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venerdì 5 ottobre 2018

Corte dei Conti : ‘negato del riconoscimento del diritto all’indennità integrativa speciale liquidata nella misura intera, anziché integrata al c.d. “minimo INPS”, con conseguente riliquidazione;’ Ricorso. Corte dei Conti Molise 80-2018




Corte dei Conti : ‘negato del riconoscimento del diritto all’indennità integrativa speciale liquidata nella misura intera, anziché integrata al c.d. “minimo INPS”, con conseguente riliquidazione;’ Ricorso.
Corte dei Conti Molise 80-2018


                         



Corte dei Conti : ‘negato del riconoscimento del diritto all’indennità integrativa speciale liquidata nella misura intera, anziché integrata al c.d. “minimo INPS”, con conseguente riliquidazione;’ Ricorso.
Corte dei Conti Molise 80-2018


MOLISE

Esito

SENTENZA

Materia

PENSIONI

Anno

2018

Numero

80

Pubblicazione

05/10/2018

Codice ecli

ECLI:IT:CONT:2018:80SGMOL
Disattiva riferimenti normativi e giurisprudenziali

Provvedimenti collegati

Nessun provvedimento collegato presente
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                           SENT. N. 80/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso, notificato in data 11/11/2011 e depositato il 9/12/2011, proposto da xxx, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Baiamonti 4, presso lo studio legale dell'Avv. Andrea LIPPI, che la rappresenta, assiste e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Simonetta MARCHETTI, giusta delega a margine del presente atto, deceduta, nella pendenza del giudizio, il 14.04.2013 a Omissis,  giudizio non interrotto in difetto di espressa dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del procuratore della parte colpita ma semplicemente ammesso (v. processo verbale d’udienza) e ritualmente proseguito, ex artt. 109 D. Lgs. n. 174/2016 , con atto notificato alla controparte il 18/5/2017 e depositato in Segreteria il 31/5/2017-6/6/2017, dagli eredi signori: xx— nella loro qualità di unici eredi della Sig.ra xx, ricorrente, tutti rappresentati e difesi unitamente e congiuntamente dagli Avv.ti Simonetta Marchetti ed Andrea Lippi giusta procura in calce alla presente e domiciliati presso lo studio del secondo in Roma Via A. Baiamonti 4 PEC:simonetta.niarchettiCipecorclineavvocathquila.it e andrealippi@ordineavvocatiroma.or
CONTRO
M.E.F. - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CAMPOBASSO-ISERNIA - in persona del legale rappresentante in carica p.t., domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, nonché presso la sede di Isernia - Via Umbria snc, subentrata alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze a decorrere dall’1/3/2011 (giusta decreto MEF del 23/12/2010), avente ad
OGGETTO
l’annullamento della nota decisionale prot. n. omissis del 18.5.2011 a seguito di diffida formalmente inoltrata alla RTS significativa di provvedimento negato del riconoscimento del diritto all’indennità integrativa speciale liquidata nella misura intera, anziché integrata al c.d. “minimo INPS”, con conseguente riliquidazione;
LETTO il ricorso introduttivo;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
CHIAMATO il giudizio nella pubblica udienza del 14/2/2018, celebrata con l’assistenza del Segretario Sig. Michele Galasso, alla presenza delle parti processuali nei termini indicati nel processo verbale.
FATTO
Col gravame indicato in epigrafe la sig.ra xxx deduceva di essere titolare di pensione tabellare di reversibilità INPDAP ( art. 139 del d.p.r. 1092/73 ), iscr. n. 4764176R, liquidata, ai sensi della L. n. 335/95 con l’IIS e la 13^ mensilità in maniera c.d. “conglobata”, nella misura del c.d. minimo INPS, a decorrere dal 4/10/2001 in qualità di vedova del Sig. xxx xxx, già titolare dell’assegno privilegiato ordinario di 5^ categoria a decorrere dall’1/7/1956 (D.M. n. 1175/2 del 13/7/1953 decorrente dal 31/5/1949 e D.M. n. 4585 del 27/12/1956 di riliquidazione; v. pag. 2 Memoria difensiva Avvocatura dello Stato) oltre interessi e rivalutazione monetaria, alla luce dell’eliminazione del “divieto di cumulo” ( art. 99 del DPR n. 1092/1973 ) tra due trattamenti di pensione e retribuzione o entrambi di pensione contemporaneamente goduti, in particolare quando trattasi di trattamento pensionistico normale oltre quello privilegiato tabellare, a causa della natura risarcitoria e del particolare regime giuridico che assiste quest’ultimo tipo di emolumento (cfr. L. n. 210 del 1992 Legge n. 407 del 1998 ), anche per effetto delle note e recenti sentenze additive della Corte Costituzionale (n. 566/1989; n. 204/1993, n. 438/1998; n. 516 e n. 517 del 2000) e della condivisa giurisprudenza della Corte dei conti.  
Dalle risultanze processuali emerge che, con Determinazione n. omissis del omissis/2001, la ricorrente diveniva anche titolare di pensione di riversibilità con iscrizione n. omissis, in qualità di coniuge superstite, con medesima decorrenza del 4/10/2001, liquidata dall’INPS con il medesimo sistema del conglobamento nell’aliquota di misura pari al 60% dell’importo complessivo (compreso IIS) della quota reversibile, mentre continuava ad essere, altresì, titolare di pensione diretta n. 14120204 erogata dall’INPS – Gestione ex INPDAP – in qualità di ex dipendente del Ministero del Tesoro (cfr. All. 2 ricorso e dichiarazione in memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato depositata il 10/1/2012, pag. 3) a decorrere dalla data del suo pensionamento avvenuto il 10/9/1982.
La ricorrente evidenziava, inoltre, che in data 14/3/2011 rivolgeva formale richiesta, pervenuta il 5.5.2011, alla R.T.S. di corresponsione della I.I.S. in misura intera e della 13^ mensilità sul trattamento pensionistico tabellare; istanza respinta dall’Amministrazione che, nella circostanza, precisava che la pensione era stata comunque integrata al minimo INPS.
All’udienza di discussione del 21/6/2016 il Giudice riteneva di rinviare a nuovo ruolo il giudizio demandando all’Amministrazione il compito di produrre il certificato di morte della ricorrente, deceduta in limine litis (omissis), pur senza interrompere il processo in difetto, evidentemente, di formale dichiarazione, di natura negoziale, proveniente dal difensore della ricorrente.
Con atto di costituzione in giudizio, depositato il 10/1/2012, e successiva memoria difensiva, depositata il 13/4/2016, Parte resistente ha rivendicato la legittimità del proprio operato avendo provveduto a corrispondere, in presenza di cumulo tra la pensione diretta percepita dall’interessata e la pensione tabellare di reversibilità, sia l’IIS che la tredicesima mensilità ma in misura non eccedente quella legale, vale a dire integrata al c.d. “minimo INPS” – previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 99, co. 2, del T.U. n. 1092/1973; cfr. Corte dei conti, SS.RR. n. 2/2006/QM), eccependo, comunque, nel denegato caso di accoglimento del ricorso proposto, l’intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei non riscossi e concludendo per il rigetto del ricorso e l’estinzione del procedimento in questione per intervenuto decesso della ricorrente e pedissequa cessazione della materia del contendere, come comprovato dall’estratto per riassunto dai registri degli atti di morte rilasciato il 6/5/2013.
Questo Giudice, sulla scorta delle evidenze probatorie e delle perduranti incertezze derivanti dall’esame documentale, riteneva indispensabile o, quanto meno opportuno, per ragioni di economia processuale e di giusto processo ( art. 111 Cost. ), procedere all’espletamento di un supplemento istruttorio, disposto con Ordinanza n. Omissis, volto all’acquisizione di documentazione e relazione dettagliata contenente ogni utile elemento informativo e chiarimento indispensabile, riguardante l’entità complessiva del trattamento pensionistico erogato, di qualsiasi natura, per un’avveduta e definitiva decisione giudiziale, onerando dell’incombente la Ragioneria Territoriale dello Stato di Omissis.
Ritualmente costituito in giudizio risulta anche il M.E.F. – R.T.S. di Omissis attraverso il deposito di comparsa difensiva cui seguiva ulteriore depositato di memoria, in data omissis, con cui si opponeva alla domanda avversaria  richiamando i principi giuridici dettati in materia di divieto di cumulo, ancorché non generalizzato, delle indennità integrative speciali (SS.RR. n. 2/2006/QM), eccependo l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti pensionistici eventualmente vantati e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato e l’estinzione del procedimento per decesso della ricorrente con pedissequa pronuncia di cessazione della materia del contendere.
L’Avv. A. Lippi, per gli eredi di xxx, ha prodotto ulteriori note conclusive per le udienze, rispettivamente, dell’8/11/2017 e del 14/2/2018, svolgendo argomentazioni in  diritto e ripercorrendo il quadro normativo e richiamando i recenti arresti della giurisprudenza contabile versati in materia di cumulo tra trattamenti pensionistici della specie in esame ed altri (SS.RR. n. 54/2015/QM e n. 29/2017/QM), unitamente al deposito di favorevole giurisprudenza contabile (Sez. Sardegna, n. 189/2016 e n. 75/2017; Sez. Lazio, n. 30, 218 e 336 del 2015), insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nell’odierna udienza di discussione le parti processuali, rappresentate, rispettivamente, dall’Avv. A. Lippi, la ricorrente, e dal funzionario sig.ra xxx xxx, il M.E.F., hanno concluso in conformità agli atti difensivi depositati, nei termini precisati nel processo verbale in atti.
La causa è, quindi, passata in decisione con lettura del dispositivo e fissazione del termine per il deposito della sentenza, ai sensi dell’ art.167, comma 1, del D.lgs. n.174/2016 .
DIRITTO       
Con l'atto di prosecuzione del presente giudizio, i ricorrenti o aventi causa indicati in epigrafe hanno chiesto il riconoscimento, jure hereditatis, del diritto alla liquidazione dell’indennità integrativa speciale in misura intera, anziché ridotta fino ad integrare il c.d. “minimo INPS”, sulla pensione privilegiata tabellare di reversibilità iscrizione n. 4764176R, già intestata alla propria madre e dante causa sig.ra xxx, originaria ricorrente, a decorrere dal 4/10/2001, contemporaneamente ad altro trattamento pensionistico di reversibilità (ordinario) contraddistinto dall’iscrizione n. 14120190R goduto dalla de cuius quale coniuge superstite di M. B., deceduto il omissis, come meglio evidenziato in narrativa, sul quale non viene erogato nessun assegno separato per I.I.S., per cui non ricorrerebbe alcuna ipotesi di cumulo o duplicazione di assegni di identica specie.
Nei termini prospettati dalla parte ricorrente va correttamente delimitato il thema decidendum  dell’assunto attoreo, ribadito ancora nelle sue memorie difensive autorizzate, per cui la fattispecie in esame - vale a dire unicamente l’attribuzione dell’IIS in misura intera sulla pensione tabellare di reversibilità in costanza dell’altra pensione (ordinaria) di reversibilità goduta dalla sig.sa xxx – esula dall’accertamento giudiziale della spettanza e della misura dell’IIS sull’altra pensione INPS – ex gestione INPDAP – goduta dalla ricorrente in qualità di ex dipendente del Tesoro, così come contrariamente dedotto dal MEF a sostegno delle motivazioni espresse in sede di diniego della particolare indennità (conforme, Sez. Sardegna n. 75/2017).   
Orbene, in via generale, va rilevato come siano ormai noti i principi recentemente espressi dall’Organo nomofilattico di questa Corte, dapprima nella sentenza SS.RR. n. 54/2015 /QM del 25 settembre 2015 e, poi, confermati nella sopravvenuta pronuncia delle SS.RR. n. 29/2017/QM del 14 giugno 2017 – entrambe richiamate dalla difesa dei ricorrenti – secondo cui in caso di cumulo di trattamenti pensionistici di cui uno anteriore e l’altro successivo al 31.12.1994, il pensionato ha la possibilità di percepire (dopo il 1995) l’indennità integrativa speciale in misura intera contemporaneamente alla fruizione di altro trattamento nel quale l’ indennità stessa è stata “conglobata” in quanto “l’intervenuto conglobamento ha cagionato un prevalente assorbimento dell’ indennità nel trattamento, così da marginalizzare (o addirittura elidere del tutto) la funzione propria dell’istituto di adeguamento dinamico di rivalutazione” donde la soluzione nel senso che “in fattispecie non trovano applicazione le norme sul divieto di cumulo per l’essenziale ragione della non configurabilità di alcun cumulo ”. Principio che, ancorché riferito alle pensioni tabellari, deve ritenersi parimenti valido per le pensioni di riposo e le relative pensioni di reversibilità, considerato che, come evidenziato dalle SS.RR. con la suddetta sentenza, “la natura risarcitoria o retributiva dell’emolumento pensionistico nulla ha a che vedere, in sé, con il meccanismo che il legislatore del 1959 ( art. 2, legge n. 324/1959 ed art. 99, comma 1, D.P.R. n. 1092/1973 ) aveva predisposto al fine di garantire l’emolumento medesimo dall’erosione determinata dalla svalutazione monetaria e che trovava pacificamente applicazione, in modo del tutto identico, sia sulle pensioni ordinarie che su quelle tabellari” (in termini, Sez. Giur. Lombardia, n. 103/2016; Sez. II App., n. 72/2013; Sez. II App., n. 308/2017).
Orientamento che non viene meno in caso di pensione INPS derivante da lavoro dipendente da privati, per cui deve essere riconosciuto il diritto ad ottenere l'IIS in misura intera su un trattamento pensionistico privilegiato tabellare percepito contestualmente ad altro (in tal senso Sez. II Appello, n. 612 e 613 del 2016).
Ciò, appunto, in considerazione (conforme, Sez. II n. 188 del 31/3/2014 e SS.RR. n. 54/2015/QM) che “nella pensione liquidata dall’INPS, secondo le norme vigenti le l’Assicurazione Generale Obbligatoria, più non esiste un emolumento separato dalla stessa pensione qualificabile alla stregua dell'indennità-integrativa speciale o di altra indennità similare; dal che consegue il venir meno della stessa ragion d’essere del divieto di cumulo previsto dalle disposizioni sopra richiamate” (art. 17, comma. 1, della legge n. 843 del 1978 e art. 99, comma 2, del D.P.R. n. del 1973 come integrati dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 172 del 1991, n. 204 del 1992 e n. 494 del 1993; Legge n. 160/1975 Legge n. 730 del 27 dicembre 1983 (cfr. art. 21); L. 27/12/1997, n. 449 L. 23/12/1998, n. 448 art. 13 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ; in termini, SS.RR. n. 29/2017/QM e citata Sez. Sardegna n. 75/2017).
Giova ricordare, infatti, che nel vigente assetto determinato dall’ordinamento giuridico l’IIS ha ormai perso la sua natura di elemento accessorio della pensione essendo stata sottoposta all’applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto conto della contribuzione imponibile o soggetta a contribuzione (cfr. Sez. II App., n. 845/2016).
Ciò, naturalmente, fermo restando il diritto-dovere della R.G.S – M.E.F. di verificare in concreto la posizione complessiva del pensionato scongiurando il rischio di erogazione di duplicazione di siffatti emolumenti alla stregua dell’immanente, sebbene circoscritto, principio evidenziato del divieto di duplicazione di indennità assistite dalla medesima finalità.
La domanda originariamente proposta dalla ricorrente è, quindi, meritevole di accoglimento con conseguente dichiarazione de1 suo diritto a percepire, sulla propria pensione tabellare n. omissis, limitatamente al periodo di godimento fino alla data del suo decesso avvenuto il 14/4/2013, l’indennità integrativa speciale in misura intera anche sul rateo di tredicesima mensilità, nel senso, per quest'ultimo assegno, che anche per esso deve trovare  applicazione l’emolumento dell’I.I.S. in misura intera, anziché ridotta alla sola quota necessaria al raggiungimento del c.d. minimo INPS.
Tuttavia, in considerazione della relativa eccezione, in senso stretto ex art. 2938 c.c. ritualmente sollevata dalla controparte, tale domanda può trovare accoglimento soltanto nei limiti della prescrizione maturata medio-tempore per i ratei dovuti anteriori al 5/5/2006, momento calcolato a ritroso rispetto all’effetto interruttivo determinato dall’istanza-diffida ad adempiere rivolta dalla ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al comb. disp. degli artt. 1219 c.c. e 2943, co. 4, c.c. (v. All. 5 al ricorso introduttivo) pervenuta nella sfera giuridica della destinataria R.G.S. il 5/5/2011, la cui circostanza è incontestata.
Va, inoltre, riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere, sulle somme liquidate per arretrati e detratto quanto finora eventualmente erogato al medesimo titolo, gli oneri accessori da liquidarsi nella misura del maggior importo differenziale risultante tra rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dalla maturazione dei singoli ratei mensili e fino all’effettivo soddisfo (ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e della pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM e Corte dei conti, SS.RR. n. 2/2006/QM).
La complessità e la novità della materia trattata in relazione agli orientamenti giurisprudenziali intervenuti durante la pendenza del giudizio, unitamente al parziale accoglimento del ricorso, costituiscono giuste ragioni per pronunciare la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE
In composizione monocratica, in funzione di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso riassunto originariamente proposto dalla sig.ra xxx e, per l’effetto: - dichiara il diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata tabellare di reversibilità in godimento n. omissis comprensiva dell’indennità integrativa speciale in misura intera, dovuta anche sulla tredicesima mensilità, nei limiti della maturata prescrizione estintiva, a decorrere dal 5/5/2006;
- dichiara il diritto della ricorrente di ottenere, sulle somme liquidate per arretrati e detratto quanto finora eventualmente erogato al medesimo titolo, gli oneri accessori da liquidarsi nella misura del maggior importo differenziale risultante tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, a decorrere dalla maturazione dei singoli ratei mensili e fino all’effettivo soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. 
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio, all’esito della pubblica udienza del 14 febbraio 2018.                                                                                                                                                                                              
                                                             Il Giudice      
                                                  Dott. Gennaro Di Cecilia      

Depositato in Segreteria il   05/10//2018     
                                              Il Responsabile della Segreteria                                        


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