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mercoledì 26 marzo 2014

Consiglio di Stato: Autonomia del procedimento per la concessione dell'equo indennizzo rispetto a quello per la concessione della pensione privilegiata Poichè il procedimento per la concessione è del tutto autonomo e distinto da quello per la concessione della pensione si deve ritenere che la richiesta per la reversibilità non possa impedire la decadenza per l'altra richiesta




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N. 1075/2008
Reg. Dec.
N. 4002 Reg. Ric.
Anno 2007
 
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello proposto dal Ministero della Difesa e dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
contro
la sig.ra @@@@@@@@ @@@@@@@@, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
   della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  per la Puglia  – III Sezione di Lecce n. 393 del 2007;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore alla Udienza del 29 gennaio 2008 il Consigliere  ...
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
     1. In data 17.8.1989 l’appuntato CC. Vittorio @@@@@@@@, coniuge dell’odierna appellata, è deceduto per “ arresto cardio circolatorio conseguente a metastasi diffuse di carcinoma polmonare dx”.
     Con istanza in data 26.9.1990 signora @@@@@@@@ ha richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità letale, nonchè la concessione dell’equo indennizzo.
     L’amministrazione, con provvedimento n. 1450/1993, ha però respinto la domanda di equo indennizzo ritenendo intempestiva la domanda di riconoscimento, perchè prodotta oltre il termine perentorio di sei mesi dal decesso.
     Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R., adito dall’interessata, ha accolto il ricorso, rilevando che già in data 15.1.1990 la stessa si era attivata per richiedere la pensione di riversibilità, e che, a seguito di tale istanza, l’Arma aveva comunque investito la C.M.O. onde richiedere un parere sulla causa di morte dell’appuntato @@@@@@@@.
     2. La sentenza è impugnata col ricorso all’esame dall’Amministrazione che ne domanda l’integrale riforma, deducendo un unico ed articolato motivo di appello.
     L’appellata non ha spiegato attività difensiva.
     All’Udienza del 29 gennaio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
     3. L’appello è fondato e va pertanto accolto.
     Con l’unico motivo d’appello l’Amministrazione deduce che la tempestiva proposizione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità costituisce presupposto ineludibile ai fini della concessione del beneficio dell’equo indennizzo.
     Il mezzo è fondato.
     Come è noto, secondo la giurisprudenza consolidata formatasi in tema di riconoscimento del beneficio dell'equo indennizzo, anche se l'art. 52 del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 fa carico al dipendente di produrre la domanda di concessione dell’emolumento entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di riconoscimento della dipendenza della menomazione dell' integrità fisica da cause di servizio, il rispetto del detto termine non è di per sé sufficiente per conseguire il titolo al beneficio occorrendo, a tal fine, anche la previa osservanza del termine di cui al precedente art. 36 operante per la tempestiva denuncia dell' infermità, e che a questi fini deve ritenersi perentorio.
     In pratica, la concessione dell’equo indennizzo è subordinata alla accertata tempestività della domanda di riconoscimento, per i militari disciplinata dal R.d. n. 1024 del 1928 (ora abrogato ma vigente all’epoca dei fatti in controversia).
     In particolare il comma 2 del citato Decreto prevede che, in caso di morte, gli eredi del militare devono presentare domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità letale entro sei mesi dal decesso del de cuius.
     Essendo nel caso di specie pacifico che la vedova dell’appuntato @@@@@@@@ non ha rispettato il termine perentorio predetto, si tratta di stabilire se l’atto del privato diretto a fini diversi – in concreto: la richiesta di pensione privilegiata di reversibilità – possa impedire la relativa decadenza.
     Al riguardo, osserva il Collegio che, secondo il chiaro disposto della normativa di riferimento, l’atto impeditivo della decadenza, ai fini che ne occupano, è costituito soltanto dalla domanda diretta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, e non anche da altra attività di accertamento espletata dall’Amministrazione, ovvero da iniziative dell’interessato proposte per differenti finalità.
     Tanto premesso, si osserva ulteriormente che il procedimento per la concessione dell'equo indennizzo è del tutto autonomo e distinto rispetto a quello per la concessione della pensione privilegiata, anche nel caso in cui entrambi facciano riferimento ad un presupposto comune, rappresentato dal riconoscimento da parte delle commissioni mediche ospedaliere della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate.
     A ciò deve aggiungersi che nel caso in esame, la appellata con l’istanza del 15.1.1990, ha richiesto la pensione privilegiata in relazione alle infermità del coniuge già riconosciute dipendenti da causa di servizio col p.v. del 19.8.1988: anche a voler prescindere dalle considerazioni sopra svolte, non può quindi nemmeno sul piano empirico ritenersi che la stessa abbia inteso anche richiedere il riconoscimento della causa di servizio in relazione al decesso dell’appuntato @@@@@@@@, ai successivi e diversi fini dell’equo indennizzo.
     Sulla base di quanto sopra esposto l’appello va accolto, con annullamento della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario.
     Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.
 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata e rigetta il ricorso originario.
     Spese del doppio grado di giudizio compensate.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
         Così deciso in Roma il 29 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di


Consiglio con l'intervento dei Signori:
   ..
 
IL SEGRETARIO
..

Depositata in Segreteria

           Il 13/03/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
          Il Dirigente
..
- - 
N.R.G. 4002/2007


RL

 

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