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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.4231/2008
Reg. Dec.
N. 6788 Reg. Ric.
Anno 2002
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal signor @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avvocati ...
contro
il
Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri, in persona del legale
rappresentante Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato preso la quale domiciliano per legge in Roma alla
Via dei Portoghesi n. 12;
nonché contro
-
la Regione Carabinieri Trentino Alto Adige – Comando provinciale
Bolzano – Ufficio Com. Sezione Segreteria Personale, non costituita in
giudizio;
- la Regione Carabinieri ...- Comando Compagnia di ... non costituita in giudizio;
- il Comando regionale Carabinieri .. – S.M. – Ufficio Segreteria e Personale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa T.A.A. –
Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 341 del 2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione della Amministrazione appellata;
Vista la memoria prodotta dall’appellante;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica Udienza del 1° luglio 2008 il Consigliere .. udito l’avvocato.. e l’avvocato dello Stato @@@@@@@@;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Il
vice brigadiere @@@@@@@@ @@@@@@@@, all’epoca in servizio presso la
stazione Carabinieri di @@@@@@@@ ..., nel marzo dell’anno 2001 è stato
sanzionato disciplinarmente con la consegna per giorni tre, per aver
intrattenuto nella sede di servizio una relazione sentimentale che –
nota in pubblico – aveva provocato in loco sfavorevoli commenti e
nocumento al prestigio dell’Arma.
In
fatto all’origine della vicenda stanno dichiarazioni rilasciate al
comando stazione dal signor @@@@@@@@ @@@@@@@@, titolare dell’omonimo
garni corrente nel comune di @@@@@@@@.
Questi
si era lamentato col comandante della stazione CC. del fatto che il
vicebrigadiere @@@@@@@@ frequentava troppo assiduamente il locale al
fine di intrattenersi con la cameriera di nazionalità slovacca Janka
Malatincova, distraendola dal servizio e così suscitando lamentele da
parte della clientela.
Dichiarazioni
a carico del signor @@@@@@@@ erano state rese anche dal sedicente
convivente della cameriera ....., rivelatosi poi per ...... coniuge
della predetta.
L’interessato
ha impugnato la misura disciplinare con un ricorso gerarchico che è
stato però respinto dal Comandante provinciale.
L’Arma
ha quindi avviato un procedimento di trasferimento del sottufficiale
per motivi di carattere ambientale correlati ad esigenze di servizio,
all’esito del quale lo ha destinato alla Stazione di ......
La
sanzione disciplinare e l’ordine di trasferimento sono stati impugnati
dal vicebrigadiere @@@@@@@@ con ricorso e motivi aggiunti proposti
avanti alla Sezione autonoma di Bolzano del T.R.G.A..
La
sentenza in epigrafe indicata, con la quale l’adito Tribunale ha
respinto nel merito le impugnative, è stata impugnata con l’atto di
appello ora all’esame dal vicebrigadiere @@@@@@@@ il quale ne chiede
l’integrale riforma deducendo quattro motivi di gravame.
Si è costituita l’Amministrazione, instando per il rigetto dell’appello.
L’interessato ha presentato memoria, insistendo nelle già rassegnate conclusioni.
Alla pubblica Udienza del 1^ luglio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello non è fondato e va pertanto respinto, con conferma della gravata sentenza.
Con
il primo motivo di impugnazione l’appellante deduce la carenza di
motivazione e di istruttoria che vizia la decisione negativa adottata
dal Comandante provinciale CC. sul ricorso gerarchico da lui presentato
avverso la sanzione disciplinare inflittagli.
Osserva
in tal senso l’appellante che l’Autorità gerarchica si è pronunciata in
modo generico e senza tenere alcun conto della documentazione a
discarico prodotta dal vicebrigadiere.
Con
il secondo motivo l’appellante contesta direttamente la sanzione
disciplinare, rilevando che la stessa gli è stata inflitta sulla base di
accuse non rispondenti al vero e poi smentite.
In
ogni caso le originarie dichiarazioni accusatorie non sono mai state
verbalizzate nei modi di rito e quindi vanno assimilate ad esposti
anonimi non utilizzabili in sede disciplinare.
Questi mezzi, che vanno unitariamente esaminati, devono essere disattesi.
Per quanto riguarda la decisione gerarchica di rigetto, ritiene il Collegio che la stessa sia esaurientemente motivata.
Secondo
costante giurisprudenza, infatti, l’autorità che decide sul ricorso
gerarchico non ha l’obbligo di confutare in modo analitico le censure
sottoposte, potendo limitarsi a rappresentare sinteticamente le ragioni
in base alle quali le stesse sono da ritenersi infondate.
Ciò
è avvenuto nel caso in esame, in cui il Comandante regionale –
richiamando le verifiche espletate nella sede competente e in primis da
parte del Comando di Compagnia - ha dato conto del motivo in base al
quale non veniva ritenuta attendibile la dichiarazione (postuma) a
discarico resa dal coniuge della signora ......ed allegata dal
ricorrente.
Passando
ad esaminare il punto centrale della controversia, si rileva in primo
luogo che le dichiarazioni accusatorie sopra richiamate nelle premesse
risultano trasfuse nelle relazioni e nei rapporti di servizio estesi nel
corso della vicenda dai superiori gerarchici del ricorrente.
Non
può quindi in alcun modo affermarsi che l’Arma abbia proceduto sulla
base di esposti anonimi, risultando invece ben chiara e formalizzata sin
dall’inizio la provenienza delle suddette dichiarazioni.
Per questa parte il motivo di impugnazione va quindi respinto nel merito.
In
proposito si deve peraltro rilevare – in rito – che questa censura non
trova riscontro nel ricorso gerarchico e che quindi la stessa sarebbe
inammissibile alla stregua di quell’indirizzo giurisprudenziale
tradizionale secondo cui col ricorso giurisdizionale volto
all’impugnativa di una decisione gerarchica non possono dedursi censure
diverse da quelle originariamente versate in sede contenziosa
amministrativa.
Questo
punto non merita però di essere ulteriormente approfondito in questa
sede, attesa come si è detto l’infondatezza nel merito della doglianza.
Sotto
un diverso e centrale profilo l’appellante torna a dedurre il
travisamento in cui è incorsa l’Autorità disciplinare e nega di aver mai
intrattenuto la relazione sentimentale per cui è controversia.
Allega
a tal fine l’appellante dichiarazioni rese dal coniuge sig. .... e
dalla signora .... dalle quali risulta che l’interessato è in realtà un
amico di famiglia e che le voci malevole diffusesi in paese al riguardo
non hanno alcun fondamento.
A
fronte di tali dichiarazioni, l’irrogazione della sanzione disciplinare
di corpo si appalesa come il frutto di una valutazione negativa di tipo
aprioristico e non supportata da adeguata istruttoria.
Questa doglianza è infondata.
Come
si è esposto nelle premesse, risultano agli atti annotazioni di
servizio estese dal comandante della stazione Carabinieri di @@@@@@@@
nonché da altro maresciallo in forza alla medesima stazione nelle quali
si dà conto di dichiarazioni rese sia dal datore di lavoro
dell’interessata che dal sedicente convivente (in realtà coniuge) della
predetta.
Queste
dichiarazioni, ed in particolare quella del datore di lavoro, attestano
non soltanto l’esistenza della relazione sentimentale ma altresì la
peculiarità del comportamento conseguentemente tenuto dal sottufficiale.
In
siffatto contesto il giudizio dell’Amministrazione in ordine alla
lesione che tale comportamento ha arrecato al prestigio dell’Arma appare
tutt’altro che illogico o irrazionale, come l’appellante pretende.
Né la congruità di questa valutazione può essere minata dalla successiva ritrattazione del coniuge dell’interessata.
Al
riguardo deve infatti rilevarsi in primo luogo che il predetto dopo
aver formulato la originaria dichiarazione accusatoria ne aveva poi
ribadito i contenuti in presenza del comandante della Compagnia: è
difficile quindi ritenere che le asserzioni di questo soggetto possano
esser state male interpretate o, in alternativa, possano ritenersi
frutto dei meri sospetti di un coniuge particolarmente geloso.
In
ogni caso, restano le assai circostanziate dichiarazioni del datore di
lavoro – e al riguardo nulla contro deduce l’appellante – dalle quali si
evince come si è detto la notorietà della relazione e del particolare
comportamento del vicebrigadiere nell’ambiente locale in talune
circostanze ivi precisamente indicate.
Quindi
deve concludersi da un lato che i fatti assunti a base del procedimento
disciplinare non risultano travisati; dall’altro che, come si è
anticipato, il giudizio formulato dall’Amministrazione circa la valenza
lesiva sul prestigio dell’Arma del comportamento tenuto dall’interessato
non presenta alcun profilo di arbitrarietà o illogicità.
In
proposito, peraltro, è appena il caso di ribadire che al Giudice
amministrativo è preclusa ogni indagine circa la congruità della
sanzione disciplinare inflitta rispetto ai fatti contestati, poiché la
gravità della lesione ai valori tutelati che da questi fatti si origina
costituisce il frutto di un giudizio di merito, riservato alla Autorità
procedente e appunto insindacabile se non per profili estrinseci di
abnormità che nella specie assolutamente non emergono.
Con
il terzo e quarto motivo l’appellante censura il provvedimento di
trasferimento, rilevando che lo stesso poggia su un presupposto
indimostrato ed ha caratteristiche sproporzionatamente afflittive.
Queste doglianze non possono essere favorevolmente scrutinate.
Per
quanto riguarda i fatti assunti dall’Arma a fondamento del giudizio di
incompatibilità ambientale e per quanto riguarda il merito della
relativa valutazione, è sufficiente richiamare le considerazioni sopra
svolte.
Per
quanto riguarda il difetto di equità e comprensione che l’interessato
addebita all’Amministrazione deve rilevarsi, in linea con la consolidata
giurisprudenza della Sezione, che i provvedimenti coi quali
l’Amministrazione dispone il trasferimento per incompatibilità del
personale militare hanno natura di ordini e che gli stessi sono pertanto
tendenzialmente insindacabili nel merito, afferendo ad esigenze di
servizio.
Al
riguardo è stato infatti chiarito che le esigenze di servizio, sulla
base delle quali può essere disposto il trasferimento di autorità di un
militare, non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o
impegni tecnico operativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i
motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile
compromissione del prestigio e dell’ordinato svolgimento dei compiti
istituzionali, quali – appunto – quelle relative ad ipotesi di
incompatibilità ambientale. ( cfr. IV Sez. n. 1112 del 2006).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna
l’appellante al pagamento di Euro 2.000,00 (duemila//00) in favore
dell’Amministrazione per le spese e gli onorari del grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 1° luglio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
IL SEGRETARIO
Depositata in Segreteria
Il 5/9/2008(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il / Il Dirigente
- -
N.R.G. 6788/2002
RL
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