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martedì 5 febbraio 2013

Autotutela, quando l'amministrazione può annullare o correggere un errore


Riceviamo e pubblichiamo
fonte Fisco Equo


Autotutela, quando l'amministrazione può annullare o correggere un errore

Fisco Equo pubblica un'analisi sull'istituto dell'autotutela. L'amministrazione può annullare l'atto se viola la legalità oppure sostituirlo in presenza di vizi formali purchè non siano scaduti i termini per l'accertamento.
di Pasquale Fabbrocini
Il sistema tributario italiano è particolarmente complesso. Commettere errori involontari può succedere sia all'amministrazione che al contribuente. Perciò è possibile correggerli. Il contribuente che si accorge di aver commesso errori a proprio danno può ritrattare la dichiarazione e correggerla mentre il fisco può rimediare agli errori compiuti in sede di emanazione o di notifica di un atto impositivo o della riscossione, mediante la sua sostituzione con un nuovo atto. Il potere di annullare o revocare un atto impositivo (autotutela negativa) coincide con l'esigenza di ripristinare la legalità violata, assicurando il rispetto della capacità contributiva e della parità di trattamento. Invece l'autotutela positiva o sostitutiva si può avere in presenza di vizi formali dell'atto originario quando ancora sono pendenti i termini per l'accertamento o la notifica dell'atto della riscossione. L'amministrazione può emettere un nuovo atto in sostituzione di quello viziato, previamente annullato.
Pur in assenza di una disciplina positiva, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha avallato la possibilità per l'amministrazione finanziaria di rimediare agli errori compiuti in sede di emanazione o di notifica di un atto impositivo o della riscossione, mediante la sua sostituzione con un nuovo atto "depurato" dei vizi che affliggevano l'atto precedentemente emanato (c.d. "atto di primo grado"). Tale possibilità è stata inquadrata nell'ambito del potere di autotutela riconosciuto all'amministrazione finanziaria. Tuttavia, occorre evidenziare che l'autotutela fiscale positivamente normata si sostanzia, esclusivamente, nella c.d. "autotutela negativa", ossia, nella possibilità di annullare, totalmente o parzialmente, l'atto di primo grado. Invece, la possibilità di sostituire un atto viziato con uno nuovo implica l'esercizio di un'autotutela c.d. "positiva", la quale, accanto ad un momento rescindente (di annullamento dell'atto di primo grado) prevede anche un momento rescissorio, ossia, di nuova regolazione del rapporto giuridico d'imposta.
Pertanto l'autotutela sostitutiva presuppone, da un punto di vista logico e procedimentale, l'autotutela negativa, ossia la rimozione dell'atto di primo grado: ciò ha conseguenze importanti in ordine all'individuazione dei presupposti del potere sostitutivo. La possibilità di esercitare, da parte dell'Af, una siffatta autotutela richiede la verifica della compatibilità di tale potere di sostituzione con una serie di principi fondamentali dell'ordinamento tributario. In primo luogo, occorre indagare se l'amministrazione finanziaria, a seguito dell'emanazione dell'atto impositivo di primo grado, consum il proprio spatium decidendi, ovvero, se il potere impositivo si estingue, esclusivamente, con lo spirare dei termini di decadenza per l'accertamento. In sostanza, occorre verificare la compatibilità del suddetto potere sostitutivo con il principio dell'unicità dell'accertamento tributario e, quindi, con la tutela dell'affidamento del contribuente, sancita dall'art. 10 dello statuto dei diritti del contribuente: di conseguenza, una tale indagine investe anche le aree di contiguità tra autotutela sostitutiva e gli istituti dell'accertamento parziale e dell'accertamento integrativo. (Vai al documento)

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