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sabato 28 luglio 2012

Forze armate: Materiali di armamento: come cambia la disciplina




D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105 (G.U. 21 luglio 2012, n. 169)
L. 9 luglio 1990, n. 185 (G.U. 14 luglio 1990, n. 163)
Dir. 6 maggio 2009, n. 2009/43/CE (G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146)
D.Lgs. 22-6-2012 n. 105
Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 luglio 2012, n. 169.D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105   (1).Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 luglio 2012, n. 169.L. 9-7-1990 n. 185
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 1990, n. 163.L. 9 luglio 1990, n. 185 (1).
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 1990, n. 163.
(2)  Per il nuovo regolamento di esecuzione della presente legge, vedi il D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93. Capo I - Disposizioni generali(commento di giurisprudenza)
1. Controllo dello Stato.1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princìpi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.
5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) (3);

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa (4);

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.(3)  Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 17 giugno 2003, n. 148.(4)  Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 17 giugno 2003, n. 148. (commento di giurisprudenza)2. Materiali di armamento.1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare (5).
3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:
a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4.
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato (6).7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.(5)  Con D.M. 23 settembre 1991 (Gazz. Uff. 9 ottobre 1991, n. 237) è stato approvato l'elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dal secondo comma del presente art. 2. Nuovi elenchi sono stati approvati successivamente con D.M. 28 ottobre 1993 (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.), con D.M. 1° settembre 1995 (Gazz. Uff. 21 settembre 1995, n. 221, S.O.), con D.M. 13 giugno 2003 (Gazz. Uff. 25 luglio 2003, n. 171, S.O.) e con D.M. 11 aprile 2012 (Gazz. Uff. 27 aprile 2012, n. 98, S.O.).(6)  Con Dir.Min. 11 maggio 1991 (Gazz. Uff. 2 giugno 1991, n. 131) il Ministero della difesa ha disciplinato il rilascio del nulla-osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione di materiali d'armamento. 3. Registro nazionale delle imprese.1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel, settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110 .
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreché il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.
9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , nonché dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646 .10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonché della presente legge.11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.
12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di cui al comma 1.
14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni (7).(7) Per la sostituzione e l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 9 ottobre 2010, vedi il combinato disposto della lettera a) del comma 1 dell’art. 2120, dell'art. 2268, comma 1, n. 871) e dell’art. 2272, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 4. Iscrizione al registro nazionale delle imprese.1. Le modalità per l'iscrizione al registro sono definite con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.3. Spetta alla commissione:
a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;

b) provvedere alla revisione triennale del registro;

c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;
d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.
4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa (8) (9).
(8)  Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 1991, n. 95, e il D.M. 28 febbraio 1991, n. 96.(9) Per la sostituzione e l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 9 ottobre 2010, vedi il combinato disposto della lettera b) del comma 1 dell’art. 2120, dell'art. 2268, comma 1, n. 871) e dell’art. 2272, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 5. Relazione al Parlamento.1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse (10).
2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto (11).3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1 (12).
(10)  Comma così modificato dall'art. 4, L. 17 giugno 2003, n. 148.(11)  Comma così modificato dall'art. 4, L. 17 giugno 2003, n. 148.(12)  Comma aggiunto dall'art. 4, L. 17 giugno 2003, n. 148. Capo II - Organismi di coordinamento e controllo6. Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) (13).2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.3. Nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa (14).4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.
5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (15).
(13)  Il CISD è stato soppresso dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537.(14)  Per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri di intesa con i ministeri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio del Ministri, delle funzioni di cui al presente comma, vedi l'art. 10, Del.CIPE 6 agosto 1999.(15)  Il CISD è stato soppresso dall'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 7. Comitato consultivo.1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola. 8. Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento.1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile.3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e dagli imprenditori. Capo III - Autorizzazione alle trattative9. Disciplina delle trattative contrattuali.1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.
2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei princìpi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse (16).5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;
b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'articolo 7.7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1 (17).
(16)  Comma così modificato dall'art. 5, L. 17 giugno 2003, n. 148.(17)  Comma aggiunto dall'art. 5, L. 17 giugno 2003, n. 148. 10. Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative.1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15. Capo IV - Autorizzazione all'importazione, esportazione e transito11. Domanda di autorizzazione.1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.2. Nella domanda devono essere indicati:
a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;
b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;
c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);

e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;
g) eventuali impegni per compensazioni industriali;

h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.
3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:
a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;

b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;
c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un «certificato di uso finale» rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:
a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;

b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'àmbito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;
c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'àmbito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5 (18).(18)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 17 giugno 2003, n. 148. 12. Attività istruttoria.1. Il Ministero degli affari esteri effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5.
2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive formulate dal CISD ai sensi dell'articolo 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica può richiedere un ulteriore esame da parte dei CISD. (commento di giurisprudenza)13. Autorizzazione.1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princìpi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale (19).2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni:a) previste dall'articolo 9, comma 4;

b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5.
3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.
4. [Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva] (20).5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.(19)  Comma così modificato dall'art. 7, L. 17 giugno 2003, n. 148.(20)  Comma abrogato dall'art. 13, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373. 14. Termine per le operazioni.1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'articolo 7, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto (21).
2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7.
3. L'autorizzazione, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile (22).(21)  Comma così modificato dall'art. 8, L. 17 giugno 2003, n. 148.(22)  Comma così modificato dall'art. 8, L. 17 giugno 2003, n. 148. 15. Sospensione o revoca delle autorizzazioni.1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.
2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.
4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7.
5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla volontà dell'operatore.6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge.
7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato. 16. Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza.1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti.
2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreché i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato. Capo V - Obblighi delle imprese17. Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale.1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.2. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce (23) (24).(23)  Il D.M. 8 marzo 1991 (Gazz. Uff. 23 marzo 1991, n. 70) ha fissato in lire 500.000, per l'anno 1991, la misura del contributo annuo per l'iscrizione nel registro nazionale da parte di imprese e consorzi di imprese. Detto contributo è stato confermato nella stessa entità per l'anno 1992 dal D.M. 31 ottobre 1991 (Gazz. Uff. 4 novembre 1991, n. 258); per l'anno 1993 dal D.M. 31 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1992, n. 292); per l'anno 1994 dal D.M. 29 novembre 1993 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1993, n. 296); per l'anno 1995 dal D.M. 20 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 1° febbraio 1995, n. 26); per l'anno 1996 dal D.M. 14 settembre 1995 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254); per l'anno 1997 dal D.M. 22 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1996, n. 291); per l'anno 1998 dal D.M. 19 settembre 1997 (Gazz. Uff. 25 novembre 1997, n. 275); per l'anno 1999 dal D.M. 8 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 3 novembre 1998, n. 257 e Gazz. Uff. 25 marzo 1999, n. 70); per l'anno 2000 dal D.M. 28 settembre 1999 (Gazz. Uff. 14 gennaio 2000, n. 10); per l'anno 2001 dal D.M. 30 novembre 2000 (Gazz. Uff. 20 marzo 2001, n. 66 e Gazz. Uff. 3 maggio 2001, n. 101); per l'anno 2002 dal D.M. 4 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2002, n. 3). Successivamente, la misura del contributo è stata stabilita in 258,23 euro, per l'anno 2003, dal D.M. 31 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2003, n. 46) e confermata nello stesso importo, per l'anno 2004, dal D.M. 9 marzo 2004 (Gazz. Uff. 12 maggio 2004, n. 110), per l'anno 2005, dal D.M. 14 settembre 2004 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2004, n. 298), per l'anno 2006, dal D.M. 3 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 11 aprile 2006, n. 85), per l'anno 2007, dal D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 13 luglio 2007, n. 161), per l'anno 2008, dal D.M. 19 novembre 2007 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2008, n. 25) e, per l'anno 2009, con D.M. 29 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2008, n. 296). Per l'anno 2010, la misura del contributo è stata stabilita in euro 260,00, dal D.M. 18 dicembre 2009 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2010, n. 35) e confermata nello stesso importo, per l'anno 2011, dal D.M. 9 agosto 2010 (Gazz. Uff. 3 novembre 2010, n. 257). Per la misura del contributo per gli anni successivi vedi nota al comma 13 dell'art. 44, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.(24) Per la sostituzione e l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 9 ottobre 2010, vedi il combinato disposto della lettera c) del comma 1 dell’art. 2120, dell'art. 2268, comma 1, n. 871) e dell’art. 2272, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 18. Lista dei materiali.1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista. 19. Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri.1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonché sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati agli atti dell'esportatore per il termine di dieci anni.2. Per le operazioni che prevedono la consegna «franco fabbrica» o «franco punto di partenza», gli esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente alle Amministrazioni degli affari esteri, della difesa, dell'interno e delle finanze, la data e le modalità della consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato dell'operazione (25).3. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato.4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato.
(25)  Comma così modificato dall'art. 9, L. 17 giugno 2003, n. 148. 20. Utilizzo delle autorizzazioni.1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto (26):a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera a) al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione.4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinché il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri (27).(26)  Alinea così modificato dall'art. 10, L. 17 giugno 2003, n. 148.(27)  Comma aggiunto dall'art. 10, L. 17 giugno 2003, n. 148. 21. Seminari, soggiorni di studio e visite.1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza. 22. Divieti a conferire cariche.1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale nonché assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti.2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui all'articolo 3.
 Capo VI - Sanzioni23. Falsità nella documentazione.1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto (28).2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da euro 25.822 a euro 154.937 (29).(28)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1990, n. 251. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.(29)  L'entità minima della multa è stata così elevata dall'art. 15, L. 27 febbraio 1992, n. 222. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 24. Inosservanza delle prescrizioni amministrative.1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti (30).(30)  L'art. 15, L. 27 febbraio 1992, n. 222, ha fissato in euro 25.822 l'entità minima della sanzione, che è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. (commento di giurisprudenza)25. Mancanza dell'autorizzazione.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 (31).2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 (32).3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.
(31)  L'entità minima della multa è stata così elevata dall'art. 15, L. 27 febbraio 1992, n. 222. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.(32)  L'entità minima della multa è stata così elevata dall'art. 15, L. 27 febbraio 1992, n. 222. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689. 26. Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne dà comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. 27. Norme sull'attività bancaria.1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'articolo 2, vanno notificati al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.
3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1. Capo VII - Disposizioni finali e transitorie28. Disposizioni transitorie.1. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, resta in vigore l'attuale normativa per il materiale elencato nella «Tabella esport» relativamente al materiale di armamento.2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3 nonché nel Comitato consultivo di cui all'articolo 7, non si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, e resta in vigore la normativa vigente.3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validità.4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 11 dell'articolo 1 la licenza del questore, prevista dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , sostituisce la licenza del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanerà le relative norme di attuazione. 29. Regolamento di esecuzione.1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione (33).(33)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93. 30. Distacco di personale.1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni. 31. Disposizioni vigenti e abrogate.1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895 , della legge 14 ottobre 1974, n. 497 , della legge 18 aprile 1975, n. 110 .
2. All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 6 (Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate) sono abrogate le seguenti parole: «Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e l'efficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia all'estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all'estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata» (34).3. All'allegato del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 8 (Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia) sono abrogate le seguenti parole: «Provviste e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e cosí pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, eccetera» (35).4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.

(34) Per l’abrogazione del presente comma, vedi l'art. 2268, comma 1, n. 871), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.(35) Per l’abrogazione del presente comma, vedi l'art. 2268, comma 1, n. 871), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010. Dir. 6-5-2009 n. 2009/43/CE
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146.Dir. 6 maggio 2009, n. 2009/43/CE   (1) (2) (3) (4).DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146.(2)  La presente direttiva è entrata in vigore il 30 giugno 2009.(3) Per l'opposizione all’adozione da parte della Commissione europea del progetto di direttiva che modifica la presente direttiva, per quanto riguarda l’elenco dei prodotti per la difesa, vedi la Decisione 10 ottobre 2011, n. 2011/713/UE.(4) La presente direttiva è stata recepita con D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105.Dir. 6-5-2009 n. 2009/43/CE
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146.Dir. 6 maggio 2009, n. 2009/43/CE   (1) (2) (3) (4).DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146.(2)  La presente direttiva è entrata in vigore il 30 giugno 2009.(3) Per l'opposizione all’adozione da parte della Commissione europea del progetto di direttiva che modifica la presente direttiva, per quanto riguarda l’elenco dei prodotti per la difesa, vedi la Decisione 10 ottobre 2011, n. 2011/713/UE.(4) La presente direttiva è stata recepita con D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105. IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5) ,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6) ,
considerando quanto segue:
(1) Il trattato prevede la realizzazione di un mercato interno che comporta l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione di merci e servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta.
(2) Le disposizioni del trattato che istituiscono il mercato interno si applicano a tutte le merci e a tutti i servizi forniti quale corrispettivo di una remunerazione, inclusi i prodotti per la difesa, ma non precludono agli Stati membri di adottare, a certe condizioni, altre misure in casi particolari, laddove lo ritengano necessario per la tutela dei loro interessi essenziali di sicurezza.
(3) Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno della Comunità contengono disparità che possono impedire la circolazione di tali prodotti e che possono distorcere la concorrenza nel mercato interno ostacolando così l'innovazione, la cooperazione industriale e la competitività dell'industria della difesa nell'Unione europea.(4) Gli obiettivi perseguiti in linea generale dalle leggi e dai regolamenti degli Stati membri includono la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità mediante sistemi di rigoroso controllo e di restrizione delle esportazioni e della proliferazione dei prodotti per la difesa in paesi terzi e altri Stati membri.(5) Tali restrizioni alla circolazione dei prodotti per la difesa nella Comunità non possono essere eliminate in maniera generale attraverso la diretta applicazione dei principi della libera circolazione delle merci e dei servizi sanciti dal trattato, dato che tali restrizioni possono essere giustificate caso per caso in base agli articoli 30 o 296 del trattato, i quali continuano ad essere applicati dagli Stati membri purché siano soddisfatte le condizioni ivi contemplate.(6) Le leggi e i regolamenti pertinenti degli Stati membri necessitano pertanto di essere armonizzati in modo da semplificare i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. La presente direttiva riguarda solo norme e procedure in cui siano interessati i prodotti per la difesa e, di conseguenza, non incide sulle politiche degli Stati membri riguardanti il trasferimento di prodotti per la difesa.
(7) L'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti pertinenti degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri, né la loro discrezionalità con riguardo alla loro politica di esportazione di prodotti per la difesa.(8) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di perseguire e sviluppare ulteriormente la cooperazione intergovernativa, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva.(9) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai prodotti per la difesa che si limitino all'attraversamento del territorio della Comunità, ossia ai materiali che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno o che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco, dove non deve essere tenuta, per gli stessi materiali, alcuna registrazione in una contabilità di magazzino approvata.(10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti per la difesa indicati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea , compresi i loro componenti e le loro tecnologie.
(11) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'attuazione dell'azione comune 97/817/PESC del 28 novembre 1997 adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine terrestri antipersona , né dovrebbe pregiudicare la ratifica e l'attuazione, da parte degli Stati membri, della Convenzione sulle munizioni a grappolo firmata a Oslo il 3 dicembre 2008.(12) Gli obiettivi di salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità, generalmente perseguiti dalle leggi e dai regolamenti degli Stati membri che impongono restrizioni al trasferimento di prodotti per la difesa, esigono che il trasferimento di tali materiali all'interno della Comunità resti soggetto all'autorizzazione degli Stati membri d'origine e a garanzie negli Stati membri di destinazione.(13) In considerazione delle garanzie previste dalla presente direttiva per la protezione di tali obiettivi, gli Stati membri non avranno più la necessità di introdurre o mantenere altre restrizioni per il loro raggiungimento, fatti salvi gli articoli 30 o 296 del trattato.(14) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle disposizioni necessarie in materia di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Date la natura e le caratteristiche dei prodotti per la difesa, i motivi di ordine pubblico, come la sicurezza dei trasporti, la sicurezza dello stoccaggio, il rischio di sviamenti di destinazione e la prevenzione del crimine sono particolarmente rilevanti ai fini della presente direttiva.
(15) La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi , ed in particolare le formalità per il movimento di armi all'interno della Comunità. La presente direttiva lascia altresì impregiudicata l'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile , ed in particolare le disposizioni relative al trasferimento di munizioni.(16) Ogni trasferimento di prodotti per la difesa all'interno della Comunità dovrebbe essere soggetto ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. In casi specifici elencati nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva.(17) Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di negare o concedere l'autorizzazione preventiva. Conformemente ai principi costitutivi del mercato interno, l'autorizzazione dovrebbe essere valida in tutta la Comunità e nessuna altra autorizzazione per l'attraversamento di altri Stati membri o per l'ingresso nel territorio di altri Stati membri dovrebbe essere richiesta.(18) Gli Stati membri dovrebbero stabilire il tipo di licenza adeguato per i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa per ciascun tipo di trasferimento, nonché quali debbano essere le modalità e le condizioni cui subordinare ciascuna licenza di trasferimento, tenendo in considerazione il carattere sensibile del trasferimento.(19) Per quanto riguarda i componenti, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'imporre restrizioni all'esportazione, per quanto possibile, accettando la dichiarazione d'uso dei destinatari tenendo conto del grado d'integrazione di tali componenti nei loro prodotti.
(20) Gli Stati membri dovrebbero determinare i destinatari delle licenze di trasferimento in maniera non discriminatoria a meno che non sia necessario per la tutela dei loro interessi essenziali di sicurezza.
(21) Per facilitare i trasferimenti di prodotti per la difesa, gli Stati membri dovrebbero rilasciare o pubblicare licenze generali di trasferimento che autorizzino le imprese rispondenti ai requisiti stabiliti in ciascuna licenza generale a trasferire tali prodotti.
(22) Una licenza generale dovrebbe essere pubblicata per i trasferimenti di prodotti per la difesa alle forze armate, al fine di accrescere sensibilmente la sicurezza delle forniture per tutti gli Stati membri che scelgano di approvvigionarsi di tali prodotti nella Comunità.(23) Una licenza generale dovrebbe essere pubblicata per i trasferimenti di componenti ad imprese europee certificate operanti nel settore della difesa, al fine di favorire la cooperazione e l'integrazione di tali imprese, in particolare facilitando l'ottimizzazione delle catene di fornitura e le economie di scala.
(24) Gli Stati membri che partecipano ad un programma di cooperazione intergovernativa dovrebbero essere abilitati a pubblicare una licenza generale per i trasferimenti di prodotti per la difesa a destinatari situati in altri Stati membri partecipanti se tali trasferimenti sono necessari per l'esecuzione del predetto programma. Le condizioni della partecipazione a programmi di cooperazione intergovernativa di imprese stabilite negli Stati membri interessati ne risulterebbero in tal modo migliorate.
(25) Gli Stati membri dovrebbero poter pubblicare ulteriori licenze generali di trasferimento nei casi in cui, per la natura dei prodotti e dei destinatari, il rischio per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità sia molto basso.(26) Laddove non possa essere pubblicata una licenza generale di trasferimento, gli Stati membri dovrebbero, previa richiesta, concedere una licenza globale di trasferimento alle singole imprese, tranne che nei casi previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare licenze globali di trasferimento rinnovabili.
(27) Le imprese dovrebbero informare le autorità competenti dell'uso di licenze generali di trasferimento, ai fini della salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità e al fine di permettere una rendicontazione trasparente sui trasferimenti di prodotti per la difesa, in modo da assicurare un controllo democratico.(28) Il grado di discrezionalità degli Stati membri nella determinazione delle modalità e delle condizioni del rilascio delle licenze di trasferimento generali, globali e individuali dovrebbe essere sufficientemente flessibile per consentire la prosecuzione della cooperazione in atto nell'attuale quadro internazionale di controllo delle esportazioni. Poiché la decisione di autorizzare o negare un'esportazione è, e dovrebbe rimanere, prerogativa di ciascuno Stato membro, tale cooperazione dovrebbe essere unicamente frutto del coordinamento volontario delle politiche di esportazione.(29) Al fine di compensare la progressiva sostituzione del controllo individuale ex ante con un controllo generale ex post nello Stato membro d'origine dei prodotti per la difesa, si dovrebbero creare condizioni di fiducia reciproca, includendo garanzie che assicurino che tali prodotti non siano esportati in paesi terzi in violazione delle restrizioni all'esportazione. Questo principio dovrebbe essere rispettato anche nelle ipotesi in cui i prodotti per la difesa siano trasferiti numerose volte fra gli Stati membri prima di essere esportati in un paese terzo.
(30) Gli Stati membri cooperano nel quadro della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari , attraverso l'applicazione di criteri comuni e di meccanismi di notifica dei dinieghi e di consultazione, per accrescere la convergenza dell'applicazione delle rispettive politiche di esportazione nei paesi terzi di prodotti per la difesa. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di definire le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento di prodotti per la difesa, comprese eventuali limitazioni all'esportazione, in particolare ove ciò sia necessario ai fini della cooperazione nel quadro della predetta posizione comune.(31) I fornitori dovrebbero informare i destinatari delle limitazioni cui sono soggette le licenze di trasferimento, in modo da creare fiducia reciproca nella capacità dei destinatari di rispettare tali limitazioni dopo il trasferimento, in particolare nel caso di una domanda di esportazione verso paesi terzi.(32) Dovrebbe spettare alle imprese decidere se i benefici derivanti dalla possibilità di ricevere prodotti per la difesa usufruendo di una licenza generale di trasferimento giustifichino la domanda di certificazione. I trasferimenti tra imprese appartenenti a uno stesso gruppo dovrebbero beneficiare di un regime di licenza generale nei casi in cui le imprese del gruppo siano certificate nel rispettivo Stato membro di stabilimento.(33) Criteri comuni per la certificazione sono necessari per permettere l'instaurarsi di una fiducia reciproca, in particolare nella capacità dei destinatari di rispettare le limitazioni all'esportazione per i prodotti per la difesa ricevuti usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro.(34) Per favorire la fiducia reciproca, i destinatari di prodotti per la difesa trasferiti dovrebbero astenersi dall'esportare tali materiali quando la licenza di trasferimento prevede limitazioni all'esportazione.
(35) Le imprese dovrebbero dichiarare alle autorità competenti, quando presentano una domanda di licenza di esportazione in paesi terzi, se si sono attenute alle limitazioni all'esportazione imposte al trasferimento del materiale per la difesa dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di trasferimento. In tale contesto viene sottolineata la particolare rilevanza che continua a rivestire il meccanismo di consultazione tra gli Stati membri previsto dalla posizione comune 2008/944/PESC.(36) Le imprese, al momento dell'esportazione verso un paese terzo di un prodotto per la difesa, ricevuto usufruendo di una licenza di trasferimento, dovrebbero fornire prova della licenza di esportazione alle competenti autorità doganali della frontiera esterna comune della Comunità.(37) L'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato dovrebbe essere aggiornato per allinearlo rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.
(38) È necessario, perché si creino progressivamente rapporti di fiducia reciproca, che gli Stati membri adottino misure efficaci, comprese sanzioni, per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle che impongono alle imprese di conformarsi ai criteri comuni di certificazione e di rispettare le limitazioni all'uso dei prodotti per la difesa successivo a un trasferimento.(39) Qualora uno Stato membro d'origine abbia fondati motivi di dubitare del rispetto, da parte di un destinatario certificato, delle condizioni previste da una licenza generale di trasferimento, ovvero qualora uno Stato membro che rilascia una licenza ritenga che l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o i suoi interessi essenziali di sicurezza possano esserne pregiudicati, esso dovrebbe, oltre che informare gli altri Stati membri e la Commissione, poter altresì sospendere provvisoriamente gli effetti di ogni licenza di trasferimento riguardante il destinatario in questione, tenuto conto della propria responsabilità per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità.(40) Per favorire la reciproca fiducia, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per assicurare la conformità alla presente direttiva dovrebbe essere differita. Ciò consentirebbe, prima dell'applicazione di tali disposizioni, una valutazione dei progressi compiuti sulla base di una relazione predisposta dalla Commissione sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri sulle misure prese.(41) La Commissione dovrebbe pubblicare periodicamente una relazione sull'attuazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative.
(42) La presente direttiva non incide sull'esistenza o sul perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo e tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi come stabilito dall'articolo 306 del trattato.
(43) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la semplificazione delle norme e delle procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della diversità delle attuali procedure di rilascio delle licenze e del carattere transfrontaliero dei trasferimenti, e può quindi essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.(44) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .(45) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'allegato. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(46) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» , gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
(5)  Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(6)  Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2009. CAPO IOGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1  Oggetto1.  La presente direttiva è volta a semplificare le norme e le procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
2.  La presente direttiva non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.
3.  L'applicazione della presente direttiva è soggetta agli articoli 30 e 296 del trattato.
4.  La presente direttiva non pregiudica la possibilità, per gli Stati membri, di perseguire e sviluppare ulteriormente la cooperazione intergovernativa, purché nel rispetto delle disposizioni della direttiva stessa.
 Articolo 2  Ambito d'applicazioneLa presente direttiva si applica ai prodotti per la difesa di cui all'allegato.

 Articolo 3  DefinizioniAi fini della presente direttiva, si intende per:

1)   «prodotto per la difesa»: ogni prodotto figurante nell'elenco di cui all'allegato;2)   «trasferimento»: qualsiasi trasmissione o spostamento di un prodotto per la difesa da un fornitore ad un destinatario situato in un altro Stato membro;3)   «fornitore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;4)   «destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;5)   «licenza di trasferimento»: un'autorizzazione rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro che permette ai fornitori di trasferire prodotti per la difesa ad un destinatario situato in un altro Stato membro;6)   «licenza di esportazione»: un'autorizzazione a fornire prodotti per la difesa ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo;7)   «attraversamento»: il trasporto di prodotti per la difesa attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione.
 CAPO IILICENZE DI TRASFERIMENTO
Articolo 4  Disposizioni generali1.  Il trasferimento di prodotti per la difesa tra Stati membri è soggetto ad un'autorizzazione preventiva. Non è richiesta ulteriore autorizzazione da parte di altri Stati membri per l'attraversamento degli Stati membri o per l'ingresso nel territorio dello Stato membro in cui è situato il destinatario di prodotti per la difesa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico, quali, tra le altre, quelle in materia di sicurezza dei trasporti.
2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui al suddetto paragrafo, se:
a)   il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate;b)   le forniture sono effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti;c)   il trasferimento è necessario per dare attuazione ad un programma di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti;d)   il trasferimento è collegato alla fornitura di aiuti umanitari in caso di catastrofe o quale donazione in una situazione di emergenza; oppuree)   il trasferimento è necessario o successivo ad una riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione ovvero una volta conclusa la stessa.
3.  Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può modificare il paragrafo 2 per includere i casi in cui:
a)   il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull'ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza;b)   l'obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all'adozione della presente direttiva, oppurec)   il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri garantiscono che i fornitori che intendono trasferire prodotti per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze di trasferimento generali ovvero richiedere licenze di trasferimento globali o individuali in conformità degli articoli 5, 6 e 7.
5.  Gli Stati membri definiscono il tipo di licenza di trasferimento per i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa in questione in conformità alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 5, 6 e 7.
6.  Gli Stati membri definiscono tutte le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, comprese eventuali restrizioni all'esportazione di prodotti per la difesa a persone giuridiche o fisiche situate in paesi terzi, tenendo conto, tra l'altro, del rischio che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. Nel rispetto del diritto comunitario, gli Stati membri possono avvalersi della possibilità di richiedere garanzie circa l'impiego finale, inclusi certificati relativi all'utilizzatore finale.
7.  Gli Stati membri definiscono le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento per i componenti in base a una valutazione del carattere sensibile del trasferimento fondata tra l'altro sui criteri seguenti:
a)   la natura dei componenti in relazione ai prodotti nei quali devono essere incorporati e a qualunque impiego finale dei prodotti finiti che presentano rischi potenziali;b)   la rilevanza dei componenti in relazione ai prodotti nei quali sono incorporati.
8.  Tranne nei casi in cui considerano sensibile il trasferimento di componenti, gli Stati membri si astengono dall'imporre limitazioni all'esportazione per tali componenti laddove il destinatario fornisca una dichiarazione d'uso nella quale attesti che i componenti oggetto dalla licenza di trasferimento sono o saranno integrati nei propri prodotti e pertanto non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali, salvo che a fini di manutenzione o riparazione.
9.  Gli Stati membri possono in qualsiasi momento revocare, sospendere o limitare l'uso delle licenze di trasferimento che hanno rilasciato, per ragioni di tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per il mancato rispetto delle modalità e condizioni cui è subordinata detta licenza di trasferimento.
 Articolo 5  Licenze generali di trasferimento1.  Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nei rispettivi territori, che rispettino i termini e le condizioni indicati nella licenza medesima, ad effettuare trasferimenti di prodotti per la difesa specificati nella licenza stessa ad una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.
2.  Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, sono pubblicate licenze generali di trasferimento almeno quando:
a)   il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle forze armate di uno Stato membro;b)   il destinatario è un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 9;c)   il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;d)   il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.
3.  Gli Stati membri che partecipano ad un programma di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o più prodotti per la difesa possono pubblicare una licenza generale di trasferimento per i trasferimenti ad altri Stati membri che partecipano a tale programma, in quanto necessari per la esecuzione di quest'ultimo.
4.  Gli Stati membri possono definire le condizioni di registrazione anteriormente alla prima utilizzazione di una licenza generale di trasferimento, senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente direttiva.
 Articolo 6  Licenze globali di trasferimento1.  Gli Stati membri decidono di rilasciare al singolo fornitore, su richiesta di quest'ultimo, licenze globali di trasferimento che autorizzano i trasferimenti di prodotti per la difesa a destinatari situati in uno o più altri Stati membri.
2.  Gli Stati membri determinano in ogni licenza globale di trasferimento i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa a cui essa si riferisce e i destinatari o la categoria di destinatari autorizzati.
La licenza globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni, che può essere rinnovato dagli Stati membri.
 Articolo 7  Licenze individuali di trasferimentoGli Stati membri decidono di rilasciare al singolo fornitore, su richiesta di quest'ultimo, licenze individuali di trasferimento, che autorizzano il trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti per la difesa, da trasmettere a un destinatario in una o più spedizioni quando:
a)   la domanda di licenza è limitata a un solo trasferimento;b)   è necessario per tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri o per tutelare l'ordine pubblico;c)   è necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri; od)   uno Stato membro ha serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una licenza globale di trasferimento.
 CAPO IIIINFORMAZIONE, CERTIFICAZIONE ED ESPORTAZIONE SUCCESSIVA AL TRASFERIMENTO
Articolo 8  Informazioni comunicate dai fornitori1.  Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di prodotti per la difesa informino i destinatari dei termini e delle condizioni della licenza di trasferimento, comprese le limitazioni, relative all'impiego finale o all'esportazione di prodotti per la difesa.
2.  Gli Stati membri garantiscono che i fornitori informino in tempi ragionevoli le autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio si propongono di trasferire prodotti per la difesa della loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta. Gli Stati membri possono determinare le informazioni supplementari eventualmente richieste in merito ai prodotti per la difesa trasferiti usufruendo di una licenza generale di trasferimento.
3.  Gli Stati membri garantiscono e verificano regolarmente che i fornitori tengano un registro dettagliato e completo dei loro trasferimenti, conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Stato membro, e definiscono gli obblighi in materia d'informazione cui è subordinata l'utilizzazione della licenza generale, globale o individuale di trasferimento. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni:
a)   la descrizione del materiale per la difesa e il suo riferimento in conformità dell'allegato;b)   la quantità e il valore del materiale per la difesa;c)   le date del trasferimento;d)   il nome e l'indirizzo del fornitore e del destinatario;e)   l'impiego finale e l'utilizzatore finale del materiale per la difesa, se noti; ef)   la prova che il destinatario dei prodotti per la difesa in questione è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta la licenza di trasferimento.
4.  Gli Stati membri garantiscono che i fornitori conservino i registri di cui al paragrafo 3 per un periodo almeno equivalente a quello previsto nella legislazione nazionale pertinente in vigore nello Stato membro in questione per quanto concerne gli obblighi degli operatori economici in materia di conservazione dei registri, ed in ogni caso per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. I registri sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio il fornitore ha trasferito i prodotti per la difesa.
 Articolo 9  Certificazione (5)1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
2.  La certificazione stabilisce l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento. L'affidabilità dell'impresa destinataria viene valutata sulla base dei seguenti criteri:
a)   esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare prodotti per la difesa e dell'impiego di personale dirigente con esperienza;b)   attività industriale pertinente nel settore dei prodotti per la difesa all'interno della Comunità, in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;c)   la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;d)   l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;e)   l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro; ef)   la descrizione, controfirmata dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni.
3.  Il certificato contiene le seguenti informazioni:
a)   l'autorità competente che rilascia il certificato;b)   il nome e l'indirizzo del destinatario;c)   una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2; ed)   la data di rilascio e la durata di validità del certificato.
Il periodo di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
4.  I certificati possono contenere ulteriori condizioni relative:
a)   alla comunicazione di informazioni richieste per la verifica della conformità ai criteri di cui al paragrafo 2;b)   alla sospensione o alla revoca del certificato.
5.  Le autorità competenti verificano almeno ogni tre anni la conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni indicate nei certificati di cui al paragrafo 4.
6.  Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati da un altro Stato membro a norma della presente direttiva.
7.  Se un'autorità competente di uno Stato membro constata che il titolare di un certificato stabilito nel proprio territorio non risponde più ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni di cui al paragrafo 4, adotta le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato. L'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione.
8.  Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati e lo comunicano alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.
La Commissione pubblica nel suo sito Internet un registro centrale dei destinatari certificati dagli Stati membri.
(5) Per la certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa conformemente al presente articolo, vedi la Raccomandazione 11 gennaio 2011, n. 2011/24/UE. Articolo 10  Limitazioni all'esportazioneGli Stati membri garantiscono che i destinatari di prodotti per la difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, dichiarino alle proprie autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti, ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento, siano soggetti a limitazioni all'esportazione, di essersi attenuti a tali restrizioni, incluso, se del caso, l'ottenimento del necessario consenso dello Stato membro di origine.
 CAPO IVPROCEDURE DOGANALI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 11  Procedure doganali1.  Gli Stati membri garantiscono che l'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di prodotti per la difesa presso l'ufficio doganale competente a trattare la dichiarazione di esportazione, dimostri di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.
2.  Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario , uno Stato membro può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal suo territorio dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dalla Comunità dal suo territorio quando ritiene che:
a)   informazioni pertinenti non siano state prese in considerazione all'atto del rilascio della licenza di esportazione; ovverob)   le circostanze siano sostanzialmente cambiate dal rilascio della licenza di esportazione.
3.  Gli Stati membri possono prevedere che le formalità doganali relative all'esportazione di prodotti per la difesa possano essere espletate solo presso determinati uffici doganali.
4.  Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 comunicano alla Commissione quali sono gli uffici doganali abilitati. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
 Articolo 12  Scambio di informazioniGli Stati membri, agendo d'intesa con la Commissione, adottano tutte le misure idonee per stabilire una cooperazione e uno scambio di informazioni diretti tra le proprie autorità nazionali competenti.
 CAPO VAGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PRODOTTI PER LA DIFESA
Articolo 13  Adattamento dell'allegato1.  La Commissione aggiorna l'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato di modo che esso corrisponda rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.
2.  Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.
 Articolo 14  Procedura di comitato1.  La Commissione è assistita da un comitato.
2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
 CAPO VIDISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15  Misure di salvaguardia1.  Se uno Stato membro che rilascia una licenza ritiene che esista il serio rischio che un destinatario certificato a norma dell'articolo 9 in un altro Stato membro non rispetterà una delle condizioni allegate alla licenza generale di trasferimento, ovvero se ritiene che l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o i suoi interessi essenziali di sicurezza possano essere pregiudicati, esso ne informa tale altro Stato membro e chiede una verifica della situazione.
2.  Qualora i dubbi di cui al paragrafo 1 persistano, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza può sospendere provvisoriamente gli effetti della sua licenza generale di trasferimento nei riguardi dei destinatari in questione. Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia. Lo Stato membro che ha adottato tale misura può decidere di revocarla qualora non la ritenga più giustificata.
 Articolo 16  SanzioniGli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, in particolare nel caso in cui le informazioni fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 10, in merito al rispetto delle limitazioni all'esportazione cui è soggetta una licenza di trasferimento, siano false o incomplete. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
 Articolo 17  Riesame e relazioni1.  Entro il 30 giugno 2012, la Commissione riferisce sulle disposizioni adottate dagli Stati membri per recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali la presente direttiva, in particolare gli articoli da 9 a 12 e l'articolo 15.
2.  Entro il 30 giugno 2016, la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se, e in che misura, gli obiettivi della presente direttiva siano stati raggiunti, anche per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. Nella relazione essa riesamina l'applicazione degli articoli da 9 a 12 e dell'articolo 15 della presente direttiva e valuta gli effetti della direttiva stessa sullo sviluppo di un mercato europeo delle attrezzature di difesa e di una base industriale e tecnologica europea di difesa, tenendo conto, tra l'altro, della situazione delle piccole e medie imprese. Se necessario, la relazione è corredata da una proposta legislativa.
 Articolo 18  Recepimento1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2012.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
 Articolo 19  Entrata in vigoreLa presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 Articolo 20  DestinatariGli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT
 Allegato
Elenco di prodotti per la difesa (6)
Nota 1 I termini riportati tra virgolette sono i termini per i quali è fornita una definizione nella sezione “Definizioni dei termini usati nel presente elenco” allegata all'elenco.Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si riferisce alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici perché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno numeri CAS differenti e le miscele contenenti una di tali sostanze possono avere anch'esse numeri CAS differenti.ML1 Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;
Nota: Il punto ML1.a non si applica:
a. ai moschetti, ai fucili e alle carabine fabbricati prima del 1938;
b. alle riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
c. ai revolver, alle pistole e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;
b. armi ad anima liscia come segue:
1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
2. altre armi ad anima liscia, come segue:
a. armi completamente automatiche;
b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;
c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;
d. silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegnifiamma per le armi di cui ai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c.
Nota 1 Il punto ML1 non si applica alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche.
Nota 2 Il punto ML1 non si applica alle armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione di cui al punto ML3.
Nota 3 Il punto ML1 non si applica alle armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.Nota 4 Il punto ML1.d non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell'immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare.ML2 Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;
Nota 1 Il punto ML2.a include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.
Nota 2 Il punto ML2.a non si applica alle armi come segue:
1. ai moschetti, ai fucili e alle carabine fabbricati prima del 1938;
2. alle riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890.
Nota 3 Il punto ML2.a non si applica ai lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.
b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare;
Nota: Il punto ML2.b non si applica alle pistole da segnalazione.
c. congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettati per uso militare; e
2. appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a;
d. Supporti appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.
ML3 Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12;
b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a.
Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:
a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.
Nota 2 Il punto ML3.a non si applica alle munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e alle munizioni demilitarizzate con bossolo forato.
ML3 b. (segue)
Nota 3 Il punto ML3.a non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
a. segnalazione;
b. allontanamento volatili; o
c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.
ML4 Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:N.B.1: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.
N.B.2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c;
a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi “pirotecnici”, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;Nota: Il punto ML4.a comprende:
a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
b. ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro;
b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. appositamente progettate per uso militare; e
2. appositamente progettate per ‘attività' relative a quanto segue:a. materiali di cui al punto ML4.a; o
b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).
Nota tecnica
Ai fini del punto ML4.b.2, il termine ‘attività' si applica al maneggio, al lancio, al posizionamento, al controllo, al disinnesco, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.Nota 1 Il punto ML4.b comprende:
a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.
Nota 2 Il punto ML4.b non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.
c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).
Nota Il punto ML4.c non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. sensori antimissile dei tipi seguenti:
1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o
2. sensori attivi ad impulsi Doppler;
ML4 c. Nota (segue)
b. sistemi di contromisure;
c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e
d. installati su un “aeromobile civile” e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico “aeromobile civile” nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:a. un certificato di tipo per uso civile; o
b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale ICAO);
2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai “software”; e
3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall' “aeromobile civile” in cui è installato.ML5 Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
b. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a o ML5.b;
Nota: Ai fini del punto ML5.c, le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.
d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti ML5.a, ML5.b o ML5.c.
ML6 Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:
NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.
a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;
Nota tecnica
Ai fini del punto ML6.a, l'espressione “veicoli terrestri” comprende anche i rimorchi.
b. Altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:
1. veicoli a trazione integrale che possono essere utilizzati come fuoristrada e sono stati fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore;
2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto ML6.b.1; e
b. atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.
ML6 (segue)
NB: Cfr. anche punto ML13.a.
Nota 1 Il punto ML6.a comprende:
a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto ML4;
b. veicoli corazzati;
c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde;
d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.
Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;
b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida);
c. speciali rinforzi o assemblaggi per armi;
d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.
Nota 3 Il punto ML6 non si applica alle automobili civili o ai furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica.
ML7 Agenti chimici o biologici tossici, “agenti antisommossa”, materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:
a. agenti biologici o materiali radioattivi, “adattati per essere utilizzati in guerra” per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente;
b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:
1. agenti nervini per guerra chimica:
a. O-alchil (uguale o inferiore a C 10 , incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-fosfonofluorurati, quali:
Sarin (GB):O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e
Soman (GD):O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
b. O-alchil (uguale o inferiore a C 10 , incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:
Tabun (GA):O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C 10 , incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);
ML7 b. (segue)
2. agenti vescicanti per guerra chimica:
a. ipriti allo zolfo, quali:
1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);
2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);
3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);
4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);
6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);
7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
8. bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1);
9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);
b. lewisiti, quali:
1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);
c. ipriti all'azoto, quali:
1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);
3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);
4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione) (CAS 39277-47-9);
c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:
DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);
2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C 10 , incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
QL: O-etil-2-di-isopropilammino e metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);
ML7 (segue)
d. “agenti antisommossa”, sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
1. á-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinetrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41- 1);
3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (ù-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);4. dibenz-(b, f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8);
5. 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
Nota 1 Il punto ML7.d non si applica agli “agenti antisommossa” singolarmente confezionati per difesa personale.
Nota 2 Il punto ML7.d non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.
e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
1. materiali o agenti di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d; o
2. agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto ML7.c;
f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;
2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b e loro componenti appositamente progettati;
3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b;
Nota: Il punto ML7.f.1 comprende:
a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
b. gli indumenti protettivi.
NB: per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;
Nota: Il punto ML7.g non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.
NB: Cfr. anche voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
ML7 (segue)
h. “biopolimeri” appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;
i. “biocatalizzatori” per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
1. “biocatalizzatori” appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto ML7.b, risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei “biocatalizzatori” di cui al punto ML7.i.1, come segue:
a. “vettori di espressione”;
b. virus;
c. colture di cellule.
Nota 1 I punti ML7.b e ML7.d non si applicano alle seguenti sostanze:
a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5 dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;
b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
c. cloro (CAS 7782-50-5);
d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4 dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;
e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);
f. non utilizzato dal 2004;
g. bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);
h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);
m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);
o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);
p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h e ML7.i.2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).
ML8 “Materiali energetici”, e relative sostanze, come segue:
N.B.1: Cfr. anche voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
N.B.2: Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso
Note tecniche
1. Ai fini del punto ML8, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).a. “esplosivi”, come segue, e relative miscele:
1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1);
4. CL-20 (HNIW o esanitroesaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3 e g.4 per i relativi “precursori”);
5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);
12. furazani, come segue:
a. DAAOF (diamminoazossifurazano);
b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
13. HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5 per i relativi “precursori”), come segue:
a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
b. difluoroamminati analoghi di HMX;
c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazobiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
ML8 a. (segue)
16. imidazoli, come segue:
a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
a. RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche ML8.g.7 per i relativi “precursori”);
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
25. tetrazoli, come segue:
a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazodecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6 per i relativi “precursori”);
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2 per i relativi “precursori”);
29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);
31. triazine, come segue:
a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);
ML8 a. (segue)
32. triazoli, come segue:
a. 5-azido-2-nitrotriazolo;
b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);
e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);
f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
g. non utilizzato dal 2010;
h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);
33. esplosivi non elencati altrove nel punto ML8.a e aventi una delle caratteristiche seguenti:
a. una velocità di detonazione superiore a 8.700 m/s a densità massima ob. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
34. esplosivi organici non elencati altrove nel punto ML8.a e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. sono in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 Gpa (250 Kbar) e
b. restano stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250 °C);b. “propellenti”, come segue:
1. qualsiasi “propellente” solido che rientri nella classe 1.1 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;
2. qualsiasi “propellente” solido che rientri nella classe 1.3 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;
3. “propellenti” dotati di forza costante superiore a 1.200 Kjoule/kg;
4. “propellenti” che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);5. “propellenti” basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5% a 233 K (- 40 °C);6. qualsiasi “propellente” che contenga sostanze di cui al punto ML8.a;
7. “propellenti”, non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettati per uso militare;
ML8 (segue)
c. materiali “pirotecnici”, combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:
1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;
2. alano (ibrido di alluminio (CAS 7784-21-6);
3. carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati;
4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti ML8.d.8 e d.9 per i derivati ossidanti dell'idrazina):
a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%;
b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);
c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);
5. combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, con tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
a. “metalli”, come segue, e relative miscele:
1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;b. miscele contenenti uno degli elementi seguenti:
1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 ìm; o2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85% e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati o i palmitati metallici [chiamati anche Octal (CAS 637-12-7)] e i gelificanti M1, M2 e M3;
7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99%;9. sub-idruri di titanio (TiHn) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68;
Nota 1 I combustibili per aeromobili di cui al punto ML8.c.1 sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.
Nota 2 Il punto ML8.c.4.a non si applica alle miscele di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.
Nota 3 Il punto ML8.c.5 si applica agli esplosivi e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.
Nota 4 Il punto ML8.c.5.b.2 non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20%).
Nota 5 Il punto ML8.c.5.b si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una miscela formulata per uso militare, quali propellenti ad impasto liquido, propellenti solidi o miscele pirotecniche.
ML8 (segue)
d. ossidanti, come segue, e relative miscele:
1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR12) (CAS 140456-78-6);
2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
3 composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:
a. altri alogeni;
b. ossigeno; o
c. azoto;
Nota 1 Il punto ML8.d.3 non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).
Nota 2 Il punto ML8.d.3 non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.
4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);
8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);
9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);
Nota: Il punto ML8.d.10 non si applica all'acido nitrico fumante rosso non inibito.
e. leganti, plasticizzanti, monomeri e polimeri, come segue:
1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi “precursori”);
2. BAMO (bisazidometilossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi “precursori”);
3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);
4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto ML8.g.8 per i relativi “precursori”);
6. monomeri energetici, plasticizzanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:
a. gruppi nitrici;
b. nitruri;
c. nitrati;
d. nitrazo; o
e. difluoroammino;
ML8 e. (segue)
7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);
11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10.000, come segue:
a. poli(epicloroidrindiolo);
b. poli(epicloroidrintriolo);
14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);
15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)] (CAS 27814-48-8);
16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano) o poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metilossetano]) (CAS 84051-81-0);
17. polinitroortocarbonati;
18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);
f. “additivi”, come segue:
1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (nitrileossido di butadiene) (CAS 9003-18-3);
4. derivati del ferrocene, come segue:
a. butacene (CAS 125856-62-4);
b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-l);
c. acidi carbossilici del ferrocene, inclusi:
acido carbossilico del ferrocene (CAS 1271-42-7),
1,1'-acido ferrocendicarbossilico (CAS 1293-87-4);
d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);
e. altri polimeri derivati dal ferrocene;
5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
ML8 f. (segue)
8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
11. MAPO [tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2- metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);
13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
a. neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25- 0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;
c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
16. policianodifluoramminoetilenossido;
17. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianuriche o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull'anello azirdinico;
18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);
19. ossido ferrico sopraffino (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 µm;20. TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;
21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;
22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);
g. “precursori” come segue:
NB: Nel punto ML8.g i riferimenti sono fatti ai “materiali energetici” ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.
1. BCMO (bis-clorometilossetano) (CAS 142173-26-0) (cfr. anche punti ML8.e.1 e ML8.e.2);
2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto ML8.a.28);
3. HBIW (esabenzilesaazoisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto ML8.a.4);
4. TAIW (tetraacetildibenzilesaazoisowurtzitano) (cfr. anche punto ML8.a.4); (CAS 182763-60-6);
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto ML8.a.13);
6. 1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto ML8.a.27);
ML8 g. (segue)
7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto ML8.a.23);
8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto ML8.e.5);
Nota 5 Non utilizzato dal 2009.
Nota 6 Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i “materiali energetici” di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c:
a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
b. polvere nera;
c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);
e. nitroamido (CAS9056-38-6);
f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);
g. tetranitronaftalina;
h. trinitroanisolo;
i. trinitronaftalina;
j. trinitrossilene;
k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0;
q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
r. etiletilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
s. pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);
t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo(CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);
v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico) (CAS 82-71-3);
w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti];
x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile); (CAS 13114-72-2);
z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile); (CAS 64544-71-4);
aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA)(CAS 119-75-5);
bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA)(CAS 836-30-6);
cc. 2,2-dinitropropanolo(CAS 918-52-5);
dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce 1C011.d dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).
ML9 Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:
NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.
a. Navi e componenti, come segue:
1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
2. navi di superficie, diverse da quelle di cui al punto ML9.a.1., aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:
a. armi automatiche di calibro uguale o superiore a 12,7 mm di cui al punto ML1 o armi di cui ai punti ML2, ML4, ML12 o ML19, o ‘supporti' o rinforzi per tali armi;
Nota tecnica
Il termine ‘supporti' si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.
b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5;
c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
1. ‘protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)'; e
2. ‘sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' progettato a fini di decontaminazione; o
Note tecniche
1. La ‘protezione CBRN' è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrapressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.2. Il ‘sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti ML4.b., ML5.c. o ML11.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. ‘protezione CBRN';
2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;
3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad esempio un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto energia/propulsione o ridurre l'impatto ambientale; o
4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;
b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:
1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. potenza all'asse superiore o uguale a 1,12 MW (1.500 hp); e
b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min;ML9 b. (segue)
2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp);
b. inversione rapida;
c. raffreddati a liquido; e
d. totalmente ermetici;
3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. potenza all'asse uguale o superiore a 37,3 KW (50 hp); e
b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale;
4. ‘sistemi di propulsione indipendenti dall'aria' appositamente progettati per sottomarini;
Nota tecnica
La ‘propulsione indipendente dall'aria' consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto ML9.b.4, la propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare.
c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
d. reti antisommergibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;
e. non utilizzato dal 2003;
f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
Nota: Il punto ML9.f include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci “laser” a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.g. cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
1. sospensioni a gas o magnetiche;
2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o
3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.
ML10 “Aeromobili”, “veicoli più leggeri dell'aria”, veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per “aeromobili”, relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.
a. “aeromobili” da combattimento e loro componenti appositamente progettati;
b. altri “aeromobili” e “veicoli più leggeri dell'aria” appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l'attacco, l'addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari, il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati;ML10 (segue)
c. veicoli aerei senza equipaggio e relative apparecchiature, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
1. veicoli aerei senza equipaggio, inclusi veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e “veicoli più leggeri dell'aria”;2. loro lanciatori e assiemi di supporto a terra;
3. relative apparecchiature di comando e controllo;
d. motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati;
e. attrezzature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l'uso con gli “aeromobili” di cui al punto ML10.a o ML10.b o con i motori aeronautici di cui al punto ML10.d, e loro componenti appositamente progettati;
f. dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, apparecchiature appositamente progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed apparecchiature a terra, appositamente progettati per gli “aeromobili” di cui al punto ML10.a o ML10.b, o per i motori aeronautici di cui al punto ML10.d;
g. caschi militari di protezione e maschere di protezione e loro componenti appositamente progettati, apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l'impiego in “aeromobili”, tute anti-g, convertitori di ossigeno liquido usati per “aeromobili” o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d'emergenza di personale da “aeromobili”;
h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
1. paracadute non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE,
2. paracadute frenanti;
3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);
i. sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l'uso dell'ossigeno.
Nota 1 Il punto ML10.b non si applica agli “aeromobili”, o relative varianti, appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
a. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
b. certificati per uso civile dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato membro o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar.Nota 2 Il punto ML10.d non si applica a:
a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato membro o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per l'impiego su “aeromobili civili”, o loro componenti appositamente progettati;b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio.
ML10 (segue)
Nota 3 I punti ML10.b e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per “aeromobili” o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.
ML11 Apparecchiature elettroniche non indicate in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare;
Nota: Il punto ML11.a comprende:
a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;b. tubi ad agilità di frequenza;c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;
d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;
e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;
f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
g. apparecchiature di guida e navigazione;
h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;
i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;
j. “sistemi automatizzati di comando e di controllo”.
NB: Per il “software” associato al “sistema radio definito dal software” (SDR), cfr. punto ML21.
b. apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS).
ML12 Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.
NB: Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.
Nota 1 Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:
a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;
ML12 Nota 1 (segue)
c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;
d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.
Nota 2 Il punto ML12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:
a. elettromagnetico;
b. elettrotermico;
c. a plasma;
d. a gas leggero; o
e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).
ML13 Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:
a. piastre blindate aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o
2. impiegabili per uso militare;
b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;
c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati (ossia il guscio, la cuffia e l'imbottitura di conforto degli elmetti);
d. indumenti antibalistici e protettivi fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti appositamente progettati.
Nota 1 Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.
Nota 2 Il punto ML13.c non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.
Nota 3 I punti ML13.c e ML13.d non si applicano agli elmetti né agli indumenti antibalistici o protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.
N.B. 1: Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
N.B. 2: Per i “materiali fibrosi o filamentosi” utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
ML14 ‘Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.
Nota tecnica
Il termine ‘apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di “aeromobili” teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di “aeromobili” teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.ML14 (segue)
Nota 1 Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.
Nota 2 Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.
ML15 Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;
b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;
c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;
d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;
e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;
f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a a ML15.e.
Nota: Il punto ML15.f comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.
Nota 1 Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:
a. tubi convertitori di immagine all'infrarosso;
b. tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);
c. placche a microcanali;
d. tubi di telecamere a bassa luminosità;e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);
f. tubi piroelettrici per telecamere;
g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;
h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 ìs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;i. invertitori di immagine a fibra ottica;
j. fotocatodi a semiconduttori composti.
Nota 2 Il punto ML15 non si applica ai “tubi intensificatori di immagine di prima generazione” o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.
NB: Per la classificazione dei congegni di mira incorporanti “tubi intensificatori di immagine di prima generazione”, cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a. NB:
NB: Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.
ML16 Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.
Nota Il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione.
ML17 Apparecchiature varie, materiali e ‘biblioteche', come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:
1. apparecchiature a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d'aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);2. componenti appositamente progettati per essere impiegati per la conversione all'uso militare di apparecchiature a circuito aperto;
3. articoli esclusivamente progettati per uso militare in combinazione con autorespiratori subacquei ed apparecchiature di nuoto subacqueo;
b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;
c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;
d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;
e. “robot”, unità di comando di “robot” e “dispositivi di estremità” di “robot", aventi una delle caratteristiche seguenti:1. appositamente progettati per uso militare;
2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 °C); o3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);
Nota tecnica
L'espressione “impulsi elettromagnetici” non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.
f. ‘biblioteche' (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i “reattori nucleari”, appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o ‘modificati' per uso militare;
h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
i. simulatori appositamente progettati per i “reattori nucleari” militari;
j. officine mobili appositamente progettate o ‘modificate' per la manutenzione di apparecchiature militari;
k. generatori da campo appositamente progettati o ‘modificati' per uso militare;
l. container appositamente progettati o ‘modificati' per uso militare;
m. traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;
n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo “sviluppo” dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10;
ML17 (segue)
o. apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare.
p. “celle a combustibile” diverse da quelle di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettate o ‘modificate' per uso militare.
Note tecniche
1. Ai fini del punto ML17, il termine ‘biblioteca' (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.
2. Ai fini del punto ML17, per ‘modificato' si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.ML18 Apparecchiature di produzione e relativi componenti, come segue:
a. apparecchiature di ‘produzione' appositamente progettate o modificate per la ‘produzione' dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e loro componenti appositamente progettati;
b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
Nota tecnica
Ai fini del punto ML18, il termine ‘produzione' comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.
Nota: I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:
a. nitratori di tipo continuo;
b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:
1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o
3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;
c. presse per disidratazione;
d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;
e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;
f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;
h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;
i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8;j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.
ML19 Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
a. sistemi a “laser” appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;
d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a a ML19.c, o per la difesa contro tali sistemi;
e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19;
f. sistemi “laser” appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.Nota 1 I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:a. “laser” di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;
b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;
c. emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.
Nota 2 Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:
a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;
b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;
c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;
d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;
e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;
f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;
g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;
h. componenti di acceleratore “qualificati per impiego spaziale”;
i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;
j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;
k. nastri “qualificati per impiego spaziale” per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.
ML20 Apparecchiature criogeniche e a “superconduttori”, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (– 170 °C);Nota: Il punto ML20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.b. apparecchiature elettriche a “superconduttori” (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.
Nota: Il punto ML20.b non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.
ML21 “Software”, come segue:
a. “software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o la “utilizzazione” di apparecchiature, materiali o “software” contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
b. “software” specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a, come segue:
1. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;
2. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;
3. “software” per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;
4. “software” appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C 3 I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C 4 I);
c. “software” non indicato ai punti ML21.a o ML21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.
ML22 “tecnologia”, come segue:
a. “tecnologia”, diversa dalla tecnologia specificata al punto ML22.b, “necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
b. “tecnologia”, come segue:
1. “tecnologia” “necessaria” per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;
2. “tecnologia” “necessaria” allo “sviluppo” e alla “produzione” di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;
3. “tecnologia” “necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” di agenti tossici, attrezzature o relativi componenti di cui ai punti da ML7.a a ML7.g;
ML22 b. (segue)
4. “tecnologia” “necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” dei “biopolimeri” o delle colture di cellule specifiche di cui al punto ML7.h;
5. “tecnologia” “necessaria” esclusivamente per l'incorporazione dei “biocatalizzatori” di cui al punto ML7.i.l in sostanze vettori militari o materiali militari.
Nota 1 La “tecnologia” “necessaria” allo “sviluppo”, alla “produzione” o alla “utilizzazione” dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall'elenco delle attrezzature militari dell'UE.
Nota 2 Il punto ML22 non si applica a:
a. alla “tecnologia” minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o per quei prodotti la cui esportazione sia stata autorizzata;
b. alla “tecnologia” di “pubblico dominio”, “per la ricerca scientifica di base” e per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;
c. alla “tecnologia” per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.
DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO
Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:
Nota 1 Le definizioni si applicano in tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.
Nota 2 Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati “tra virgolette doppie”. Le definizioni di termini tra ‘virgolette singole' saranno riportate in una nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi hanno il significato comunemente accettato (dizionario).
ML7 “Adattato per essere utilizzato in guerra”
Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l'efficacia nel produrre il numero di vittime umane o animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.
ML8 “Additivi”
Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.ML8, ML9 e ML10 “Aeromobile”
Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.
ML11 “Sistemi automatizzati di comando e di controllo”.
Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.ML22 “Ricerca scientifica di base”
Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.
ML7 e 22 “Biocatalizzatori”
Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.
Nota tecnica
Per “enzimi” si intendono i “biocatalizzatori” per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.
ML7 e 22 “Biopolimeri”
Macromolecole biologiche come segue:
a. enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;
b. anticorpi, monoclonali, policlonali o anti-idiotipici;
c. recettori appositamente progettati o trattati.
Note tecniche
1. Per “anticorpi anti-idiotipici” si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi.
2. Per “anticorpi monoclonali” si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.
3. Per “anticorpi policlonali” si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule.4. Per “recettori” si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.
ML10 “Aeromobile civile”
Gli “aeromobili” elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell'aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.ML21 e 22 “Sviluppo”
È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.ML17 “Dispositivi di estremità”Pinze, unità attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del “robot”.Nota tecnica
“Unità attiva di lavorazione”: dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.ML4 e 8 “Materiali energetici”
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. “Esplosivi”, “Materiali pirotecnici” e “Propellenti” sono sottoclassi dei materiali energetici.
ML8 e 18 “Esplosivi”
Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.
ML7 “Vettori di espressione”
Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.ML 17 “Cella a combustibile”
Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.ML13 “Materiali fibrosi o filamentosi”
Comprendono:
a. monofilamenti continui;
b. filati e fasci di fibre continui;
c. nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria;
d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;
e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;
f. pasta di poliammide aromatica.
ML15 “Tubi intensificatori di immagine di prima generazione”
Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.
ML22 “Di pubblico dominio”
Si applica al presente elenco e qualifica la “tecnologia” o il “software” disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.
Nota: Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una “tecnologia” o “software” di essere considerati come “di pubblico dominio”.
ML5 e 19 “Laser”
Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.
ML10 “Veicoli più leggeri dell'aria”Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.ML17 “Reattore nucleare”
Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.
ML8 “Precursori”
Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.ML21 e 22 "Produzione”
Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.ML8 “Propellenti”
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.ML4 e 8 “Prodotti pirotecnici”
Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.ML22 “Necessaria”
Nel modo in cui è applicato alla “tecnologia”, si riferisce soltanto a quella porzione di “tecnologia” particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale “tecnologia necessaria” può essere condivisa da prodotti differenti.ML7 “Agenti antisommossa”
Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli “agenti antisommossa”).ML17 “Robot”
Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:a. in grado di eseguire più funzioni;b. in grado di posizionare o orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;
c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo- passo); ed. dotato di “programmabilità accessibile all'utente” usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico.Nota La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:
1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;
2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.
ML21 “Software”
Raccolta di uno o più “programmi” o “microprogrammi” fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.ML19 “Qualificato per impiego spaziale”
Dispositivi progettati, fabbricati e controllati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali necessari per il lancio e l'impiego di satelliti o di sistemi per il volo ad alte quote funzionanti ad altitudini uguali o superiori a 100 km.
ML18 e 20 “Superconduttori”
Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).Nota tecnica
Lo stato “superconduttore” di un materiale è individualmente caratterizzato da una “temperatura critica”, un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.ML22 “Tecnologia”
Informazioni specifiche necessarie allo “sviluppo”, “produzione”, o “utilizzazione” di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica.Note tecniche
1. I ‘dati tecnici' possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.
2. La ‘assistenza tecnica' può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di ‘dati tecnici'.ML21 e 22 “Utilizzazione”
Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.
(6) Allegato sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, Direttiva 22 novembre 2010, n. 2010/80/UE. Successivamente, il presente allegato è stato così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, Direttiva 22 marzo 2012, n. 2012/10/UE.

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