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venerdì 17 giugno 2011

Riordino della normativa in materia di permessi: l'ok definitivo del governo Il 9 giugno scorso il governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti sia pubblici che privati, così come previsto dal "collegato lavoro". (L. n. 183 del 4 novembre 2010). Il decreto sottrae alla contrattazione collettiva un'altra importante materia, quale è quella delle assenze tipiche, finora riservata quasi esclusivamente al tavolo negoziale.



 
Schema di decreto legislativo approvato dal governo il 7 aprile 2011
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 4
NOVEMBRE 2010, N.183, RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA
IN MATERIA DI CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI.”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di
ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego di incentivi all’occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e privato”;
VISTO in particolare l’articolo 23 della citata legge n. 183 del 2009 che conferisce
delega al Governo ad adottare disposizioni finalizzate al riordino della normativa
vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili
dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;
Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del ………….. , in attuazione di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, della
citata legge n. 183 del 2010;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta
del ……… ;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del ………… ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……;
SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 23, comma 1, della
legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in
particolare ai sensi del citato comma 1, lett. c), d) e f), al fine di riordinare le tipologia dei
permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi dei criteri e delle
modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati,
nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.
Art. 2
Modifica all’articolo 20, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di flessibilità del
congedo di maternità
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: “1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al
180° giorno dall’inizio della gestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque
momento l’attività lavorativa a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.”
Art. 3
Modifica all’art. 33, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 in materia di congedo parentale
All’articolo 33 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, hanno diritto a fruire, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, del
congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre
anni, inclusi i periodi di cui all’art. 32, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati.”
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 4
Modifica all’art. 42, decreto legislativo 26 marzo n. 151 in materia di congedo per assistenza
di soggetto portatore di handicap grave
1. All’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
“5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha diritto a fruire del congedo di cui
al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro sessanta giorni dalla richiesta. In
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto
a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza
di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno
dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli
conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi..
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di
ventiquattro mesi. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia
ricoverata a tempo pieno. Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992
non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per
l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma nello stesso periodo
l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del
trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui
per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno
2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali
dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati,
compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità
di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 5-
quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al presente comma per un periodo
continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura
pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Per quanto non
espressamente previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2,
della legge 8 marzo 2000, n. 53.”
Art. 5
Modifica all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n 476 in materia di aspettativa per dottorato di
ricerca
1.All’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n 476 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, terzo periodo, è sostituito dal seguente:
“Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego
con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.”.
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla
pubbliche amministrazioni disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.”.
Art. 6
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza a soggetti portatori di
handicap grave
1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 infine è aggiunto il seguente periodo:
“Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado
o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione
di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti
o siano deceduti o mancanti ”.
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in
situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km
rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione
idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.”.
Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge n. 537 del 1993 e successive
modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione
della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in
maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del
dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale
risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
3. . Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato
secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a
documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure.
4. Sono abrogati l’articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e l’articolo 10 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Dal presente decreto non derivano minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.


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