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Anche
la parola del vigile può essere contestata. E' quanto afferma la Corte
di Cassazione (sentenza n.21816/2008). Secondo i Giudici di Piazza
Cavour non c'è bisogno di sporgere querela di falso per mettere in
discussione quanto affermato da un vigile. Con riferimento al verbale di
accertamento di una violazione del codice della strada, si legge nella
motivazione della sentenza, "l'efficacia di piena prova fino a querela
di falso non sussiste ne' con riguardo ai giudizi valutativi che esprima
il pubblico ufficiale, ne' con riguardo alla menzione di quelle
circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalita' di
accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare
secondo un metro sufficientemente obiettivo, e abbiano pertanto potuto
dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di
apprezzamento''. In sostanza in caso di contravvenzione per violazione
al codice della strada ci sono sempre ''margini di apprezzamento'' per
contestare la multa e magari ottenerne l'annullamento. Questo perche',
spiega la Corte il vigile potrebbe anche aver contestato un'infrazione
che non c'e'. E' stato accolto così il ricorso di una automobilista
romana che aveva contestato una multa inflittale per essere passata con
il semaforo rosso. La signora non aveva sporto querela di falso e il
giudice di pace aveva convalidato la multa sostenendo l'insindacabilita'
dell'operato del vigile. Di contrario avviso i Giudici del Palazzaccio
che hanno accolto il ricorso della donna la quale, pur non avendo sporto
querela di falso, aveva dichiarato di poter dimostrare con testimoni
oculari l'inesattezza del giudizio del "pizzardone". La Corte ha anche
evidenziato che nel caso di specie il vigile si e' trovato ad infliggere
una multa non in base ad una ''percezione di una realta' statica bensi'
con una indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento''.
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PROVA IN GENERE (MAT. CIV.)
Cass. civ. Sez. II, 29-08-2008, n. 21816
Cass. civ. Sez. II, 29-08-2008, n. 21816
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
V.I.
ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Roma dep. il 24 gennaio 2005 che aveva rigettato l'opposizione
dalla medesima proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato
per violazione dell'art. dell'art. 146 C.d.S..
Il
Giudice di Pace riteneva provato in base al verbale di contravvenzione,
che l'opponente aveva proseguito la marcia nonostante che la lanterna
semaforica proiettasse al momento del suo passaggio luce rossa.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Deve, infatti, accogliersi l'unico motivo con cui la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ.,
n. 5),avendo la sentenza basato il proprio convincimento sull'efficacia
fino querela di falso del verbale di contravvenzione, la cui veridicità
poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della
realtà.
Occorre considerare che con
riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice
della strada, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad
esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza
della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza
dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente
"agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con
riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con
riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali,
in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano
potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente
obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione
sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui
quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di
una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza
oggetti in movimento), bensì - come appunto nella specie - l'indicazione
di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che
cade sotto la percezione visiva del verbalizzante (Cass. 457/2006;
1408/2005, 3522/1999).
Il giudicante,erroneamente attribuendo efficacia di prova munita di fede privilegiata al verbale di contravvenzione ex art. 2700 cod. civ.,
ha ritenuto provati i fatti senza compiere i necessari accertamenti,
non ammettendo la prova testimoniale articolata dall'opponente.
Il ricorso va accolto;
La
sentenza va cassata,con rinvio,anche per le spese della presente fase,
al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.
P.Q.M.
Accoglie
il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese
della presente fase, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro
magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2008
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