AG.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
Circ. 16-6-2011 n. ACIU.2011.476
Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli.
Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Area coordinamento.
Circ. 16 giugno 2011, n. ACIU.2011.476 (1).
Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli.
(1) Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Area coordinamento.
All'
Organismo pagatore Agea
Ufficio monocratico
Sede
All'
Organismo pagatore Avepa
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 - Padova
All'
Organismo pagatore Agrea
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - Bologna
All'
Organismo pagatore della Regione Lombardia
Direzione generale agricoltura
Piazza Città di Lombardia
20100 - Milano
All'
Organismo pagatore Artea
Via San Donato, 42/1
50127 - Firenze
e, p.c.:
Al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- Dipartimento delle politiche comunitarie e internazionali
- Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale della qualità
- Direzione generale del corpo forestale dello Stato
- Ispettorato centrale controlli qualità
Via XX Settembre, 20
00186 - Roma
Al
Coordinatore commissione politiche agricole Regione Puglia
Assessorato risorse agroalimentari
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 - Bari
Al
Comando carabinieri politiche agricole
Via Torino, 44
00184 - Roma
All'
Agecontrol S.p.A.
Via Palestro, 81
00185 - Roma
Agli
Assessorati agricoltura delle regioni e P.A. Trento e Bolzano
Loro sedi
All'
Organismo pagatore Arpea
Via Bogino, 23
10123 - Torino
All'
Organismo pagatore della P.A. di Bolzano Oppab
39100 - Bolzano
All'
Organismo pagatore della P.A. di Trento Appag
via G. B. Trener, 3
38100 - Trento
Alle
Unioni nazionali ortofrutticole
Loro sedi
Al
C.A.A. Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 - Roma
Al
C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 - Roma
Al
C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 - Roma
Al
C.A.A. Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 - Roma
Al
Coordinamento Caagci
Via A. Bargoni, 78
00153 - Roma
Al
Coordinamento Caalpa
Via L. Serra, 37
00153 - Roma
Al
Coordinamento C.A.A. Aipo
Via Alberico II, 35
00193 - Roma
1. Premessa
Con regolamento in corso di pubblicazione (di seguito "regolamento"), la Commissione europea, in considerazione della situazione determinatasi a seguito della grave crisi del mercato ortofrutticolo derivante dai casi di contaminazione da Escherichia Coli, ha adottato misure eccezionali ed urgenti di gestione di tale crisi, a supporto del settore ortofrutticolo.
Tali misure consistono in un aiuto per operazioni di ritiri dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta dei seguenti prodotti, effettuate nel periodo dal 26 maggio 2011 al 30 giugno 2011:
- Pomodori
(CN07020000);
- Lattughe e indivie ricce e scarole
(CN07051100, CN07051900 e CN07052900);
- Cetrioli
(CN07070005);
- Peperoni dolci
(CN07096010);
- Zucchine
(CN07099070).
In termini generali, le operazioni di ritiri dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta, salvo quanto disposto dal regolamento sopra citato e dalle disposizioni attuative nazionali di detto regolamento e nel prosieguo dalla presente circolare, sono disciplinate dal Reg. (CE) n. 1234/2007, dal Reg. (CE) n. 1580/2007 e dal Reg. (UE) n. 543/2011, nonché dal D.M. 20 dicembre 2010, (n. 10388), dalla Circ. 16 febbraio 2009, n. ACIU.2009.207 e dalle circolari applicative emanate dagli Organismi pagatori competenti.
La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004, e quindi anche per i produttori che partecipano alle misure eccezionali sopra indicate. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alla Circ. 20 aprile 2005, n. ACIU.2005.210 e alla Circ. 6 aprile 2007, n. ACIU.2007.237 dell’AGEA, utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente, individuato in relazione alla residenza o alla sede legale del produttore, a seconda che questi sia una persona fisica o giuridica.
Si richiama in particolare la necessità che nel fascicolo aziendale, al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.
2. Ritiri dal mercato
2.1 Ritiri dal mercato a cura di Organizzazioni di produttori riconosciute
In applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento, alle organizzazioni di produttori che effettuano operazioni di ritiro dal mercato dei prodotti indicati in premessa è attribuito:
a) l'aiuto previsto dall'articolo 80 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 79 del Reg. (UE) n. 543/2011 per il pomodoro e, per gli altri prodotti, l'aiuto previsto dalle medesime disposizioni, ma nella misura stabilita dall'allegato I, parte A del regolamento;
b) l'aiuto addizionale di cui all'allegato I, parte B del medesimo regolamento. Tale aiuto è integralmente a carico del FEAGA.
Le operazioni di ritiro dal mercato sono notificate dalle Organizzazioni di produttori all'Organismo pagatore competente con le modalità indicate dal medesimo entro le ore 10:00 del giorno precedente l'inizio delle stesse, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 1) o altra modulistica già prevista dallo stesso Organismo pagatore.
Le Organizzazioni di produttori notificano, con lo stesso mezzo, all'Organismo pagatore competente entro le ore 10:00 di ogni giorno, il quantitativo oggetto di ritiro nel giorno precedente per ciascun prodotto, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 2).
Le operazioni di ritiro si effettuano presso i centri di ritiro a disposizione delle Organizzazioni di produttori interessate. A tale scopo, si considerano idonei i centri attualmente già riconosciuti nell'ambito della gestione delle misure di prevenzione delle crisi.
I prodotti oggetto di ritiro, esaurita la capienza dei centri di cui sopra, possono essere conferiti presso un centro a disposizione dell'Organizzazione di produttori interessata. Tale centro di deposito (o una parte di esso) assume il ruolo di centro di ritiro; l'Organismo pagatore competente può effettuare controlli in loco al fine di verificarne l'idoneità. In tale caso, inoltre, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo - sia riferite all'idoneità del centro che alle operazioni di ritiro - durante le operazioni di ritiro (identificazione della tipologia di prodotto, pesatura, verifica del rispetto delle norme di commercializzazione e successiva destinazione all'intervento), nell'area del centro di deposito adibita a centro di ritiro non potranno essere svolte attività
di natura commerciale riferite al medesimo prodotto oggetto di ritiro.
Qualora non siano disponibili in una data area centri di ritiro, l'Organismo pagatore competente individua, se del caso, strutture idonee e ne comunica l'ubicazione e le modalità di effettuazione delle operazioni alle Organizzazioni di produttori interessate.
2.2 Ritiri dal mercato effettuati da produttori soci di Organizzazioni di produttori sospese
Ai sensi dell'art. 5, par. 1, del regolamento, qualora un'Organizzazione di produttori sia stata sospesa ai sensi dell'art. 116 del Reg. (CE) n. 1580/2007 o dell'articolo 114 del Reg. (UE) n. 543/2011, i suoi soci sono considerati come produttori non membri di Organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 5 del regolamento.
2.3 Ritiri dal mercato effettuati sulla base di un contratto tra produttori non soci ed Organizzazioni di produttori riconosciute
In virtù di quanto disposto dall'art. 5, par. 2, del regolamento, può accedere alla misura di intervento anche il produttore che non sia socio di un'Organizzazione di produttori. In tale caso le operazioni di ritiro sono effettuate sulla base di un contratto stipulato tra l'Organizzazione stessa ed il produttore non iscritto e le notificazioni di cui sopra sono effettuate a cura dell'Organizzazione di produttori.
Trovano applicazione tutte le altre disposizioni di cui al paragrafo 2.1, in quanto compatibili.
2.4 Ritiri dal mercato effettuati direttamente dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute
Ai sensi dell'art. 5, par. 4, del regolamento, qualora in una data area non siano attive Organizzazioni di produttori riconosciute, ovvero per altre ragioni debitamente motivate dal produttore interessato, l'Organismo pagatore competente può - se accoglie le predette motivazioni - identificare ed indicare ai produttori non iscritti ad una Organizzazione di produttori strutture idonee per lo svolgimento delle operazioni di ritiro.
In tale caso, il produttore non iscritto invia direttamente all'Organismo pagatore medesimo le notificazioni sopra previste in luogo della sottoscrizione del contratto con una Organizzazione di produttori.
Le notificazioni relative alle operazioni di ritiro effettuate dal produttore non socio di una Organizzazione di produttori riconosciuta seguono le medesime procedure sopra stabilite per i produttori soci e per quelli che stipulano un contratto con un'Organizzazione di produttori.
2.5 Procedure di destinazione e regole di conformità
Le procedure di destinazione del prodotto oggetto di intervento sono stabilite dall'Organismo pagatore competente.
I prodotti oggetto di ritiro dal mercato devono in ogni caso rispettare le norme di commercializzazione, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 75 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 76 del Reg. (UE) n. 543/2011.
Le predette conformità sono da intendersi relative alla tipologia del prodotto, fatte salve le norme che regolano il condizionamento e l'etichettatura per le destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita.
3. Operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione
3.1 Mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuata da produttori soci di Organizzazioni di produttori riconosciute
In applicazione di quanto disposto dall'art. 4 del regolamento, alle organizzazioni di produttori che effettuano operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dei prodotti indicati in premessa è attribuito:
a) l'aiuto previsto dall'articolo 86 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 85 del Reg. (UE) n. 543/2011;
b) l'aiuto addizionale per ettaro nella misura del 90% dell'importo dell'aiuto addizionale per i ritiri dal mercato di cui all'allegato I, parte B, del regolamento.
Le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione sono notificate dall'Organizzazione di produttori interessata all'Organismo pagatore competente secondo quanto appresso stabilito.
Le predette operazioni sono notificate dall'Organizzazione di produttori interessata all'Organismo pagatore competente, con le modalità indicate dal medesimo, entro le ore 10.00 del giorno lavorativo precedente l'esecuzione delle predette operazioni, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 1) o altra modulistica già prevista dallo stesso Organismo pagatore.
In caso di mancata raccolta parziale, ai sensi dell'art. 4, par. 2, del regolamento, la comunicazione di cui all'allegato 1 specifica il quantitativo di prodotto già raccolto.
Alla conclusione delle operazioni giornaliere di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione ed entro le ore 10.00 del giorno successivo, l'Organizzazione di produttori che effettua le operazioni comunica all'Organismo pagatore competente, con le medesime modalità di cui sopra, la superficie ed i quantitativi oggetto di intervento, utilizzando a tale scopo lo schema di modello allegato alla presente circolare (allegato 2).
In tale comunicazione è altresì indicato il metodo di denaturazione applicato.
3.2 Mancata raccolta e raccolta prima della maturazione eseguita da produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute
In applicazione di quanto disposto dall'art. 5, par. 5 del regolamento, al produttore non iscritto ad un'Organizzazione di produttori riconosciuta che effettua operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dei prodotti indicati in premessa è attribuito un aiuto per ettaro nella misura del 90% dell'importo dell'aiuto addizionale per i ritiri dal mercato di cui all'allegato I, parte B, del regolamento.
In tale caso, le notificazioni di cui al punto 3.1 sono dallo stesso produttore direttamente inviate all'Organismo pagatore competente.
4. Controlli
4.1 Controlli sulle operazioni di ritiro dal mercato
Le operazioni di ritiro dal mercato disciplinate dagli artt. 4 e 5 del regolamento (ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, par. 4), sono soggette ai controlli di primo livello previsti dall'articolo 110 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 108 del Reg. (UE) n. 543/2011. Tali controlli, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, sono limitati al 10% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato.
Qualora le operazioni di ritiro dal mercato siano eseguite direttamente dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute, secondo quanto definito al precedente punto 2.4, i controlli di primo livello in questione sono eseguiti sul 100% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato, tenuto conto, anche in questo caso, dei dati contenuti nel fascicolo aziendale.
4.2 Controlli sulle operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione
Le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione disciplinate dagli artt. 4 e 5 del regolamento (ad eccezione di quelle di cui all'art. 5, par. 5), sono soggette ai controlli ed alle condizioni previste dall'articolo 112, par. 2, del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 110, par. 2, del Reg. (UE) n. 543/2011 nella misura del 10% della superficie oggetto dell'operazione, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale. I controlli non si estendono, tuttavia, all'accertamento dell'avvenuta raccolta parziale.
Qualora le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione siano eseguite dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori riconosciute di cui al paragrafo 3.2, i controlli, tenuto conto dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, sono eseguiti sul 100% della superficie oggetto dell'operazione.
5. Pagamento dell'aiuto
5.1 Operazioni effettuate da produttori soci di Organizzazioni di produttori
Ai sensi delle disposizioni attuative nazionali del regolamento, adottate con D.M. in corso di pubblicazione, alle Organizzazioni di produttori spettano i seguenti aiuti:
1. per quanto riguarda le operazioni di ritiro dal mercato si applicano i seguenti valori del supporto massimo, comprensivi della quota a carico dell'unione Europea e della quota a carico delle organizzazioni di produttori:
Pomodori
CN 07020000
7,25 euro/100 kg
Lattughe
CN07051100 e CN 07051900
31,00 euro/100 kg
Indivie ricce e Scarole
CN 0705 29 00
31,00 euro/100 kg
Cetrioli
CN07070005
19,20 euro/100 kg
Peperoni dolci
CN07096010
35,60 euro/100 kg
Zucchine
CN07099070
23,60 euro/100 kg
A tali importi si aggiungono quelli indicati nella parte B dell'allegato I al regolamento.
2. per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori del supporto massimo riferiti ad ettaro, comprensivi della quota a carico dell'unione Europea e della quota a carico delle organizzazioni di produttori:
Prodotto
euro/100 kg
Resa media 2006-2007-2008
(ql/ha)
Massimale di spesa (euro/ha)
Indennizzo massimo (euro/ha)
(90%)
Pomodori
7,25
316
2.290,76
2.061,68
Lattughe, indivie ricce e scarole
31,00
195
6.045,00
5.440,50
Cetrioli
19,20
249
4.780,80
4.032,72
Peperoni
35,60
207
7.369,20
6.632,28
Zucchine
23,60
208
4.908,80
4.417,92
Agli importi di cui sopra si possono aggiungere i seguenti importi addizionali, derivati dai valori indicati nella parte B dell'allegato I al regolamento:
Prodotto
euro/100 kg
Resa media
2006-2007-2008
(ql/ha)
Massimale di spesa
(euro/ha)
Indennizzo massimo
(euro/ha)
(90%)
Pomodori
33,2
316
10.491,20
9.442,08
Lattughe, indivie ricce e scarole
38,9
195
7.585,50
6.826,95
Cetrioli
24,0
249
5.976,00
5.378,40
Peperoni
44,4
207
9.190,80
8.271,72
Zucchine
29,6
208
6.156,80
5.541,12
Le Organizzazioni di produttori devono presentare la domanda di pagamento delle misure di sostegno dell'Unione di cui agli artt. 4, par. 5, e 5, par. 2, del regolamento entro luglio 2011.
In deroga alle scadenze previste dall'articolo 73 del Reg. (CE) n. 1580/2007 e dall'articolo 72 del Reg. (UE) n. 543/2011, le Organizzazioni di produttori presentano la domanda di pagamento del sostegno totale dell'Unione di cui ai paragrafi da 1 a 4 dell'art. 4 ed all'art. 5, par. 2 del regolamento secondo la procedura prevista dai medesimi articoli entro luglio 2011.
5.2 Operazioni effettuate da produttori non soci di Organizzazioni di produttori
Ai sensi del D.M. in corso di pubblicazione sopra richiamato, ai produttori non soci di Organizzazioni di produttori spettano:
1. per le operazioni di ritiri dal mercato gli aiuti indicati nella parte B dell'allegato I del regolamento
Prodotto
euro/100 kg
Pomodori
33,2
Lattughe, indivie ricce e scarole
38,9
Cetrioli
24,0
Peperoni
44,4
Zucchine
29,6
2. per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione, si applicano i seguenti valori del supporto massimo riferiti ad ettaro:
Prodotto
euro/100 kg
Resa media
2006-2007-2008
(ql/ha)
Massimale di spesa
(euro/ha)
Indennizzo massimo
(euro/ha) (90%)
Pomodori
33,2
316
10.491,20
9.442,08
Lattughe, indivie ricce e scarole
38,9
195
7.585,50
6.826,95
Cetrioli
24,0
249
5.976,00
5.378,40
Peperoni
44,4
207
9.190,80
8.271,72
Zucchine
29,6
208
6.156,80
5.541,12
I produttori non soci di un'Organizzazione di produttori riconosciuta, nei casi previsti dall'art. 5, par. 4 e dall'art. 5 del regolamento, presentano la domanda di pagamento delle misure in oggetto direttamente all'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale del produttore interessato entro luglio 2011.
5.3 Domande di aiuto
Le domande di pagamento presentate all'Organismo pagatore competente sia dalle Organizzazioni di produttori riconosciute sia dai produttori non soci di Organizzazioni di produttori devono essere corredate dei documenti giustificativi dell'importo richiesto e devono contenere la dichiarazione scritta del richiedente l'aiuto di non aver ricevuto alcun doppio finanziamento proveniente dall'Unione Europea o da fondi nazionali o indennità derivanti da una polizza assicurativa, relativamente alle operazioni ammesse a sostegno ai sensi del regolamento.
Il contenuto minimo della domanda di aiuto è riportato in allegato alla presente circolare (allegato 3).
Gli Organismi pagatori devono provvedere al pagamento delle domande di aiuto entro il 15 ottobre 2011. Tuttavia, gli stessi Organismi pagatori non possono procedere al pagamento delle domande prima della fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'art. 7, par. 3 del regolamento.
Qualora le richieste totali di pagamento eccedano la misura dell'importo previsto dall'art. 2 del regolamento, la Commissione fissa un coefficiente di assegnazione per la concessione del sostegno che dovrà essere applicato in sede di pagamento delle domande di aiuto.
Detto coefficiente è stabilito nella misura del 100% nel caso in cui le richieste totali di pagamento non eccedano l'ammontare del finanziamento disponibile di cui all'art. 2 del regolamento.
6. Comunicazioni
6.1 All'organismo pagatore
Entro le ore 12:00 del 20 giugno 2011, le Organizzazioni di produttori comunicano all'Organismo pagatore competente, con le modalità sopra definite, le quantità e le superfici relative alle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta eseguite fra il 26 maggio 2011 e la data di entrata in vigore del regolamento per ciascuno dei prodotti previsti dall'art. 1 del medesimo regolamento.
6.2 All'Organismo di coordinamento AGEA
Gli Organismi pagatori comunicano le informazioni di cui al precedente punto all'AGEA per posta elettronica agli indirizzi f.bellucci@agea.gov.it e c.patti@agea.gov.it, entro le ore 12:00 del 21 giugno 2011, utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (allegato 4).
Gli Organismi pagatori, sempre a mezzo posta elettronica agli indirizzi f.bellucci@agea.gov.it e c.patti@agea.gov.it, comunicano all'AGEA entro le ore 24:00 del primo giorno lavorativo della settimana le informazioni relative alle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta effettuate nella settimana precedente, utilizzando a tale scopo il modello allegato alla presente circolare (allegato 4).
Il Direttore dell'area coordinamento
Dott. G. Nanni
Allegato 1
Prodotti ritirati dal mercato
Comunicazione preventiva operazioni di ritiro
Produttore NON Associato
Produttore Associato
ORGANISMO PAGATORE
CODICE ASSOCIAZIONE
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
C.U.A.A.
C.U.A.A.
N. Autorizzazione
N. Autorizzazione
Data di consegna
Prevista
PRODOTTI
Quantità ritirate previste (100 Kg)
Destinazione
Luogo di consegna
CETRIOLI
POMODORI
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
Barrare opportunamente la casella sottostante
PRODOTTI RACCOLTI PRIMA DELLA MATURAZIONE
PRODOTTI NON RACCOLTI
Comunicazione Preventiva operazioni di raccolta prima della maturazione o di mancata raccolta
Produttore NON Associato
Produttore Associato
ORGANISMO PAGATORE
CODICE ASSOCIAZIONE
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
C.U.A.A.
C.U.A.A.
N. Autorizzazione
N. Autorizzazione
Data prevista di
denaturazione del
prodotto
PRODOTTI
Superficie (ha)
CETRIOLI
POMODORI
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
Allegato 2
Prodotti ritirati dal mercato
Comunicazione delle operazioni di ritiro effettuate
Produttore NON Associato
Produttore Associato
ORGANISMO PAGATORE
CODICE ASSOCIAZIONE
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
C.U.A.A.
C.U.A.A.
N. Autorizzazione
N. Autorizzazione
Data di consegna
PRODOTTI
Quantità ritirate previste (100 Kg)
Destinazione
Luogo di consegna
CETRIOLI
POMODORI
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
Barrare opportunamente la casella sottostante
PRODOTTI RACCOLTI PRIMA DELLA MATURAZIONE
PRODOTTI NON RACCOLTI
Comunicazione Preventiva operazioni di raccolta prima della maturazione o di mancata raccolta
Produttore NON Associato
Produttore Associato
ORGANISMO PAGATORE
CODICE ASSOCIAZIONE
COGNOME NOME/ RAGIONE SOCIALE
DENOMINAZIONE
C.U.A.A.
C.U.A.A.
N. Autorizzazione
N. Autorizzazione
PRODOTTI
Superficie (ha)
Data
Metodo
CETRIOLI
POMODORI
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
Allegato 3
Domanda di pagamento per prodotti ritirati dal mercato e raccolto prima della maturazione e mancato raccolto 2011
Scarica il file
Allegato 4
Notifica all'Agea - Coordinamento delle operazioni di ritiro dal mercato, di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta
ORGANISMO PAGATORE
PRODUTTORI ASSOCIATI
PRODUTTORI NON ASSOCIATI
PERIODO
DAL
AL
Ritiro dal Mercato
Mancato Raccolto
Denaturazione
Distribuzione Gratuita
Raccolto Parziale
PRODOTTI
Quantità (100 Kg)
Superficie
(ha)
Metodo
Quantità (100 Kg)
Quantitativo già raccolto (100 Kg)
CETRIOLI
POMODORI
X
LATTUGA, INDIVIA RICCIA E SCAROLA
PEPERONI
ZUCCHINE
D.M. 20 dicembre 2010
D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99
Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007
Reg. (CE) 21 dicembre 2007, n. 1580/2007
Reg. (CE) 7 giugno 2011, n. 543/2011
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE- SOSTIENICI CON UNA RICARICA PAYPAL O POSTEPAY
Translate
venerdì 17 giugno 2011
AG.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) Circ. 16-6-2011 n. ACIU.2011.476 Misure urgenti di gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli conseguente ai casi di contaminazione da Escherichia Coli. Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Area coordinamento. Circ. 16 giugno 2011, n. ACIU.2011.476 (1).
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento