Nuova pagina 2
Cass. civ. Sez. II, 23-07-2008, n. 20291
Svolgimento del processo
Il
Giudice di pace di Roma con sentenza del 18 luglio 2003 rigettò
l'opposizione proposta da D.R. avverso il verbale n. (OMISSIS) a lui
notificato il 22 novembre 2002, con il quale un ausiliare del traffico
aveva accertato la violazione dell'art. 157 C.d.S., comma 5, per avere
il D. lasciato in sosta l'11 luglio 2002 la propria autovettura tg.
(OMISSIS) nella locale via degli (OMISSIS) in posizione non conforme
alla segnaletica esistente.
Osservò il giudice
che l'ausiliare del traffico aveva accertato la sosta dell'autovettura
dell'opponente all'esterno delle strisce blu che la regolamentavano e
che il verbale dallo stesso redatto nell'esercizio delle proprie
funzioni faceva fede sino a querela di falso di quanto in esso attestato
e una tale querela non era stata proposta.
Il
D. è ricorso con quattro motivi per la cassazione della sentenza e
l'intimato Comune di Roma ha resistito con controricorso notificato il
31 dicembre 2004.
Motivi della decisione
Preliminarmente
va rilevata l'inammissibilità del controricorso, perchè proposto oltre
il termine complessivo di quaranta giorni dalla notifica del ricorso,
stabilito dall'art. 370 c.p.c..
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c.,
nn. 3 e 5, per avere esaminato solo parzialmente i motivi di
opposizione, con i quali egli aveva dedotto la nullità del verbale per
incomprensibilità e contraddittorietà della violazione contestata, in
quanto: a) era generico il riferimento ad una sosta "in posizione non
conforme alla segnaletica esistente" ed era indecifrabile l'ulteriore
aggiunta "ridosso sosta regolamentata"; b) lo stato dei luoghi era
diverso da quello evidenziato dal verbale, essendo l'intero l'edificio
del civico n. (OMISSIS) di via degli (OMISSIS) fronteggiato da strisce
blu e non sussistendo sul posto una segnaletica di divieto di sosta; c)
la sua autovettura recava esposto il contrassegno di residente, che
consentiva la sosta senza pagamento del ticket.
Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn 3 e 5, per violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c.,
essendo materialmente e giuridicamente impossibile una attestazione
della sosta del suo veicolo all'esterno delle strisce blu, sia perchè le
stesse fronteggiavano l'intero edificio del civico n. (OMISSIS) della
via degli (OMISSIS) e sia perchè l'ausiliare non aveva il potere di
rilevare infrazioni al divieto di sosta al di fuori della zona
regolamentata, e non avendo indicato quale fosse la segnaletica
esistente ed in cosa consistesse l'accertata violazione. Con il terzo
motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700, c.c.,
avendo attribuito fede privilegiata al verbale di accertamento, benchè
la stessa assista soltanto l'attività dell'ausiliare di controllo della
sosta a pagamento e non si estenda, in ogni caso, agli apprezzamenti ed
alle valutazioni rispetto alle quali è possibile un errore percettivo o
che sono contrastate dall'assoluta impossibilità di quanto attestato,
come la posizione irregolare del veicolo e la non conformità della sua
soste alla segnaletica.
Con il quarto motivo, per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 121, c.p.c.,
poichè, essendo stata dedotta e provata fotograficamente sin
dall'inizio la falsità e non conformità del verbale di accertamento allo
stato dei luoghi, il giudice avrebbe potuto esternare, ove ritenuta
indispensabile, la necessità di formalizzare la relativa querela e
deciderla immediatamente.
I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Le funzioni che, a norma della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132,
possono essere conferite dai comuni agli ausiliari del traffico
dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi a pagamento
concernendo la prevenzione e l'accertamento delle violazioni alle norme
del codice della strada in materia di sosta nelle aree oggetto della
concessione, non sono limitate al solo rilievo delle infrazioni
conseguenti al mancato pagamento del corrispettivo del parcheggio o ad
un pagamento inferiore alla tariffa, ma includono la prevenzione e
l'accertamento di tutte le infrazioni dalle quali, anche se compiute in
aree della concessione diverse da quelle specificamente individuate per
la sosta, siano derivati un intralcio all'esercizio del parcheggio o la
violazione della sua regolamentazione e, in particolare, l'inosservanza
dell'art. 157 D.d.S., comma 5, il quale dispone che nelle zone di sosta
all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo
prescritto dalla segnaletica esistente (cfr.: cass. civ., sez. 2^, sent.
20 aprile 2006, 9287; cass. civ., sez. 1^, sent. 7 aprile 2005, n.
7336). L'esercizio di tali funzioni include inoltre, a norma della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68,
anche l'attività di contestazione immediata delle infrazioni accertate,
nonchè di redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento con
l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. (comma 1)
relativamente agli elementi di tempo, di luogo e di fatto direttamente
rilevati dall'ausiliare, che, con riferimento alle violazioni delle
disposizioni di cui all'art. 157 C.d.S., comma 5 e 6, disciplinanti la
collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di
sosta, sia essa o meno a pagamento, consistono nel giorno e nell'ora
dell'infrazione, nella piazza o via con le zone di sosta all'uopo
predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare nella quale è
avvenuta e nella circostanza di fatto che il veicolo sostava
irregolarmente o fuori da tali zone (cfr.:
cass. civ., sez. 1^, sent. 18 aprile 2005, n. 7993).
Riguardo
a detta ultima circostanza, in quanto attestata come conosciuta
direttamente e senza alcun margine di apprezzamento dal verbalizzante,
il verbale di accertamento dell'infrazione fa dunque piena prova, fino a
querela di falso, nel giudizio di opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa e
l'onere del trasgressore di provare che il veicolo nelle medesime
circostanze di tempo e di luogo era stato regolarmente collocato in uno
specifico spazio predisposto per la sosta regolamentata non può essere
soddisfatto con i mezzi di prova e gli argomenti logici, ai quali può
ordinariamente farsi ricorso per contestare i giudizi valutativi
contenuti in un verbale di accertamento.
A
tale principi si è correttamente adeguata la sentenza impugnata
nell'attribuire fede privilegiata all'attestazione dell'ausiliare
dell'irregolarità della posizione dell'autovettura in relazione alla
segnaletica regolamentante la sosta nella zona oggetto della concessione
di parcheggio a pagamento ed escludere che la stessa potesse essere
disattesa senza l'esperimento di una querela di falso e l'accertamento
della falsità dell'attestazione e nel ritenere che la sosta all'esterno
delle strisce blu che regolamentavano il parcheggio integrasse la
violazione di un divieto di sosta sussistente nelle aree adiacenti.
Attiene, inoltre, ad un apprezzamento di merito insindacabile in sede di
legittimità la valutazione della sufficienza del verbale a descrivere
la condotta accertata ed a consentire al trasgressore di fare valere le
proprie ragioni, avendo il giudice di pace adeguatamente e logicamente
motivato il proprio convincimento sull'adeguatezza dello stesso alla
contestandone dell'avvenuta sosta dell'autovettura all'esterno delle
strisce blu mediante il richiamo alla denunciata violazione dell'art.
157 C.d.S., comma 5, che prescrive di collocare i veicoli nelle zone di
sosta all'uopo predisposte, e l'evidenziazione in esso della sosta "in
posizione non conforme alla segnaletica esistente", e l'annotazione nel
preavviso di contestazione prodotto dall'opponente del parcheggio a
"ridosso sosta regolamentata".
All'infondatezza
dei motivi segue il rigetto del ricorso senza alcun provvedimento sulle
spese del giudizio, stante l'inammissibilità del controricorso ed il
mancato svolgimento di ulteriori attività difensive da parte
dell'intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008
Nessun commento:
Posta un commento