Nuova pagina 1
LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, 23-07-2008, n. 20326
Cass. civ. Sez. lavoro, 23-07-2008, n. 20326
Svolgimento del processo
Con
sentenza del 26 giugno 1998/27 gennaio 1999 il Tribunale di Roma
rigettava l'appello proposto da G.M. nei confronti della ex datrice di
lavoro ......, avverso la sentenza, in data 18 novembre 1996, con la
quale il Pretore di Roma aveva rigettato la domanda del lavoratore,
diretta a sentir dichiarare la illegittimità del licenziamento
intimatogli in relazione all'addebito di essersi in varie occasioni
addormentato mentre svolgeva le mansioni di guardia giurata.
Il
Giudice di appello disattendeva l'assunto del lavoratore secondo cui
l'inattività di controparte per un lungo periodo deponeva per
l'accettazione delle giustificazioni e la rinuncia all'esercizio del
potere disciplinare, sia perchè tale prospettazione, mai in precedenza
dedotta, non si era concretizzata in una specifica censura alla sentenza
del Pretore, sia perchè la stessa era contrastata dalla esplicita
volontà della società di recedere dal rapporto a seguito di una attenta e
complessiva valutazione dei fatti.
La sentenza del Tribunale veniva impugnata con ricorso per cassazione dal signor G.. La società resisteva.
Con
sentenza n. 12129 del 20 febbraio/9 agosto 2002 questa Corte accoglieva
il ricorso limitatamente alla doglianza di omessa valutazione circa la
proporzionalità della sanzione.
Venivano
rigettate, invece, le censure relative all'apprezzamento del materiale
istruttorio e alla omessa valutazione delle richieste del lavoratore di
essere adibito ad una ordinaria turnazione e non al solo turno notturno.
La
causa, riassunta dinanzi al Giudice di rinvio designato (Corte di
Appello di L'Aquila), veniva decisa con sentenza del 28 ottobre/16
novembre 2004.
La Corte territoriale, preso
atto dei limiti del giudizio di rinvio come risultanti dalle indicazioni
della sentenza rescindente, riteneva molto grave la condotta del
lavoratore e quindi il licenziamento proporzionato; rigettava quindi la
domanda del G..
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando due motivi di censura, G.M..
La Flash & Capitol s.p.a. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1.
La difesa del ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia (primo motivo) e
violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., e della L. n. 604 del 1966, art. 1, (secondo motivo).
Deduce
che il Giudice del rinvio non ha adeguatamente valutato l'elemento
soggettivo delle condotte contestate e le particolari circostanze in cui
sono avvenuti i fatti.
Sostiene che le
affermazioni della sentenza impugnata in punto proporzionalità non sono
condivisibili, perchè è stato escluso il colpo di sonno senza alcuna
spiegazione logico scientifica ed è stato ritenuto che il lavoratore
fosse addormentato da tempo senza spiegare il perchè di tale
convincimento.
Deduce la irrilevanza del fatto
che il sedile dell'auto fosse reclinato, atteso che la datrice di
lavoro non aveva dato disposizioni di tenerlo eretto; osserva che chi è
adibito per almeno otto ore a stare fermo, a bordo di un'auto per
riparasi dal freddo, può essere soggetto a colpi di sonno contro la sua
volontà.
Aggiunge che, in ordine alla
utilizzazione esclusiva del lavoratore nei turni notturni, contro la sua
volontà, erroneamente è stata preferita la testimonianza Sacca a quella
dei testi L.P. e D.A..
Osserva, ancora, che
l'azienda, non esercitando per circa otto mesi, dopo gli episodi meno
recenti (del luglio, novembre e dicembre 1995), il potere disciplinare,
aveva lasciato intendere che il comportamento non era così grave. I
Giudici non hanno tenuto conto della violazione dell'obbligo di buona
fede, con la irrogazione della sanzione espulsiva senza che la stessa
fosse preceduta da sanzioni di minore afflittività.
Deduce, infine, che non è stato considerato che l'azienda non ha subito alcun pregiudizio dalla condotta del lavoratore.
2. Il ricorso non è fondato.
Vanno
preliminarmente dichiarate inammissibili le censure relative
all'apprezzamento della prova testimoniale in ordine alle richieste di
adibizione a turni a rotazione e non esclusivamente notturni, e alla
valutazione del comportamento della società in relazione ai precedenti
episodi, trattandosi di censure già disattese con la sentenza
rescindente e non riproponibili in questa sede.
Come
esattamente ha osservato il Giudice del rinvio, la causa è stata
rimessa a L'Aquila solo per la valutazione della proporzionalità della
sanzione.
I Giudici aquilani hanno ritenuto
che gli episodi del 15 gennaio e del 6 febbraio 1996, contestati al
lavoratore (trovato profondamente addormentato nella autovettura,
durante il servizio di vigilanza, con il sedile reclinato) fossero
particolarmente gravi, e quindi il licenziamento proporzionato, per una
serie di circostanze:
1) il sedile reclinato lasciava intendere che il dipendente si era predisposto volontariamente al sonno;
2) il G. era stato rinvenuto non assopito ma profondamente addormentato;
3)
la ripetitività degli episodi confermava che non si trattava di
occasionale stati di stanchezza, e che comunque il lavoratore non aveva
cercato di sottrarsi alle conseguenze dei momenti di sonnolenza;
4)
il fatto che in alcuni episodi precedenti (valutati solo per apprezzare
la gravita degli ultimi due) il lavoratore era stato trovato con la
testa su un cuscino e coperto dal un plaid era ulteriore indice della
piena volontarietà dell'inadempimento.
Si
tratta di una valutazione completa ed argomentata, priva di errori
logici o giuridici, cui il ricorrente si limita a contrapporre un
diverso apprezzamento, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del soccombente alle spese (art. 385 c.p.c., comma 1).
P.Q.M.
La
Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in
favore della resistente, delle spese di giudizio, in Euro 10,00, per
spese ed Euro 2.200,00, per onorari, oltre spese generali, IVA e
contributo previdenziale.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008
Nessun commento:
Posta un commento