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sabato 10 giugno 2023

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2023 Modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per il sostegno delle famiglie delle persone con malattia grave che utilizzano l'energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie al mantenimento in vita.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2023 


Modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per il sostegno

delle famiglie  delle  persone  con  malattia  grave  che  utilizzano

l'energia  elettrica  per  apparecchiature  mediche   necessarie   al

mantenimento in vita. (23A03305) 

(GU n.134 del 10-6-2023)


 

                            IL PRESIDENTE 

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri»; 

  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante

«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  a  norma

dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa (Testo A)»; 

  Visto l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,

che prevedeva  il  completamento  del  processo  di  revisione  delle

tariffe elettriche demandando ad apposito decreto del Ministro  delle

attivita' produttive, adottato d'intesa con i Ministri  dell'economia

e  delle  finanze  e  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   la

definizione dei criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai

soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo  in  particolare

una  revisione  della  fascia   di   protezione   sociale   tale   da

ricomprendere le famiglie economicamente disagiate; 

  Visto l'art. 3 del decreto 28  dicembre  2007  del  Ministro  dello

sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, il Ministro delle politiche per  la  famiglia  e  il

Ministro della  solidarieta'  sociale,  recante  «Determinazione  dei

criteri per la definizione delle compensazioni della spesa  sostenuta

per la fornitura di energia elettrica per  i  clienti  economicamente

svantaggiati  e  per  i  clienti  in  gravi  condizione  di  salute»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 41

del 18 febbraio 2008, il quale prevede  che  la  compensazione  della

spesa  sostenuta  per  la  fornitura   di   energia   elettrica   sia

riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono  presenti

persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere

l'utilizzo  di  apparecchiature  medico-terapeutiche,  alimentate  ad

energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita; 

  Visto l'art. 1, comma 75, della legge 4 agosto  2017,  n.  124,  il

quale prevede che, al fine del migliore coordinamento delle politiche

di sostegno ai  clienti  economicamente  svantaggiati  e  ai  clienti

domestici presso i quali sono presenti persone che versano  in  gravi

condizioni   di   salute,   tali   da   richiedere   l'utilizzo    di

apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia  elettrica,

necessarie  per  il  loro  mantenimento  in  vita,  l'erogazione  dei

benefici di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre  2005,

n. 266, e all'art. 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, e' disciplinata con decreto del Ministro  dello  sviluppo

economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il

sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della medesima legge; 

  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  13  gennaio  2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 56

del 9  marzo  2011,  recante  «Individuazione  delle  apparecchiature

medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il

mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute»; 

  Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,

convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25

recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle  imprese  e  agli

operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,

connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli

effetti degli aumenti dei prezzi nel  settore  elettrico»,  il  quale

prevede che, al fine di  sostenere  le  famiglie  e  le  persone  che

utilizzano presso  la  propria  abitazione  l'energia  elettrica  per

apparecchiature mediche necessarie per il  mantenimento  in  vita  ai

sensi del decreto del Ministro della salute 13 gennaio  2011,  presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  un  fondo  con

una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022,  volto  a  fornire  un

contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate

ai sensi del medesimo articolo, finalizzato  ad  attenuare  l'aumento

dei costi dell'energia elettrica; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21

ottobre 2019, concernente l'istituzione, a decorrere dal  1°  gennaio

2020, dell'Ufficio per le  politiche  in  favore  delle  persone  con

disabilita'; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20

dicembre 2021, concernente l'approvazione del bilancio di  previsione

della Presidenza del Consiglio dei ministri, per  l'anno  finanziario

2022 e triennio 2022 - 2024; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21

dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione  della

Presidenza del Consiglio dei  ministri  per  l'anno  2023  e  per  il

triennio 2023-25; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30

dicembre 2022, n. 708/Bil, con il quale, nel bilancio  di  previsione

dell'entrata della Presidenza del Consiglio dei ministri, per  l'anno

finanziario 2022, e' istituito il capitolo 875 «Somma assegnata  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo  per  il  sostegno

delle famiglie  delle  persone  con  malattia  grave  che  utilizzano

l'energia  elettrica  per  apparecchiature  mediche   necessarie   al

mantenimento in vita» e, nel bilancio di previsione della spesa della

Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno  finanziario  2022,

e' istituito il capitolo 856 «Sostegno ai  costi  energetici  per  le

persone che utilizzano  apparecchiature  mediche  necessarie  per  il

mantenimento in vita», con una dotazione  finanziaria  di  500.000,00

euro; 

  Vista la deliberazione ARERA 23 febbraio 2021 n.  63/2021/R/COM  e,

in particolare, l'allegato D che disciplina le modalita'  applicative

del regime di riconoscimento dei bonus sociali per disagio fisico; 

  Vista la deliberazione ARERA 22 giugno 2021 n. 257/2021/R/COM,  con

cui l'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  ha

specificato  l'ammontare  del  bonus  da  applicare  ai  clienti   in

condizioni di disagio fisico e con livelli di potenza pari a 3,5 kW e

a 4 kW e stabilito che il bonus e' calcolato in modo da considerare i

costi   ulteriori   indotti    dall'utilizzo    di    apparecchiature

elettromedicali rispetto alla spesa media di  una  famiglia  tipo  di

quattro componenti  e  che,  per  questi  motivi,  l'agevolazione  e'

articolata sia  in  base  alla  potenza  contrattuale,  sia  in  base

all'extra  consumo  medio  stimato  sulla  base  dell'intensita'   di

utilizzo delle apparecchiature elettromedicali; 

  Vista la deliberazione ARERA 29 dicembre 2022 n. 735/2022/R/COM con

cui sono stati aggiornati i valori dei bonus  sociali  per  il  primo

trimestre  2023  e,  in   particolare,   la   Tabella   11   relativa

all'ammontare della compensazione per i clienti in stato  di  disagio

fisico; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23

ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'

stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti

di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 

  Considerato che il sopracitato art.  14-bis  del  decreto-legge  27

gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

marzo 2022, n. 25,  prevede  che  le  modalita'  di  attuazione  sono

individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per  l'utilizzazione

delle risorse del fondo di cui all'art. 14-bis del  decreto-legge  27

gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

marzo 2022, n. 25, pari a 500.000,00 euro per l'annualita' 2022. 

  2. Le risorse sono destinate a incrementare il bonus per  punto  di

prelievo dei clienti in condizioni di disagio fisico e con livelli di

potenza pari a 3,5 kW, 4 kW e 4,5 kW e  inseriti  nelle  fasce  media

(fra 600 e 1200 kWh) e massima (oltre 1200 kWh) di consumo. 

  3. L'ARERA provvede con propria deliberazione,  da  adottare  entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,

ad integrare l'ammontare della compensazione, per punto di  prelievo,

per i clienti in stato di disagio fisico individuati al comma 2. 

  4.  L'  Ufficio  per  le  politiche  a  favore  delle  persone  con

disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro  venti

giorni dalla comunicazione della deliberazione ARERA di cui al  comma

3,  provvede  a  trasferire  in  una  unica  soluzione  la  somma  di

500.000,00 euro sul conto per  la  compensazione  delle  agevolazioni

tariffarie ai clienti del  settore  elettrico  in  stato  di  disagio

gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). 

  5. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto,

pari a 500.000,00 euro, si provvede, nei limiti della  disponibilita'

finanziaria iscritta nel capitolo di spesa n.  856  del  bilancio  di

previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  l'anno

finanziario 2022,  Missione  1  Organi  costituzionali,  a  rilevanza

costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma 1.3

Presidenza del Consiglio dei ministri, Missione 24  Diritti  sociali,

politiche  sociali  e  famiglia,  Programma  24.5   «Famiglia,   pari

opportunita' e situazioni di disagio». 

  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di

controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 15 marzo 2023 

 

                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 

                                  il Sottosegretario di Stato         

                                           Mantovano                  


Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2023 

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.

n. 981 20:10 10/06/2023


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