DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2023
Modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per il sostegno
delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano
l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al
mantenimento in vita. (23A03305)
(GU n.134 del 10-6-2023)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che prevedeva il completamento del processo di revisione delle
tariffe elettriche demandando ad apposito decreto del Ministro delle
attivita' produttive, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia
e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, la
definizione dei criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai
soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare
una revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;
Visto l'art. 3 del decreto 28 dicembre 2007 del Ministro dello
sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il
Ministro della solidarieta' sociale, recante «Determinazione dei
criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta
per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente
svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 41
del 18 febbraio 2008, il quale prevede che la compensazione della
spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica sia
riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti
persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad
energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
Visto l'art. 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il
quale prevede che, al fine del migliore coordinamento delle politiche
di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti
domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi
condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di
apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei
benefici di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e all'art. 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della medesima legge;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 56
del 9 marzo 2011, recante «Individuazione delle apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il
mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute»;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25
recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», il quale
prevede che, al fine di sostenere le famiglie e le persone che
utilizzano presso la propria abitazione l'energia elettrica per
apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita ai
sensi del decreto del Ministro della salute 13 gennaio 2011, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo con
una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, volto a fornire un
contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate
ai sensi del medesimo articolo, finalizzato ad attenuare l'aumento
dei costi dell'energia elettrica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
ottobre 2019, concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio
2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con
disabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
dicembre 2021, concernente l'approvazione del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario
2022 e triennio 2022 - 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il
triennio 2023-25;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
dicembre 2022, n. 708/Bil, con il quale, nel bilancio di previsione
dell'entrata della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno
finanziario 2022, e' istituito il capitolo 875 «Somma assegnata alla
Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo per il sostegno
delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano
l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al
mantenimento in vita» e, nel bilancio di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2022,
e' istituito il capitolo 856 «Sostegno ai costi energetici per le
persone che utilizzano apparecchiature mediche necessarie per il
mantenimento in vita», con una dotazione finanziaria di 500.000,00
euro;
Vista la deliberazione ARERA 23 febbraio 2021 n. 63/2021/R/COM e,
in particolare, l'allegato D che disciplina le modalita' applicative
del regime di riconoscimento dei bonus sociali per disagio fisico;
Vista la deliberazione ARERA 22 giugno 2021 n. 257/2021/R/COM, con
cui l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente ha
specificato l'ammontare del bonus da applicare ai clienti in
condizioni di disagio fisico e con livelli di potenza pari a 3,5 kW e
a 4 kW e stabilito che il bonus e' calcolato in modo da considerare i
costi ulteriori indotti dall'utilizzo di apparecchiature
elettromedicali rispetto alla spesa media di una famiglia tipo di
quattro componenti e che, per questi motivi, l'agevolazione e'
articolata sia in base alla potenza contrattuale, sia in base
all'extra consumo medio stimato sulla base dell'intensita' di
utilizzo delle apparecchiature elettromedicali;
Vista la deliberazione ARERA 29 dicembre 2022 n. 735/2022/R/COM con
cui sono stati aggiornati i valori dei bonus sociali per il primo
trimestre 2023 e, in particolare, la Tabella 11 relativa
all'ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio
fisico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che il sopracitato art. 14-bis del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, prevede che le modalita' di attuazione sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per l'utilizzazione
delle risorse del fondo di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, pari a 500.000,00 euro per l'annualita' 2022.
2. Le risorse sono destinate a incrementare il bonus per punto di
prelievo dei clienti in condizioni di disagio fisico e con livelli di
potenza pari a 3,5 kW, 4 kW e 4,5 kW e inseriti nelle fasce media
(fra 600 e 1200 kWh) e massima (oltre 1200 kWh) di consumo.
3. L'ARERA provvede con propria deliberazione, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ad integrare l'ammontare della compensazione, per punto di prelievo,
per i clienti in stato di disagio fisico individuati al comma 2.
4. L' Ufficio per le politiche a favore delle persone con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro venti
giorni dalla comunicazione della deliberazione ARERA di cui al comma
3, provvede a trasferire in una unica soluzione la somma di
500.000,00 euro sul conto per la compensazione delle agevolazioni
tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio
gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto,
pari a 500.000,00 euro, si provvede, nei limiti della disponibilita'
finanziaria iscritta nel capitolo di spesa n. 856 del bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno
finanziario 2022, Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza
costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3
Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia, Programma 24.5 «Famiglia, pari
opportunita' e situazioni di disagio».
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 marzo 2023
p. il Presidente del Consiglio dei ministri
il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.
n. 981 20:10 10/06/2023
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