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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE II
Registro Sentenze:/ 1935/2008Registro Generale: 1778/1992
nelle persone dei Signori:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 03 Aprile 2008 Visto il ricorso 1778/1992 proposto da:
rappresentato e difeso da:
con domicilio eletto in BOLOGNA
presso
contro
PREFETTO DI BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;
per l'annullamento
del
decreto 17 aprile 1992 prot. 712/P.A., notificato in data 1 giugno
1992, con cui il Prefetto della Provincia di Bologna ha fatto divieto,
fino all’esito del procedimento penale cui il ricorrente è sottoposto,
di detenere una pistola automatica “Beretta” matricola ... regolarmente
denunciata, nonché ogni altra eventuale arma di cui il medesimo fosse in
possesso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
PREFETTO DI BOLOGNA
Udito il relatore Cons. ..Uditi, alla Pubblica udienza del 3 aprile 2008 gli avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto in Fatto e in Diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
- A seguito del coinvolgimento del ricorrente in un’inchiesta penale in ordine ad alcune sofisticazioni alimentari al ricorrente è stato notificato il divieto di detenere una pistola automatica in precedenza autorizzata per ragioni di sicurezza personale.
Avverso detto provvedimento l’interessato ha presentato ricorso al T.A.R., deducendone l’illegittimità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n.576/92 e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
- Il ricorso è infondato.
Va
anzitutto premesso che il porto d’armi non costituisce un diritto
assoluto ma rappresenta, invece, un’eccezione al normale divieto di
portare le armi (sancito ex multis dall’articolo 699 del codice penale e
dall’articolo 4 primo comma, della legge n.110 del 1975) e che detta
eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone
riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa “il
buon uso” delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o
perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla
convivenza della collettività. Infatti, deve essere garantita
previamente l’intera massa dei consociati che si è adeguata alla regola
generale, che è, quindi, priva di armi, sull’assenza di pregiudizi in
merito alla propria incolumità. Dalla eccezionalità del porto d’armi e
dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il
controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante
rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con
riguardo a provvedimento permissivi di tipo diverso, talora rivolti a
rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono
titolari i richiedenti. Univoca conferma di tale prospettazione
scaturisce anche dalle progressive restrizioni che, sul piano normativo,
hanno introdotto innovazioni di grande rigore nella disciplina non solo
del porto illegale d’armi ma anche dei requisiti soggettivi per il
rilascio di licenze in detta materia.
Orbene,
ciò precisato, non vi è dubbio che gli articoli 11 e 43 del Testo Unico
delle leggi di pubblica sicurezza attribuiscono al Prefetto il rilevato
penetrante potere di negare e di revocare l’autorizzazione al porto
d’armi ogni qual volta si possa ragionevolmente temere che l’interessato
sia potenzialmente capace di abusarne, non essendo a tale fine
necessario il preventivo e concreto abuso. La presunzione di pericolo
che il soggetto possa abusare delle armi può essere desunta e
prudentemente valutata dall’Amministrazione in relazione ad ogni
manifestazione comportamentale del soggetto stesso, da cui desumere il
venir meno della buona condotta, senza peralto che sia necessario che le
manifestazioni stesse integrino fattispecie penalmente rilevanti e,
comunque, acclarate dalla competente autorità giudiziaria.
- Nel caso concreto l’amministrazione, con una valutazione discrezionale di merito, non sindacabile in questa sede di legittimità non sussistendo alcuna incongruenza o illogicità della stessa, ha disposto il divieto di portare le armi sulla base del coinvolgimento dell’interessato in un procedimento penale, che ha portato all’emanazione di un provvedimento di custodia cautelare, ancorché revocato per il venir meno del pericolo di reiterazione dei reati contestati che, come risulta dalla relazione d’ufficio, prodotta in atti, concernono la frode alimentare, l’associazione a delinquere e reati contro l’economia. Sulla base di detti elementi l’Amministrazione ha ritenuto che fosse venuta meno la buona condotta e, quindi, le condizioni soggettive di sicurezza cui è subordinata ogni licenza di polizia in materia di armi.
Del
resto il provvedimento impugnato ha imposto il divieto di detenere le
armi soltanto fino all’esito del procedimento penale riservandosi,
pertanto, di valutarne la rilevanza una volta pervenuti alla sua
conclusione e sulla base della stessa.
- Il provvedimento che fa riferimento all’intervenuta emanazione di un provvedimento cautelare da parte dell’Autorità giudiziaria penale, alla circostanza del venir meno della buona condotta, e, per relationem, agli atti d’ufficio, appare pertanto adeguatamente motivato contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente.
- Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese segono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-romagna, Bologna,
Sezione II, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe
indicato, lo Respinge.
Condanna
il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore
dell’Amministrazione intimata, che si liquidano in complessivi Euro
2.000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, il giorno 3 aprile 2008.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L.18/4/82, n.186.
Bologna, lì 22.05.08
Il Segretario
Cm/
N.R.G. 1778/1992
N.R.G. «RegGen»
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