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mercoledì 26 marzo 2014

Cassazione: Multe: la parola del vigile non fa piena prova e può essere contestata




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Anche la parola del vigile può essere contestata. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza n.21816/2008). Secondo i Giudici di Piazza Cavour non c'è bisogno di sporgere querela di falso per mettere in discussione quanto affermato da un vigile. Con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, si legge nella motivazione della sentenza, "l'efficacia di piena prova fino a querela di falso non sussiste ne' con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, ne' con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalita' di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo, e abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento''. In sostanza in caso di contravvenzione per violazione al codice della strada ci sono sempre ''margini di apprezzamento'' per contestare la multa e magari ottenerne l'annullamento. Questo perche', spiega la Corte il vigile potrebbe anche aver contestato un'infrazione che non c'e'. E' stato accolto così il ricorso di una automobilista romana che aveva contestato una multa inflittale per essere passata con il semaforo rosso. La signora non aveva sporto querela di falso e il giudice di pace aveva convalidato la multa sostenendo l'insindacabilita' dell'operato del vigile. Di contrario avviso i Giudici del Palazzaccio che hanno accolto il ricorso della donna la quale, pur non avendo sporto querela di falso, aveva dichiarato di poter dimostrare con testimoni oculari l'inesattezza del giudizio del "pizzardone". La Corte ha anche evidenziato che nel caso di specie il vigile si e' trovato ad infliggere una multa non in base ad una ''percezione di una realta' statica bensi' con una indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento''.
 


PROVA IN GENERE (MAT. CIV.)
Cass. civ. Sez. II, 29-08-2008, n. 21816

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


V.I. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma dep. il 24 gennaio 2005 che aveva rigettato l'opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell'art. dell'art. 146 C.d.S..
Il Giudice di Pace riteneva provato in base al verbale di contravvenzione, che l'opponente aveva proseguito la marcia nonostante che la lanterna semaforica proiettasse al momento del suo passaggio luce rossa.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Deve, infatti, accogliersi l'unico motivo con cui la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5),avendo la sentenza basato il proprio convincimento sull'efficacia fino querela di falso del verbale di contravvenzione, la cui veridicità poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realtà.
Occorre considerare che con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì - come appunto nella specie - l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (Cass. 457/2006;
1408/2005, 3522/1999).
Il giudicante,erroneamente attribuendo efficacia di prova munita di fede privilegiata al verbale di contravvenzione ex art. 2700 cod. civ., ha ritenuto provati i fatti senza compiere i necessari accertamenti, non ammettendo la prova testimoniale articolata dall'opponente.
Il ricorso va accolto;
La sentenza va cassata,con rinvio,anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2008

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