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mercoledì 26 marzo 2014

Cassazione: pennichella durante il lavoro? Scatta il licenziamento




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LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, 23-07-2008, n. 20326
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 giugno 1998/27 gennaio 1999 il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da G.M. nei confronti della ex datrice di lavoro ......, avverso la sentenza, in data 18 novembre 1996, con la quale il Pretore di Roma aveva rigettato la domanda del lavoratore, diretta a sentir dichiarare la illegittimità del licenziamento intimatogli in relazione all'addebito di essersi in varie occasioni addormentato mentre svolgeva le mansioni di guardia giurata.
Il Giudice di appello disattendeva l'assunto del lavoratore secondo cui l'inattività di controparte per un lungo periodo deponeva per l'accettazione delle giustificazioni e la rinuncia all'esercizio del potere disciplinare, sia perchè tale prospettazione, mai in precedenza dedotta, non si era concretizzata in una specifica censura alla sentenza del Pretore, sia perchè la stessa era contrastata dalla esplicita volontà della società di recedere dal rapporto a seguito di una attenta e complessiva valutazione dei fatti.
La sentenza del Tribunale veniva impugnata con ricorso per cassazione dal signor G.. La società resisteva.
Con sentenza n. 12129 del 20 febbraio/9 agosto 2002 questa Corte accoglieva il ricorso limitatamente alla doglianza di omessa valutazione circa la proporzionalità della sanzione.
Venivano rigettate, invece, le censure relative all'apprezzamento del materiale istruttorio e alla omessa valutazione delle richieste del lavoratore di essere adibito ad una ordinaria turnazione e non al solo turno notturno.
La causa, riassunta dinanzi al Giudice di rinvio designato (Corte di Appello di L'Aquila), veniva decisa con sentenza del 28 ottobre/16 novembre 2004.
La Corte territoriale, preso atto dei limiti del giudizio di rinvio come risultanti dalle indicazioni della sentenza rescindente, riteneva molto grave la condotta del lavoratore e quindi il licenziamento proporzionato; rigettava quindi la domanda del G..
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando due motivi di censura, G.M..
La Flash & Capitol s.p.a. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. La difesa del ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (primo motivo) e violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., e della L. n. 604 del 1966, art. 1, (secondo motivo).
Deduce che il Giudice del rinvio non ha adeguatamente valutato l'elemento soggettivo delle condotte contestate e le particolari circostanze in cui sono avvenuti i fatti.
Sostiene che le affermazioni della sentenza impugnata in punto proporzionalità non sono condivisibili, perchè è stato escluso il colpo di sonno senza alcuna spiegazione logico scientifica ed è stato ritenuto che il lavoratore fosse addormentato da tempo senza spiegare il perchè di tale convincimento.
Deduce la irrilevanza del fatto che il sedile dell'auto fosse reclinato, atteso che la datrice di lavoro non aveva dato disposizioni di tenerlo eretto; osserva che chi è adibito per almeno otto ore a stare fermo, a bordo di un'auto per riparasi dal freddo, può essere soggetto a colpi di sonno contro la sua volontà.
Aggiunge che, in ordine alla utilizzazione esclusiva del lavoratore nei turni notturni, contro la sua volontà, erroneamente è stata preferita la testimonianza Sacca a quella dei testi L.P. e D.A..
Osserva, ancora, che l'azienda, non esercitando per circa otto mesi, dopo gli episodi meno recenti (del luglio, novembre e dicembre 1995), il potere disciplinare, aveva lasciato intendere che il comportamento non era così grave. I Giudici non hanno tenuto conto della violazione dell'obbligo di buona fede, con la irrogazione della sanzione espulsiva senza che la stessa fosse preceduta da sanzioni di minore afflittività.
Deduce, infine, che non è stato considerato che l'azienda non ha subito alcun pregiudizio dalla condotta del lavoratore.
2. Il ricorso non è fondato.
Vanno preliminarmente dichiarate inammissibili le censure relative all'apprezzamento della prova testimoniale in ordine alle richieste di adibizione a turni a rotazione e non esclusivamente notturni, e alla valutazione del comportamento della società in relazione ai precedenti episodi, trattandosi di censure già disattese con la sentenza rescindente e non riproponibili in questa sede.
Come esattamente ha osservato il Giudice del rinvio, la causa è stata rimessa a L'Aquila solo per la valutazione della proporzionalità della sanzione.
I Giudici aquilani hanno ritenuto che gli episodi del 15 gennaio e del 6 febbraio 1996, contestati al lavoratore (trovato profondamente addormentato nella autovettura, durante il servizio di vigilanza, con il sedile reclinato) fossero particolarmente gravi, e quindi il licenziamento proporzionato, per una serie di circostanze:
1) il sedile reclinato lasciava intendere che il dipendente si era predisposto volontariamente al sonno;
2) il G. era stato rinvenuto non assopito ma profondamente addormentato;
3) la ripetitività degli episodi confermava che non si trattava di occasionale stati di stanchezza, e che comunque il lavoratore non aveva cercato di sottrarsi alle conseguenze dei momenti di sonnolenza;
4) il fatto che in alcuni episodi precedenti (valutati solo per apprezzare la gravita degli ultimi due) il lavoratore era stato trovato con la testa su un cuscino e coperto dal un plaid era ulteriore indice della piena volontarietà dell'inadempimento.
Si tratta di una valutazione completa ed argomentata, priva di errori logici o giuridici, cui il ricorrente si limita a contrapporre un diverso apprezzamento, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del soccombente alle spese (art. 385 c.p.c., comma 1).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di giudizio, in Euro 10,00, per spese ed Euro 2.200,00, per onorari, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008

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