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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4090/2008Reg.Dec.
N. 9665 Reg.Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 9665/2003 proposto da MINISTERO DELL'INTERNO in
persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato con domicilio eletto ex lege presso la stessa in
Roma Via dei Portoghesi n.12
contro
@@@@@@@@ @@@@@@@@ rappresentato e difeso dall’Avv. ... con domicilio eletto presso lo stesso in Roma ...
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Bologna: Sezione I n. 914/2002, resa tra le parti,
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di .... @@@@@@@@; Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 30 maggio 2008, relatore il Consigliere ...
Visto l’art. 26 legge n. 1034 del 1971;
Rilevato
che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso sul presupposto di un
incompleto accertamento del fatto che ha dato luogo al decreto di
destituzione;
Considerato
che la materia del contendere si riassume pertanto esclusivamente nel
significato da attribuire al fatto rilevato dal nucleo operativo
radiomobile dei carabinieri della compagnia di Bologna Borgo Panigale,
secondo i quali, come si legge nella relazione in data 30 marzo 1999,
nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati connessi
allo sfruttamento della prostituzione, è stato sorpreso l’assistente di
polizia di Stato @@@@@@@@ @@@@@@@@ intento a consumare un rapporto
sessuale con una prostituta a bordo di un’auto di servizio;
Considerato,
altresì, che – secondo quanto si legge nella predetta relazione – il
@@@@@@@@ ha ammesso spontaneamente, nell’immediatezza del fatto, di
essersi fermato per consumare il rapporto sessuale, così confermando la
ricostruzione operata dai carabinieri;
Ritenuto
che, a fronte di tali inequivoche circostanze, contenute in un atto
facente prova fino a querela di falso, le successive giustificazioni
fornite dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare (essersi
incontrato con una confidente per ragioni di servizio) non possono
assumere valore dirimente, tale da porre in dubbio l’accertamento dei
fatti nella loro consistenza oggettiva;
Rilevato,
inoltre, che la valorizzazione della linea difensiva svolta in via
subordinata dal @@@@@@@@, tesa a giustificare il rapporto come
imputabile ad un momento di debolezza, non può costituire,
contrariamente a quanto hanno ritenuto i giudici di primo grado, un
vizio logico della decisione della commissione di disciplina, che ha
invece condotto il proprio giudizio, particolarmente accurato, partendo
dalle incontestabili risultanze verbalizzate nella citata relazione, e
solo ad abundantiam ha sottolineato come esse in tale tesi difensiva
trovassero conferma;
Ritenuto
che pertanto, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma
della sentenza impugnata, mentre ricorrono ragioni per la compensazione
delle spese per entrambi i gradi del giudizio,
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie
l’appello, e in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso
proposto in primo grado.
Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VInella Camera di Consiglio del 30 maggio 2008, con l'intervento dei Signori:
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Presidente
.
Consigliere Segretario
.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....28/08/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
.
.
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 9665/2003
CA
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