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mercoledì 26 marzo 2014

Cassazione: Petardi creano panico come le bombe. Rischio carcere per ultras




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DANNEGGIAMENTO   -   INCOLUMITA' PUBBLICA (REATI)   -   SENTENZA PENALE
Cass. pen. Sez. I, (ud. 27-03-2008) 22-04-2008, n. 16729
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Con ordinanza, deliberata il 25 ottobre 2007 e depositata il 21 novembre 2007, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari, ha annullato - in relazione a quanto qui rileva - la ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari del ridetto tribunale in carcere 4 ottobre 2007:
a) nei confronti di P.S., di P.V. e di M.A., indagati pel concorso nei delitti previsti e puniti dalla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 6, e dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6-bis (loro addebitati in via alternativa), per aver, P.V., quale esecutore materiale su mandato di P.S. e di M., lanciato e fatto deflagrare "alcuni grossi petardi esplosivi", nello stadio San Paolo durante l'incontro di calcio tra le squadre di Napoli e di Frosinone, in (OMISSIS) (capo sub b della rubrica);
b) nei confronti di B.V. e (ancora) di P.V., indagati per il concorso nel delitto di danneggiamento seguito da incendio, aggravato dall'evento, ai sensi dell'art. 424 c.p., commi 1 e 2, (così riqualificato l'originario addebito di incendio e di danneggiamento aggravati), per aver appiccato il fuoco alla tribuna stampa dello stadio San Paolo, con distruzione di tre postazioni e dei cavi della emittente Sky, in (OMISSIS) (capo sub d).
Il Tribunale, pur condividendo l'accertamento del giudice per le indagini preliminari in ordine alla condotta di P.V., consistita nel lancio dei petardi durante la competizione sportiva e in ordine al mandato dei compartecipi, ha motivato; quanto al più grave delitto ipotizzato, difettavano sia l'obiettività della condotta, in quanto i petardi non sono assimilabili nè alle bombe, nè alle materie esplodenti, previste dalla norma incriminatrice, sia l'elemento psicologico del dolo specifico, non ricorrendo la finalità terroristica, nè quella di attentato all'ordine e alla sicurezza pubblica; i petardi furono, infatti, lanciati in zona dell'impianto sportivo "non particolarmente frequentata"; sicchè l'allontanamento degli spettatori fu motivato non dal timore per l'incolumità, bensì dall'esigenza di non essere confusi "con gli autori del gesto"; quanto, poi, al delitto (alternativamente supposto) di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive - peraltro punito alla stregua della norma all'epoca vigente con la reclusione da sei mesi a tre anni - era affatto carente l'elemento della costitutivo fattispecie costituito del "pericolo per le persone", neppur contestato agli indagati.
In relazione al delitto di danneggiamento seguito da incendio, dopo ave rilevato che gli indizi a carico di P.V. e B.V. erano rappresentati a) dal traffico telefonico radiomobile intercorso tra i due tre le ore 1.29 e le ore 1.58 del 27 gennaio 2005; b) dalla localizzazione degli apparecchi nel quartiere (OMISSIS), nelle adiacenze dello stadio; c) dal ritrovamento nella abitazione del P.V., in seguito a perquisizione, di vari ritagli stampa tra i quali tre, incorniciati, relativi all'incendio della tribuna stampa dello stadio; d) dal tenore di una conversazione telefonica tra M. e l'indagato B., nel corso della quale il primo commentava il sequestro dei suddetti ritagli, asserendo "Teneva i ritagli di giornale di certe cose che hanno fatto in passato... per Napoli; e) dalla ostilità palesata dagli indagati per i giornalisti e, in particolare, per la rete Sky; il Tribunale ha motivato; l'indizio costituito della localizzazione degli apparecchi telefonici radiomobili degli indagati è neutralizzato dalla circostanza della abituale frequentazione della zona "ove insisteva il punto di ritrovo degli affiliati alla associazione dei tifosi;
l'uso della terza persona plurale da parte di M. nella conversazione con B. non si concilia con l'ipotizzato riferimento al reato in questione, addebitato al medesimo B. in concorso con P.V.; questi, peraltro, replica al commento dell'interlocutore con mera interiezione non significativa; il riferimento assolutamente generico dell'interlocutore - scilicet "certe cose che hanno fatto..." - è affatto equivoco e non specificamente riconducibile al danneggiamento seguito da incendio, atteso che "i venti ritagli di giornale sequestrati a P.V. contenevano riferimenti a una molteplicità di fatti diversi tra loro e distanti nel tempo", neppure tutti riferibili a P.V.; il movente non è elusivo degli indagati; epperò il compendio indiziario, pur apprezzato nel complesso e nella reciproca inferenza, non assume il carattere della gravità necessaria per suffragare la coercizione.
2. - Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, mediante atto recante la data del 27 novembre 2007, dal quale sono enucleabili due motivi.
2.1 - Con il primo - in relazione al delitto di danneggiamento seguito da incendio - il ricorrente denunzia, sotto il profilo enunciato della "mancata valutazione di prove decisive" (e, peraltro, omettendo il pertinente riferimento normativo), sostanzialmente vizio di motivazione, dolendosi della omessa valutazione dell'interrogatorio del B. e della informativa della polizia di Stato del 19 ottobre 2007, prodotti dallo stesso Pubblico Ministero al giudice del riesame nel corso della udienza camerale.
Il ricorrente trascrive, nel corpo dei motivi, i "passaggi" ritenuti "significativi" dell'interrogatorio ed enuncia schematicamente l'oggetto dell'informativa; argomenta quindi: la presenza di P. V. e B. nelle adiacenze dello stadio nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2007 non è giustificata dalla frequentazione della sede della associazione, in quanto il locale è aperto fino alle 21.00; B., nel corso dell'interrogatorio, ha confermato il risentimento nutrito verso l'emittente Sky e, nel commentare il ritrovamento a casa di P.V. dei ritagli stampa relativi all'incendio dello stadio, avrebbe operato una "sorta di interpretazione autentica" della circostanza con l'accostamento alla conservazione da parte di esso B. dei ritagli delle cronache del suo arresto.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare "errata applicazione di legge penale" e "illogicità della motivazione" in relazione ai delitti alternativamente addebitati a P.V. e agli altri due indagati.
Il ricorrente deduce: nella nozione di materiale esplodente deve essere compreso anche il petardo; la condotta aveva "la finalità di suscitare pubblico timore e disordine", in quanto il pubblico si allontanò dalla zona da cui proveniva il lancio dei petardi, come riconosciuto dal Tribunale; ricorreva, in relazione alla qualificazione alternativa, l'estremo del pericolo in quanto i petardi furono lanciati nella zona occupata dai raccattapalle e dal personale di servizio, in prossimità del campo di giuoco; inoltre la partita, a cagione della deflagrazione dei petardi, fu sospesa per circa quindici minuti, risultando così integrata la aggravante a affetto speciale, prevista dal secondo periodo della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 bis, comma 2 (nel testo vigente all'epoca) che consentiva la custodia cautelare in carcere.
3. - Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo, nei termini che seguono.
3.1 - Ricorre la inosservanza della legge penale denunziata dal Pubblico Ministero ricorrente.
In relazione alla qualificazione alternativa del delitto di cui al capo sub b) della rubrica la considerazione del Tribunale, circa la mancata (espressa) enunciazione nella condotta addebitata agli indagati dell'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dal "pericolo per le persone", è resistita dal rilievo che nella contestazione (peraltro suscettibile, in relazione alla fase del procedimento, di essere ulteriormente specificata e integrata in esito allo sviluppo e al completamento delle indagini) è, tuttavia, affatto implicito - e di intuitiva evidenza - il riferimento al "pericolo per le persone".
La descrizione della, condotta rappresenta, infatti, il lancio reiterato - all'interno dello stadio e in concomitanza dello svolgimento della competizione sportiva - di "grossi petardi esplosivi"; sicchè, sia in considerazione della obiettività della condotta in sè, avuto riguardo l'oggetto materiale del reato, sia in considerazione delle condizioni di teatro e degli effetti, anche indiretti, indotti dall'azione delittuosa, non appare ragionevolmente misconoscibile l'evidenza del pericolo per le persone.
3.2 - Manifestamente infondata è, invece, la denunzia del vizio di motivazione in ordine al delitto di danneggiamento seguito da incendio.
Innanzi tutto il ricorrente ha omesso di allegare di aver rappresentato al giudice a quo veruna circostanza desunta dall'interrogatorio di B. e della informativa del 19 ottobre 2007, prodotti alla udienza camerale, e, soprattutto, ha ancora trascurato di dimostrare la decisiva influenza della emergenze di cui lamenta la omessa considerazione.
Peraltro il Tribunale ha valutato sia il supposto movente sia la conversazione intercettata tra B. e M..
E palesemente non decisive sono le congetture sviluppate del ricorrente sulla base della opinione, espressa da B. nel corso dell'interrogatorio, di considerare "cosa normalissima" la abitudine di P.V. di conservare ritagli stampa e sulla base della dichiarazione dell'interrogato di collezionare ritagli di giornale tra i quali "anche" quello relativo all'arresto in precedenza subito.
La pretesa interpretazione "autentica", considerata addirittura "davvero dirimente" dal Pubblico Ministero ricorrente, risulta oltretutto resistita dalla espressa e ribadita negativa di B., supposto autore della "interpretazione" dalla conservazione dei ritagli stampa da parte di P.V..
Ed è, peraltro, doveroso rilevare - alla stregua dei "passaggi significativi" dell'interrogatorio di B. riprodotti dal ricorrente - che a formulare la congettura della interpretazione furono non già B., nè tampoco P.V., bensì il giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia e il Pubblico Ministero nel ricorso.
Invero il Tribunale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella, sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione del vizio della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 - Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata, limitatamente al capo sub b), con rinvio per nuovo esame, sul punto, al Tribunale di Napoli, e il rigetto del ricorso nel resto.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata, limitatamente al capo sub b), e rinvia per nuovo esame, sul punto, al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008

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