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venerdì 5 ottobre 2018

Corte dei Conti 2018: “chiesto di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali rivalutativi previsti dall’ art. 13, c. 8 della l. n. 257/1992 , come modificato da d.l. n. 269/2003 , previo accertamento dell’asserita esposizione ultradecennale ad amianto “ Corte dei Conti Piemonte 102/2018 del 4 ottobre 2018




Corte dei Conti 2018: “chiesto di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali rivalutativi previsti dall’ art. 13, c. 8 della l. n. 257/1992 , come modificato da d.l. n. 269/2003 , previo accertamento dell’asserita esposizione ultradecennale ad amianto 

Corte dei Conti Piemonte 102/2018 del 4 ottobre 2018

PIEMONTE

Esito

SENTENZA

Materia

PENSIONI

Anno

2018

Numero

102

Pubblicazione

04/10/2018

Codice ecli

ECLI:IT:CONT:2018:102SGPIE
Disattiva riferimenti normativi e giurisprudenziali

Provvedimenti collegati

Nessun provvedimento collegato presente
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                                     REPUBBLICA ITALIANA               SENT. N. 102/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale
per la regione Piemonte
in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio iscritto al n. 20108del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso dal signor G. C.(C.F.: Omissis), rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Belleli (C.F.: BLL BRN 48P10 L424M) del Foro di Trieste ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Bartolomeo Daniele (C.F.: DNL BTL 61A03 L219I) in Torino, Corso Vinzaglio n. 12 bis;
contro
inps -Istituto nazionale della previdenza sociale, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Regaldo (C.F.: RGLPRZ61L52L219E) per Procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito del dr. Paolo Castellini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado, n. 9 presso l’Ufficio legale Distrettuale della Sede Provinciale dell’Istituto.
Uditi,all’udienza del 20 giugno 2018, l’avv. Bartolomeo Daniele, delegato dall’Avvocato Bruno Belleli e l’avv. Simona Beccaria per l’INPS, come risulta dal verbale di udienza.
Rilevato in
FATTO
Con ricorso depositato presso la segreteria della Sezione in data 17 novembre 2016 e notificato all’INPS in data 13 dicembre 2016 il signor G. C., dipendente della società Trenitalia s.p.a. (Gruppo Ferrovie dello Stato, già Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato), in qualità di macchinista attualmente in servizio presso l’impianto Condotta Presidio di xxx, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali rivalutativi previsti dall’ art. 13, c. 8 della l. n. 257/1992 , come modificato da d.l. n. 269/2003 , previo accertamento dell’asserita esposizione ultradecennale ad amianto dalla data di assunzione in servizio (15 ottobre 1981) fino al 31 dicembre 1995.
Nell’atto introduttivo del giudizio il signor G. C. deduce di aver svolto presso la detta azienda le mansioni di macchinista, operando nelle cabine di guida che sarebbero state totalmente rivestite di amianto e che, per difetto di manutenzione e vetustà, e per una serie di ulteriori ragioni descritte nel ricorso (e che si richiamano), avrebbe provocato la liberazione di particelle di amianto in sospensione e l’esposizione morbigena del ricorrente.
Il signor G. C. ha presentato in data 13 maggio 2005 un’istanza all’INAIL volta al riconoscimento dell’esposizione all’amianto al fine di richiedere la rivalutazione previdenziale del periodo lavorativo, ai sensi dell’ art. 13, comma 8 della l. n. 257/1992 nel testo novellato dall’ art. 47, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con mod., nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , a riscontro della quale l’INAIL, in data 11 dicembre 2008, ha rilasciato dichiarazione negativa escludendo che il signor G. C. sia stato esposto all’amianto nella misura prevista dalla legge. In data 30 luglio 2008 lo stesso ricorrente ha presentato ulteriore domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali ad INAIL ed INPS.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 13 febbraio 2017, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 47 d.l. 269/03 conv. in L. n. 326/03 ; sempre in via preliminare, in subordine, ha chiesto dichiararsi la prescrizione estintiva del diritto all’accredito dei richiesti benefici contributivi ex art. 13 c. 8 L. n. 257/1992 e s.m.i.; in via ulteriormente subordinata, nel merito, ha chiesto di rigettare le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, e carenti di prova e tutte le richieste, anche istruttorie, formulate nel ricorso introduttivo, in quanto inammissibili e/o irrilevanti. In subordine, e per il caso di ammissione di prova testimoniale, ha chiesto di ammettere l’Istituto a controprova sugli stessi fatti dedotti e di disporre, inoltre, ai sensi dell’ art. 213 c.p.c. , per il tramite della competente sede INAIL, l’acquisizione degli eventuali accertamenti eseguiti dalla CON.T.A.R.P., in relazione ai luoghi di lavoro ed alle mansioni svolte dal ricorrente.
All’esito dell’udienza del 22 febbraio 2017, il Giudice monocratico, con ordinanza n.20/2017, ha rilevato la sussistenza di specifici aspetti meritevoli di approfondimento, con riguardo alla pretesa esposizione ultradecennale del ricorrente al rischio morbigeno (polveri e fibre di amianto) in ragione delle specifiche mansioni indicate nel curriculum lavorativo del ricorrente e delle caratteristiche dell’ambiente ove le mansioni si sono concretamente svolte.
E’ stato quindi disposto l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio con formulazione del seguente quesito: “Dica il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa, eseguito, se del caso, un accesso al luogo di lavoro (compiendo, in tale evenienza, i rilievi anche fotografici ritenuti opportuni), udito il ricorrente, il datore di lavoro o altri soggetti informati dei fatti, nei limiti ritenuti funzionali alla miglior esecuzione della consulenza, acquisita copia della documentazione necessaria, anche presso amministrazioni pubbliche o soggetti privati, dica se il ricorrente G. C. sia stato esposto all’amianto per un periodo superiore a dieci anni in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre per litro, come valore medio su otto ore al giorno, per ciascun anno singolarmente considerato, in relazione alle specifiche mansioni indicate nel ricorso ed alle caratteristiche dell’ambiente ove le mansioni si sono concretamente svolte, specificando per quanto possibile il momento di presumibile cessazione della detta esposizione”, riservando al seguito del giudizio ogni altra questione di rito e di merito, unitamente alla statuizione sulle spese. E’ stata inoltre fissata l’udienza perladiscussione della causa al 26 ottobre 2017.
Con istanza depositata in data 14 agosto 2017 il CTU nominato, Ing. L. M., ha richiesto una proroga dei termini assegnati fino al 30 settembre, 30 ottobre e 30 novembre 2017; proroga concessa con ordinanza di questo Giudice in data 22 agosto 2017. L’elaborato peritale è stato depositato in data 30 novembre 2017 con le seguenti conclusioni: “Sulla base delle osservazioni accolte, ricevute dai CTP, si conferma che il lavoratore è stato esposto per un periodo ultradecennale ad una concentrazione media annua superiore a 100 fibre litro”.
Nel corso dell’udienza di discussione della causa, in data 18 dicembre 2017, sono comparsi l’avv. Bruno Belleli per il ricorrente e l’avv. Patrizia Sanguineti per l’INPS. L’avv. Belleli ha richiamato il ricorso evidenziando che la consulenza tecnica d’ufficio, pur accogliendo le osservazioni del consulente di parte dell’INPS, ha concluso favorevolmente rispetto all’esposizione decennale richiesta dalla norma. Ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso.
L’avv. Patrizia Sanguineti, in rappresentanza dell’INPS, ha contestato le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio depositando nota contenente ulteriori osservazioni del consulente di parte Ing. H. nell’ambito delle quali si rileva una discordanza, a pagina 48 delle conclusioni della relazione peritale, in riferimento al calcolo delle ore di esposizione ambientale che – come computate- risulterebbero eccedenti gli orari lavorativi. Ha quindi chiesto la fissazione di un’ulteriore udienza per ottenere chiarimenti dal CTU sul punto, al fine, in particolare, di puntualizzare i criteri di computo delle ore di esposizione ambientale. Ha insistito comunque sulle eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione e ha depositato il documento recante “Ulteriori osservazioni alla relazione peritale depositata in data 30/11/2017 presso la Cancelleria della Corte”.
Nell’ambito del citato documento sono stati rilevati profili che imporrebbero la necessità di chiarimenti in ordine ai “calcoli esposti al paragrafo 10 “Conclusioni” della relazione in argomento”.
In particolare, la richiesta riguarda la “valutazione dell’esposizione ambientale per la permanenza in cabina del ricorrente” per cui si evidenzia che “a pagina 48 della relazione viene esposto un risultato pari a 41,7 ff/litro che presenta una discordanza con il successivo valore effettivamente impiegato di 35,4 ff/litro e presente all’interno della tabella. Per quanto concerne invece la tabella di calcolo a pagina 48 e, più precisamente, per la voce f), si chiedono chiarimenti circa i valori utilizzati per il tempo di esposizione, stante l’indice di esposizione impiegato pari a 0,0007 ff/cm3 che risulta per come ampiamento dimostrato dallo stesso CTU congruo. Entrando nel merito, infatti, il CTU propone per la voce f) un tempo di esposizione ambientale, in ore, pari al prodotto di 5,95*1630= 9.698,5 ore/annue. Lo scrivente ritiene tale valore non plausibile (per estremo è sufficiente pensare che il numero di ore annue è pari a 8.760 ore…), in considerazione che il numero di ore annue trascorse dal ricorrente nella cabina di guida del locomotore per le attività di condotta può essere determinato…per differenza tra le ore annuali e convenzionali (1920) e le ore impiegate all’interno dei Depositi Locomotore per l’effettuazione delle visite ridotte, normali e macchina (240 ore + 50 ore= 290 ore/annue). Ciò detto il tempo di esposizione annuo per la permanenza nella cabina di guida del locomotore risulta: 1920 ore-290 ore=1630 ore…”;
Alla luce dei contenuti della relazione peritale e delle osservazioni sopra indicate questo Giudice, con ordinanza n. 2/2018, ha disposto la fissazione di udienza al 28 febbraio 2018 per acquisire chiarimenti dal CTU in ordine alle conclusioni dallo stesso assunte nell’elaborato peritale e in ordine ad alcuni dati e calcoli riportati nella relazione stessa e, tra gli altri, con riguardo alla voce f) concernente il “tempo di esposizione ambientale” in cabina.
All’udienza, in data 18 febbraio 2018, alla presenza dei consulenti tecnici di entrambe le parti, il CTU Ing. M., invitato dal Giudice a rendere i chiarimenti richiesti con ordinanza n. 20/2017, ha confermato l’esistenza di un errore materiale nel calcolo del coefficiente del fattore espositivo, con conseguente incidenza sul calcolo del quantitativo di fibre/litro di esposizione all’amianto. Ha chiesto quindi un termine per procedere alla revisione dei calcoli e per il deposito di un’integrazione peritale sul punto evidenziato. Le parti non si sono opposte alla richiesta di proroga.
Con ordinanza a verbale questo Giudice ha assegnato al Consulente Tecnico d’Ufficio un termine di sessanta giorni per il deposito dell’integrazione della perizia tecnica richiesta con ordinanza n. 20/2017, previo, occorrendo, il confronto con i Consulenti Tecnici di Parte e un termine alle parti al 5 giugno 2018 per il deposito di eventuali memorie.
E’ stata fissata l’udienza del 20 giugno 2018 per la prosecuzione del giudizio.
In ottemperanza al predetto disposto, in data 2 maggio 2018, è stato depositato dal CTU il documento integrativo volto ad affrontare le questioni sollevate dal CTP INPS.
In data 5 giugno 2018 l’INPS ha depositato note autorizzate con allegate osservazioni del CTP di parte INPS all’integrazione della relazione peritale del CTU.
All’udienza in data 20 giugno 2018 l’avv. Bartolomeo Daniele, delegato dall’Avvocato Bruno Belleli, ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni della perizia di parte e alcuni precedenti di questa Sezione, insistendo per l’accoglimento.
L’Avvocato Simona Beccaria, in rappresentanza dell’INPS, ha richiamato le argomentazioni svolte dal proprio perito di parte insistendo per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Ritenuto in
DIRITTO
Va esaminata, in via preliminare, l’eccezione dell’INPS di decadenza dall’azione ex art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 .
Secondo la prospettazione difensiva il ricorso giudiziale presentato dal G. C. sarebbe da dichiararsi inammissibile o improponibile per decorso del termine triennale di decadenza dall’azione giudiziaria (di cui al citato art. 47 d.p.r. n. 639/1970 ), dovendo tale termine ritenersi decorso quantomeno dalla domanda di accredito dei benefici contributivi de quibus, presentata all’INPS in data 4.8.2008.
L’eccezione va disattesa.
Sul punto occorre osservare che la giurisprudenza contabile si è più volte pronunciata in ordine all’applicabilità del termine decadenziale previsto dall’ art. 47 d.p.r. n.639/70 ritenendo che “la disposizione sopra richiamata trova applicazione, ratione materiae, per i procedimenti relativi a trattamenti pensionistici originariamente a carico e gestiti dall'INPS e non per quelli a carico, totale o parziale dello Stato, sui quali è prevista la giurisdizione della Corte dei conti” (Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 77/2018; id. n. 93/2018; Sez. Giur. Liguria, n. 65/2014; Sez. Giur. Sicilia, n. 447/2018; Sez. Giur. Basilicata n.15/2018; Corte conti, Sezione Giurisdizionale Sardegna, n. 102/2017; Sezione Giurisdizionale Puglia, n. 420/2017; Sezione Giurisdizionale Piemonte, n. 1/2017; Sezione Giurisdizionale Liguria n. 65/2014). In adesione al richiamato indirizzo l’eccezione non può quindi trovare accoglimento.
Ancora in via preliminare, va respinta l’eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Va osservato in primo luogo che il carattere costitutivo del procedimento amministrativo, e dell’azione in giudizio, diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto, attesi i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è stato ribadito più volte dal giudice di legittimità (Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 181/2018; Cass. nn. 1629, 11400, 14531, 14472, 20031 e 20032 del 2012; 27148/2013; 4778/2014) così come l’affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale – che ne determina l’imprescrittibilità – “non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva” (v. Cass. nn. 7138, 12052 del 2011).
In relazione a tale punto, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito la diversità funzionale della domanda presentata all’I.N.A.I.L. rispetto a quella rivolta all’Istituto previdenziale, atteso che la prima mira unicamente a fornire la prova dell’esposizione all’amianto, non invece a conseguire il beneficio (Cass., Sez. Lavoro, Ord. 4 giugno 2015 n. 11574).
Non ignora questo Giudice che un rilevante filone della giurisprudenza contabile ha affermato che l’attitudine interruttiva del termine di prescrizione decennale non può che essere attribuita ad una domanda all’uopo rivolta all’Amministrazione previdenziale (Corte dei conti, Sez. II, n. 417/2018; id. 14 luglio 2016 n. 735; 29 gennaio 2016 n. 107).
Peraltro, sotto un diverso profilo, senza venir meno al richiamato principio, va rilevato che, in relazione al dies a quo dell’azione, “il lavoratore può agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto laddove abbia la consapevolezza, giuridicamente qualificata, della esposizione ad amianto, che, affinché possa costituire il presupposto del diritto al beneficio previsto dalla legge, deve essere qualificata” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte n. 6/2018, n. 77/2018; n. 93/2018; Sez. giur. Lombardia n. 25/2017, nonché Cass. civ. n. 2852/2017). 
Non è in contestazione che spetti all’INAIL accertare, mediante l’apposita certificazione, la durata e l’intensità della esposizione ad amianto (art. 3 D.M. 27 ottobre 2004 di attuazione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 conv. in L. 24 novembre 203 n. 326). Tale domanda deve essere presentata entro termini di decadenza ( art. 47 D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003 cit.), impedita la quale il diritto resta soggetto a prescrizione decennale secondo le norme generali ( art. 2967 cod. civ. ) (in tal senso espressamente Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 77/2018).
E’ stato sul punto precisato che “il dies a quo del termine decennale di prescrizione del diritto coincide con  la piena consapevolezza dei fatti da parte del lavoratore, che connotano il diritto azionato con riferimento al periodo   di esposizione”, individuabile nel momentodi “presentazione dell’istanza amministrativa inoltrata all’INAIL … per il riconoscimento dell’avvenuta esposizione per il predetto periodo” essendo a tale data acquisita la consapevolezza dell’esposizione(Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 181/2018).
Nella specie il ricorrente ha presentato istanza all’INAIL per la certificazione dell’esposizione, in data 12 maggio 2005, pervenuta il 13 maggio 2005.  
Tale momento deve ritenersi connotare giuridicamente la consapevolezza dell’esposizione qualificata ad amianto, ai fini della richiesta dei benefici in discorso. Successivamente l’istanza diretta all’INPS e all’INAIL è stata trasmessa con raccomandata A/R in data 30 luglio 2008, pervenuta il 4 agosto 2008 (secondo quanto attestato anche dall’INPS); a ciò consegue che l’instaurazione del presente giudizio, con il deposito del ricorso in data 13 novembre 2016 (notificato in data 13 dicembre 2016), risulta tempestiva.
Quanto al merito della domanda, la stessa appare meritevole di accoglimento.
La Legge 27 marzo 1992 n. 257 , recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, all’art. 13 comma 8, come modificato dall’ art. 1, comma 1, della L. 4 agosto 1993, n. 271 , dispone che “Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.  In seguito, il d.l. 30 settembre 2003 n. 269 conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326 , all’art. 47 comma 1, ha ridotto il coefficiente moltiplicatore da 1,5 a 1,25 e ha disposto l’applicazione di tale coefficiente ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non anche della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
La disciplina previgente è fatta salva dall’ art. 3, comma 132 della L. n. 350/2003 , a favore dei lavoratori che hanno maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al trattamento pensionistico, oltre che nei confronti di “coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data”. 
L'attribuzione del beneficio di cui all' art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 e s.m.i. consegue al duplice accertamento in ordine all’adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti una effettiva esposizione all’amianto e alla sussistenza del rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall' art. 3 della predetta legge n. 257 del 1992 , così come modificato dall' art. 16 legge n. 128 del 1998 ), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare.
La giurisprudenza contabile ha escluso che l’accertamento da parte dell’INAIL della sussistenza o meno dell’esposizione qualificata all’amianto, rivesta carattere pregiudiziale e vincolante in giudizio (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 136/2013).
In tale contesto, ai fini della definizione del presente giudizio, va accertata l'avvenuta effettiva esposizione ultradecennale del lavoratore all'amianto, in misura qualificata, con riferimento al valore indicato dal legislatore.
Il ricorrente ha illustrato analiticamente le caratteristiche dell’attività prestata come macchinista presso l’impianto di Omissis, a far data dal 15 ottobre 1981, con profilo di macchinista, in seguito trasferito a xxx.
Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha evidenziato come le cabine di guida, ancora in uso nel periodo di ritenuta esposizione del G. C., fossero in effetti rivestite in amianto e tale dato trova conferma nelle circolari stesse Ferrovie dello Stato versata in atti (doc.10-11-12-13).
Il ricorrente adduce che il detto materiale fosse presente nelle cabine e si disperdesse negli ambienti per vetustà e difetto di manutenzione.
Tali dettagliate circostanze, non specificamente contestate, sono state oggetto di approfondita valutazione tecnica – in funzione della quale è stato nominato c.t.u. - al quale è stato demandato l’accertamento, da svolgersi sulla base delle attività svolte in sede dall’interessato, in ordine all’entità dell’esposizione, con precipuo riferimento al valore normativo di 100 fibre/litro, quale concentrazione media annuale di fibre di amianto, calcolata su otto ore al giorno.
La c.t.u., espletata con la partecipazione dei c.t.p. secondo il procedimento regolato dall’art. 97 c.g.c. e depositata il 30 novembre 2017 ha dato conto dell’esame della cospicua documentazione acquisita al fascicolo e ha accertato che “…Si può dunque ricondurre l’esposizione qualificata all’amianto da parte del sig. G. C. a due principali fonti:
-                     la prima causata dalle attività manutentive, le c.d. “verifiche ridotte” effettuate all’inizio ed alla fine di ogni giornata lavorativa comportanti alcune speditive operazioni di manutenzione che sottoponevano il ricorrente ad esposizione diretta e manipolazione di materiali contenenti amianto; le c.d. “visite normali” (o visite macchina) che si svolgevano 2 o 3 volte al mese, per una durata di circa 7-8 ore. Si consideri anche l’esposizione indiretta in fase di ritiro del rotabile dalla manutenzione in ambiente contaminato;
-                     la seconda dovuta all’esposizione all’interno della cabina dei rotabili che il ricorrente conduceva quotidianamente”.
Il CTU ha illustrato la formula applicata per calcolare l’esposizione media giornaliera, facendola discendere da due contributi di esposizione: “1) Esposizione ambientale da cabina; 2) Esposizione nel corso delle attività di manutenzione (Ridotta e Normale)”. Per l’esposizione ambientale all’interno della cabina di guida il CTU ha precisato che sussistono: “1) Una sorgente interna alla cabina dovuta al deterioramento del materiale isolante per effetto delle vibrazioni del locomotore; 2) Una sorgente esterna dovuta alla continua azione frenante sulla tratta xxx-Torino, effetto intensificato dai passaggi in galleria”.
L’attività manutentiva è invece riconducibile a tre tipologie di potenziale esposizione al rischio amianto:
-                     Esposizione diretta (attività manutentive svolte direttamente dal macchinista nel corso delle manutenzioni Ridotta e Normale);
-                     Esposizione indiretta (dovuta alla vicinanza di manutentori che operano sulla locomotiva…);
-                     Esposizione ambientale (esposizione dovuta alle fibre aerodisperse presenti all’interno dei depositi locomotive)”.
In relazione a ciascuna di dette tipologie di potenziale esposizione al rischio amianto il CTU ha fornito specifici calcoli volti a determinare, in modo differenziato e specifico, il livello di esposizione ricollegabile all’attività svolta dal G. C. nella situazione lavorativamente specificamente analizzata.
Nel paragrafo rubricato “Calcolo della concentrazione media giornaliera” il CTU ha affermato che “La concentrazione media giornaliera complessiva dovuta all’esposizione diretta, indiretta ed ambientale all’interno dei Depositi Locomotive nonché all’interno della cabina di guida, sarà pari alla sommatoria delle CMG da attività manutentive e delle CMG per esposizione ambientale da cabina”; la complessiva CMG, derivante da tale sommatoria e dalle diverse formule applicate, è stata ritenuta pari a 126,5 ff/litro.
Da tali premesse il consulente d’ufficio ha quindi concluso nel modo seguente: “Sulla base delle osservazioni accolte, ricevute dai CTP, si conferma che il lavoratore è stato esposto per un periodo ultradecennale ad una concentrazione media annua superiore a 100 fibre litro”.
Come evidenziato nella narrativa in fatto l’INPS non ha condiviso tali conclusioni, contestando i calcoli eseguiti dal c.t.u. per pervenire a quantificare l’esposizione in 126,5 ff/litro, che invece in base ai calcoli del c.t.p. dell’Istituto dovrebbe essere pari a 97,10 fibre/litro, dunque, seppur di poco, inferiore al valore indicato nel D.L. n. 269 cit. (100 fibre/litro).
Il c.t.u. è stato quindi convocato a chiarimenti e ha depositato questi ultimi in forma scritta in data 2 maggio 2018.
In questi il perito accoglie i rilievi di parte sul calcolo dell’esposizione, ma conferma sostanzialmente le conclusioni già assunte, nel senso che di seguito si chiarisce:  “lo scrivente ritiene, in relazione al metodo di calcolo, che questa categoria di lavoratori sia stata esposto al rischio costituito da sorgenti di inquinamento dovute alla presenza di amianto sui luoghi di lavoro ed alle mansioni lavorative svolte, nell’ottica del criterio civilistico asimmetrico della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non.  In altri termini, stante la metodologia probabilistica di verifica dell’esposizione qualificata e il risultato dei calcoli prossimo al limite fissato dal legislatore, a fronte di valori di concentrazione cautelativi assunti come attendibili sulla base della letteratura scientifica, tenuto conto dell’incertezza intrinseca del metodo e della tolleranza (incertezza) che si deve metodologicamente attribuire al risultato numerico, lo scrivente ritiene più probabile presumere un’esposizione qualificata superiore alle 100 fibre/litro che non escluderla”.
L’INPS ha depositato, successivamente ai chiarimenti resi dal CTU, note autorizzate e osservazioni del CTP di parte INPS all’integrazione della relazione peritale del CTU.
Va rilevata preliminarmente l’inammissibilità delle osservazioni tecniche sottoscritte dal CTP di parte INPS in quanto non autorizzate ed esorbitanti rispetto alla scansione procedimentale puntualmente disciplinata dall’art. 97 c.g.c.. Quanto alla nota difensiva, deve escludersi che dalla stessa si evincano elementi tali da confutare le conclusioni dedotte dal CTU nella relazione peritale, così come precisate nella integrazione depositata in data 2 maggio 2018.
Basti a tal fine evidenziare la condivisibile motivazione che ha condotto il consulente d’ufficio a confermare le conclusioni già in precedenza rassegnate: “Il metodo adottato per la STIMA dell’esposizione ultradecennale è un metodo statistico, non scientifico, fortemente influenzato (i) dalle scelte dei valori di Concentrazione Media Giornaliera (CMG) e (ii) dalla ricostruzione EX POST del tempo trascorso dal lavoratore in mansioni e/o ambienti suscettibili di esporlo al rischio per il quale si richiedono i benefici di legge. Il criterio normalmente utilizzato  ha finalità di valutare macroscopicamente (si ribadisce in modo statistico ed astratto e non in modo scientifico) se, per un lavoratore generico con determinate mansioni attribuitegli dal mansionario del datore di lavoro e dall’inquadramento retributivo (e non sulla base dell’effettiva durata e delle concrete attività svolte dal ricorrente), la sua applicazione a lavorazioni sorgenti di rischio per un periodo di esposizione standardizzato ed aspecifico, abbia comportato un’esposizione ad un rischio significativo, tale da garantire al ricorrente i benefici di legge. Nel caso di specie, pur correggendo gli errori materiali contenuti nei calcoli della relazione depositata ed oggetto della presente integrazione di chiarimento, si constata che anche dopo aver emendato l’errore materiale di calcolo, i valori restano molto prossimi al valore fissato per legge (100 fibre/litro)…”.
In adesione all’orientamento già espresso da questa Sezione su fattispecie analoga (Sez. Giur. Piemonte, n. 77/2018) questo Giudice condivide le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. anche all’esito della correzione dell’errore nell’applicazione di una formula di calcolo: calcolo che, considerata la metodologia adottata (vedasi letteratura scientifica richiamata a pag. 4 della nota integrativa CTU in data 20 aprile-2 maggio2018), non può che essere approssimativo, conducendo ad un valore di esposizione praticamente coincidente con il limite di legge.
E’ quindi possibile, anche alla luce dei casi analoghi trattati dalla Sezione (cfr., da ultimo, sentenze nn. 6 e 24/2018, n. 77/2018 alle cui considerazioni si rinvia), giungere ad un accertamento positivo.
Quanto agli effetti di tale valutazione, va rilevato che il ricorrente invoca nella propria domanda i benefici previdenziali rivalutativi, non rientrando nell’ambito di salvaguardia di cui all’ art. 3, comma 132 della L. n. 350/2003 .
Dunque, il coefficiente applicabile al ricorrente è quello (ridotto) del 1,25 e valevole ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, così come prevede l’ art. 47 comma 1 del D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003 .
Alla luce e nei limiti delle considerazioni che precedono va riconosciuto a favore del ricorrente il diritto alla rivalutazione, ai fini delle prestazioni pensionistiche, ai sensi e per gli effetti dell' art. 13, comma 8 della L. n. 257/1992 , come modificato dall' art. 1, comma 1 del D.L. n. 169/1993 convertito dalla L. n. 271/1993 , del periodo di attività lavorativa svolta dal 15 ottobre 1981 al 31 dicembre 1995 con esposizione all'amianto. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’INPS come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del ricorrente alla rivalutazione ai sensi e per gli effetti dell’ art. 13, comma 8 della L. n. 257/1992 , come modificato dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , del periodo ultradecennale di attività lavorativa svolta dalla data di assunzione sino al 31 dicembre 1995 con esposizione qualificata all’amianto;
condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA e CPA in favore del ricorrente.
Così deciso in Torino il 20 giugno 2018.
                                                                      Il Giudice
                                                         F.to Ilaria Annamaria Chesta                                                          
Depositata in Segreteria il 4 Ottobre 2018
                                      
                                            Il Direttore della Segreteria
                                                  F.to Antonio Cinque

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’ articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , ha disposto che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 4 Ottobre 2018       
                                                              Il Giudice Unico
                                                     F.to Ilaria Annamaria Chesta     
                                                                                                                                                      

In esecuzione del Provvedimento del Giudice ai sensi dell’ articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.
Torino, 4 Ottobre 2018
   
                                                     Il Direttore della Segreteria
                                                            F.toAntonio Cinque   


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