Ministero della salute
Circ. 27-9-2012 n. DGSAF/17460-P
Circolare esplicativa in merito all'etichettatura dei mangimi con particolare riferimento all'etichettatura facoltativa.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio VII, Ex DGSA - Alimentazione animale.
Circ. 27 settembre 2012, n. DGSAF/17460-P (1).
Circolare esplicativa in merito all'etichettatura dei mangimi con particolare riferimento all'etichettatura facoltativa.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio VII, Ex DGSA - Alimentazione animale.
Alle
Regioni e province autonome
Loro sedi
Ai
Pif
Loro sedi
Agli
Uvac
Loro sedi
Al
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fax 06/486737
Al
Comando centrale carabinieri per la tutela della salute
fax 06/5994-7209
e, p.c.:
All'
Assalzoo
fax 06/8557270
All'
Assalco
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All'
Aisa
fax 02/34565.457
Alla
Fnovi
fax 06/4744332
Al
Sivemp
fax 06/8848446
L'etichettatura e la presentazione dei mangimi sono aspetti fondamentali al fine della sicurezza degli stessi, del loro corretto utilizzo e della trasparenza per gli utilizzatori.
Da questi presupposti è nata l'iniziativa del Legislatore comunitario che ha portato all'emanazione del Reg. (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi e alla conseguente semplificazione e armonizzazione della normativa in materia.
Un principio fondamentale è la distinzione che il Regolamento apporta tra la definizione di "etichetta" e di "etichettatura".
Se l'etichetta rappresenta un'indicazione che accompagna fisicamente il mangime (poiché è scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata), l'etichettatura è un concetto più ampio che comprende l'etichetta e l'insieme delle informazioni fornite su un determinato mangime con qualsiasi mezzo, (compresi imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette) che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche a fini pubblicitari.
Resta inteso che le informazioni fornite per un dato mangime, tramite i vari mezzi propri dell'etichettatura, devono essere coerenti con le informazioni fornite con l'etichetta.
È evidente che anche le informazioni di etichettatura fornite con i suddetti mezzi devono essere conformi alle prescrizioni del regolamento e sono oggetto di controllo ufficiale.
L'etichettatura dei mangimi si divide in obbligatoria e facoltativa, quindi volontaria, che deve comunque rispettare i principi generali del regolamento.
Per ciò che riguarda l'etichettatura obbligatoria, il regolamento prescrive requisiti precisi e specifici per ogni categoria di mangimi (Artt. da 15 a 20).
Per quanto riguarda l'etichettatura facoltativa invece, il testo lascia al responsabile dell'etichettatura la scelta di quali informazioni fornire sul mangime, e indica, nell'art. 13 le modalità per l'utilizzo delle allegazioni.
Per tale motivo, con la presente circolare, s'intende fornire indicazioni generali sui principi dell'etichettatura e specifiche sul corretto utilizzo delle allegazioni, nonché fornire alle autorità di controllo uno strumento da utilizzare per le attività di controllo ufficiale.
Campo di applicazione
Per necessità di precisione, è doveroso innanzitutto individuare la materia di applicazione della normativa, ai sensi della quale s'intende per:
- «Mangime» (o «alimento per animali»), qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali; (Reg. (CE) n. 178/2002);
- «Alimentazione degli animali per via orale»: introduzione di mangimi nel tratto gastrointestinale attraverso la bocca, con l'obiettivo di soddisfare i requisiti nutrizionali dell'animale e/o mantenere la produttività di animali sani; (Reg. (CE) n. 767/2009);
Dal combinato disposto delle due definizioni emergono 2 caratteristiche fondamentali che un mangime deve possedere per essere considerato tale:
1. L'introduzione attraverso la bocca nell'apparato gastrointestinale degli animali;
2. L'obiettivo principale dei mangimi è quello di soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali, in termini di energia, proteine, vitamine e sali minerali e ogni altro componente necessario e/o quello di sostenere l'attività produttiva di animali sani.
I prodotti che non possiedono entrambe le sopraelencate caratteristiche, non rientrano nella definizione di mangime.
Ad esempio, prodotti quali paste, dentifrici e altri prodotti, la cui attività è esclusivamente finalizzata all'igiene orale veterinaria, non possono essere considerati dei mangimi. Resta inteso che tali prodotti, benché non soggetti alla normativa mangimistica, devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa pertinente.
Nessuna specifica o limitazione invece, è presente nella normativa pertinente, per quanto attiene la forma "fisica" dei mangimi.
Ne deriva che i mangimi possono prendere le forme più svariate, solide o liquide, dai più comuni sfarinati, pellet, estrusi, sbriciolati, bocconcini, crocchette, masticabili, fino a forme che spingono l'utilizzatore e l'autorità competente a non considerare, erroneamente, tali prodotti come mangimi.
A questo proposito è doveroso citare mangimi presentati in forma di capsule, polveri, boli, pastiglie, sciroppi, paste, etc.
Si precisa che, a differenza del settore degli alimenti, l'acqua non è un mangime/materia prima e pertanto non deve soddisfare la relativa normativa di etichettatura.
Si sottolinea tuttavia che l'operatore del settore dei mangimi deve rispettare i requisiti igienici previsti dal Reg. (CE) n. 183/2005 per quanto riguarda l'acqua destinata agli animali da reddito.
L'etichettatura: la responsabilità
Consolidando il principio comune della normativa vigente, che affida in primis agli operatori la responsabilità di garantire la rispondenza dei propri prodotti alla norma, anche la veridicità e la correttezza dell'etichettatura sono una responsabilità dell'operatore del settore dei mangimi.
Il regolamento individua il "responsabile dell'etichettatura" come l'operatore del settore dei mangimi che immette per primo un mangime sul mercato o, se del caso, l'operatore del settore dei mangimi il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del mangime.
Il primo caso è quello di un produttore che immette il mangime, da esso prodotto, sul mercato commercializzandolo col proprio nome/ragione sociale.
Il secondo caso è quello di una produzione conto terzi, per cui il mangime viene prodotto da un operatore per essere commercializzato col nome/ragione sociale di un altro (committente o distributore).
Nel caso previsto dall'art. 17, comma 1, lett. c) del Reg. (CE) n. 767/2009, l'indicazione del produttore/importatore di mangimi composti, può essere fornita tramite il suo nome/ragione sociale e indirizzo, o in alternativa indicando solo il suo numero di riconoscimento o d'identificazione.
Quest'ultimo viene attribuito dall'autorità competente a seguito di specifica richiesta dell'operatore, come da Intesa 23 settembre 2010, n. 155/CSR (G.U. 25 ottobre 2012, n. 250).
Il responsabile di etichettatura garantisce la presenza e l'esattezza delle indicazioni fornite attraverso qualsivoglia mezzo (etichetta, brochures, pubblicità, internet..).
La persona responsabile dell'etichettatura, oltre a garantire quanto sopra, è tenuta a fornire alle autorità competenti, qualora lo richiedano, ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che immette sul mercato, nonchè la prova scientifica delle allegazioni.
Tuttavia ciò non solleva in nessun caso il produttore o altri operatori coinvolti, dal rispetto dei requisiti normativi previsti e dalla relativa responsabilità legale per la tipologia di attività che essi svolgono.
Principi per l'etichettatura e la presentazione - Art. 11 del Reg.(CE) n. 767/2009
L'etichettatura e la presentazione dei mangimi non inducono l'utilizzatore in errore, in particolare:
a) riguardo all'uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, la loro natura, il metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui sono destinati;
b) attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono oppure lasciando intendere che i mangimi possiedono caratteristiche particolari benché tutti i mangimi comparabili posseggano queste stesse caratteristiche; o
c) riguardo alla conformità dell'etichettatura al catalogo comunitario e ai codici comunitari di cui agli articoli 24 e 25.
Nei prodotti rinvenibili sul mercato, l'indicazione ingannevole per l'utilizzatore è spesso già presente al livello della denominazione obbligatoria del tipo di mangime. Infatti, i mangimi possono essere esclusivamente presentati come:
- materie prime per mangimi o mangimi semplici;
- mangimi composti (completi /complementari);
- additivi per mangimi;
- premiscele.
Pertanto, si precisa che nessun'altra denominazione del tipo del mangime è ammessa nell'etichettatura dei mangimi. Questa puntualizzazione è doverosa al fine di indirizzare i comportamenti delle autorità di controllo, qualora rinvengano sul mercato prodotti con denominazioni del tipo di mangime non pertinenti.
Ad esempio, prodotti denominati come "integratore", "reidratante", "supplemento nutrizionale", "prodotto", "complemento", "prodotto polivitaminico", "nutraceutico", "alimento veterinario", "mangime supplementare"etc., non sono etichettati in maniera conforme alla normativa in vigore e non possono essere commercializzati sul territorio Comunitario.
L'indicazione di una tipologia di mangime non contemplata dalla normativa, rende ovviamente difficile la categorizzazione di tali prodotti, rendendo difficoltosa l'attività di controllo e fuorviando l'utilizzatore in merito alle caratteristiche e all'uso degli stessi.
Inoltre, particolari difficoltà emergono nell'attività di analisi di campioni ufficiali di tali prodotti, in cui il giudizio di conformità analitica è relativo ai limiti ammessi e definiti di volta in volta per le materie prime, per i mangimi complementari e completi, per gli additivi e per le premiscele.
Pertanto mangimi etichettati con denominazioni diverse da quelle ammesse dalla normativa, non permettono di esprimere correttamente un giudizio di conformità analitica o meno.
Si precisa che, per i mangimi per animali da compagnia, è concesso utilizzare la denominazione "Alimento", mentre la dizione "composto" è ammessa solo per gli animali da compagnia diversi da cani e gatti.
Con lo scopo di dare un supporto in caso di dubbio, si ritiene opportuno citare la Racc. 14 gennaio 2011, n. 2011/25/UE della Commissione, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari.
Infine, qualora pertinente e previsto, le categorie dei mangimi composti e dei mangimi semplici, possono essere ulteriormente dettagliate, ad esempio con le indicazioni:
- minerale [*];
- d'allattamento;
- dietetico o per particolari fini nutrizionali;
- medicato.
Ulteriori indicazioni, possono essere usate per dettagliare la denominazione del mangime, a patto che la denominazione del mangime sia chiaramente e inequivocabilmente indicata conformemente a quanto previsto dalla normativa e che tali indicazioni rispettino le prescrizioni per l'etichettatura facoltativa di cui all'art. 22 del regolamento e, se del caso, per le allegazioni di cui all'art. 13.
[*] Poiché i mangimi minerali per definizione sono esclusivamente dei complementari, la denominazione "complementare" non è obbligatoria.
Le materie prime per mangimi
Le materie prime o mangimi semplici sono prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele. (Reg. (CE) n. 767/2009).
Le materie prime possono essere somministrate direttamente agli animali, assumendo il ruolo di un mangime semplice, essere ingredienti di un mangime composto (unione di almeno due materie prime) o costituire il supporto per gli additivi nelle premiscele.
L'aggiunta di additivi alla materia prima per mangimi è ammessa (es. conservanti), conformemente ai regolamenti autorizzativi dei singoli additivi.
Si considera ancora materia prima, l'unione di due materie prime in cui una funge da legante o denaturante dell'altra (la percentuale di quest'ultima non deve superare il 3% del peso totale), a patto che ne sia riportato in etichetta il nome, la natura e la quantità.
Al fine di migliorare l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti è stato istituito il Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi.
Il Catalogo, non esaustivo e il cui uso è volontario, facilita lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle materie prime per mangimi ed è in costante aggiornamento su iniziativa dei rappresentanti dei settori europei dei mangimi (associazioni di categoria).
La versione più recente è quella contenuta nel Reg. (UE) n. 575/2011 della Commissione del 16 giugno 2011.
L'uso del catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo. Tuttavia, la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo può essere utilizzata soltanto a condizione che ne siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni.
L'utilizzo di materie prime non inserite nel Catalogo ed immesse per la prima volta sul mercato UE, deve essere comunicato immediatamente dall'operatore tramite la notifica nel Registro Internet delle materie prime per mangimi http://www.feedmaterialsregister.eu/.
La presenza di una materia prima nel registro non fornisce alcuna informazione in relazione alla sua sicurezza d'uso. Pertanto non solleva il singolo operatore del settore dei mangimi dalle sue responsabilità in merito alla sicurezza dei mangimi di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 767/2009 e in generale alla normativa sulla sicurezza alimentare (Reg. (CE) n. 178/2002) e dei mangimi (Reg.(CE) n. 183/2005).
Il Catalogo e il Registro, non sono pertanto liste positive e chiuse di materie prime ammesse per motivi sanitari, ma sono strumenti per migliorare la trasparenza di mercato e valorizzare i prodotti stessi.
Si ricorda che, nel settore mangimistico esiste invece una lista negativa di materie prime non ammesse in assoluto nell'alimentazione animale, contenute nell'allegato III del Reg. (CE) n. 767/2009 e una serie di divieti e deroghe per ciò che riguarda, ad esempio, l'alimentazione di animali da reddito con proteine animali (all. IV del Reg. (CE) n. 999/2001) o l'alimentazione di animali terrestri con proteine animali trasformate derivanti da animali della stessa specie (Divieto di cannibalismo, art. 11 del Reg. (CE) n. 1069/2009).
I mangimi composti
I mangimi composti sono miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di:
- mangimi completi: mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; (Reg. (CE) n. 767/2009);
- mangimi complementari: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi; (Reg. (CE) n. 767/2009).
Particolari tipologie di mangimi composti sono:
- «mangimi minerali»: mangimi complementari contenenti almeno il 40% di ceneri grezze;
- «mangimi d'allattamento»: mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a animali giovani, come vitelli, agnelli o capretti da macellazione.
Per ciò che riguarda la corretta classificazione di un mangime (materia prima, mangime complementare o premiscela), in relazione alla quantità di additivi contenuta, si evidenzia quanto segue:
La denominazione "mangime complementare" o "materia prima" è ammessa fintantoché i tenori di additivi non sono superiori alle 100 volte il livello massimo di additivo autorizzato per il mangime completo, o le 5 volte per gli additivi coccidiostatici e istomonostatici.
Il superamento del limite di 100 volte (deroga non ammessa per coccidiostatici e istomonostatici) è concesso solo se il mangime in questione ha un particolare fine nutrizionale di cui all'allegato della Dir. 2008/38/CE (mangimi dietetici) e se la sua composizione ne soddisfa i requisiti.
Si ricorda che, in tale evenienza e qualora gli additivi in questione siano quelli del capo 2 dell'allegato IV del Reg. (CE) n. 183/2005, gli stabilimenti di produzione devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, punto 1, lettera b) [*], di tale regolamento.
Altri prodotti, etichettati come mangimi complementari o materie prime, se contenenti tenori di additivi superiori a quelli suddetti, ma che non soddisfano un particolare fine nutrizionale, non possono essere considerati conformi alla normativa.
Infatti, tali prodotti, sono non conformi sia per motivi di etichettatura, sia per motivi di sicurezza.
Le alte concentrazioni di additivi in essi contenuti, li rendono di fatto non somministrabili tal quali agli animali, rendendo necessaria una miscelazione preventiva nei mangimi, così come previsto per le premiscele.
Pertanto, prodotti che superano il limite di additivi di cui sopra, privi di un particolare fine nutrizionale, non possono più essere considerati mangimi complementari, ma devono essere inclusi nella categoria delle premiscele.
Per completezza, si ricorda che ai sensi dell'art. 32, punto 2 del Reg. (CE) n. 767/2009, i mangimi contenenti valori di additivi superiori alle 100 volte il limite ammesso nel mangime completo e sprovvisti di un fine nutrizionale particolare, posti legalmente sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento, possono rimanere ed essere immessi sul mercato fintantoché non verrà presa una decisione in merito all'aggiornamento della lista degli usi previsti, purché, prima del 1° settembre 2010, sia stata inviata una domanda ai sensi dell'art. 10 del regolamento stesso.
Le specifiche di tali prodotti, sono contenute in una lista basata sulle domande ricevute e consultabile sul sito web della Commissione Europea al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/docs/parnut_applic_specifications_0412_en.pdf.
[*] Si ricorda che tale tipologia di riconoscimento è di competenza dell'autorità competente regionale.
I mangimi dietetici
I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali sono mangimi in grado di soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali mangimi. I mangimi destinati a particolari fini nutrizionali non includono i mangimi medicati ai sensi della direttiva 90/167/CEE. (Reg. (CE) n. 767/2009)
I mangimi sopraindicati possono anche essere definiti "dietetici" ai sensi dell'art. 18, lett. a), del Reg. (CE) n. 767/2009.
Le condizioni per poter usufruire della suddetta denominazione sono:
- Il fine nutrizionale particolare indicato deve essere presente nell'elenco di cui all'allegato della Dir. 2008/38/CE, in merito alla lista degli usi previsti per i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali;
- Il mangime deve soddisfare le caratteristiche previste per il suddetto uso nelle colonne da 1 a 6 del suddetto elenco.
Tra i mangimi dietetici rientrano ad esempio quelli destinati al supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica o al controllo dell'apporto di glucosio (diabete mellito).
I mangimi medicati
Per mangime medicato o alimento medicamentoso s'intende qualsiasi miscela di medicinale o medicinali veterinari e alimento preparata prima della sua immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, per le sue proprietà curative o preventive o per le altre proprietà del medicinale (D.Lgs. n. 193/2006).
Per l'etichettatura dei mangimi medicati si deve far riferimento innanzitutto al Reg. (CE) n. 767/2009, per tutto ciò che è pertinente per il prodotto in questione.
Oltre alle suddette informazioni di etichettatura, dovranno essere riportate anche quelle aggiuntive proprie del mangime medicato, contenute nella normativa specifica (tra cui il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 90, il D.M. 16 novembre 1993, la Circ. 23 gennaio 1996, n. 1, etc.) e nell'allegato III, punto C del D.Lgs. n. 360/1999.
Additivi e premiscele di additivi
Gli additivi per mangimi sono sostanze, microrganismi o preparati, che sono intenzionalmente aggiunti ai mangimi o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più tra le funzioni di cui all'art. 5, paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1831/2003.
Le premiscele sono le miscele di additivi per mangimi o le miscele di uno o più additivi per mangimi con materie prime per mangimi o acqua (supporto o carrier), non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali. (Reg. (CE) n. 1831/2003).
Per ciò che riguarda l'etichettatura di additivi e premiscele, deve essere fatto riferimento all'art. 16 del Reg.(CE) n. 1831/2003 così come modificato dal Reg. (CE) n. 767/2009.
Si sottolinea che entrambe le tipologie di prodotto non possono essere somministrate tal quali agli animali, ma devono essere obbligatoriamente miscelate preventivamente nei mangimi.
La miscelazione in acqua è ammessa solo se nel relativo atto autorizzativo dell'additivo è specificata tale via di somministrazione.
Si ricorda infine che, ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005, gli unici additivi e premiscele di additivi utilizzabili dai produttori primari di mangimi sono quelli per l'insilaggio.
Le allegazioni (claims)
Il termine allegazione o il più familiare termine anglosassone "claim", indica un'indicazione fornita tramite l'etichettatura o la presentazione di un mangime composto o materia prima, finalizzata a richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulla presenza o sull'assenza di una data sostanza, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti.
Si tratta nello specifico di un particolare tipo di indicazioni, totalmente facoltative, che possono essere utilizzate per le finalità di cui sopra, fermo restando il rispetto dei principi della normativa di etichettatura dei mangimi.
Si richiama l'attenzione sul fatto che il claim possa essere effettuato anche con immagini, disegni o fotografie, oltre che con indicazioni di etichettatura scritte.
Sono ammesse allegazioni solo se queste sono oggettive, verificabili dalle autorità competenti e comprensibili per l'utilizzatore dei mangimi.
Al fine di dimostrare la veridicità e l'oggettività delle allegazioni utilizzate, il responsabile dell'etichettatura deve essere in possesso, dal momento in cui immette il prodotto sul mercato, di una prova scientifica dell'allegazione, in modo da poterla fornire su richiesta all'autorità competente.
A tal fine, è possibile fare un riferimento a dati scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dalla società.
Ad esempio per claims legati alla quantità, presenza o assenza di alcune sostanze nel mangime, potranno essere ritenute valide evidenze di formulazione, prove analitiche documentate, prove di ricerca e sviluppo dei prodotti.
Per altre tipologie di claims, ad esempio quelli funzionali, tali evidenze risultano perlopiù inappropriate. In tal caso la letteratura scientifica, pubblicazioni di autorità internazionali pertinenti, opinioni scientifiche di organismi riconosciuti ed università, etc.. possono fornire la prova oggettiva di un'allegazione.
Qualora l'autorità competente, anche su segnalazione di un acquirente, giudichi che un'allegazione non è sufficientemente sostanziata, questa è da considerare ingannevole ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 767/2009.
Nel caso di dubbi sulla fondatezza scientifica dell'allegazione, potrà essere interpellata la Commissione Europea che potrà adottare una decisione, eventualmente dopo aver ottenuto un parere da parte dell'EFSA.
Si ricorda che qualora la presenza di un additivo o di una materia prima venga evidenziata in etichettatura, per esempio tramite parole, disegni o fotografie, devono essere riportate obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
- Quantità esatta della materia prima;
- Nome (da relativo atto autorizzativo) e quantità aggiunta dell'additivo per mangimi.
Si ritiene che tale evenienza non si verifichi in caso di loghi aziendali stilizzati, non riferiti al prodotto/linea di prodotti, ma esclusivamente alla ragione sociale dell'operatore.
Un esempio comune di claim è quello relativo al ridotto/aumentato tenore di alcuni nutrienti/sostanze nel mangime. Tali claim, vengono effettuati in comparazione con mangimi della stessa gamma e tipologia, e sono relativi a valori aumentati o ridotti almeno del +/-15% della sostanza/nutriente in questione, rispetto al suo contenuto nei mangimi di riferimento. (Codice di Buona pratica di etichettatura per animali da compagnia - FEDIAF).
Le allegazioni non possono indicare o indurre a credere che i mangimi prevengano, trattino o curino una malattia. Le uniche eccezioni in merito riguardano i mangimi medicati o additivati con coccidiostatici e gli istomonostatici.
Per tale motivo, è da considerarsi improprio l'utilizzo di termini tipici della prassi medicoveterinaria, che possono in qualche modo indurre l'acquirente a pensare che il mangime in questione abbia un qualche effetto curativo o preventivo, quali ad esempio: dose, dosaggio, cura, trattamento, rimedio, prevenire, liberare da, trattare, guarire, riparare, ristabilire.
È ammesso invece l'utilizzo di allegazioni riguardanti l'ottimizzazione dell'alimentazione e il rafforzamento o la salvaguardia delle condizioni fisiologiche degli animali.
È consentito inoltre evidenziare l'azione rispetto agli squilibri nutrizionali, ma a condizione che non vi sia alcun sintomo patologico associato (es. supporto in caso di ipocalcemia).
Il riferimento a stati patologici è ammesso nel caso dei mangimi per particolari fini nutrizionali (dietetici), che rispettano le caratteristiche degli usi previsti dalla Dir. 2008/38/CE (es. Supporto del metabolismo articolare in caso di osteoartrite).
Si ricorda che l'attribuzione della qualifica di "dietetico" è ammessa solo per quei mangimi il cui uso previsto è autorizzato e presente nell'allegato della Dir. 2008/38/CE e solo se il mangime in questione ne rispetta le caratteristiche.
Infine, e nel rispetto di quanto previsto nell'art. 11 del regolamento, si richiama l'attenzione sull'uso scorretto di claims che portano l'acquirente a credere che un mangime o i suoi ingredienti abbiano le caratteristiche e i relativi requisiti igienici di un prodotto alimentare umano e pertanto risultino atti all'assunzione da parte di persone.
I Codici di buona pratica di etichettatura dei mangimi
Al fine di migliorare l'adeguatezza dell'etichettatura e ai sensi degli artt. 25 e 26 del Reg. (CE) n. 767/2009, sono stati istituiti i 2 codici comunitari di buona pratica di etichettatura dei mangimi (uno per animali da compagnia e uno per animali produttori di alimenti).
I codici, una volta adottati dalla Commissione Europea, possono essere adottati dagli operatori del settore dei mangimi su base volontaria.
In particolare, tali codici forniscono orientamenti relativamente alla presentazione delle indicazioni di etichettatura, all'etichettatura facoltativa e all'utilizzo delle allegazioni.
Al momento, risulta adottato il codice di buona pratica di etichettatura degli alimenti per animali da compagnia - FEDIAF, disponibile sul sito della Commissione Europea al seguente link:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/docs/pet_food_code_20102011_en.pdf
Fermo restando il carattere totalmente volontario del codice, l'operatore del settore dei mangimi può utilizzare un claim che vanta la sua adozione (del Codice) nell'etichettatura del proprio mangime, solo se ne rispetta tutte le condizioni.
Conclusioni
In conclusione e tenendo conto inoltre delle evidenze raccolte durante attività di AUDIT di settore sul territorio nazionale, si sottolinea l'aspetto fondamentale che riveste la formazione del personale responsabile per i controlli ufficiali.
Una conoscenza adeguata e aggiornata delle norme, con particolare riferimento all'etichettatura e alla classificazione dei mangimi, permette di svolgere i controlli ufficiali in maniera efficace ed omogenea sul territorio nazionale.
Tale attività è particolarmente importante per evitare l'immissione sul mercato di mangimi non correttamente etichettati e il loro uso, e di conseguenza garantire la trasparenza d'informazione, la sicurezza d'impiego e le corrette pratiche commerciali.
Si sottolinea l'utilità dei codici di buona pratica di etichettatura dei mangimi per gli operatori del settore, al fine di fornire orientamenti e migliorare la qualità delle informazioni fornite.
Si mette in risalto inoltre l'utilità della loro conoscenza da parte delle Autorità coinvolte nei controlli ufficiali, in quanto strumenti adottati dalla Commissione Europea.
Pertanto, ferma restando l'adozione volontaria degli stessi, laddove i Codici di etichettatura vengano adottati dagli operatori, le autorità competenti tengono in considerazione, nella valutazione di conformità dell'etichettatura dei mangimi, anche il loro contenuto e vi fanno riferimento, in particolare nel caso in cui la norma non abbia già previsto requisiti specifici ed esaustivi.
Si prega pertanto di voler dare diffusione e voler considerare gli orientamenti forniti con la presente nota nel contesto delle attività di controllo effettuate dalle autorità competenti.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Il Direttore generale
Dott.ssa Gaetana Ferri
Reg. (CE) 13 luglio 2009, n. 767/2009, art. 13
Reg. (CE) 13 luglio 2009, n. 767/2009, art. 11
Reg. (CE) 13 luglio 2009, n. 767/2009, artt. da 15 a 20
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