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Multe: per l'opposizione alla cartella esattoriale conta la data di spedizione postale |
Al fine di valutare la tempestività del ricorso contro la sanzione amministrativa rileva la data di spedizione apposta dall'ufficio e non quella del plico in cancelleria |
Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-03-2008, n. 6493
Svolgimento del processo
Il
giudice di pace di Roma con ordinanza resa l'8/10 maggio 2006
dichiarava inammissibile per tardività il ricorso presentato dall'avv.
D.S. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa all'Esattoria
di Roma per mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie
dovute al Comune di Roma per violazioni del codice della Strada.
Rilevava che la cartella era stata notificata il 25 gennaio 2006 e che
il ricorso era stato depositato in cancelleria il 6 marzo 2006. L'avv.
D. ha proposto ricorso per cassazione con atto del 5 febbraio 2007,
notificato all'ente locale e alla Gerit s.p.a.. Dopo aver dedotto che
l'opposizione era stata inoltrata a mezzo posta con atto consegnato
all'ufficiale giudiziario il 23 febbraio 2006 e quindi entro i trenta
giorni dalla notifica, ha formulato il quesito ex art. 366 bis c.p.c.
chiedendo che sia affermato il principio di diritto secondo il quale la
data utile al fine di valutare la tempestività dell'opposizione entro il
termine perentorio di trenta giorni L. n. 689 del 1981, ex
art. 22 è quella apposta dall'ufficio postale al momento della
spedizione del plico. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il
giudice relatore, ravvisati i presupposti per la decisone in camera di
consiglio, ha depositato relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..
Motivi della decisione
Il
ricorso è fondato. Come ha esattamente rilevato parte ricorrente, la
giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "in tema di opposizione
ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa
disciplinata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, a seguito della
sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale, la quale ha
dichiarato la illegittimità dell'art. 22 della predetta legge, nella
parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale al fine del
deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, va
escluso che possa essere dichiarato inammissibile un ricorso perchè
pervenuto con tale mezzo e non consegnato personalmente dal ricorrente
in cancelleria".
La Corte Costituzionale ha
ritenuto che la struttura processuale assai semplificata - evidentemente
intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela
giurisdizionale nella specifica materia - che caratterizza il
procedimento di opposizione all'ordinanza- ingiunzione di pagamento,
quale disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23,
unitamente all'esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che
determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi
siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si
riferiscono e non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di
difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno
svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata,
rendono palesemente incongrua, nonchè, in taluni casi, eccessivamente
onerosa la previsione del necessario accesso dell'opponente (o del suo
procuratore) alla cancelleria del giudice competente al fine di
depositare personalmente il ricorso, con esclusione della possibilità di
utilizzo, a tale scopo, del servizio postale; mentre le esigenze di
certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo
all'instaurazione del rapporto processuale, possono essere allo stesso
modo garantite attraverso l'utilizzo del plico raccomandato,
espressamente previsto ad analoghi fini dal codice di rito.
Inoltre
è noto che, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale
costituisce principio generale che, quando sia consentito servirsi del
servizio postale ed il ricorrente opti per tale forma di notificazione,
per la verifica della tempestività del ricorso (e delle impugnazioni)
deve aversi riguardo non alla data di arrivo, bensì a quella di
spedizione (cass 27067/06) e più in generale qualunque sia la modalità
di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba
compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata per il
richiedente (Cass. 2261/07) con la consegna al soggetto che procede alla
notificazione (V. SU 10216/06). Pertanto, poichè l'atto di opposizione
alla cartella esattoriale era stato avviato alla notifica a mezzo posta
il 23 febbraio 2006, il ricorso risultava tempestivo.
Va
aggiunto che anche per altra via emerge la erroneità della pronuncia
impugnata. L'istante aveva infatti dedotto che la cartella costituiva il
primo atto con cui era venuta a conoscenza della sanzione, in quanto
era nulla la notificazione del verbale di accertamento asseritamente
notificatole. In tal caso (v. Cass 5871/07) l'opposizione a cartella
esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per
violazione del codice della strada, con cui si deduca l'illegittimità di
tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione
dell'infrazione, va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito
dall'art. 204 bis C.d.S., e non in quello di trenta giorni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22,
avendo contenuto recuperatorio nel caso in cui alla parte non sia stato
notificato il verbale di contestazione o l'ordinanza ingiunzione (Cass
17312/07; Cass 25635/07). L'opposizione era quindi in ogni caso da
considerare tempestiva. Segue da quanto esposto l'accoglimento del
ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa
ad altro giudice di pace di Roma, per l'applicazione del seguente
principio di diritto: "Qualora venga proposta opposizione a cartella
esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per
violazione del codice della strada, con cui si deduca l'illegittimità di
tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione
dell'infrazione, fermo che la natura recuperatoria dell'opposizione ne
consente in tal caso la proposizione nel termine di sessanta giorni
stabilito dall'art. 204 bis C.d.S., per la verifica della tempestività
della notificazione di essa eseguita a mezzo posta deve aversi riguardo
non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, bensì a
quella di spedizione." Il giudice di rinvio provvedere sulle spese di
lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008
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