Corte
dei Conti : ‘negato del riconoscimento del diritto all’indennità
integrativa speciale liquidata nella misura intera, anziché
integrata al c.d. “minimo INPS”, con conseguente riliquidazione;’
Ricorso.
Corte
dei Conti Molise 80-2018
Corte
dei Conti : ‘negato del riconoscimento del diritto all’indennità
integrativa speciale liquidata nella misura intera, anziché
integrata al c.d. “minimo INPS”, con conseguente riliquidazione;’
Ricorso.
Corte
dei Conti Molise 80-2018
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Numero
80
Pubblicazione
05/10/2018
Codice ecli
ECLI:IT:CONT:2018:80SGMOL
Disattiva riferimenti normativi e giurisprudenzialiProvvedimenti collegati
Nessun provvedimento collegato presente
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SENT. N. 80/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso, notificato in data
11/11/2011 e depositato il 9/12/2011, proposto da xxx, ed
elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Baiamonti 4, presso lo
studio legale dell'Avv. Andrea LIPPI, che la rappresenta, assiste e
difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Simonetta MARCHETTI,
giusta delega a margine del presente atto, deceduta, nella pendenza
del giudizio, il 14.04.2013 a Omissis, giudizio non interrotto
in difetto di espressa dichiarazione dell’evento interruttivo da
parte del procuratore della parte colpita ma semplicemente ammesso
(v. processo verbale d’udienza) e ritualmente proseguito, ex artt.
109 D.
Lgs. n. 174/2016 , con atto notificato
alla controparte il 18/5/2017 e depositato in Segreteria il
31/5/2017-6/6/2017, dagli eredi signori: xx— nella loro qualità
di unici eredi della Sig.ra xx, ricorrente, tutti rappresentati e
difesi unitamente e congiuntamente dagli Avv.ti Simonetta Marchetti
ed Andrea Lippi giusta procura in calce alla presente e domiciliati
presso lo studio del secondo in Roma Via A. Baiamonti 4
PEC:simonetta.niarchettiCipecorclineavvocathquila.it e
andrealippi@ordineavvocatiroma.or
CONTRO
M.E.F. - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO
STATO DI CAMPOBASSO-ISERNIA - in persona del legale rappresentante
in carica p.t., domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Campobasso, nonché presso la sede di Isernia - Via Umbria
snc, subentrata alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle
Finanze a decorrere dall’1/3/2011 (giusta decreto MEF del
23/12/2010), avente ad
OGGETTO
l’annullamento della nota
decisionale prot. n. omissis del 18.5.2011 a seguito di diffida
formalmente inoltrata alla RTS significativa di provvedimento negato
del riconoscimento del diritto all’indennità integrativa speciale
liquidata nella misura intera, anziché integrata al c.d. “minimo
INPS”, con conseguente riliquidazione;
VISTI l’ art.
5 della Legge 21/7/2000, n. 205 ,
l’ art.
6 del D.L. 15/11/1993, n. 453 ,
convertito in Legge
14/1/1994, n. 19 e s.m. e i. e D.
Lgs. 26/8/2016, n. 174 ;
LETTO il ricorso introduttivo;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti
di causa;
CHIAMATO il giudizio nella pubblica
udienza del 14/2/2018, celebrata con l’assistenza del Segretario
Sig. Michele Galasso, alla presenza delle parti processuali nei
termini indicati nel processo verbale.
FATTO
Col gravame indicato in epigrafe la
sig.ra xxx deduceva di essere titolare di pensione tabellare di
reversibilità INPDAP ( art.
139 del d.p.r. 1092/73 ), iscr. n.
4764176R, liquidata, ai sensi della L.
n. 335/95 con l’IIS e la 13^
mensilità in maniera c.d. “conglobata”, nella misura del c.d.
minimo INPS, a decorrere dal 4/10/2001 in qualità di vedova del
Sig. xxx xxx, già titolare dell’assegno privilegiato ordinario di
5^ categoria a decorrere dall’1/7/1956 (D.M. n. 1175/2 del
13/7/1953 decorrente dal 31/5/1949 e D.M. n. 4585 del 27/12/1956 di
riliquidazione; v. pag. 2 Memoria difensiva Avvocatura dello Stato)
oltre interessi e rivalutazione monetaria, alla luce
dell’eliminazione del “divieto di cumulo” ( art.
99 del DPR n. 1092/1973 ) tra due
trattamenti di pensione e retribuzione o entrambi di pensione
contemporaneamente goduti, in particolare quando trattasi di
trattamento pensionistico normale oltre quello privilegiato
tabellare, a causa della natura risarcitoria e del particolare
regime giuridico che assiste quest’ultimo tipo di emolumento
(cfr. L.
n. 210 del 1992 e Legge
n. 407 del 1998 ), anche per effetto
delle note e recenti sentenze additive della Corte Costituzionale
(n. 566/1989; n. 204/1993, n. 438/1998; n. 516 e n. 517 del 2000) e
della condivisa giurisprudenza della Corte dei conti.
Dalle risultanze processuali emerge
che, con Determinazione n. omissis del omissis/2001, la ricorrente
diveniva anche titolare di pensione di riversibilità con iscrizione
n. omissis, in qualità di coniuge superstite, con medesima
decorrenza del 4/10/2001, liquidata dall’INPS con il medesimo
sistema del conglobamento nell’aliquota di misura pari al 60%
dell’importo complessivo (compreso IIS) della quota reversibile,
mentre continuava ad essere, altresì, titolare di pensione diretta
n. 14120204 erogata dall’INPS – Gestione ex INPDAP – in
qualità di ex dipendente del Ministero del Tesoro (cfr. All. 2
ricorso e dichiarazione in memoria difensiva dell’Avvocatura dello
Stato depositata il 10/1/2012, pag. 3) a decorrere dalla data del
suo pensionamento avvenuto il 10/9/1982.
La ricorrente evidenziava, inoltre,
che in data 14/3/2011 rivolgeva formale richiesta, pervenuta il
5.5.2011, alla R.T.S. di corresponsione della I.I.S. in misura
intera e della 13^ mensilità sul trattamento pensionistico
tabellare; istanza respinta dall’Amministrazione che, nella
circostanza, precisava che la pensione era stata comunque integrata
al minimo INPS.
All’udienza di discussione del
21/6/2016 il Giudice riteneva di rinviare a nuovo ruolo il giudizio
demandando all’Amministrazione il compito di produrre il
certificato di morte della ricorrente, deceduta in limine
litis (omissis), pur senza interrompere il processo in
difetto, evidentemente, di formale dichiarazione, di natura
negoziale, proveniente dal difensore della ricorrente.
Con atto di costituzione in giudizio,
depositato il 10/1/2012, e successiva memoria difensiva, depositata
il 13/4/2016, Parte resistente ha rivendicato la legittimità del
proprio operato avendo provveduto a corrispondere, in presenza di
cumulo tra la pensione diretta percepita dall’interessata e la
pensione tabellare di reversibilità, sia l’IIS che la tredicesima
mensilità ma in misura non eccedente quella legale, vale a dire
integrata al c.d. “minimo INPS” – previsto per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti (art. 99, co. 2, del T.U. n.
1092/1973; cfr. Corte dei conti, SS.RR. n. 2/2006/QM), eccependo,
comunque, nel denegato caso di accoglimento del ricorso proposto,
l’intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei non riscossi e
concludendo per il rigetto del ricorso e l’estinzione del
procedimento in questione per intervenuto decesso della ricorrente e
pedissequa cessazione della materia del contendere, come comprovato
dall’estratto per riassunto dai registri degli atti di morte
rilasciato il 6/5/2013.
Questo Giudice, sulla scorta delle
evidenze probatorie e delle perduranti incertezze derivanti
dall’esame documentale, riteneva indispensabile o, quanto meno
opportuno, per ragioni di economia processuale e di giusto processo
( art.
111 Cost. ), procedere
all’espletamento di un supplemento istruttorio, disposto con
Ordinanza n. Omissis, volto all’acquisizione di documentazione e
relazione dettagliata contenente ogni utile elemento informativo e
chiarimento indispensabile, riguardante l’entità complessiva del
trattamento pensionistico erogato, di qualsiasi natura, per
un’avveduta e definitiva decisione giudiziale, onerando
dell’incombente la Ragioneria Territoriale dello Stato di Omissis.
Ritualmente costituito in giudizio
risulta anche il M.E.F. – R.T.S. di Omissis attraverso il deposito
di comparsa difensiva cui seguiva ulteriore depositato di memoria,
in data omissis, con cui si opponeva alla domanda avversaria
richiamando i principi giuridici dettati in materia di divieto
di cumulo, ancorché non generalizzato, delle indennità integrative
speciali (SS.RR. n. 2/2006/QM), eccependo l’intervenuta
prescrizione quinquennale dei crediti pensionistici eventualmente
vantati e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato e
l’estinzione del procedimento per decesso della ricorrente con
pedissequa pronuncia di cessazione della materia del contendere.
L’Avv. A. Lippi, per gli eredi di
xxx, ha prodotto ulteriori note conclusive per le udienze,
rispettivamente, dell’8/11/2017 e del 14/2/2018, svolgendo
argomentazioni in diritto e ripercorrendo il quadro normativo
e richiamando i recenti arresti della giurisprudenza contabile
versati in materia di cumulo tra trattamenti pensionistici della
specie in esame ed altri (SS.RR. n. 54/2015/QM e n. 29/2017/QM),
unitamente al deposito di favorevole giurisprudenza contabile (Sez.
Sardegna, n. 189/2016 e n. 75/2017; Sez. Lazio, n. 30, 218 e 336 del
2015), insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nell’odierna udienza di discussione
le parti processuali, rappresentate, rispettivamente, dall’Avv. A.
Lippi, la ricorrente, e dal funzionario sig.ra xxx xxx, il M.E.F.,
hanno concluso in conformità agli atti difensivi depositati, nei
termini precisati nel processo verbale in atti.
La causa è, quindi, passata in
decisione con lettura del dispositivo e fissazione del termine per
il deposito della sentenza, ai sensi dell’ art.167,
comma 1, del D.lgs. n.174/2016 .
DIRITTO
Con l'atto di prosecuzione del
presente giudizio, i ricorrenti o aventi causa indicati in epigrafe
hanno chiesto il riconoscimento, jure hereditatis, del
diritto alla liquidazione dell’indennità integrativa speciale in
misura intera, anziché ridotta fino ad integrare il c.d. “minimo
INPS”, sulla pensione privilegiata tabellare di reversibilità
iscrizione n. 4764176R, già intestata alla propria madre e dante
causa sig.ra xxx, originaria ricorrente, a decorrere dal 4/10/2001,
contemporaneamente ad altro trattamento pensionistico di
reversibilità (ordinario) contraddistinto dall’iscrizione n.
14120190R goduto dalla de cuius quale coniuge
superstite di M. B., deceduto il omissis, come meglio evidenziato in
narrativa, sul quale non viene erogato nessun assegno separato per
I.I.S., per cui non ricorrerebbe alcuna ipotesi di cumulo o
duplicazione di assegni di identica specie.
Nei termini prospettati dalla parte
ricorrente va correttamente delimitato il thema
decidendum dell’assunto attoreo, ribadito ancora
nelle sue memorie difensive autorizzate, per cui la fattispecie in
esame - vale a dire unicamente l’attribuzione dell’IIS in misura
intera sulla pensione tabellare di reversibilità in costanza
dell’altra pensione (ordinaria) di reversibilità goduta dalla
sig.sa xxx – esula dall’accertamento giudiziale della spettanza
e della misura dell’IIS sull’altra pensione INPS – ex gestione
INPDAP – goduta dalla ricorrente in qualità di ex dipendente del
Tesoro, così come contrariamente dedotto dal MEF a sostegno delle
motivazioni espresse in sede di diniego della particolare indennità
(conforme, Sez. Sardegna n. 75/2017).
Orbene, in via generale, va rilevato
come siano ormai noti i principi recentemente espressi dall’Organo
nomofilattico di questa Corte, dapprima nella sentenza
SS.RR. n. 54/2015 /QM del 25 settembre
2015 e, poi, confermati nella sopravvenuta pronuncia delle SS.RR. n.
29/2017/QM del 14 giugno 2017 – entrambe richiamate dalla difesa
dei ricorrenti – secondo cui in caso di cumulo di trattamenti
pensionistici di cui uno anteriore e l’altro successivo al
31.12.1994, il pensionato ha la possibilità di percepire (dopo il
1995) l’indennità integrativa speciale in misura intera
contemporaneamente alla fruizione di altro trattamento nel quale l’
indennità stessa è stata “conglobata” in quanto “l’intervenuto
conglobamento ha cagionato un prevalente assorbimento dell’
indennità nel trattamento, così da marginalizzare (o addirittura
elidere del tutto) la funzione propria dell’istituto di
adeguamento dinamico di rivalutazione” donde la soluzione nel
senso che “in fattispecie non trovano applicazione le norme sul
divieto di cumulo per l’essenziale ragione della non
configurabilità di alcun cumulo ”. Principio che,
ancorché riferito alle pensioni tabellari, deve ritenersi parimenti
valido per le pensioni di riposo e le relative pensioni di
reversibilità, considerato che, come evidenziato dalle SS.RR. con
la suddetta sentenza, “la natura risarcitoria o retributiva
dell’emolumento pensionistico nulla ha a che vedere, in sé, con
il meccanismo che il legislatore del 1959 ( art.
2, legge n. 324/1959 ed art.
99, comma 1, D.P.R. n. 1092/1973 )
aveva predisposto al fine di garantire l’emolumento medesimo
dall’erosione determinata dalla svalutazione monetaria e che
trovava pacificamente applicazione, in modo del tutto identico, sia
sulle pensioni ordinarie che su quelle tabellari” (in termini,
Sez. Giur. Lombardia, n. 103/2016; Sez. II App., n. 72/2013; Sez. II
App., n. 308/2017).
Orientamento che non viene meno in
caso di pensione INPS derivante da lavoro dipendente da privati, per
cui deve essere riconosciuto il diritto ad ottenere l'IIS in misura
intera su un trattamento pensionistico privilegiato tabellare
percepito contestualmente ad altro (in tal senso Sez. II Appello, n.
612 e 613 del 2016).
Ciò, appunto, in considerazione
(conforme, Sez. II n. 188 del 31/3/2014 e SS.RR. n. 54/2015/QM) che
“nella pensione liquidata dall’INPS, secondo le norme vigenti le
l’Assicurazione Generale Obbligatoria, più non esiste un
emolumento separato dalla stessa pensione qualificabile alla stregua
dell'indennità-integrativa speciale o di altra indennità similare;
dal che consegue il venir meno della stessa ragion d’essere del
divieto di cumulo previsto dalle disposizioni sopra richiamate”
(art. 17, comma. 1, della legge
n. 843 del 1978 e art. 99, comma 2,
del D.P.R. n. del 1973 come integrati dalle sentenze della Corte
Costituzionale n. 172 del 1991, n. 204 del 1992 e n. 494 del
1993; Legge
n. 160/1975 ; Legge
n. 730 del 27 dicembre 1983 (cfr. art.
21); L.
27/12/1997, n. 449 e L.
23/12/1998, n. 448 ; art.
13 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ;
in termini, SS.RR. n. 29/2017/QM e citata Sez. Sardegna n. 75/2017).
Giova ricordare, infatti, che nel
vigente assetto determinato dall’ordinamento giuridico l’IIS ha
ormai perso la sua natura di elemento accessorio della pensione
essendo stata sottoposta all’applicazione delle aliquote
pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto
conto della contribuzione imponibile o soggetta a contribuzione
(cfr. Sez. II App., n. 845/2016).
Ciò, naturalmente, fermo restando il
diritto-dovere della R.G.S – M.E.F. di verificare in concreto la
posizione complessiva del pensionato scongiurando il rischio di
erogazione di duplicazione di siffatti emolumenti alla stregua
dell’immanente, sebbene circoscritto, principio evidenziato del
divieto di duplicazione di indennità assistite dalla medesima
finalità.
La domanda originariamente proposta
dalla ricorrente è, quindi, meritevole di accoglimento con
conseguente dichiarazione de1 suo diritto a percepire, sulla propria
pensione tabellare n. omissis, limitatamente al periodo di godimento
fino alla data del suo decesso avvenuto il 14/4/2013, l’indennità
integrativa speciale in misura intera anche sul rateo di tredicesima
mensilità, nel senso, per quest'ultimo assegno, che anche per esso
deve trovare applicazione l’emolumento dell’I.I.S. in
misura intera, anziché ridotta alla sola quota necessaria al
raggiungimento del c.d. minimo INPS.
Tuttavia, in considerazione della
relativa eccezione, in senso stretto ex art.
2938 c.c. ritualmente sollevata dalla
controparte, tale domanda può trovare accoglimento soltanto nei
limiti della prescrizione maturata medio-tempore per
i ratei dovuti anteriori al 5/5/2006, momento calcolato a ritroso
rispetto all’effetto interruttivo determinato dall’istanza-diffida
ad adempiere rivolta dalla ricorrente, ai sensi e per gli effetti di
cui al comb. disp. degli artt. 1219 c.c. e 2943, co. 4, c.c. (v.
All. 5 al ricorso introduttivo) pervenuta nella sfera giuridica
della destinataria R.G.S. il 5/5/2011, la cui circostanza è
incontestata.
Va, inoltre, riconosciuto il diritto
della ricorrente ad ottenere, sulle somme liquidate per arretrati e
detratto quanto finora eventualmente erogato al medesimo titolo, gli
oneri accessori da liquidarsi nella misura del maggior importo
differenziale risultante tra rivalutazione monetaria ed interessi
legali a decorrere dalla maturazione dei singoli ratei mensili e
fino all’effettivo soddisfo (ai sensi dell'art. 150 disp.
att. c.p.c. e
della pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM e Corte
dei conti, SS.RR. n. 2/2006/QM).
La complessità e la novità della
materia trattata in relazione agli orientamenti giurisprudenziali
intervenuti durante la pendenza del giudizio, unitamente al parziale
accoglimento del ricorso, costituiscono giuste ragioni per
pronunciare la compensazione integrale tra le parti delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE
In composizione monocratica, in
funzione di giudice unico delle pensioni, definitivamente
pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso riassunto
originariamente proposto dalla sig.ra xxx e, per l’effetto: -
dichiara il diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata
tabellare di reversibilità in godimento n. omissis comprensiva
dell’indennità integrativa speciale in misura intera, dovuta
anche sulla tredicesima mensilità, nei limiti della maturata
prescrizione estintiva, a decorrere dal 5/5/2006;
- dichiara il diritto della ricorrente
di ottenere, sulle somme liquidate per arretrati e detratto quanto
finora eventualmente erogato al medesimo titolo, gli oneri accessori
da liquidarsi nella misura del maggior importo differenziale
risultante tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, a
decorrere dalla maturazione dei singoli ratei mensili e fino
all’effettivo soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti
le spese di giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella
camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 14
febbraio 2018.
Il
Giudice
Dott.
Gennaro Di Cecilia
Depositato in Segreteria il
05/10//2018
Il Responsabile della
Segreteria
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