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venerdì 17 giugno 2011

TAR "... la materia del contendere ha ad oggetto la valutazione, nel concorso interno per titoli per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D, pos. econ. D1), del titolo costituito dal servizio  militare svolto dall'odierno controinteressato, risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,92;..."

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 19-04-2011, n. 762Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
-  la materia del contendere ha ad oggetto la valutazione, nel concorso interno per titoli per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza (cat. D, pos. econ. D1), del titolo costituito dal servizio  militare svolto dall'odierno controinteressato, risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,92;
- nel caso in esame, la ricorrente, seconda in graduatoria con il punteggio complessivo di 27,68, sostiene, in primo luogo, che l'attribuzione di un punteggio differente alla predetta (8,84) e al controinteressato (12,8) per "Servizi prestati in categoria immediatamente inferiore al posto da ricoprire", non sarebbe sorretta da  alcuna motivazione; né sarebbe giustificabile, attesa la medesima posizione rivestita da entrambi i concorrenti, assunti presso il Comune di #################### con identica decorrenza giuridica (18.04.1988);
- sostiene, altresì, che, sebbene non esternato con apposita motivazione, al sig. Di Gristina sarebbe stato illegittimamente attribuito un punteggio per il servizio militare svolto, e ciò nonostante si tratti di una progressione verticale interna, e nonostante detto servizio non sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, assumendosi la violazione dell'art. 77, commi 7, 8 e 9, del d.P.R. n. 237/64 (come sostituito dall'art. 22 della l. n. 958/86);
- sostiene pertanto che, in assenza di tale valutazione, la predetta avrebbe conseguito il primo posto;
- in esito all'istruttoria disposta con la citata  ordinanza n. 479/2011, è stato precisato dall'amministrazione comunale intimata che, in favore del controinteressato, è stato valutato come servizio prestato in categoria immediatamente inferiore al posto da ricoprire quello prestato dal predetto come sottufficiale dal 08.04.1982  al 07.04.1985 (cfr. nota prot. n. 6633 del 31.03.2011 dell'Ufficio Personale del Comune di ####################);
Considerato che:
- l'art. 77, commi 7, 8 e 9, citato - applicabile ratione temporis e, comunque, trasfuso nell'art. 2050, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 6/2010 - stabilisce: "7. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri,  sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 8. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 9. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli
altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici."; e la rubrica del medesimo art. 77 è così indicata: "Ferma di leva e conservazione del posto di lavoro.";
- nelle procedure concorsuali i titoli di servizio vanno valutati in applicazione di puntuali disposizioni di legge, non sussistendo alcun margine di discrezionalità ai fini di un loro apprezzamento, trattandosi di un'attività vincolata e ricognitiva in relazione a quanto emerge dalla documentazione prodotta da ciascun candidato;
- peraltro, né l'avviso di selezione, né l'allegato regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi disciplinano la valutazione del servizio militare, dovendo, quindi, farsi applicazione della norma statale richiamata e ratione temporis applicabile;
Ritenuto che:
- il settimo e l'ottavo comma del citato art. 77 devono essere letti congiuntamente, di talché condizione necessaria per l'ammissibilità della valutazione del servizio militare di leva, peraltro soltanto nei pubblici concorsi, è che il servizio stesso sia stato espletato in pendenza di rapporto di lavoro (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2008, n. 6212; T.a.r. Sicilia, Palermo, III, n. 379/2011 cit.; I, 21 agosto 2001, n. 1111; T.a.r. Puglia, Bari, I, 22 novembre 2002, n. 5089);
- dalla lettura del nono comma del medesimo art. 77 si evince come - fatta salva una diversa regolamentazione interna della progressione verticale - l'ambito di applicazione della norma sia limitato ai concorsi per l'assunzione e l'immissione di personale esterno (cfr. Cass. Civ. Sez. lavoro, 5 novembre 2008, n. 26562);
Ritenuta pertanto la fondatezza del ricorso proposto con riferimento all'illegittima valutazione del servizio militare prestato dal controinteressato, sia in quanto valutato nell'ambito di una selezione interna, sia in quanto detto servizio risulta prestato dal controinteressato non in costanza di rapporto di lavoro;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba applicarsi, come di regola, il principio della soccombenza nei confronti del Comune di ####################, che ha dato causa al ricorso; e che, invece, le stesse debbano essere dichiarate irrepetibili nei confronti del controinteressato, non costituito in giudizio.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di ####################, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della ricorrente in Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Dichiara irripetibili le spese nei confronti di -
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



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