IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 889, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di
seguito denominato "codice", che prevede la possibilita' di
richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato,
per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze
armate, nonche' l'art. 1006 che esplicitamente estende tale facolta'
nei confronti dei militari di truppa, con provvedimento del Ministro
della difesa;
Visto l'art. 986 commi 1, lettera a), e 2, del codice, il quale
dispone che il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio
d'autorita', con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme
e nei casi previsti dallo stesso codice;
Visto l'art. 997 comma 1, lettera b), del codice, che prevede
l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di
complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento
prescritti per le singole Forze armate; nonche' l'art. 939, comma 2,
in forza del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le
norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;
Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che prevedono i
requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento
delle varie Armi e specialita' dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica nonche' dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata la necessita' di provvedere, per l'anno 2015,
all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in
congedo illimitato;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2015 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi
di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi
militari, per aggiornamento e addestramento:
a) per l'Esercito, 17 ufficiali per periodi di 95 giorni (5 + 45
+ 45 gg.) ovvero 36 ufficiali per periodi di 45 giorni o 324
ufficiali per periodi di 5 giorni ovvero, in funzione dei diversi
requisiti essenziali inerenti al grado, ai Corpi e alle Armi di
appartenenza, tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari
complessivamente a 5 ufficiali in ragione d'anno;
b) per la Marina militare, 24 ufficiali per periodi di 30 giorni,
pari a 2 ufficiali in ragione d'anno.
Art. 2
1. Con successivo decreto saranno previsti per ogni Arma, Corpo,
Servizio, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da
richiamare, nonche' i tempi, i modi e la durata del richiamo.
Art. 3
1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto
riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Roma, 24 aprile 2015
Il Ministro: Pinotti
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