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Va sempre garantito il diritto alla maggiorazione per il lavoro oltre il sesto giorno |
La prestazione va retribuita in misura superiore all'ordinario per la sua gravosità, anche in mancanza di una espressa previsione contrattuale. A confronto i tre orientamenti sulla natura del compenso |
Cass. civ. Sez. lavoro, 04-03-2008, n. 5856
Svolgimento del processo
Con
ricorso al Pretore di Roma l'attuale intimato esponeva: di aver
prestato attività lavorativa alle dipendenze della Banca Nazionale del
Lavoro con qualifica di ausiliario e con mansioni di custode- guardiano
diurno e notturno; di aver svolto turni di lavoro anche oltre il sesto
giorno di lavoro consecutivo; di aver svolto lavoro per circa venti
domeniche all'anno; di non aver percepito per tali prestazioni nè le
maggiorazioni per lavoro straordinario, nè alcun altro indennizzo. Tanto
premesso chiedeva la condanna della BNL al pagamento di una somma per i
titoli indicati, oltre accessori.
Costituitosi
il contraddittorio, il Pretore rigettava la domanda. Il lavoratore
proponeva impugnazione e il Tribunale di Roma, con la sentenza qui
impugnata, in riforma della sentenza del primo giudice, condannava la
BNL al pagamento delle richieste differenze retributive.
Il
Tribunale osservava che la contrattazione collettiva, fino al
30.4.1987, non aveva previsto alcuna maggiorazione nè per il lavoro
domenicale, nè per l'attività prestata oltre il sesto giorno
consecutivo; successivamente, il nuovo contratto collettivo aveva
previsto una maggiorazione pari al 20% della paga oraria per il solo
lavoro domenicale, nulla prevedendo per il lavoro prestato oltre il
sesto giorno consecutivo.
Il Tribunale
riteneva tuttavia che al lavoratore turnista, che espleti la propria
attività con spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso
dalla domenica e con una cadenza variabile, per cui detto riposo
intervenga oltre il sesto giorno lavorativo, spetti comunque, nonostante
la fruizione di riposo compensativo, una maggiorazione sia per la
maggiore penosità del lavoro svolto di domenica, sia per la privazione
della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche con cadenza
settimanale, salvo che la disciplina contrattuale preveda indennità o
benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro
domenicale che di quello prestato oltre il sesto giorno.
Riteneva
pertanto che al ricorrente spettasse una maggiorazione sia per il
lavoro domenicale svolto fino al 30.4.1987 che per il lavoro svolto
oltre il sesto giorno per l'intero periodo controverso, in una misura
che riteneva equo liquidare con metodo analogo a quello previsto dalla
contrattazione collettiva successiva al 1987 per il solo lavoro
domenicale.
Per la cassazione di tale sentenza
la Banca Nazionale del Lavoro ha proposto ricorso sostenuto da due
motivi. L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 36 e 39 Cost., art. 2109 c.c. e L. n. 370 del 1934, artt. 3 e 5,
nonchè vizi di motivazione, la Banca osserva che nel vigente
ordinamento appartiene alla competenza della contrattazione collettiva
determinare il trattamento retributivo spettante ai lavoratori per le
prestazioni rese, senza possibilità per il giudice di sostituirsi alle
parti contrattuali, nè di applicare lo strumento dell'analogia.
Pertanto
l'esecuzione di una prestazione lavorativa conforme a contratto - nella
specie sostituzione nei casi previsti dalla legge del riposo domenicale
con altro giorno di riposo compensativo - non può far sorgere il
diritto ad una maggiorazione non prevista da alcuna fonte normativa. La
BNL si duole, inoltre che il Tribunale non abbia verificato se i
lavoratori della categoria usufruiscano di condizioni di trattamento
retributive e normative, tanto favorevoli rispetto a quelle di altre
categorie, da poter costituire una adeguata compensazione del ridotto
disagio del lavoro domenicale, raffrontando il trattamento economico e
l'orario di lavoro della categoria in esame con quelli di altre
categorie di lavoratori.
Con il secondo
motivo, denunciando violazione delle stesse norme di legge indicate in
precedenza e vizi di motivazione, la BNL osserva che nessuna norma di
legge nè disposizione collettiva stabilisce che il lavoratore abbia
diritto per il lavoro prestato oltre il sesto giorno ad una
maggiorazione del compenso. Infatti la cadenza del riposo ogni sei
giorni non costituisce una regola assoluta e inderogabile, essendo
invece consentita una periodicità diversa quando sussistano apprezzabili
interessi aziendali relativi all'organizzazione ed allo svolgimento
delle prestazioni lavorative, quando non sia snaturato il rapporto di un
giorno di riposo e sei di lavoro.
I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati unitamente, sono infondati.
La
maggiorazione per il lavoro prestato di domenica trova il suo
fondamento legislativo, anche in mancanza di disposizione contrattuale e
nonostante il previsto riposo compensativo, nell'art. 2109 c.c., comma
1, il quale, nel prescrivere che il prestatore di lavoro ha diritto ad
un giorno di riposo settimanale "di regola coincidente con al domenica",
implicitamente attribuisce al giorno della domenica una valenza
superiore a quello degli altri giorni della settimana, recependo il
consolidato costume sociale che vede nella domenica il giorno dedicato
dal lavoratore al riposo ed alle attività sociali e culturali.
Conseguentemente la giurisprudenza di questa Corte ha sempre
riconosciuto al lavoratore che per legittime esigenze aziendali ha
prestato lavoro nel giorno di domenica il diritto ad una maggiorazione
di retribuzione per la maggiore penosità del lavoro domenicale a titolo
indennitario (vedi Cass. n. 11611 del 2000, Cass. n. 11627 del 2000,
Cass. n. 12852 del 2001).
A non diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo.
Per
giurisprudenza ormai costante di questa Corte, il lavoro prestato oltre
il sesto giorno consecutivo ha, rispetto a quello scandito da pause
aventi la normale cadenza settimanale, una gravosità maggiore alla quale
deve corrispondere una maggiore retribuzione (cfr. Cass. n. 9009 del
2001, Cass. n. 12852 del 2001, Cass. n. 9521 del 2004).
Sul
fondamento di tale maggiorazione la Corte ha avuto modo di precisare,
secondo un orientamento prevalente, che essa è dovuta a titolo
retributivo in base al principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost.,
senza che sia richiesta la prova del danno (vedi Cass. n. 96 del 2004).
Secondo altro orientamento il compenso sarebbe dovuto a titolo di
risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale del datore di
lavoro (vedi Cass. n. 1135 del 2004).
Secondo altro orientamento ancora, che qui si condivide, la legittimità, a norma della L. n. 370 del 1934, art. 5,
dello spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla
domenica, anche con una cadenza variabile per cui detto riposo
intervenga oltre il sesto giorno lavorativo, non esclude che al
lavoratore sia dovuto, in relazione all'attività lavorativa del settimo
giorno consecutivo e nonostante il godimento di un riposo compensativo
oltre tale giorno, un compenso, determinabile anche equitativamente, a
titolo non di risarcimento, ma di indennizzo, per la privazione, pur
legittima, della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche;
il diritto a tale prestazione indennitaria - che è satisfattiva di un
pregiudizio diverso da quello della particolare penosità del lavoro
prestato di domenica con fruizione del riposo compensativo in un giorno
diverso me nell'arco della settimana - non è escluso dalla circostanza
che la disciplina collettiva preveda un particolare trattamento
retributivo per la prestazione lavorativa domenicale, salvo che tale
trattamento risulti destinato a compensare, oltre la penosità del lavoro
festivo, anche l'usura dell'attività lavorativa prestata il settimo
giorno consecutivo; ne consegue che nella determinazione dell'indennizzo
in via equitativa deve farsi riferimento, più che alla retribuzione in
senso proprio quale prevista dall'art. 36 Cost., alla specificità dell'indennizzo di un peculiare sacrificio (vedi l'ampia motivazione di Cass. n. 5207 del 2003).
Nonostante
le diverse soluzioni date dalla giurisprudenza al fondamento della
maggiorazione in esame, sta di fatto che tutte le decisioni di questa
Corte concordano nel ritenere che, anche in mancanza di una espressa
previsione contrattuale, il lavoro prestato oltre il sesto giorno
consecutivo deve essere retribuito in misura maggiore rispetto a quello
ordinario. A questo orientamento giurisprudenziale il Collegio intende
prestare piena adesione, in mancanza di nuovi argomenti che inducano ad
una riconsiderazione del problema, ricordando che analoghe questioni
sono state decise nello stesso senso (cfr. Cass. n. 19334/2007, n.
19335/2007, n. 18845/2007, n. 18708/2007).
A
questi principi si è correttamente attenuto anche il Tribunale di Roma,
sicchè le censure rivolte alla sentenza impugnata non meritano
accoglimento.
Va infine pienamente condivisa
l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui nessun rilievo può
avere la previsione contrattuale di un trattamento più favorevole per i
lavoratori del settore, rispetto al trattamento spettante ai lavoratori
di altro settore, poichè non è provato che tale miglior trattamento sia
diretto a compensare, in tutto o in parte, il disagio in concreto patito
dai dipendenti della banca che operano con le modalità oggetto del
presente giudizio. Spettava infatti al datore di lavoro convenuto
l'onere di provare i fatti impeditivi del diritto azionato dai
lavoratori, nella specie la sussistenza di clausole contrattuali
comportanti per i lavoratori benefici compensativi. Tale prova non è
stata nè allegata nè offerta nei giudizi di merito.
In
definitiva il ricorso deve essere respinto. Nulla deve disporsi in
ordine alle spese del giudizio di Cassazione poichè l'intimato non ha
svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2008
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