Translate

mercoledì 26 marzo 2014

Cassazione: ausiliario del traffico fa multa per parcheggiato fatto male? La multa è valida




Nuova pagina 2





Cass. civ. Sez. II, 23-07-2008, n. 20291
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Roma con sentenza del 18 luglio 2003 rigettò l'opposizione proposta da D.R. avverso il verbale n. (OMISSIS) a lui notificato il 22 novembre 2002, con il quale un ausiliare del traffico aveva accertato la violazione dell'art. 157 C.d.S., comma 5, per avere il D. lasciato in sosta l'11 luglio 2002 la propria autovettura tg. (OMISSIS) nella locale via degli (OMISSIS) in posizione non conforme alla segnaletica esistente.
Osservò il giudice che l'ausiliare del traffico aveva accertato la sosta dell'autovettura dell'opponente all'esterno delle strisce blu che la regolamentavano e che il verbale dallo stesso redatto nell'esercizio delle proprie funzioni faceva fede sino a querela di falso di quanto in esso attestato e una tale querela non era stata proposta.
Il D. è ricorso con quattro motivi per la cassazione della sentenza e l'intimato Comune di Roma ha resistito con controricorso notificato il 31 dicembre 2004.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del controricorso, perchè proposto oltre il termine complessivo di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art. 370 c.p.c..
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere esaminato solo parzialmente i motivi di opposizione, con i quali egli aveva dedotto la nullità del verbale per incomprensibilità e contraddittorietà della violazione contestata, in quanto: a) era generico il riferimento ad una sosta "in posizione non conforme alla segnaletica esistente" ed era indecifrabile l'ulteriore aggiunta "ridosso sosta regolamentata"; b) lo stato dei luoghi era diverso da quello evidenziato dal verbale, essendo l'intero l'edificio del civico n. (OMISSIS) di via degli (OMISSIS) fronteggiato da strisce blu e non sussistendo sul posto una segnaletica di divieto di sosta; c) la sua autovettura recava esposto il contrassegno di residente, che consentiva la sosta senza pagamento del ticket.
Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn 3 e 5, per violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., essendo materialmente e giuridicamente impossibile una attestazione della sosta del suo veicolo all'esterno delle strisce blu, sia perchè le stesse fronteggiavano l'intero edificio del civico n. (OMISSIS) della via degli (OMISSIS) e sia perchè l'ausiliare non aveva il potere di rilevare infrazioni al divieto di sosta al di fuori della zona regolamentata, e non avendo indicato quale fosse la segnaletica esistente ed in cosa consistesse l'accertata violazione. Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700, c.c., avendo attribuito fede privilegiata al verbale di accertamento, benchè la stessa assista soltanto l'attività dell'ausiliare di controllo della sosta a pagamento e non si estenda, in ogni caso, agli apprezzamenti ed alle valutazioni rispetto alle quali è possibile un errore percettivo o che sono contrastate dall'assoluta impossibilità di quanto attestato, come la posizione irregolare del veicolo e la non conformità della sua soste alla segnaletica.
Con il quarto motivo, per violazione degli artt. 112, 115, 116 e 121, c.p.c., poichè, essendo stata dedotta e provata fotograficamente sin dall'inizio la falsità e non conformità del verbale di accertamento allo stato dei luoghi, il giudice avrebbe potuto esternare, ove ritenuta indispensabile, la necessità di formalizzare la relativa querela e deciderla immediatamente.
I motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Le funzioni che, a norma della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, possono essere conferite dai comuni agli ausiliari del traffico dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi a pagamento concernendo la prevenzione e l'accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada in materia di sosta nelle aree oggetto della concessione, non sono limitate al solo rilievo delle infrazioni conseguenti al mancato pagamento del corrispettivo del parcheggio o ad un pagamento inferiore alla tariffa, ma includono la prevenzione e l'accertamento di tutte le infrazioni dalle quali, anche se compiute in aree della concessione diverse da quelle specificamente individuate per la sosta, siano derivati un intralcio all'esercizio del parcheggio o la violazione della sua regolamentazione e, in particolare, l'inosservanza dell'art. 157 D.d.S., comma 5, il quale dispone che nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica esistente (cfr.: cass. civ., sez. 2^, sent. 20 aprile 2006, 9287; cass. civ., sez. 1^, sent. 7 aprile 2005, n. 7336). L'esercizio di tali funzioni include inoltre, a norma della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, anche l'attività di contestazione immediata delle infrazioni accertate, nonchè di redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. (comma 1) relativamente agli elementi di tempo, di luogo e di fatto direttamente rilevati dall'ausiliare, che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 157 C.d.S., comma 5 e 6, disciplinanti la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di sosta, sia essa o meno a pagamento, consistono nel giorno e nell'ora dell'infrazione, nella piazza o via con le zone di sosta all'uopo predisposte e delimitate da segnaletica regolamentare nella quale è avvenuta e nella circostanza di fatto che il veicolo sostava irregolarmente o fuori da tali zone (cfr.:
cass. civ., sez. 1^, sent. 18 aprile 2005, n. 7993).
Riguardo a detta ultima circostanza, in quanto attestata come conosciuta direttamente e senza alcun margine di apprezzamento dal verbalizzante, il verbale di accertamento dell'infrazione fa dunque piena prova, fino a querela di falso, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa e l'onere del trasgressore di provare che il veicolo nelle medesime circostanze di tempo e di luogo era stato regolarmente collocato in uno specifico spazio predisposto per la sosta regolamentata non può essere soddisfatto con i mezzi di prova e gli argomenti logici, ai quali può ordinariamente farsi ricorso per contestare i giudizi valutativi contenuti in un verbale di accertamento.
A tale principi si è correttamente adeguata la sentenza impugnata nell'attribuire fede privilegiata all'attestazione dell'ausiliare dell'irregolarità della posizione dell'autovettura in relazione alla segnaletica regolamentante la sosta nella zona oggetto della concessione di parcheggio a pagamento ed escludere che la stessa potesse essere disattesa senza l'esperimento di una querela di falso e l'accertamento della falsità dell'attestazione e nel ritenere che la sosta all'esterno delle strisce blu che regolamentavano il parcheggio integrasse la violazione di un divieto di sosta sussistente nelle aree adiacenti. Attiene, inoltre, ad un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità la valutazione della sufficienza del verbale a descrivere la condotta accertata ed a consentire al trasgressore di fare valere le proprie ragioni, avendo il giudice di pace adeguatamente e logicamente motivato il proprio convincimento sull'adeguatezza dello stesso alla contestandone dell'avvenuta sosta dell'autovettura all'esterno delle strisce blu mediante il richiamo alla denunciata violazione dell'art. 157 C.d.S., comma 5, che prescrive di collocare i veicoli nelle zone di sosta all'uopo predisposte, e l'evidenziazione in esso della sosta "in posizione non conforme alla segnaletica esistente", e l'annotazione nel preavviso di contestazione prodotto dall'opponente del parcheggio a "ridosso sosta regolamentata".
All'infondatezza dei motivi segue il rigetto del ricorso senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, stante l'inammissibilità del controricorso ed il mancato svolgimento di ulteriori attività difensive da parte dell'intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008

Nessun commento: