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mercoledì 26 marzo 2014

La Cassazione: confermata la responsabilita' penale del RSPP




La Cassazione: confermata la responsabilita' penale del RSPP

Cass. pen. Sez. IV, (ud. 13-03-2008) 15-05-2008, n. 19523
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia confermava, per quanto qui rileva, la sentenza di primo grado con la quale R.G.B. e G.M. erano stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore A. B. (fatto avvenuto in data (OMISSIS)).
La dinamica dell'infortunio non è contestata: durante l'operazione di sostituzione di uno stampo e di rimontaggio dei bruciatori di una pressa "spara anime", il compagno di lavoro, che aveva posto la macchina in funzione manuale proprio per consentire la citata operazione, erroneamente comandava la chiusura del "maschio" provocando lo schiacciamento del polso dell' A..
Il R. e la G. erano stati chiamati a risponderne in qualità, rispettivamente, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e direttore tecnico delegato per la sicurezza dello stabilimento, essendosi ravvisati a loro carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza e negligenza, sia specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 82 nonchè D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 5, e art. 38, avendo gli stessi omesso di adottare i dispositivi idonei ad assicurare la posizione di fermo della macchina in occasione proprio di siffatti interventi e consentendo l'espletamento di una operazione cosi delicata da due operai di secondo livello, neanche debitamente istruiti, in mancanza del collega esperto, quel giorno in malattia.
Avverso la predetta decisione propongono ricorso per cassazione R.G. e G.M., articolando distinti motivi.
Nell'interesse del R. vengono proposti tre motivi.
Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 495 c.p.p., comma 2, costituita dall'assunzione del teste Z. sulla circostanza della presenza sul posto al momento dell'incidente di altro collega della vittima, che attivando erroneamente la pressa denominata "spara anime" comandava la chiusura del "maschio" provocando lo schiacciamento del polso dell' A..
Con il terzo motivo, lamenta l'inosservanza della legge penale laddove il giudice di appello aveva ritenuto la sussistenza della posizione di garanzia del R. sul rilievo della qualifica dallo stesso ricoperta di direttore di produzione nonchè di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, senza verificare le mansioni concretamente svolte dallo stesso.
Sotto altro profilo sostiene poi la carenza della motivazione nella parte in cui non aveva approfondito il tema della riconducibilità dell'infortunio alla mancanza della griglia e quello della eventuale responsabilità esclusiva o concorsuale della parte offesa e del lavoratore che materialmente aveva determinato l'infortunio.
G.M. articola un unico motivo con il quale lamenta l'erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della ritenuta rilevanza causale della sua condotta nella determinazione del sinistro, rispetto al quale il comportamento assolutamente anomalo del compagno di lavoro dell'infortunato avrebbe integrato quella causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento che esclude ogni rilevanza ad altre cause preesistenti.
I ricorsi sono manifestamente infondati.
Passando all'esame del ricorso proposto dal R., manifestamente infondati sono il primo ed il secondo motivo, con i quali il difensore lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall'assunzione delle dichiarazioni rese in qualità di teste da un compagno di lavoro della vittima circa la presenza sul luogo dell'incidente di un altro dipendente, che, con una manovra imperita ed erronea, provocava lo schiacciamento del polso dell'operaio.
La censura non può essere accolta perchè la prova ritenuta decisiva afferisce a circostanza assolutamente non contestata (la presenza nell'area pericolosa della macchina di altro dipendente, che imprudentemente azionava la macchina del tutto incurante che l' A. fosse ancora intento all'operazione di posizionamento dei bruciatori) e inconferente rispetto alla motivazione della sentenza gravata, che ha evidenziato come la condotta imprudente di altri, pur in evidente rapporto causale con l'evento dannoso, non valeva ad escludere la concorrente responsabilità del datore di lavoro.
Va osservato, in proposito, che il vizio di mancata ammissione di prova decisiva rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni in motivazione addotte a sostegno della sentenza, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione (v. tra le tante, Sezione 4^, 8 maggio 2007, Matteucci).
Ciò che non può all'evidenza ritenersi nel caso di specie laddove la "prova" riguardava l'escussione di un teste che incontestabilmente aveva contribuito a provocare l'incidente. L'accertamento proposto, nulla avrebbe aggiunto di favorevole, sì da potere portare ad una decisione diversa da quella assunta.
Destituita di fondamento è anche la censura, contenuta nel terzo motivo, con la quale si assume la violazione dei principi in tema di posizione di garanzia.
I giudici di merito, con motivazione affatto illogica e con accertamenti fattuali qui non rivisitabili, hanno, infatti, ricostruito lo specifico ruolo rivestito, formalmente e sostanzialmente, dal ricorrente all'interno della ditta (direttore di produzione e responsabile del servizio di prevenzione e protezione), individuando le carenze comportamentali allo stesso ascrivibili e riconducendo puntualmente anche a dette carenze la responsabilità dell'evento lesivo per cui è processo.
In proposito, per escludere qualsivoglia, pretesa violazione di legge è sufficiente ricordare come l'individuazione dei destinatari delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro va effettuata non in base a criteri astratti, ma avendo riguardo alle mansioni ed alle attività in concreto esercitate (ex pluribus, Sez. 4^, 7 ottobre 1999, Serra ed altri).
Questo principio risulta attuato in concreto in modo convincente dai giudici di merito, che hanno analizzato il ruolo svolto dal R. all'interno dello stabilimento, delineando le singole responsabilità facenti capo allo stesso.
I giudici di appello hanno confermato il giudizio di responsabilità, facendo riferimento all'inadempimento da parte dell'imputato, in relazione alla posizione di garanzia ricoperta, all'obbligo di formazione e di vigilanza finalizzata proprio ad evitare che i lavoratori, in virtù di scelte irrazionali e/o per comportamenti non adeguatamente attenti, potessero compromettere la propria integrità fisica.
D'altra parte, lo stesso imputato non ha mai contestato il ruolo di responsabile della sicurezza svolto all'interno dell'azienda ed, in assenza di ogni prova circa la sussistenza di una concreta e diversa situazione di fatto in ordine allo svolgimento del lavoro, non può porre validamente in discussione che siffatto compito gli imponeva di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro.
Questa conclusione non configge con la disciplina normativa, segnatamente con il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8, commi 3 e 10, laddove emerge a chiare lettere che i componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perchè difettano di un effettivo potere decisionale: essi, in vero, sono soltanto dei consulenti che operano come "ausiliari" del datore di lavoro e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario (cfr. Sezione. 4^, 20 aprile 2005, Stasi ed altro).
Quanto detto, infatti, non esclude che possa pur sempre profilarsi lo spazio per una responsabilità del RSPP. Anche il RSPP, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa e, quindi, non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (in precedenza, in questo senso, v. Sezione 4^, 6 dicembre 2007, Oberrauch ed altro; Sezione 4^, 15 febbraio 2007, Fusilli; nonchè, Sezione 4^, 20 aprile 2005, Stasi ed altro).
Ciò che è quanto si è verificato, giusta la ricostruzione operata in sentenza.
Nè può sostenersi, con la difesa, la carenza di motivazione con riferimento alla rilevanza causale della mancanza del dispositivo di sicurezza della macchina ed al contributo causale del lavoratore infortunato e del collega che materialmente aveva azionato la macchina, così provocando l'incidente.
La censura non tiene conto che in tema di infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non può spiegare alcun effetto esimente per uno dei soggetti indicati dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, che si sia reso comunque responsabile, come nel caso in esame, di specifica violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, in quanto la normativa relativa è diretta a prevenire pure la condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è adottata (v, tra le tante, Sezione 4^, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri).
Il datore di lavoro è, cioè, "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, essendogli imposto (anche) di esigere dal lavoratore il rispetto delle regole di cautela, conseguendone, appunto in linea di principio, che la colpa del datore di lavoro, nel caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, non è esclusa da quella del lavoratore.
In tal caso, l'evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui questi è ex lege onerato, sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale (art. 41 c.p., comma 1).
Proprio la posizione di garanzia de qua ricoperta dal R. e l'incontestabile accertamento della violazione dell'obbligo di munire la macchina del dispositivo di sicurezza, non attribuisce alcun rilievo, per escludere la responsabilità dello stesso, ai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, o di altri, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio.
Per mitigare l'ambito di operatività della posizione di garanzia, vale esclusivamente il principio dell'interruzione del nesso causale, esplicitato normativamente dall'art. 41 c.p., comma 2, in forza del quale, facendosi eccezione proprio al concorrente principio dell'equivalenza delle cause di cui al precedente comma 1, quella sopravvenuta del tutto eccezionale ed imprevedibile, in alcun modo legata a quelle che l'hanno preceduta, finisce con l'assurgere a causa esclusiva di verificazione dell'evento.
Sotto questo profilo, è assolutamente pacifico l'assunto in forza del quale per escludere la responsabilità del datore di lavoro "in colpa" e, quindi, per interrompere, ex art. 41 c.p., comma 2, il nesso causale tra la condotta colposa di questi e l'evento pregiudizievole derivatone, non basterebbe un comportamento del lavoratore pur avventato, negligente o disattento, che il lavoratore pone in essere mentre svolge il lavoro affidatogli, trattandosi di comportamento "connesso" all'attività lavorativa o da essa non esorbitante e, pertanto, non imprevedibile.
Per converso, deve ritenersi che, per interrompere il nesso causale, occorra un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come tale, "inevitabile"; cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro. Si deve trattare, in altri termini, di un comportamento del lavoratore definibile come "abnorme", che, quindi, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro (cfr, per tale definizione, Sezione 4^, 26 ottobre 2006, Palmieri).
Or bene, la sentenza di merito appare avere rispettato appieno il richiamato inquadramento di principio, avendo evidenziato che la condotta del lavoratore, il quale volontariamente aveva azionato la macchina, pur essendo in evidente rapporto causale con l'evento dannoso, pur tuttavia non era nè eccezionale nè imprevedibile, come dimostrato anche da analogo incidente già verificatosi nel reparto animesteria della ditta.
Nè, all'evidenza, può ritenersi la sussistenza di un comportamento abnorme ed esorbitante del lavoratore infortunato, sull'assorbente rilievo che questi si era limitato ad espletare un'attività del tutto interna ai suoi compiti.
Anche il ricorso proposto dalla G.M. è manifestamenteinfondato.
Valgono i principi sopra esposti, sulla base dei quali, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di merito che, con ricostruzione dei fatti e analisi convincente, ha escluso che la condotta dell'operaio avesse integrato alcunchè di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, avendo ravvisato questo, sempre con argomentazioni qui incensurabili e giuridicamente corrette, nelle inosservanze colpose ascritte all'imputata, che, nella qualità di direttore tecnico delegato per la sicurezza della ditta, era tenuta al rigoroso controllo delle caratteristiche di sicurezza dei macchinari.
E non tiene soprattutto conto del fatto che, quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1. In questa ipotesi, piuttosto, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non è una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace (cfr. Sezione. 4^, 28 aprile 2005, Poli ed altri).
Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei medesimi in solido al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, a quello di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008

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