Nuova pagina 1
(Sezione quarta, decisione n. 4232/08; depositata il 5 settembre)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.4232/2008
Reg. Dec.
N. 6546 Reg. Ric.
Anno 2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 6546/03, proposto da
@@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@,
rappresentato e difeso dagli avv.ti ....
C O N T R O
IL MINISTERO DELLA DIFESA,
costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato e presso la stessa domiciliato “ex lege”, in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa di Bolzano n. 136 del 14 aprile 2003, resa “inter partes”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 2008, il Consigliere ...
Udito l’avv. ...
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Ricorre
in appello il sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@, il quale impugna la
sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale regionale di
giustizia amministrativa di Bolzano ha rigettato un ricorso presentato
in quella sede giudiziaria dallo stesso appellante avverso il rigetto di
un ricorso gerarchico relativo alla valutazione riportata e al
successivo e conseguente provvedimento di cessazione dal servizio per
scarso rendimento.
Avverso la suddetta sentenza sono proposti i seguenti motivi di diritto:
1)
Contraddittorietà della motivazione e falsa applicazione di norme; in
quanto sono stati valutati nell’ambito della valutazione del servizio
svolto anche e soprattutto fatti intervenuti al di fuori del rapporto di
servizio;
2)
Omessa ed insufficiente motivazione, perché le vicende private non
hanno influito sulla condotta in servizio dell’appellante e perché non
sono stati individuati i casi in cui l’appellante si è avvalso della
propria qualità in modo arbitrario;
3) Illegittimità derivata del provvedimento di cessazione dal servizio.
L’Amministrazione appellata si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 2008.
D I R I T T O
L’appello non è fondato.
Il
primo e il secondo motivo dell’appello possono essere trattati
congiuntamente, riferendosi gli stessi alla valutazione di fatti
intervenuti nella vita privata dell’appellante e al loro valore dato
nella valutazione del rendimento in servizio dello stesso.
I due motivi suddetti non presentano, ad avviso del Collegio, caratteri di fondatezza.
Infatti,
un soggetto che riveste la qualità di carabiniere ha sempre una sua
vita privata, che normalmente non incide sull’attività di servizio e,
oggi come oggi, non può essere sindacata dall’Amministrazione.
Ma
lo stesso è pur sempre un carabiniere, cioè un soggetto che ha scelto
di servire il Paese e che, proprio per questo, pur essendo libero di
avere una propria vita privata, non può spingere questa fino a
determinare effetti negativi nell’Amministrazione di appartenenza, sul
decoro e la dignità della stessa e sullo stesso rendimento in servizio.
Ora,
nella specie, l’appellante, oltre a porre in essere una vita
disordinata, fatta di debiti continui, concessigli in virtù della
qualità, quanto meno, di pubblico dipendente, contratti per vivere al di
sopra delle proprie possibilità, di aver apportato disagio continuo ai
propri comandi e di essersi spesso qualificato per ottenere favori, si è
comportato in servizio in modo tale da non meritare quelle
qualificazioni necessarie per poter continuare a mantenere uno “status”
di militare almeno mediamente inserito nell’Amministrazione di
appartenenza.
E’
evidente, pertanto, che il protrarsi per un tempo abbastanza lungo di
questa situazione non poteva che determinare la sanzione
dell’allontanamento dall’Arma, così come poi è stato.
Da questo punto di vista il provvedimento di scarso rendimento appare, dunque, legittimamente emanato.
Il
terzo motivo, di illegittimità derivata, è anch’esso, conseguentemente,
infondato, per la legittimità del provvedimento di scarso rendimento,
che rende, dunque, legittimo anche quello, conseguente di cessazione dal
servizio.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in motivazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, addì 6 giugno 2008, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con
l'intervento dei signori:
.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Eugenio Mele Gaetano Trotta
IL SEGRETARIO
|
.
Depositata in Segreteria
Il 5/9/2008(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il / Il Dirigente
. - -
N.R.G. 6546/2003
TRG
Nessun commento:
Posta un commento