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DANNEGGIAMENTO - INCOLUMITA' PUBBLICA (REATI) - SENTENZA PENALE
Cass. pen. Sez. I, (ud. 27-03-2008) 22-04-2008, n. 16729
Cass. pen. Sez. I, (ud. 27-03-2008) 22-04-2008, n. 16729
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.
- Con ordinanza, deliberata il 25 ottobre 2007 e depositata il 21
novembre 2007, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del
riesame dei provvedimenti cautelari, ha annullato - in relazione a
quanto qui rileva - la ordinanza di custodia cautelare del giudice per
le indagini preliminari del ridetto tribunale in carcere 4 ottobre 2007:
a) nei confronti di P.S., di P.V. e di M.A., indagati pel concorso nei delitti previsti e puniti dalla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 6, e dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6-bis
(loro addebitati in via alternativa), per aver, P.V., quale esecutore
materiale su mandato di P.S. e di M., lanciato e fatto deflagrare
"alcuni grossi petardi esplosivi", nello stadio San Paolo durante
l'incontro di calcio tra le squadre di Napoli e di Frosinone, in
(OMISSIS) (capo sub b della rubrica);
b) nei
confronti di B.V. e (ancora) di P.V., indagati per il concorso nel
delitto di danneggiamento seguito da incendio, aggravato dall'evento, ai
sensi dell'art. 424 c.p., commi 1 e 2, (così riqualificato
l'originario addebito di incendio e di danneggiamento aggravati), per
aver appiccato il fuoco alla tribuna stampa dello stadio San Paolo, con
distruzione di tre postazioni e dei cavi della emittente Sky, in
(OMISSIS) (capo sub d).
Il Tribunale, pur
condividendo l'accertamento del giudice per le indagini preliminari in
ordine alla condotta di P.V., consistita nel lancio dei petardi durante
la competizione sportiva e in ordine al mandato dei compartecipi, ha
motivato; quanto al più grave delitto ipotizzato, difettavano sia
l'obiettività della condotta, in quanto i petardi non sono assimilabili
nè alle bombe, nè alle materie esplodenti, previste dalla norma
incriminatrice, sia l'elemento psicologico del dolo specifico, non
ricorrendo la finalità terroristica, nè quella di attentato all'ordine e
alla sicurezza pubblica; i petardi furono, infatti, lanciati in zona
dell'impianto sportivo "non particolarmente frequentata"; sicchè
l'allontanamento degli spettatori fu motivato non dal timore per
l'incolumità, bensì dall'esigenza di non essere confusi "con gli autori
del gesto"; quanto, poi, al delitto (alternativamente supposto) di
lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive -
peraltro punito alla stregua della norma all'epoca vigente con la
reclusione da sei mesi a tre anni - era affatto carente l'elemento della
costitutivo fattispecie costituito del "pericolo per le persone",
neppur contestato agli indagati.
In relazione
al delitto di danneggiamento seguito da incendio, dopo ave rilevato che
gli indizi a carico di P.V. e B.V. erano rappresentati a) dal traffico
telefonico radiomobile intercorso tra i due tre le ore 1.29 e le ore
1.58 del 27 gennaio 2005; b) dalla localizzazione degli apparecchi nel
quartiere (OMISSIS), nelle adiacenze dello stadio; c) dal ritrovamento
nella abitazione del P.V., in seguito a perquisizione, di vari ritagli
stampa tra i quali tre, incorniciati, relativi all'incendio della
tribuna stampa dello stadio; d) dal tenore di una conversazione
telefonica tra M. e l'indagato B., nel corso della quale il primo
commentava il sequestro dei suddetti ritagli, asserendo "Teneva i
ritagli di giornale di certe cose che hanno fatto in passato... per
Napoli; e) dalla ostilità palesata dagli indagati per i giornalisti e,
in particolare, per la rete Sky; il Tribunale ha motivato; l'indizio
costituito della localizzazione degli apparecchi telefonici radiomobili
degli indagati è neutralizzato dalla circostanza della abituale
frequentazione della zona "ove insisteva il punto di ritrovo degli
affiliati alla associazione dei tifosi;
l'uso
della terza persona plurale da parte di M. nella conversazione con B.
non si concilia con l'ipotizzato riferimento al reato in questione,
addebitato al medesimo B. in concorso con P.V.; questi, peraltro,
replica al commento dell'interlocutore con mera interiezione non
significativa; il riferimento assolutamente generico dell'interlocutore -
scilicet "certe cose che hanno fatto..." - è affatto equivoco e non
specificamente riconducibile al danneggiamento seguito da incendio,
atteso che "i venti ritagli di giornale sequestrati a P.V. contenevano
riferimenti a una molteplicità di fatti diversi tra loro e distanti nel
tempo", neppure tutti riferibili a P.V.; il movente non è elusivo degli
indagati; epperò il compendio indiziario, pur apprezzato nel complesso e
nella reciproca inferenza, non assume il carattere della gravità
necessaria per suffragare la coercizione.
2. -
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica, mediante atto
recante la data del 27 novembre 2007, dal quale sono enucleabili due
motivi.
2.1 - Con il primo - in relazione al
delitto di danneggiamento seguito da incendio - il ricorrente denunzia,
sotto il profilo enunciato della "mancata valutazione di prove decisive"
(e, peraltro, omettendo il pertinente riferimento normativo),
sostanzialmente vizio di motivazione, dolendosi della omessa valutazione
dell'interrogatorio del B. e della informativa della polizia di Stato
del 19 ottobre 2007, prodotti dallo stesso Pubblico Ministero al giudice
del riesame nel corso della udienza camerale.
Il
ricorrente trascrive, nel corpo dei motivi, i "passaggi" ritenuti
"significativi" dell'interrogatorio ed enuncia schematicamente l'oggetto
dell'informativa; argomenta quindi: la presenza di P. V. e B. nelle
adiacenze dello stadio nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2007 non è
giustificata dalla frequentazione della sede della associazione, in
quanto il locale è aperto fino alle 21.00; B., nel corso
dell'interrogatorio, ha confermato il risentimento nutrito verso
l'emittente Sky e, nel commentare il ritrovamento a casa di P.V. dei
ritagli stampa relativi all'incendio dello stadio, avrebbe operato una
"sorta di interpretazione autentica" della circostanza con
l'accostamento alla conservazione da parte di esso B. dei ritagli delle
cronache del suo arresto.
2.2 - Con il secondo
motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare "errata
applicazione di legge penale" e "illogicità della motivazione" in
relazione ai delitti alternativamente addebitati a P.V. e agli altri due
indagati.
Il ricorrente deduce: nella nozione
di materiale esplodente deve essere compreso anche il petardo; la
condotta aveva "la finalità di suscitare pubblico timore e disordine",
in quanto il pubblico si allontanò dalla zona da cui proveniva il lancio
dei petardi, come riconosciuto dal Tribunale; ricorreva, in relazione
alla qualificazione alternativa, l'estremo del pericolo in quanto i
petardi furono lanciati nella zona occupata dai raccattapalle e dal
personale di servizio, in prossimità del campo di giuoco; inoltre la
partita, a cagione della deflagrazione dei petardi, fu sospesa per circa
quindici minuti, risultando così integrata la aggravante a affetto
speciale, prevista dal secondo periodo della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 bis, comma 2 (nel testo vigente all'epoca) che consentiva la custodia cautelare in carcere.
3. - Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo, nei termini che seguono.
3.1 - Ricorre la inosservanza della legge penale denunziata dal Pubblico Ministero ricorrente.
In
relazione alla qualificazione alternativa del delitto di cui al capo
sub b) della rubrica la considerazione del Tribunale, circa la mancata
(espressa) enunciazione nella condotta addebitata agli indagati
dell'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dal "pericolo
per le persone", è resistita dal rilievo che nella contestazione
(peraltro suscettibile, in relazione alla fase del procedimento, di
essere ulteriormente specificata e integrata in esito allo sviluppo e al
completamento delle indagini) è, tuttavia, affatto implicito - e di
intuitiva evidenza - il riferimento al "pericolo per le persone".
La
descrizione della, condotta rappresenta, infatti, il lancio reiterato -
all'interno dello stadio e in concomitanza dello svolgimento della
competizione sportiva - di "grossi petardi esplosivi"; sicchè, sia in
considerazione della obiettività della condotta in sè, avuto riguardo
l'oggetto materiale del reato, sia in considerazione delle condizioni di
teatro e degli effetti, anche indiretti, indotti dall'azione
delittuosa, non appare ragionevolmente misconoscibile l'evidenza del
pericolo per le persone.
3.2 - Manifestamente
infondata è, invece, la denunzia del vizio di motivazione in ordine al
delitto di danneggiamento seguito da incendio.
Innanzi
tutto il ricorrente ha omesso di allegare di aver rappresentato al
giudice a quo veruna circostanza desunta dall'interrogatorio di B. e
della informativa del 19 ottobre 2007, prodotti alla udienza camerale,
e, soprattutto, ha ancora trascurato di dimostrare la decisiva influenza
della emergenze di cui lamenta la omessa considerazione.
Peraltro il Tribunale ha valutato sia il supposto movente sia la conversazione intercettata tra B. e M..
E
palesemente non decisive sono le congetture sviluppate del ricorrente
sulla base della opinione, espressa da B. nel corso dell'interrogatorio,
di considerare "cosa normalissima" la abitudine di P.V. di conservare
ritagli stampa e sulla base della dichiarazione dell'interrogato di
collezionare ritagli di giornale tra i quali "anche" quello relativo
all'arresto in precedenza subito.
La pretesa
interpretazione "autentica", considerata addirittura "davvero dirimente"
dal Pubblico Ministero ricorrente, risulta oltretutto resistita dalla
espressa e ribadita negativa di B., supposto autore della
"interpretazione" dalla conservazione dei ritagli stampa da parte di
P.V..
Ed è, peraltro, doveroso rilevare - alla
stregua dei "passaggi significativi" dell'interrogatorio di B.
riprodotti dal ricorrente - che a formulare la congettura della
interpretazione furono non già B., nè tampoco P.V., bensì il giudice per
le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia e il
Pubblico Ministero nel ricorso.
Invero il
Tribunale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo
che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da
motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente
contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e
valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624,
Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre
2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni
sindacato nella, sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i
rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benchè
inscenati sotto la prospettazione del vizio della motivazione, si
sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicchè,
consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il
ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p.,
comma 3. 3.3 - Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata,
limitatamente al capo sub b), con rinvio per nuovo esame, sul punto, al
Tribunale di Napoli, e il rigetto del ricorso nel resto.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla
la ordinanza impugnata, limitatamente al capo sub b), e rinvia per
nuovo esame, sul punto, al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il
ricorso.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008
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