Translate

mercoledì 26 marzo 2014

TAR: Guardia di Finanza - Indennità supplementare di servizio esterno - Condanna Amministrazione




Guardia di Finanza - Indennità di servizio esterno - Condanna Amministrazione  
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO 
- SEZIONE II^ - 



composto dai Signori:
...
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. reg. gen. 10845-2003 proposto dai Sig.ri . ...
contro
il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è ex lege domiciliato;
per l’annullamento
  • della nota n. 41150 prot. l’8 luglio 2003, successivamente notificata, del Comando Quartier Generale della Guardia di Finanza, a firma del Capo Ufficio Amministrazione, con la quale è stata respinta l’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere l’indennità per i servizi esterni;
  • ove occorra, delle circolari n. 101191 prot. 3 aprile 2000 e n. 268490 prot. il 28 luglio 2003, del Comando Generale della Guardia di Finanza - Servizio Amministrativo – I^ Divisione;
  • di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;


nonché per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposta la predetta indennità, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a corrispondere quanto dovuto, con interessi e rivalutazione ai sensi di legge.
Visti gli atti depositati dai ricorrenti;
visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. ....
uditi, alla Pubblica Udienza del 2 luglio 2008, l’Avv. ....
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
f a t t o
Con il ricorso, notificato il 21 ottobre 2003 e depositato il 5 novembre 2003, i ricorrenti, tutti “autieri” o “motociclisti” appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, impugnano il provvedimento con cui è stata loro negata l’indennità supplementare giornaliera prevista dapprima dall’art. 12 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 e poi dall’art. 42, comma 1 del D.P.R. del 31 luglio 1995 n. 395 in favore del personale che espleta “servizi esterni”.
Chiedono, pertanto, che venga dichiarato giudizialmente il loro diritto a percepire l’indennità in parola e, conseguentemente, che l’Amministrazione venga condannata a corrisponderla maggiorata delle somme accessorie dovute ex lege.
Ritualmente costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
All’udienza del 2 luglio 2008, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
d i r i t t o
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Le eccezioni di inammissibilità sollevate preliminarmente dall’Amministrazione, non meritano accoglimento.
L’Amministrazione eccepisce che il ricorso sarebbe inammissibile per genericità (della domanda giudiziale) in quanto i ricorrenti non hanno specificato con la dovuta precisione quali sono i servizi per i quali l’indennità sarebbe dovuta.
Il ricorso sarebbe poi inammissibile in quanto esperito cumulativamente, a fronte di posizioni non sufficientemente individuate nella loro asserita identicità.
1.1.1. La prima eccezione non può essere condivisa per le seguenti due autonome ragioni:
  • innanzitutto in quanto - come già chiarito nella sentenza n.6115 del 6.7.2007 di questo TAR del Lazio (Sez. I^), emessa su precedente analogo - l’Amministrazione è già in possesso, per ragioni istituzionali e d’ufficio, dei documenti e degli elementi che pretende di ottenere (a scopo puramente ed evidentemente defatigatorio) dai ricorrenti;
  • ed in secondo luogo in quanto la predetta Amministrazione non ha neanche smentito né contestato la qualità di “autieri” o di “motociclisti” dei ricorrenti, circostanza - questa - che è di per sé atta (per quanto si vedrà nel prosieguo) a radicare in modo sufficientemente puntuale la domanda. 
1.1.2. Dalle precedenti osservazioni consegue anche l’infondatezza della seconda eccezione, essendo evidente che l’identità delle posizioni dei ricorrenti - che l’Amministrazione mostra di non saper riconoscere - deriva proprio dall’identità della qualifica da essi rivestita e della richiesta reintegratoria formulata.
1.2.  Nel merito il ricorso è fondato.
Con unico articolato mezzo di gravame i ricorrenti lamentano violazione dell’art.3 della Costituzione, dell’art.12 del DPR 5.6.1990 n.147 e dell’art.42, comma 1, del DPR 31.7.1996 n.395 (e successive modifiche ed integrazioni), dell’art.48 del DPR 18.6.2002 n.164 e dell’art.3 della L. 7.8.1990 n.241, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, deducendo:
  • che il servizio svolto dagli autieri e dai motociclisti costituisce “servizio esterno” per sua stessa natura, in ragione della sua connotazione strutturale e delle modalità intrinseche di svolgimento; e che pertanto erroneamente l’Amministrazione ha negato l’indennità sostenendo che la corresponsione della stessa spetti esclusivamente in presenza di un formale ordine di servizio (che prescriva le modalità di espletamento delle mansioni all’esterno dell’ufficio);
  • che, in ogni caso, la tesi dell’Amministrazione contrasta con i chiarimenti dalla stessa forniti, sulla questione, mediante la Circolare n.258490 del 28.7.2003;
  • che a decorrere dalla notifica del ricorso l’Amministrazione ha iniziato a corrispondere l’indennità, sicchè non si comprende la ragione per la quale continui a sostenere che per il periodo pregresso essa non era dovuta, posto che le condizioni di fatto e di diritto sono le stesse;
  • che in precedenti analoghi la giurisprudenza ha riconosciuto la spettanza dell’invocato diritto.
L’articolata doglianza merita accoglimento per ciascuna delle argomentazioni addotte.
1.2.1. Ai fini della legittima corresponsione dell’indennità per servizi esterni agli autieri e motociclisti, non occorre che vengano di volta in volta formalizzati espressi “ordini di servizio” in funzione costitutiva dell’obbligo di svolgere mansioni all’esterno dei locali dell’Amministrazione.
Nel caso di autieri e motociclisti è infatti evidente che la legittimazione (e/o l’autorizzazione) a recarsi fuori dall’ufficio è intrinsecamente connessa al profilo proprio della qualifica rivestita; e che l’ubicazione esterna (e mobile) alla quale essi sono quotidianamente costretti costituisce una modalità intrinseca e strutturale del servizio (non essendo certamente immaginabile che possano svolgere le loro funzioni aggirandosi, alla guida dei mezzi loro affidati, all’interno degli uffici).
Se ciò è vero, come indubitabilmente appare, ne consegue che illegittimamente l’Amministrazione ha loro negato l’agognata (e meritata) indennità sulla scorta dell’argomentazione - chiaramente speciosa - secondo cui essi non sono stati formalmente incaricati, mediante specifici e formali ordini di servizio, di recarsi fuori dell’ufficio.
1.2.2.   Del resto, come correttamente rilevato dalla Difesa dei ricorrenti, la Circolare della Guardia di Finanza n.258490 del 28.7.2003 ha definitivamente chiarito che “sono da qualificare come ‘esterni’ (…) i servizi svolti in qualità di autieri o conduttore di motocicli, anche per esigenze tecnico-logistiche, purchè l’attività svolta all’esterno della sede abituale di servizio risulti attestata nelle apposite scritture di servizio”.
La stessa Amministrazione ha dunque considerato fisiologicamente ed ontologicamente “esterno” il servizio svolto dagli autieri e dai motociclisti, prescrivendo sì che i loro movimenti siano “attestati” da apposite verbalizzazioni  - il che risponde ad esigenze di sicurezza, organizzative e di controllo - ma non anche che essi necessitino di particolari “ordini di servizio” per svolgere le loro funzioni di istituto all’esterno dei locali dell’Amministrazione. 
Non si  vede, pertanto, come a fronte di tale Circolare, l’Amministrazione abbia potuto motivare il diniego dell’indennità sostenendo che i ricorrenti non erano stati destinatari di alcun formale ordine di servizio; essendo evidente che sarebbe stato sufficiente - per liquidare le somme dovute - verificare il contenuto delle cc.dd. “scritture di servizio” relative ai servizi esterni da loro svolti.
1.2.3. D’altro canto, a decorrere dall’avvenuta notifica del ricorso in esame l’Amministrazione ha iniziato a corrispondere ai ricorrenti l’indennità per cui è causa, riconoscendo - dunque - per facta concludentia, che i servizi che essi svolgono sono da ritenere “esterni”.
E poiché i servizi esterni oggi remunerati non sono affatto diversi da quelli che i ricorrenti svolgevano prima dell’introduzione della domanda giudiziale, non si vede la ragione per la quale, essendo rimasto immutato anche il quadro normativo - posto che le circolari, com’è noto, hanno mera funzione interpretativa, e considerato che esse si applicano anche (e soprattutto) alle situazioni che ne hanno determinato la emanazione (e cioè retroattivamente) - l’Amministrazione continui a rifiutare di corrispondere loro quanto dovuto.
1.2.4. Che agli autieri ed ai motociclisti spetti l’indennità per servizi esterni, è stato peraltro ormai affermato anche dalla giurisprudenza, la quale afferma al riguardo che “l’indennità d'istituto supplementare giornaliera di cui all'art. 12 D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, spetta agli appartenenti in vari gradi al corpo della Guardia di Finanza in ragione dello svolgimento di tutti servizi in ambienti esterni (quali ad es. a bordo di volanti, vigilanza ad obiettivi sensibili, servizi di pattuglia in ambito stradale o autostradale), ma non spetta nell'ipotesi di servizio effettuato fuori dagli uffici dell'unità di appartenenza e presso altri uffici” (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 novembre 2003 n. 7204).
E poiché nella fattispecie dedotta in giudizio non risulta che i ricorrenti abbiano svolto servizio “presso altri uffici”, mentre non è stato smentito che abbiano svolto le funzioni di motociclisti ed autieri, dunque servizi esterni che implicano una ubicazione disagevole al di fuori degli uffici, anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato non resiste alla dedotta censura.
2. In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione va pertanto condannata alla corresponsione, in favore dei ricorrenti, delle indennità arretrate relative al quinquennio anteriore al 21.10.2003 - che essa provvederà a liquidare ricostruendo le singole posizioni in base ai documenti in suo possesso (così in: TAR Lazio, Sez. I^,  6.7.2007 n.6115) - maggiorate delle somme accessorie dovute ex lege a titolo di interessi e rivalutazione, maturate e maturande dalla data di scadenza dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo, oltre IVA e CPA.
Le somme accessorie dovranno essere calcolate secondo le vigenti disposizioni di legge e cioè tenendo conto del divieto di cumulo già previsto dall'art.16, comma 6, della L. 30.12.1991 n.412 in materia previdenziale ed esteso a tutti gli emolumenti di natura retributiva dall'art.22, comma 36, periodo 2°, della L. 23.12.1994 n.724 (Cass. SS.UU. n.5895 del 26.6.1996, n.9239 dell'1.9.1995, n.9498 dell'8.9.1995 e n.11534 del 6.11.1995; C.d.S., Sez, VI^, n.1558 del 13.11.1996).
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.
P.  q.  M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II^, accoglie il ricorso, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti, da liquidare a  ciascuno con le modalità indicate in motivazione
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2008.
il presidente
l’estensore



 

Nessun commento: