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Polizia Ferie non godute: sì al compenso sostitutivo per il dipendente pubblico in aspettativa per infermità |
Quando il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di congedo ordinario, perchè alla malattia è seguita la dispensa dal servizio, ha diritto alla monetizzazione |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3637/08Reg.Dec.
N. 8163 Reg.Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale
dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;
contro
@@@@@@@@ @@@@@@@@, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall' avv.to ..
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n. 6216/2003;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27-5-2008 relatore il Consigliere .
Udito l'Avv. dello Stato .
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O E D I R I T T O
1.
Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto l’opposizione proposta dal
Ministero dell’interno avverso il decreto ingiuntivo, con cui il
Presidente di sezione del Tar aveva intimato al Ministero di pagare la
somma di Euro 6808,42, a titolo di ferie non godute, in favore di
@@@@@@@@ @@@@@@@@, ispettore della Polizia di Stato.
Il
Ministero ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione,
sostenendo che durante il periodo di aspettativa per infermità non
matura il diritto alle ferie, che di conseguenza non possono essere
monetizzate.
@@@@@@@@ @@@@@@@@ si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2.
L’oggetto del presente giudizio è costituito da una unica questione: la
possibilità di monetizzare le ferie non godute durante il periodo di
aspettativa per infermità per causa di servizio, seguita da dispensa dal
servizio.
Al
riguardo, l’art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la
monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all’atto della
cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate
esigenze di servizio.
Successivamente
l’art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della
monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso,
cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il
collocamento in aspettativa per infermità.
La
tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il
periodo di aspettativa per infermità, è smentita dalla giurisprudenza,
che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie
annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non
solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma
altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n.
616 del 1987 e n. 158 del 2001 - al soddisfacimento di esigenze
psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla
effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più
incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il
proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di
lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può
essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del
lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della
durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite
insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli
di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n.
14020/2001).
Tale
principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel
senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute
durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente
dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n.
2568/05; IV, n. 2964/05).
Questo
Collegio non ignora l’esistenza di precedenti di segno contrario (Cons.
Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire
all’orientamento favorevole al riconoscimento in conformità a quanto
sostenuto in una più recente decisione (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008).
Con
tale ultima pronuncia è stato evidenziato che il mancato godimento
delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del
diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il
diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed
indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico),
maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie,
incontestatamente contratta per causa di servizio), include
automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non
vengano fruite.
In
sostanza, nei casi in cui il lavoratore si trova nell’assoluta
impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie,
in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), anche un
eventuale divieto di monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore)
non può certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente,
impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle
ferie non godute.
Il
diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono
due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica,
costituzionalmente tutelata dall’art. 36 e riconosciuta dalle specifiche
norme di settore in precedenza richiamate.
3. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Tenuto
conto dei contrasti giurisprudenziali sulla questione, ricorrono giusti
motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 27 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
.
Presidente
.
Consigliere Segretario
.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
.
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 8163/2003
FF
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