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N. 1075/2008
Reg. Dec.
N. 4002 Reg. Ric.
Anno 2007
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul
ricorso in appello proposto dal Ministero della Difesa e dal Comando
generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la
quale domicilia in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
contro
la sig.ra @@@@@@@@ @@@@@@@@, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – III Sezione di Lecce n. 393 del 2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Udienza del 29 gennaio 2008 il Consigliere ...
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.
In data 17.8.1989 l’appuntato CC. Vittorio @@@@@@@@, coniuge
dell’odierna appellata, è deceduto per “ arresto cardio circolatorio
conseguente a metastasi diffuse di carcinoma polmonare dx”.
Con
istanza in data 26.9.1990 signora @@@@@@@@ ha richiesto il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta
infermità letale, nonchè la concessione dell’equo indennizzo.
L’amministrazione,
con provvedimento n. 1450/1993, ha però respinto la domanda di equo
indennizzo ritenendo intempestiva la domanda di riconoscimento, perchè
prodotta oltre il termine perentorio di sei mesi dal decesso.
Con
la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R., adito dall’interessata, ha
accolto il ricorso, rilevando che già in data 15.1.1990 la stessa si era
attivata per richiedere la pensione di riversibilità, e che, a seguito
di tale istanza, l’Arma aveva comunque investito la C.M.O. onde
richiedere un parere sulla causa di morte dell’appuntato @@@@@@@@.
2.
La sentenza è impugnata col ricorso all’esame dall’Amministrazione che
ne domanda l’integrale riforma, deducendo un unico ed articolato motivo
di appello.
L’appellata non ha spiegato attività difensiva.
All’Udienza del 29 gennaio 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Con
l’unico motivo d’appello l’Amministrazione deduce che la tempestiva
proposizione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio di una infermità costituisce presupposto ineludibile ai fini
della concessione del beneficio dell’equo indennizzo.
Il mezzo è fondato.
Come
è noto, secondo la giurisprudenza consolidata formatasi in tema di
riconoscimento del beneficio dell'equo indennizzo, anche se l'art. 52
del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 fa carico al dipendente di produrre la
domanda di concessione dell’emolumento entro sei mesi dalla data di
comunicazione del decreto di riconoscimento della dipendenza della
menomazione dell' integrità fisica da cause di servizio, il rispetto del
detto termine non è di per sé sufficiente per conseguire il titolo al
beneficio occorrendo, a tal fine, anche la previa osservanza del termine
di cui al precedente art. 36 operante per la tempestiva denuncia dell'
infermità, e che a questi fini deve ritenersi perentorio.
In
pratica, la concessione dell’equo indennizzo è subordinata alla
accertata tempestività della domanda di riconoscimento, per i militari
disciplinata dal R.d. n. 1024 del 1928 (ora abrogato ma vigente
all’epoca dei fatti in controversia).
In
particolare il comma 2 del citato Decreto prevede che, in caso di
morte, gli eredi del militare devono presentare domanda di accertamento
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità letale entro sei
mesi dal decesso del de cuius.
Essendo
nel caso di specie pacifico che la vedova dell’appuntato @@@@@@@@ non
ha rispettato il termine perentorio predetto, si tratta di stabilire se
l’atto del privato diretto a fini diversi – in concreto: la richiesta di
pensione privilegiata di reversibilità – possa impedire la relativa
decadenza.
Al
riguardo, osserva il Collegio che, secondo il chiaro disposto della
normativa di riferimento, l’atto impeditivo della decadenza, ai fini che
ne occupano, è costituito soltanto dalla domanda diretta al
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità, e
non anche da altra attività di accertamento espletata
dall’Amministrazione, ovvero da iniziative dell’interessato proposte per
differenti finalità.
Tanto
premesso, si osserva ulteriormente che il procedimento per la
concessione dell'equo indennizzo è del tutto autonomo e distinto
rispetto a quello per la concessione della pensione privilegiata, anche
nel caso in cui entrambi facciano riferimento ad un presupposto comune,
rappresentato dal riconoscimento da parte delle commissioni mediche
ospedaliere della dipendenza da causa di servizio delle infermità
denunciate.
A
ciò deve aggiungersi che nel caso in esame, la appellata con l’istanza
del 15.1.1990, ha richiesto la pensione privilegiata in relazione alle
infermità del coniuge già riconosciute dipendenti da causa di servizio
col p.v. del 19.8.1988: anche a voler prescindere dalle considerazioni
sopra svolte, non può quindi nemmeno sul piano empirico ritenersi che la
stessa abbia inteso anche richiedere il riconoscimento della causa di
servizio in relazione al decesso dell’appuntato @@@@@@@@, ai successivi e
diversi fini dell’equo indennizzo.
Sulla
base di quanto sopra esposto l’appello va accolto, con annullamento
della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario.
Sussistono
giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per
compensare tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV,
definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto annulla
la sentenza impugnata e rigetta il ricorso originario.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 29 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di
Consiglio con l'intervento dei Signori:
..
IL SEGRETARIO
..
Depositata in Segreteria
Il 13/03/2008(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
..
- -
N.R.G. 4002/2007
RL
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