tutela, dell'istituenda area marina protetta;
ha trasmesso alla Direzione generale per la protezione della
natura e del mare, con nota prot. 44961 del 9 ottobre 2015, una
sintesi delle considerazioni elaborate in merito alle osservazioni
pervenute;
Considerato che la Direzione generale per la protezione della
natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni, con nota
prot. 21742/PNM del 5 novembre 2015, ha chiesto all'ISPRA di
elaborare la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e
disciplina di tutela dell'area marina protetta;
Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e
disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa dall'ISPRA
con nota prot. 54936 del 2 dicembre 2015;
Considerato che:
la Direzione generale per la protezione della natura e del mare,
preso atto della citata proposta, con nota prot. 24321/PNM del 4
dicembre 2015, ha convocato, in data 16 dicembre 2015, un incontro
con gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti
ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di
approvazione del regolamento di disciplina delle attivita'
consentite, in uno con la cartografia di perimetrazione e zonazione
dell'area marina protetta;
con nota prot. 8357/PNM del 21 aprile 2016 la Direzione generale
per la protezione della natura e del mare ha invitato l'ISPRA a
concordare con il Comune di Santa Teresa di Gallura un incontro
pubblico per la presentazione della proposta elaborata;
con nota prot. 35563 del 13 giugno 2016, l'ISPRA ha
sinteticamente relazionato in merito all'assemblea pubblica, che si
e' tenuta il 19 maggio 2015, per la presentazione della proposta
conclusiva di perimetrazione e zonazione durante la quale non sono
emerse argomentazioni di natura tecnica sulla proposta medesima;
Preso atto delle risultanze dell'iter istruttorio, nonche' del
processo partecipativo svolto, e che, pertanto, la Direzione generale
per la protezione della natura e del mare ha avviato l'iter per
acquisire i pareri e le intese necessarie all'emanazione dei
provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina
protetta e di approvazione del regolamento di disciplina delle
attivita' consentite;
Acquisita l'intesa espressa dalla regione autonoma della Sardegna
con nota prot. 7219 del 28 ottobre 2016, richiesta con nota prot.
18106/GAB del 31 agosto 2016, sullo schema di decreto istitutivo e
sullo schema di decreto di approvazione del Regolamento di disciplina
delle attivita' consentite dell'area marina protetta «Capo Testa -
Punta Falcone»;
Tenuto conto, che l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, dispone che l'individuazione, l'istituzione e la
disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia,
siano operati sentita la Conferenza Unificata;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, chiesto
con nota prot. 18105/GAB del 31 agosto 2016, ai sensi del citato art.
77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed espresso in data
29 settembre 2016, sullo schema di decreto istitutivo, repertorio
atti n. 122/CU, e sullo schema di decreto di approvazione del
Regolamento di disciplina delle attivita' consentite dell'area marina
protetta «Capo Testa - Punta Falcone», repertorio atti n. 123/CU;
Vista la nota prot. 14591 del 20 luglio 2017 del Ministero
dell'economia e finanze con la quale si esprime il nulla osta alla
nuova formulazione del decreto istitutivo nelle parti oggetto di
rilievi espressi con nota prot. 4546 del 14 ottobre 2016;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata,
richiesto con nota prot. 16086 del 25 luglio 2017 ed espresso in data
21 settembre 2017, repertorio atti n. 116/CU, sulla nuova stesura
dello schema di decreto istitutivo, concertata con il Ministero
dell'economia e delle finanze, dell'area marina protetta «Capo Testa
- Punta Falcone»;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione dell'area
marina protetta denominata «Capo Testa - Punta Falcone»;
Decreta:
Art. 1
Denominazione
1. E' istituita l'area marina protetta denominata «Capo Testa -
Punta Falcone».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno
dell'area marina protetta delle unita' nautiche al solo scopo di
raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree
individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione
di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico
mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del
ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la
tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente
dando fondo all'ancora;
d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata
anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e
guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di
costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla
sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al
fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della
navigazione;
f) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate
con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione
(autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate
all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o
istruttori;
g) «monitoraggio», l'osservazione costante dell'andamento dei
parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla
valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
h) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione
destinata al trasporto per acqua;
i) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le
unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o
pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e
predisposti, quale pontile o gavitello;
j) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia
sportiva, esercitata in immersione;
k) «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta come piccola pesca
artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n.
293 e nel decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce
le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle
proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse
dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico -
ricreative;
l) «piccola pesca artigianale», la pesca costiera esercitata a
scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori
tutto inferiore a 12 metri esercitata con attrezzi da posta,
ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto
ministeriale 14 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni
e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006
del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione
della pesca nel Mar Mediterraneo e dai successivi Piani di Gestione
Nazionale adottati in conformita' degli articoli 18 e 19 del
regolamento medesimo;
m) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione
artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che
e' gia' presente nell'area di rilascio;
n) «unita' da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto,
come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171 e successive integrazioni;
o) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone
sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 3
Finalita'
1. L'istituzione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta
Falcone» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si
prefigge le seguenti finalita':
a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali,
chimiche, fisiche e della biodiversita' marina e costiera, con
particolare attenzione agli habitat prioritari di substrato duro e
mobile ed alla Posidonia oceanica, anche attraverso interventi di
recupero ambientale;
b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle
conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina
protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e
divulgativi;
c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e
ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela
ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica
dell'area;
d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con
particolare riguardo alla valorizzazione delle attivita'
tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile, alla
canalizzazione dei flussi turistici in mare e lungo la fascia
costiera ed alla fruizione da parte delle categorie socialmente
sensibili.
Art. 4
Delimitazione dell'area marina protetta
1. L'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», che
comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo,
e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati, a
titolo indicativo, nella rielaborazione grafica della carta n. 325
dell'Istituto idrografico della Marina, allegata al presente decreto,
del quale costituisce parte integrante:
1.1. zona ad ovest del Porto di Longosardo:
=============================================================
| Punto | Latitudine | Longitudine |
+=============+=====================+=======================+
|T (in costa) | 41° 11' 52.27" N | 009° 09' 13.52" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| U | 41° 13' 12.45" N | 009° 05' 57.98" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| P | 41° 15' 25.96" N | 009° 05' 58.18" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| Q | 41° 16' 12.01" N | 009° 11' 29.51" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| R | 41° 15' 36.62" N | 009° 11' 42.01" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
|S (in costa) | 41° 14' 33.06" N | 009° 11' 41.91" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
1.2. zona ad est del Porto di Longosardo:
=============================================================
| Punto | Latitudine | Longitudine |
+=============+=====================+=======================+
|V (in costa) | 41° 14' 39.67" N | 009° 11' 55.74" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| W | 41° 16' 21.36" N | 009° 12' 37.02" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| X | 41° 16' 32.73" N | 009° 13' 59.26" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
| Y | 41° 15' 12.04" N | 009° 16' 40.92" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
|Z (in costa) | 41° 13' 49.79" N | 009° 16' 40.57" E |
+-------------+---------------------+-----------------------+
2. Il canale di transito individuato nel tratto di mare antistante
al Porto di Longosardo, come rappresentato nella rielaborazione
grafica allegata al presente regolamento, e' escluso dalla
perimetrazione dell'area marina protetta.
3. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono
riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84 (World Geodetic System
1984).
Art. 5
Attivita' non consentite
1. Nell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» non sono
consentite le attivita' che possono alterare le caratteristiche
dell'ambiente e comprometterne le finalita' istitutive. In
particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto stabilito nel
Regolamento di cui all'art. 6, non e' consentita:
a) qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento
delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le
immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio,
l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la
pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca
subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento
attivo;
b) qualunque attivita' di cattura, raccolta e danneggiamento di
esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e
la pesca;
c) qualunque attivita' di asportazione, anche parziale, e di
danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche,
nonche' il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia
e altro materiale proveniente dalle formazioni rocciose subacquee e
presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;
d) qualunque alterazione, anche transitoria, con qualsiasi mezzo,
diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche
biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi
sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o
liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con
le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
f) l'uso di fuochi all'aperto.
Art. 6
Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse
zone
1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina
protetta «Capo Testa - Punta Falcone», delimitata ai sensi dell'art.
4, e le attivita' consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai
divieti espressi di cui all'art. 5, sono determinate dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il
Regolamento di disciplina delle attivita' consentite, adottato ai
sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.
Art. 7
Gestione dell'area marina protetta
1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta
Falcone», ai sensi dell'art. 19 della legge n. 394 del 1991, come
integrato dall'art. 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998 e
successive modifiche e integrazioni, e' affidata provvisoriamente al
Comune di Santa Teresa di Gallura.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure
per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di
quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione
dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal
Regolamento di cui all'art. 6, conformemente alle direttive del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Con successivo decreto ministeriale, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare provvede ad affidare la
gestione definitiva dell'area marina protetta, sentiti la regione e
gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici,
istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute,
anche consorziati tra loro, secondo quanto previsto dall'art. 2,
comma 37, della legge n. 426 del 1998, come modificato dall'art. 17,
comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita'
per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina
protetta «Capo Testa - Punta Falcone» a cui deve attenersi il
soggetto gestore.
5. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:
a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed
utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31
luglio 2002, n. 179;
b) il rispetto del termine per la predisposizione del regolamento
di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui
all'art. 8;
c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in
materia di segnalazione delle aree marine protette.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con
proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata
inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto
gestore a quanto previsto dal presente decreto dal Regolamento di
disciplina di cui all'art. 6, dalla convenzione di cui al comma 4,
dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'art. 8 e
dalla normativa vigente in materia.
Art. 8
Regolamento di esecuzione e organizzazione
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento
di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 6, su
proposta dell'ente gestore, previo parere della Commissione di
riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare approva il Regolamento di esecuzione ed organizzazione
dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979
del 1982.
2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al
presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione
dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le
eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite
nell'area marina protetta.
Art. 9
Commissione di riserva
1. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28, comma 3 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dall'art. 2, comma
339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituita con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
presso il soggetto cui e' delegata la gestione dell'area marina
protetta «Capo Testa - Punta Falcone», affianca il soggetto delegato
nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per
tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed
esprimendo il proprio parere in merito a:
il regolamento di esecuzione e di organizzazione di cui all'art.
8, e le successive proposte di aggiornamento;
la proposta di aggiornamento del decreto istitutivo e del
regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art.
11, comma 2;
il programma annuale relativo alle spese di gestione;
le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina
protetta;
gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina
protetta.
2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto
gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola
volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente
entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori
integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilita'
per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al
presente comma, per la necessita' di ottenere ulteriori elementi
istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o
circostanze successivamente conosciuti.
3. Ai componenti della Commissione di riserva non spettano
compensi, gettoni o emolumenti. I rimborsi spese, strettamente
connessi alle riunioni della Commissione e al suo funzionamento,
gravano sui capitoli di spesa dell'area marina protetta e non
costituiscono ulteriori oneri a carico dello Stato.
Art. 10
Demanio marittimo
1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area
marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», anche in riferimento
alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della
stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel
Regolamento di cui all'art. 6, con le seguenti modalita':
a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati
provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione
per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio,
sicurezza o ricerca scientifica;
b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio
marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali
competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle
finalita' istitutive;
c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio
marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali
competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle
finalita' istitutive.
2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina
protetta «Capo Testa - Punta Falcone», nel termine di novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore
richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti
anche catastali, del demanio marittimo, nonche' delle concessioni
demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al
suddetto territorio.
3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale
difformita' o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto
all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono
acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in
conformita' alla loro natura giuridica e alla loro destinazione, il
quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da
trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza e
completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro
dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone», previsti
dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di
pubblicazione del presente decreto, nonche' i programmi per la
gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa
con il soggetto gestore dell'area marina protetta e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto
delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle
sue finalita' istitutive.
5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di
strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle
condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel
rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche
dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita'
istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore
dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
Art. 11
Monitoraggio e aggiornamento
1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle
condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta,
secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e, su tale base, redige annualmente
una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il
monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni,
l'adeguatezza delle disposizioni che concernono la perimetrazione, la
zonazione, i regimi di tutela e le finalita' istitutive alle esigenze
ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove
ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto
istitutivo, al Regolamento di disciplina delle attivita' consentite
di cui all'art. 6 e al Regolamento di esecuzione e organizzazione di
cui all'art. 8.
Art. 12
Finanziamenti
1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la
regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata
«Capo Testa - Punta Falcone», relative all'installazione dei
segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza
della delimitazione, della zonazione e della regolamentazione
medesima dell'area marina protetta, nonche' all'individuazione delle
strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, e' attribuita la
somma di € 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2016, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 117, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Successivamente, il funzionamento dell'area marina protetta e'
finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, mediante
utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per la gestione delle aree marine protette,
anche mediante riprogrammazione delle somme gia' destinate al
funzionamento delle altre aree marine protette.
Art. 13
Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla
Capitaneria di porto competente e dal Corpo forestale di vigilanza
ambientale della regione autonoma della Sardegna, nonche' dalle
polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.
Art. 14
Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente
decreto, nel Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di
cui all'art. 6 e nel Regolamento di esecuzione e organizzazione di
cui all'art. 8 dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone»
si applica quanto previsto dalla vigente normativa.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 maggio 2018
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2585
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