Translate

mercoledì 26 marzo 2014

Consiglio di Stato: Polizia Ferie non godute: sì al compenso sostitutivo per il dipendente pubblico in aspettativa per infermità Quando il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di congedo ordinario, perchè alla malattia è seguita la dispensa dal servizio, ha diritto alla monetizzazione




Nuova pagina 3
Polizia Ferie non godute: sì al compenso sostitutivo per il dipendente pubblico in aspettativa per infermità
Quando il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di congedo ordinario, perchè alla malattia è seguita la dispensa dal servizio, ha diritto alla monetizzazione
 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3637/08
Reg.Dec.
N. 8163 Reg.Ric.
ANNO   2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
@@@@@@@@ @@@@@@@@, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall' avv.to ..
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n. 6216/2003;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla pubblica udienza del 27-5-2008 relatore il Consigliere .
     Udito l'Avv. dello Stato .
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O    E    D I R I T T O
     1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto l’opposizione proposta dal Ministero dell’interno avverso il decreto ingiuntivo, con cui il Presidente di sezione del Tar aveva intimato al Ministero di pagare la somma di Euro 6808,42, a titolo di ferie non godute, in favore di @@@@@@@@ @@@@@@@@, ispettore della Polizia di Stato.
     Il Ministero ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione, sostenendo che durante il periodo di aspettativa per infermità non matura il diritto alle ferie, che di conseguenza non possono essere monetizzate.
     @@@@@@@@ @@@@@@@@ si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
     All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
     2. L’oggetto del presente giudizio è costituito da una unica questione: la possibilità di monetizzare le ferie non godute durante il periodo di aspettativa per infermità per causa di servizio, seguita da dispensa dal servizio.
     Al riguardo, l’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all’atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.
     Successivamente l’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
     La tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, è smentita dalla giurisprudenza, che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001 - al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).
     Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05).
     Questo Collegio non ignora l’esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all’orientamento favorevole al riconoscimento in conformità a quanto sostenuto in una più recente decisione (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008).
     Con tale ultima pronuncia è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.
     In sostanza, nei casi in cui il lavoratore si trova nell’assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
     Il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata dall’art. 36 e riconosciuta dalle specifiche norme di settore in precedenza richiamate.
     3. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
     Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sulla questione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
     Compensa tra le parti le spese del giudizio.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
.
Presidente
.
Consigliere       Segretario
.
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.

 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 8163/2003


FF

 

Nessun commento: