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mercoledì 26 marzo 2014

Consiglio di Stato: Se il carabiniere ha una relazione con una donna sposata lede il prestigio dell'Arma Per questo è legittimo sanzionare il sottufficiale. Confermato in appello l'ordine di trasferimento del militare per motivi di carattere ambientale




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R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
N.4231/2008
Reg. Dec.
N. 6788 Reg. Ric.
Anno 2002
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal signor @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avvocati ...
contro
il Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato preso la quale domiciliano per legge in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;
nonché contro
- la Regione Carabinieri Trentino Alto Adige – Comando provinciale Bolzano – Ufficio Com. Sezione Segreteria Personale, non costituita in giudizio;
- la Regione Carabinieri ...- Comando Compagnia di ... non costituita in giudizio;
- il Comando regionale Carabinieri .. – S.M. – Ufficio Segreteria e Personale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
   della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa T.A.A. – Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 341 del 2002;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Vista la memoria di costituzione della Amministrazione appellata;
   Vista la memoria prodotta dall’appellante;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore alla pubblica Udienza del 1° luglio 2008 il Consigliere .. udito l’avvocato.. e l’avvocato dello Stato @@@@@@@@;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il vice brigadiere @@@@@@@@ @@@@@@@@, all’epoca in servizio presso la stazione Carabinieri di @@@@@@@@ ..., nel marzo dell’anno 2001 è stato sanzionato disciplinarmente con la consegna per giorni tre, per aver intrattenuto nella sede di servizio una relazione sentimentale che – nota in pubblico – aveva provocato in loco sfavorevoli commenti e nocumento al prestigio dell’Arma.
In fatto all’origine della vicenda stanno dichiarazioni rilasciate al comando stazione dal signor @@@@@@@@ @@@@@@@@, titolare dell’omonimo garni corrente nel comune di @@@@@@@@.
Questi si era lamentato col comandante della stazione CC. del fatto che il vicebrigadiere @@@@@@@@ frequentava troppo assiduamente il locale al fine di intrattenersi con la cameriera di nazionalità slovacca Janka Malatincova, distraendola dal servizio e così suscitando lamentele da parte della clientela.
Dichiarazioni a carico del signor @@@@@@@@ erano state rese anche dal sedicente convivente della cameriera ....., rivelatosi poi per ...... coniuge della predetta.
L’interessato ha impugnato la misura disciplinare con un ricorso gerarchico che è stato però respinto dal Comandante provinciale.
L’Arma ha quindi avviato un procedimento di trasferimento del sottufficiale per motivi di carattere ambientale correlati ad esigenze di servizio, all’esito del quale lo ha destinato alla Stazione di ......
La sanzione disciplinare e l’ordine di trasferimento sono stati impugnati dal vicebrigadiere @@@@@@@@ con ricorso e motivi aggiunti proposti avanti alla Sezione autonoma di Bolzano del T.R.G.A..
La sentenza in epigrafe indicata, con la quale l’adito Tribunale ha respinto nel merito le impugnative, è stata impugnata con l’atto di appello ora all’esame dal vicebrigadiere @@@@@@@@ il quale ne chiede l’integrale riforma deducendo quattro motivi di gravame.
Si è costituita l’Amministrazione, instando per il rigetto dell’appello.
L’interessato ha presentato memoria, insistendo nelle già rassegnate conclusioni.
Alla pubblica Udienza del 1^ luglio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con conferma della gravata sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione l’appellante deduce la carenza di motivazione e di istruttoria che vizia la decisione negativa adottata dal Comandante provinciale CC. sul ricorso gerarchico da lui presentato avverso la sanzione disciplinare inflittagli.
Osserva in tal senso l’appellante che l’Autorità gerarchica si è pronunciata in modo generico e senza tenere alcun conto della documentazione a discarico prodotta dal vicebrigadiere.
Con il secondo motivo l’appellante contesta direttamente la sanzione disciplinare, rilevando che la stessa gli è stata inflitta sulla base di accuse non rispondenti al vero e poi smentite.
In ogni caso le originarie dichiarazioni accusatorie non sono mai state verbalizzate nei modi di rito e quindi vanno assimilate ad esposti anonimi non utilizzabili in sede disciplinare.
Questi mezzi, che vanno unitariamente esaminati, devono essere disattesi.
Per quanto riguarda la decisione gerarchica di rigetto, ritiene il Collegio che la stessa sia esaurientemente motivata.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, l’autorità che decide sul ricorso gerarchico non ha l’obbligo di confutare in modo analitico le censure sottoposte, potendo limitarsi a rappresentare sinteticamente le ragioni in base alle quali le stesse sono da ritenersi infondate.
Ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui il Comandante regionale – richiamando le verifiche espletate nella sede competente e in primis da parte del Comando di Compagnia - ha dato conto del motivo in base al quale non veniva ritenuta attendibile la dichiarazione (postuma)  a discarico resa dal coniuge della signora ......ed allegata dal ricorrente.
Passando ad esaminare il punto centrale della controversia, si rileva in primo luogo che le dichiarazioni accusatorie sopra richiamate nelle premesse risultano trasfuse nelle relazioni e nei rapporti di servizio estesi nel corso della vicenda dai superiori gerarchici del ricorrente.
Non può quindi in alcun modo affermarsi che l’Arma abbia proceduto sulla base di esposti anonimi, risultando invece ben chiara e formalizzata sin dall’inizio la provenienza delle suddette dichiarazioni.
Per questa parte il motivo di impugnazione va quindi respinto nel merito.
In proposito si deve peraltro rilevare – in rito – che questa censura non trova riscontro nel ricorso gerarchico e che quindi la stessa sarebbe inammissibile alla stregua di quell’indirizzo giurisprudenziale tradizionale secondo cui col ricorso giurisdizionale volto all’impugnativa di una decisione gerarchica non possono dedursi censure diverse da quelle originariamente versate in sede contenziosa amministrativa.
Questo punto non merita però di essere ulteriormente approfondito in questa sede, attesa come si è detto l’infondatezza nel merito della doglianza.
Sotto un diverso e centrale profilo l’appellante torna a dedurre il travisamento in cui è incorsa l’Autorità disciplinare e nega di aver mai intrattenuto la relazione sentimentale per cui è controversia.
Allega a tal fine l’appellante dichiarazioni rese dal coniuge sig. .... e dalla signora .... dalle quali risulta che l’interessato è in realtà un amico di famiglia e che le voci malevole diffusesi in paese al riguardo non hanno alcun fondamento.
A fronte di tali dichiarazioni, l’irrogazione della sanzione disciplinare di corpo si appalesa come il frutto di una valutazione negativa di tipo aprioristico e non supportata da adeguata istruttoria.
Questa doglianza è infondata.
Come si è esposto nelle premesse, risultano agli atti annotazioni di servizio estese dal comandante della stazione Carabinieri di @@@@@@@@ nonché da altro maresciallo in forza alla medesima stazione nelle quali si dà conto di dichiarazioni rese sia dal datore di lavoro dell’interessata che dal sedicente convivente  (in realtà coniuge) della predetta.
Queste dichiarazioni, ed in particolare quella del datore di lavoro, attestano non soltanto l’esistenza della relazione sentimentale ma altresì la peculiarità del comportamento conseguentemente tenuto dal sottufficiale.
In siffatto contesto il giudizio dell’Amministrazione in ordine alla lesione che tale comportamento ha arrecato al prestigio dell’Arma appare tutt’altro che illogico o irrazionale, come l’appellante pretende.
Né la congruità di questa valutazione può essere minata dalla successiva ritrattazione del coniuge dell’interessata.
Al riguardo deve infatti rilevarsi in primo luogo che il predetto dopo aver formulato la originaria dichiarazione accusatoria ne aveva poi ribadito i contenuti in presenza del comandante della Compagnia: è difficile quindi ritenere che le asserzioni di questo soggetto possano esser state male interpretate o, in alternativa, possano ritenersi frutto dei meri sospetti di un coniuge particolarmente geloso.
In ogni caso, restano le assai circostanziate dichiarazioni del datore di lavoro – e al riguardo nulla contro deduce l’appellante – dalle quali si evince come si è detto la notorietà della relazione e del particolare comportamento del vicebrigadiere nell’ambiente locale in talune circostanze ivi precisamente indicate.
Quindi deve concludersi da un lato che i fatti assunti a base del procedimento disciplinare non risultano travisati; dall’altro che, come si è anticipato, il giudizio formulato dall’Amministrazione circa la valenza lesiva sul prestigio dell’Arma del comportamento tenuto dall’interessato non presenta alcun profilo di arbitrarietà o illogicità.
In proposito, peraltro, è appena il caso di ribadire che al Giudice amministrativo è preclusa ogni indagine circa la congruità della sanzione disciplinare inflitta rispetto ai fatti contestati, poiché la gravità della lesione ai valori tutelati che da questi fatti si origina costituisce il frutto di un giudizio di merito, riservato alla Autorità procedente e appunto insindacabile se non per profili estrinseci di abnormità che nella specie assolutamente non emergono.
Con il terzo e quarto motivo l’appellante censura il provvedimento di trasferimento, rilevando che lo stesso poggia su un presupposto indimostrato ed ha caratteristiche sproporzionatamente afflittive.
Queste doglianze non possono essere favorevolmente scrutinate.
Per quanto riguarda i fatti assunti dall’Arma a fondamento del giudizio di incompatibilità ambientale e per quanto riguarda il merito della relativa valutazione, è sufficiente richiamare le considerazioni sopra svolte.
Per quanto riguarda il difetto di equità e comprensione che l’interessato addebita all’Amministrazione deve rilevarsi, in linea con la consolidata giurisprudenza della Sezione, che i provvedimenti coi quali l’Amministrazione dispone il trasferimento per incompatibilità del personale militare hanno natura di ordini e che gli stessi sono pertanto tendenzialmente insindacabili nel merito, afferendo ad esigenze di servizio.
Al riguardo è stato infatti chiarito che le esigenze di servizio, sulla base delle quali può essere disposto il trasferimento di autorità di un militare, non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnico operativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali, quali – appunto – quelle relative ad ipotesi di incompatibilità ambientale. ( cfr. IV Sez. n. 1112 del 2006).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
   Condanna l’appellante al pagamento di Euro 2.000,00 (duemila//00) in favore dell’Amministrazione per le spese e gli onorari del grado.
   Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
   Così deciso in Roma, il 1° luglio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:


IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria

           Il 5/9/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
   Per il / Il Dirigente
    
- - 
N.R.G. 6788/2002


RL

 

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