Corte
dei Conti 2018: “chiesto
di accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dei benefici
previdenziali rivalutativi previsti dall’ art.
13, c. 8 della l. n. 257/1992 ,
come modificato da d.l.
n. 269/2003 ,
previo accertamento dell’asserita esposizione ultradecennale ad
amianto
“
Corte
dei Conti Piemonte 102/2018 del 4 ottobre 2018
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
102
Pubblicazione
04/10/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:102SGPIE
Disattiva riferimenti normativi e giurisprudenzialiProvvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente
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REPUBBLICA ITALIANA SENT.
N. 102/18
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale
per la regione Piemonte
in composizione monocratica nella
persona del magistrato dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, ha
pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio iscritto al n. 20108del
Registro di Segreteria, sul ricorso promosso dal signor G. C.(C.F.:
Omissis), rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Belleli (C.F.:
BLL BRN 48P10 L424M) del Foro di Trieste ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. Bartolomeo Daniele (C.F.:
DNL BTL 61A03 L219I) in Torino, Corso Vinzaglio n. 12 bis;
contro
inps -Istituto nazionale della
previdenza sociale, con sede in Roma, in persona del Presidente e
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Patrizia Regaldo (C.F.: RGLPRZ61L52L219E) per
Procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito del dr. Paolo
Castellini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, Via
dell’Arcivescovado, n. 9 presso l’Ufficio legale Distrettuale
della Sede Provinciale dell’Istituto.
Uditi,all’udienza del 20 giugno
2018, l’avv. Bartolomeo Daniele, delegato dall’Avvocato Bruno
Belleli e l’avv. Simona Beccaria per l’INPS, come risulta dal
verbale di udienza.
Rilevato in
FATTO
Con ricorso depositato presso la
segreteria della Sezione in data 17 novembre 2016 e notificato
all’INPS in data 13 dicembre 2016 il signor G. C., dipendente
della società Trenitalia s.p.a. (Gruppo Ferrovie dello Stato, già
Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato), in qualità di macchinista
attualmente in servizio presso l’impianto Condotta Presidio di
xxx, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto al
riconoscimento dei benefici previdenziali rivalutativi previsti
dall’ art.
13, c. 8 della l. n. 257/1992 , come
modificato da d.l.
n. 269/2003 , previo accertamento
dell’asserita esposizione ultradecennale ad amianto dalla data di
assunzione in servizio (15 ottobre 1981) fino al 31 dicembre 1995.
Nell’atto introduttivo del giudizio
il signor G. C. deduce di aver svolto presso la detta azienda le
mansioni di macchinista, operando nelle cabine di guida che
sarebbero state totalmente rivestite di amianto e che, per difetto
di manutenzione e vetustà, e per una serie di ulteriori ragioni
descritte nel ricorso (e che si richiamano), avrebbe provocato la
liberazione di particelle di amianto in sospensione e l’esposizione
morbigena del ricorrente.
Il signor G. C. ha presentato in data
13 maggio 2005 un’istanza all’INAIL volta al riconoscimento
dell’esposizione all’amianto al fine di richiedere la
rivalutazione previdenziale del periodo lavorativo, ai sensi
dell’ art.
13, comma 8 della l. n. 257/1992 nel
testo novellato dall’ art.
47, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 ,
convertito, con mod., nella legge
24 novembre 2003, n. 326 , a riscontro
della quale l’INAIL, in data 11 dicembre 2008, ha rilasciato
dichiarazione negativa escludendo che il signor G. C. sia stato
esposto all’amianto nella misura prevista dalla legge. In data 30
luglio 2008 lo stesso ricorrente ha presentato ulteriore domanda di
riconoscimento dei benefici previdenziali ad INAIL ed INPS.
L’INPS si è costituito in giudizio
con memoria depositata in data 13 febbraio 2017, eccependo, in via
preliminare, l’inammissibilità del ricorso per intervenuta
decadenza ex art.
47 d.l. 269/03 conv. in L.
n. 326/03 ; sempre in via preliminare,
in subordine, ha chiesto dichiararsi la prescrizione estintiva del
diritto all’accredito dei richiesti benefici contributivi ex art.
13 c. 8 L. n. 257/1992 e s.m.i.; in
via ulteriormente subordinata, nel merito, ha chiesto di rigettare
le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in
diritto, e carenti di prova e tutte le richieste, anche istruttorie,
formulate nel ricorso introduttivo, in quanto inammissibili e/o
irrilevanti. In subordine, e per il caso di ammissione di prova
testimoniale, ha chiesto di ammettere l’Istituto a controprova
sugli stessi fatti dedotti e di disporre, inoltre, ai sensi
dell’ art.
213 c.p.c. , per il tramite della
competente sede INAIL, l’acquisizione degli eventuali accertamenti
eseguiti dalla CON.T.A.R.P., in relazione ai luoghi di lavoro ed
alle mansioni svolte dal ricorrente.
All’esito dell’udienza del 22
febbraio 2017, il Giudice monocratico, con ordinanza n.20/2017, ha
rilevato la sussistenza di specifici aspetti meritevoli di
approfondimento, con riguardo alla pretesa esposizione
ultradecennale del ricorrente al rischio morbigeno (polveri e fibre
di amianto) in ragione delle specifiche mansioni indicate
nel curriculum lavorativo del ricorrente e delle
caratteristiche dell’ambiente ove le mansioni si sono
concretamente svolte.
E’ stato quindi disposto
l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio con formulazione
del seguente quesito: “Dica il C.T.U., letti gli atti e i
documenti di causa, eseguito, se del caso, un accesso al luogo di
lavoro (compiendo, in tale evenienza, i rilievi anche fotografici
ritenuti opportuni), udito il ricorrente, il datore di lavoro o
altri soggetti informati dei fatti, nei limiti ritenuti funzionali
alla miglior esecuzione della consulenza, acquisita copia della
documentazione necessaria, anche presso amministrazioni pubbliche o
soggetti privati, dica se il ricorrente G. C. sia stato esposto
all’amianto per un periodo superiore a dieci anni in
concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre per litro, come
valore medio su otto ore al giorno, per ciascun anno singolarmente
considerato, in relazione alle specifiche mansioni indicate nel
ricorso ed alle caratteristiche dell’ambiente ove le mansioni si
sono concretamente svolte, specificando per quanto possibile il
momento di presumibile cessazione della detta esposizione”,
riservando al seguito del giudizio ogni altra questione di rito e di
merito, unitamente alla statuizione sulle spese. E’ stata inoltre
fissata l’udienza perladiscussione della causa al 26 ottobre 2017.
Con istanza depositata in data 14
agosto 2017 il CTU nominato, Ing. L. M., ha richiesto una proroga
dei termini assegnati fino al 30 settembre, 30 ottobre e 30 novembre
2017; proroga concessa con ordinanza di questo Giudice in data 22
agosto 2017. L’elaborato peritale è stato depositato in data 30
novembre 2017 con le seguenti conclusioni: “Sulla base delle
osservazioni accolte, ricevute dai CTP, si conferma che il
lavoratore è stato esposto per un periodo ultradecennale ad una
concentrazione media annua superiore a 100 fibre litro”.
Nel corso dell’udienza di
discussione della causa, in data 18 dicembre 2017, sono comparsi
l’avv. Bruno Belleli per il ricorrente e l’avv. Patrizia
Sanguineti per l’INPS. L’avv. Belleli ha richiamato il ricorso
evidenziando che la consulenza tecnica d’ufficio, pur accogliendo
le osservazioni del consulente di parte dell’INPS, ha concluso
favorevolmente rispetto all’esposizione decennale richiesta dalla
norma. Ha quindi insistito per l’accoglimento del ricorso.
L’avv. Patrizia Sanguineti, in
rappresentanza dell’INPS, ha contestato le conclusioni della
consulenza tecnica d’ufficio depositando nota contenente ulteriori
osservazioni del consulente di parte Ing. H. nell’ambito delle
quali si rileva una discordanza, a pagina 48 delle conclusioni della
relazione peritale, in riferimento al calcolo delle ore di
esposizione ambientale che – come computate- risulterebbero
eccedenti gli orari lavorativi. Ha quindi chiesto la fissazione di
un’ulteriore udienza per ottenere chiarimenti dal CTU sul punto,
al fine, in particolare, di puntualizzare i criteri di computo delle
ore di esposizione ambientale. Ha insistito comunque sulle eccezioni
preliminari di decadenza e prescrizione e ha depositato il documento
recante “Ulteriori osservazioni alla relazione peritale
depositata in data 30/11/2017 presso la Cancelleria della Corte”.
Nell’ambito del citato documento
sono stati rilevati profili che imporrebbero la necessità di
chiarimenti in ordine ai “calcoli esposti al paragrafo 10
“Conclusioni” della relazione in argomento”.
In particolare, la richiesta riguarda
la “valutazione dell’esposizione ambientale per la permanenza
in cabina del ricorrente” per cui si evidenzia che “a
pagina 48 della relazione viene esposto un risultato pari a 41,7
ff/litro che presenta una discordanza con il successivo valore
effettivamente impiegato di 35,4 ff/litro e presente all’interno
della tabella. Per quanto concerne invece la tabella di calcolo a
pagina 48 e, più precisamente, per la voce f), si chiedono
chiarimenti circa i valori utilizzati per il tempo di esposizione,
stante l’indice di esposizione impiegato pari a 0,0007 ff/cm3 che
risulta per come ampiamento dimostrato dallo stesso CTU congruo.
Entrando nel merito, infatti, il CTU propone per la voce f) un tempo
di esposizione ambientale, in ore, pari al prodotto di 5,95*1630=
9.698,5 ore/annue. Lo scrivente ritiene tale valore non plausibile
(per estremo è sufficiente pensare che il numero di ore annue è
pari a 8.760 ore…), in considerazione che il numero di ore annue
trascorse dal ricorrente nella cabina di guida del locomotore per le
attività di condotta può essere determinato…per differenza tra
le ore annuali e convenzionali (1920) e le ore impiegate all’interno
dei Depositi Locomotore per l’effettuazione delle visite ridotte,
normali e macchina (240 ore + 50 ore= 290 ore/annue). Ciò detto il
tempo di esposizione annuo per la permanenza nella cabina di guida
del locomotore risulta: 1920 ore-290 ore=1630 ore…”;
Alla luce dei contenuti della
relazione peritale e delle osservazioni sopra indicate questo
Giudice, con ordinanza n. 2/2018, ha disposto la fissazione di
udienza al 28 febbraio 2018 per acquisire chiarimenti dal CTU in
ordine alle conclusioni dallo stesso assunte nell’elaborato
peritale e in ordine ad alcuni dati e calcoli riportati nella
relazione stessa e, tra gli altri, con riguardo alla voce f)
concernente il “tempo di esposizione ambientale” in
cabina.
All’udienza, in data 18 febbraio
2018, alla presenza dei consulenti tecnici di entrambe le parti, il
CTU Ing. M., invitato dal Giudice a rendere i chiarimenti richiesti
con ordinanza n. 20/2017, ha confermato l’esistenza di un errore
materiale nel calcolo del coefficiente del fattore espositivo, con
conseguente incidenza sul calcolo del quantitativo di fibre/litro di
esposizione all’amianto. Ha chiesto quindi un termine per
procedere alla revisione dei calcoli e per il deposito di
un’integrazione peritale sul punto evidenziato. Le parti non si
sono opposte alla richiesta di proroga.
Con ordinanza a verbale questo Giudice
ha assegnato al Consulente Tecnico d’Ufficio un termine di
sessanta giorni per il deposito dell’integrazione della perizia
tecnica richiesta con ordinanza n. 20/2017, previo, occorrendo, il
confronto con i Consulenti Tecnici di Parte e un termine alle parti
al 5 giugno 2018 per il deposito di eventuali memorie.
E’ stata fissata l’udienza del 20
giugno 2018 per la prosecuzione del giudizio.
In ottemperanza al predetto disposto,
in data 2 maggio 2018, è stato depositato dal CTU il documento
integrativo volto ad affrontare le questioni sollevate dal CTP INPS.
In data 5 giugno 2018 l’INPS ha
depositato note autorizzate con allegate osservazioni del CTP di
parte INPS all’integrazione della relazione peritale del CTU.
All’udienza in data 20 giugno 2018
l’avv. Bartolomeo Daniele, delegato dall’Avvocato Bruno Belleli,
ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni della perizia di
parte e alcuni precedenti di questa Sezione, insistendo per
l’accoglimento.
L’Avvocato Simona Beccaria, in
rappresentanza dell’INPS, ha richiamato le argomentazioni svolte
dal proprio perito di parte insistendo per l’accoglimento delle
già rassegnate conclusioni.
Ritenuto in
DIRITTO
Va esaminata, in via preliminare,
l’eccezione dell’INPS di decadenza dall’azione ex art.
47 del D.P.R. n. 639/1970 .
Secondo la prospettazione difensiva il
ricorso giudiziale presentato dal G. C. sarebbe da dichiararsi
inammissibile o improponibile per decorso del termine triennale di
decadenza dall’azione giudiziaria (di cui al citato art.
47 d.p.r. n. 639/1970 ), dovendo tale
termine ritenersi decorso quantomeno dalla domanda di accredito dei
benefici contributivi de quibus, presentata all’INPS
in data 4.8.2008.
L’eccezione va disattesa.
Sul punto occorre osservare che la
giurisprudenza contabile si è più volte pronunciata in ordine
all’applicabilità del termine decadenziale previsto dall’ art.
47 d.p.r. n.639/70 ritenendo che “la
disposizione sopra richiamata trova applicazione, ratione materiae,
per i procedimenti relativi a trattamenti pensionistici
originariamente a carico e gestiti dall'INPS e non per quelli a
carico, totale o parziale dello Stato, sui quali è prevista la
giurisdizione della Corte dei conti” (Corte dei conti, Sez.
Giur. Piemonte, n. 77/2018; id. n. 93/2018; Sez. Giur. Liguria, n.
65/2014; Sez. Giur. Sicilia, n. 447/2018; Sez. Giur. Basilicata
n.15/2018; Corte conti, Sezione Giurisdizionale Sardegna, n.
102/2017; Sezione Giurisdizionale Puglia, n. 420/2017; Sezione
Giurisdizionale Piemonte, n. 1/2017; Sezione Giurisdizionale Liguria
n. 65/2014). In adesione al richiamato indirizzo l’eccezione non
può quindi trovare accoglimento.
Ancora in via preliminare, va respinta
l’eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.
Va osservato in primo luogo che il
carattere costitutivo del procedimento amministrativo, e dell’azione
in giudizio, diretto al riconoscimento del beneficio contributivo
per esposizione all’amianto, attesi i vincoli sostanziali,
temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è
stato ribadito più volte dal giudice di legittimità (Corte dei
conti, Sez. Giur. Lazio, n. 181/2018; Cass. nn. 1629, 11400, 14531,
14472, 20031 e 20032 del 2012; 27148/2013; 4778/2014) così come
l’affermazione che la protezione costituzionale del diritto
previdenziale – che ne determina l’imprescrittibilità – “non
si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione
della posizione contributiva” (v. Cass. nn. 7138, 12052 del
2011).
In relazione a tale punto, la
giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito la diversità
funzionale della domanda presentata all’I.N.A.I.L. rispetto a
quella rivolta all’Istituto previdenziale, atteso che la prima
mira unicamente a fornire la prova dell’esposizione all’amianto,
non invece a conseguire il beneficio (Cass., Sez. Lavoro, Ord. 4
giugno 2015 n. 11574).
Non ignora questo Giudice che un
rilevante filone della giurisprudenza contabile ha affermato che
l’attitudine interruttiva del termine di prescrizione decennale
non può che essere attribuita ad una domanda all’uopo rivolta
all’Amministrazione previdenziale (Corte dei conti, Sez. II, n.
417/2018; id. 14 luglio 2016 n. 735; 29 gennaio 2016 n. 107).
Peraltro, sotto un diverso profilo,
senza venir meno al richiamato principio, va rilevato che, in
relazione al dies a quo dell’azione, “il
lavoratore può agire in giudizio, previa domanda amministrativa,
per far valere il suo autonomo diritto laddove abbia la
consapevolezza, giuridicamente qualificata, della esposizione ad
amianto, che, affinché possa costituire il presupposto del diritto
al beneficio previsto dalla legge, deve essere qualificata”
(ex plurimis Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte n.
6/2018, n. 77/2018; n. 93/2018; Sez. giur. Lombardia n. 25/2017,
nonché Cass. civ. n. 2852/2017).
Non è in contestazione che spetti
all’INAIL accertare, mediante l’apposita certificazione, la
durata e l’intensità della esposizione ad amianto (art. 3 D.M. 27
ottobre 2004 di attuazione del D.L.
30 settembre 2003 n. 269 conv. in L.
24 novembre 203 n. 326). Tale domanda deve essere presentata entro
termini di decadenza ( art.
47 D.L. n. 269/2003 conv. in L.
n. 326/2003 cit.), impedita la quale
il diritto resta soggetto a prescrizione decennale secondo le norme
generali ( art.
2967 cod. civ. ) (in tal senso
espressamente Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 77/2018).
E’ stato sul punto precisato che “il
dies a quo del termine decennale di prescrizione del diritto
coincide con la piena consapevolezza dei fatti da parte del
lavoratore, che connotano il diritto azionato con riferimento al
periodo di esposizione”, individuabile nel
momentodi “presentazione dell’istanza amministrativa
inoltrata all’INAIL … per il riconoscimento dell’avvenuta
esposizione per il predetto periodo” essendo a tale data
acquisita la consapevolezza dell’esposizione(Corte dei conti, Sez.
Giur. Lazio, n. 181/2018).
Nella specie il ricorrente ha
presentato istanza all’INAIL per la certificazione
dell’esposizione, in data 12 maggio 2005, pervenuta il 13 maggio
2005.
Tale momento deve ritenersi connotare
giuridicamente la consapevolezza dell’esposizione qualificata ad
amianto, ai fini della richiesta dei benefici in discorso.
Successivamente l’istanza diretta all’INPS e all’INAIL è
stata trasmessa con raccomandata A/R in data 30 luglio 2008,
pervenuta il 4 agosto 2008 (secondo quanto attestato anche
dall’INPS); a ciò consegue che l’instaurazione del presente
giudizio, con il deposito del ricorso in data 13 novembre 2016
(notificato in data 13 dicembre 2016), risulta tempestiva.
Quanto al merito della domanda, la
stessa appare meritevole di accoglimento.
La Legge
27 marzo 1992 n. 257 , recante “Norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”,
all’art. 13 comma 8, come modificato dall’ art.
1, comma 1, della L. 4 agosto 1993, n. 271 ,
dispone che “Per i lavoratori che siano stati esposti
all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero
periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto,
gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”. In seguito,
il d.l.
30 settembre 2003 n. 269 conv. in L.
24 novembre 2003 n. 326 , all’art.
47 comma 1, ha ridotto il coefficiente moltiplicatore da 1,5 a 1,25
e ha disposto l’applicazione di tale coefficiente ai soli fini
della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche
e non anche della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
La disciplina previgente è fatta
salva dall’ art.
3, comma 132 della L. n. 350/2003 , a
favore dei lavoratori che hanno maturato, alla data del 2 ottobre
2003, il diritto al trattamento pensionistico, oltre che nei
confronti di “coloro che hanno avanzato domanda di
riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per
cause avviate entro la stessa data”.
L'attribuzione del beneficio di cui
all' art.
13, comma 8, legge n. 257 del 1992 e
s.m.i. consegue al duplice accertamento in ordine all’adibizione
ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti una effettiva
esposizione all’amianto e alla sussistenza del rischio morbigeno a
causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di
fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati
nella legislazione prevenzionale di cui al d.lgs.
n. 277 del 1991 e successive modifiche
(valori espressamente richiamati dall' art.
3 della predetta legge n. 257 del 1992 ,
così come modificato dall' art.
16 legge n. 128 del 1998 ), renda
concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle
patologie che la sostanza è idonea a generare.
La giurisprudenza contabile ha escluso
che l’accertamento da parte dell’INAIL della sussistenza o meno
dell’esposizione qualificata all’amianto, rivesta carattere
pregiudiziale e vincolante in giudizio (ex plurimis Corte
dei conti, Sez. Giur. Piemonte, n. 136/2013).
In tale contesto, ai fini della
definizione del presente giudizio, va accertata l'avvenuta effettiva
esposizione ultradecennale del lavoratore all'amianto, in misura
qualificata, con riferimento al valore indicato dal legislatore.
Il ricorrente ha illustrato
analiticamente le caratteristiche dell’attività prestata come
macchinista presso l’impianto di Omissis, a far data dal 15
ottobre 1981, con profilo di macchinista, in seguito trasferito a
xxx.
Nell’atto introduttivo del giudizio
il ricorrente ha evidenziato come le cabine di guida, ancora in uso
nel periodo di ritenuta esposizione del G. C., fossero in effetti
rivestite in amianto e tale dato trova conferma nelle circolari
stesse Ferrovie dello Stato versata in atti (doc.10-11-12-13).
Il ricorrente adduce che il detto
materiale fosse presente nelle cabine e si disperdesse negli
ambienti per vetustà e difetto di manutenzione.
Tali dettagliate circostanze, non
specificamente contestate, sono state oggetto di approfondita
valutazione tecnica – in funzione della quale è stato nominato
c.t.u. - al quale è stato demandato l’accertamento, da svolgersi
sulla base delle attività svolte in sede dall’interessato, in
ordine all’entità dell’esposizione, con precipuo riferimento al
valore normativo di 100 fibre/litro, quale concentrazione media
annuale di fibre di amianto, calcolata su otto ore al giorno.
La c.t.u., espletata con la
partecipazione dei c.t.p. secondo il procedimento regolato dall’art.
97 c.g.c. e depositata il 30 novembre 2017 ha dato conto dell’esame
della cospicua documentazione acquisita al fascicolo e ha accertato
che “…Si può dunque ricondurre l’esposizione qualificata
all’amianto da parte del sig. G. C. a due principali fonti:
- la
prima causata dalle attività manutentive, le c.d. “verifiche
ridotte” effettuate all’inizio ed alla fine di ogni giornata
lavorativa comportanti alcune speditive operazioni di manutenzione
che sottoponevano il ricorrente ad esposizione diretta e
manipolazione di materiali contenenti amianto; le c.d. “visite
normali” (o visite macchina) che si svolgevano 2 o 3 volte al
mese, per una durata di circa 7-8 ore. Si consideri anche
l’esposizione indiretta in fase di ritiro del rotabile dalla
manutenzione in ambiente contaminato;
- la
seconda dovuta all’esposizione all’interno della cabina dei
rotabili che il ricorrente conduceva quotidianamente”.
Il CTU ha illustrato la formula
applicata per calcolare l’esposizione media giornaliera, facendola
discendere da due contributi di esposizione: “1) Esposizione
ambientale da cabina; 2) Esposizione nel corso delle attività di
manutenzione (Ridotta e Normale)”. Per l’esposizione
ambientale all’interno della cabina di guida il CTU ha precisato
che sussistono: “1) Una sorgente interna alla cabina dovuta al
deterioramento del materiale isolante per effetto delle vibrazioni
del locomotore; 2) Una sorgente esterna dovuta alla continua azione
frenante sulla tratta xxx-Torino, effetto intensificato dai passaggi
in galleria”.
L’attività manutentiva è invece
riconducibile a tre tipologie di potenziale esposizione al rischio
amianto:
- Esposizione
diretta (attività manutentive svolte direttamente dal macchinista
nel corso delle manutenzioni Ridotta e Normale);
- Esposizione
indiretta (dovuta alla vicinanza di manutentori che operano sulla
locomotiva…);
- Esposizione
ambientale (esposizione dovuta alle fibre aerodisperse presenti
all’interno dei depositi locomotive)”.
In relazione a ciascuna di dette
tipologie di potenziale esposizione al rischio amianto il CTU ha
fornito specifici calcoli volti a determinare, in modo differenziato
e specifico, il livello di esposizione ricollegabile all’attività
svolta dal G. C. nella situazione lavorativamente specificamente
analizzata.
Nel paragrafo rubricato “Calcolo
della concentrazione media giornaliera” il CTU ha affermato
che “La concentrazione media giornaliera complessiva dovuta
all’esposizione diretta, indiretta ed ambientale all’interno dei
Depositi Locomotive nonché all’interno della cabina di guida,
sarà pari alla sommatoria delle CMG da attività manutentive e
delle CMG per esposizione ambientale da cabina”; la
complessiva CMG, derivante da tale sommatoria e dalle diverse
formule applicate, è stata ritenuta pari a 126,5 ff/litro.
Da tali premesse il consulente
d’ufficio ha quindi concluso nel modo seguente: “Sulla base
delle osservazioni accolte, ricevute dai CTP, si conferma che il
lavoratore è stato esposto per un periodo ultradecennale ad una
concentrazione media annua superiore a 100 fibre litro”.
Come evidenziato nella narrativa in
fatto l’INPS non ha condiviso tali conclusioni, contestando i
calcoli eseguiti dal c.t.u. per pervenire a quantificare
l’esposizione in 126,5 ff/litro, che invece in base ai calcoli del
c.t.p. dell’Istituto dovrebbe essere pari a 97,10 fibre/litro,
dunque, seppur di poco, inferiore al valore indicato nel D.L. n. 269
cit. (100 fibre/litro).
Il c.t.u. è stato quindi convocato a
chiarimenti e ha depositato questi ultimi in forma scritta in data 2
maggio 2018.
In questi il perito accoglie i rilievi
di parte sul calcolo dell’esposizione, ma conferma sostanzialmente
le conclusioni già assunte, nel senso che di seguito si chiarisce:
“lo scrivente ritiene, in relazione al metodo di calcolo, che
questa categoria di lavoratori sia stata esposto al rischio
costituito da sorgenti di inquinamento dovute alla presenza di
amianto sui luoghi di lavoro ed alle mansioni lavorative svolte,
nell’ottica del criterio civilistico asimmetrico della
preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non. In
altri termini, stante la metodologia probabilistica di verifica
dell’esposizione qualificata e il risultato dei calcoli prossimo
al limite fissato dal legislatore, a fronte di valori di
concentrazione cautelativi assunti come attendibili sulla base della
letteratura scientifica, tenuto conto dell’incertezza intrinseca
del metodo e della tolleranza (incertezza) che si deve
metodologicamente attribuire al risultato numerico, lo scrivente
ritiene più probabile presumere un’esposizione qualificata
superiore alle 100 fibre/litro che non escluderla”.
L’INPS ha depositato,
successivamente ai chiarimenti resi dal CTU, note autorizzate e
osservazioni del CTP di parte INPS all’integrazione della
relazione peritale del CTU.
Va rilevata preliminarmente
l’inammissibilità delle osservazioni tecniche sottoscritte dal
CTP di parte INPS in quanto non autorizzate ed esorbitanti rispetto
alla scansione procedimentale puntualmente disciplinata dall’art.
97 c.g.c.. Quanto alla nota difensiva, deve escludersi che dalla
stessa si evincano elementi tali da confutare le conclusioni dedotte
dal CTU nella relazione peritale, così come precisate nella
integrazione depositata in data 2 maggio 2018.
Basti a tal fine evidenziare la
condivisibile motivazione che ha condotto il consulente d’ufficio
a confermare le conclusioni già in precedenza rassegnate: “Il
metodo adottato per la STIMA dell’esposizione ultradecennale è un
metodo statistico, non scientifico, fortemente influenzato (i) dalle
scelte dei valori di Concentrazione Media Giornaliera (CMG) e (ii)
dalla ricostruzione EX POST del tempo trascorso dal lavoratore in
mansioni e/o ambienti suscettibili di esporlo al rischio per il
quale si richiedono i benefici di legge. Il criterio normalmente
utilizzato ha finalità di valutare macroscopicamente (si
ribadisce in modo statistico ed astratto e non in modo scientifico)
se, per un lavoratore generico con determinate mansioni
attribuitegli dal mansionario del datore di lavoro e
dall’inquadramento retributivo (e non sulla base dell’effettiva
durata e delle concrete attività svolte dal ricorrente), la sua
applicazione a lavorazioni sorgenti di rischio per un periodo di
esposizione standardizzato ed aspecifico, abbia comportato
un’esposizione ad un rischio significativo, tale da garantire al
ricorrente i benefici di legge. Nel caso di specie, pur correggendo
gli errori materiali contenuti nei calcoli della relazione
depositata ed oggetto della presente integrazione di chiarimento, si
constata che anche dopo aver emendato l’errore materiale di
calcolo, i valori restano molto prossimi al valore fissato per legge
(100 fibre/litro)…”.
In adesione all’orientamento già
espresso da questa Sezione su fattispecie analoga (Sez. Giur.
Piemonte, n. 77/2018) questo Giudice condivide le conclusioni cui è
pervenuto il c.t.u. anche all’esito della correzione dell’errore
nell’applicazione di una formula di calcolo: calcolo che,
considerata la metodologia adottata (vedasi letteratura scientifica
richiamata a pag. 4 della nota integrativa CTU in data 20 aprile-2
maggio2018), non può che essere approssimativo, conducendo ad un
valore di esposizione praticamente coincidente con il limite di
legge.
E’ quindi possibile, anche alla luce
dei casi analoghi trattati dalla Sezione (cfr., da ultimo, sentenze
nn. 6 e 24/2018, n. 77/2018 alle cui considerazioni si rinvia),
giungere ad un accertamento positivo.
Quanto agli effetti di tale
valutazione, va rilevato che il ricorrente invoca nella propria
domanda i benefici previdenziali rivalutativi, non rientrando
nell’ambito di salvaguardia di cui all’ art.
3, comma 132 della L. n. 350/2003 .
Dunque, il coefficiente applicabile al
ricorrente è quello (ridotto) del 1,25 e valevole ai soli fini
della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e
non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, così
come prevede l’ art.
47 comma 1 del D.L. n. 269/2003 conv.
in L.
n. 326/2003 .
Alla luce e nei limiti delle
considerazioni che precedono va riconosciuto a favore del ricorrente
il diritto alla rivalutazione, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, ai sensi e per gli effetti dell' art.
13, comma 8 della L. n. 257/1992 ,
come modificato dall' art.
1, comma 1 del D.L. n. 169/1993 convertito
dalla L.
n. 271/1993 , del periodo di attività
lavorativa svolta dal 15 ottobre 1981 al 31 dicembre 1995 con
esposizione all'amianto.
Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate a carico dell’INPS come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione
monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto del
ricorrente alla rivalutazione ai sensi e per gli effetti dell’ art.
13, comma 8 della L. n. 257/1992 ,
come modificato dal d.l.
30 settembre 2003, n. 269 , convertito
nella legge
24 novembre 2003, n. 326 , del periodo
ultradecennale di attività lavorativa svolta dalla data di
assunzione sino al 31 dicembre 1995 con esposizione qualificata
all’amianto;
condanna l’INPS al pagamento delle
spese di lite, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00)
oltre IVA e CPA in favore del ricorrente.
Così deciso in Torino il 20 giugno
2018.
Il Giudice
F.to Ilaria Annamaria Chesta
Depositata in Segreteria il 4 Ottobre
2018
Il Direttore della Segreteria
F.to
Antonio Cinque
Il Giudice, ravvisati gli estremi per
l’applicazione dell’ articolo
52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ,
ha disposto che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione
di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e,
se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 4 Ottobre 2018
Il Giudice Unico
F.to Ilaria Annamaria Chesta
In esecuzione del Provvedimento del
Giudice ai sensi dell’ articolo
52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ,
in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi dei ricorrenti.
Torino, 4 Ottobre 2018
Il Direttore della Segreteria
F.toAntonio
Cinque
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