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martedì 26 giugno 2018

TAR 2018: “afferma che lo stress cui sono sottoposti i soggetti impiegati nelle Forze dell’Ordine sarebbe sufficiente a scatenare l’insorgenza di malattie autoimmuni.”



TAR 2018: “afferma che lo stress cui sono sottoposti i soggetti impiegati nelle Forze dell’Ordine sarebbe sufficiente a scatenare l’insorgenza di malattie autoimmuni.”


Pubblicato il 21/05/2018

N. 05600/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06954/2007 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6954 del 2007, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto ministeriale n. XXX/N, datato 11.05.2007, del parere-delibera n. XXX del 15.12.2006 del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze; nonché, ove necessario, dei verbali n. 1161 del 26.10.2004 e n. 362 del 14.3.2006 della CMO di Milano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame, il Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri ricorrente impugna il Decreto n. XXX/N del 11.05.2007, del parere-delibera n. XXX del 15.12.2006 con cui l’istanza di concessione dell’equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “-OMISSIS-” è stata rigettata, sulla base del parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, anch’esso oggetto di impugnativa.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illlogicità; difetto d’istruttoria e difetto di motivazione; violazione degli artt. 3, 4, 6, 7, 8 della legge n. 241 del 1990; violazione del principio di buona amministrazione e del contraddittorio; ingiustizia manifesta; mancata indicazione del responsabile del procedimento; mancata considerazione del parere della CMO; 2) contraddittorietà tra provvedimento con cui viene dichiarato inabile a svolgere servizi esterni ed incarichi stressanti e negazione dell’influenza patogena dello stress.;

In sostanza, il ricorrente sostiene che il Comitato di Verifica non avrebbe tenuto conto che il servizio da lui svolto, fuori dalle ordinarie condizioni di lavoro ed in situazioni di particolare stress, avrebbe inciso come concausale sull'insorgenza della patologia; di cui l’interessato contesta decisamente l’etiologia genetica asserendo che nessun membro della sua famiglia ne è affetto.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato chiedendo il rigetto del ricorso.

Con Ordinanza Presidenziale n. 43/2010 con cui sono stati disposti incombenti istruttori volti ad acquisire una documentata relazione di chiarimenti sulle censure contenute nel ricorso.

Con Ordinanza Collegiale n. 8851/2017 con cui sono stati reiterati i suddetti incombenti istruttori, chiedendo, in particolare, di relazionare sulla natura ereditaria o meno del -OMISSIS- di cui il ricorrente nega la familiarità e di essere portatore.

Con Ordinanza Collegiale n. 12489/2017, ritenuta insufficiente la relazione depositata dalla resistente relativamente ai chiarimenti richiesti in merito alla questione sopraindicata, è stata disposta un’apposita verificazione finalizzata a valutare l’attendibilità dell’esclusione del nesso di causalità sulla base dell’asserita natura ereditaria della patologia predetta.

Il ricorrente, in data 20.3.2018, ha depositato il parere di una specialista endocrinologa che da un lato contesta che si tratti di malattia autoimmune, nella documentazione visionata dalla stessa, non era rilevata la presenza di anticorpi anti THS, dall’altro lato, afferma che lo stress cui sono sottoposti i soggetti impiegati nelle Forze dell’Ordine sarebbe sufficiente a scatenare l’insorgenza di malattie autoimmuni.

In data 21.3.2018, è stata depositata la relazione dell’organo incaricato della verificazione con cui si chiarisce che si tratta di una patologia a base autoimmune, d’origine genetica/ereditaria, precisando, altresì, che la circostanza che, al momento, non vi siano altri familiari affetti dalla medesima patologia risulta ininfluente, trattandosi di evenienza comune ad altre patologie simili.

Con memoria depositata in vista della trattazione del merito, il ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni.

All’udienza pubblica del 21.3.2018 la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Sull’origine genetico-ereditaria della patologia in contestazione non residuano dubbi, alla luce della letteratura scientifica richiamata dal Collegio verificatore, nel caso in esame, nonché in numerosi precedenti analoghi (vedi, per tutte, di recente, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1435/2017, che ritiene legittimo il parere del Comitato di Verifica che, nel motivare il provvedimento negativo adottato, ha evidenziato le cause che, secondo le attuali conoscenze scientifiche e gli elementi statistici disponibili, sono ritenute alla base della patologia denunciata”).

L’asserita influenza scatenante dello stress subito dal ricorrente nello svolgimento attività di servizio svolte è stata dedotta in modo generico, facendo riferimento a modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che sono quelle tipiche che caratterizzano le funzioni nelle Forze dell’Ordine, con impiego anche in missioni operative.

Ne consegue che la generica asserzione da parte del ricorrente e della specialista dell’esposizione a stress non è sufficiente ad inficiare l’attendibilità del giudizio eziologico espressa dal Comitato di Verifica: secondo l’orientamento più recente, al fine del riconoscimento del nesso di causalità-concausalità, il ruolo concausale del fattore "stress mentale e fisico", non è sufficiente che l'attore si limiti ad enunciare genericamente di aver operato in condizioni lavorative stressanti, ma egli ha l’onere di dimostrare l'efficacia causale di fattore di rischio nel caso concreto, evidenziando il nesso con riferimento alla diversa tipologia dell'attività lavorativa nelle specifiche circostanze che ne caratterizzano lo svolgimento; escludendo che il rapporto causa/effetto possa essere basato su valutazioni probabilistiche, dovendo invece essere individuato con un grado di consistente certezza sul piano tecnico-amministrativo e medico -legale (Cons. Stato, sez. IV, n. 2239/2008); affinché lo "stress" possa aver svolto un ruolo concausale nell'evenienza dell'evento lesivo, occorre dimostrare che esso abbia rappresentato un elemento di "rischio specifico" (quello che assume forma propria per determinate professioni: es. folgorazione per l'elettricista) o "generico aggravato" (quello che consiste nell'esposizione a cause lesive le quali, pur potendo investire qualsiasi persona, si dimostrano più frequentemente attive rispetto a certe categorie: es. insolazione nei lavoratori all'aperto) e non meramente generico, qual è la comune circostanza di essere stato adibito a mansioni comportanti turni, continuità dell’attività, salto dei pasti etc. (T.A.R. Lombardia n. 424/2014 cit.). In tale prospettiva è stato ritenuto che non è sufficiente la prova di essere stato sottoposto a lavori particolarmente stressanti e protratti per lungo tempo, ma occorre dare la dimostrazione specifica dell’efficacia causale di tale fattore rischio (stress) nel caso concreto con riferimento alla diversa tipologia dell’attività lavorativa nelle specifiche circostanze che ne caratterizzano svolgimento (sicché non si tratta di causalità "di" servizio” genericamente inteso, ma "del" servizio in concreto prestato) (Tar Lazio, Roma, sez. III n. 309/201 su un caso di infarto del miocardio). Occorre cioè provare che si tratta “di condizioni di lavoro particolarmente gravose eccezionali ed esorbitanti rispetto alle ordinarie mansioni”, cioè di fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (TAR Lazio, I, 3 aprile 2008 n. 2828; sez. I, 3 dicembre 2010, n.35286; sez. I, 1 gennaio 2010, n. 192; sez. II, 5 gennaio 2011, n. 27; TAR Lazio, sez. II, 5 gennaio 2011, n. 27; T.A.R. Lecce sez. II 12 settembre 2012 n. 1522; Cons. Stato, 11 maggio 2007, n. 2274).

Ugualmente sottoposto allo stesso onere della prova il fatto della positività degli esami relativi degli anticorpi attestanti la natura autoimmune della patologia in questione, ventilata dalla specialista consultata privatamente dal ricorrente, la quale, peraltro, si limita solo ad asserire di non averne rilevato la presenza nella documentazione prodotta, ma non si spinge ad affermare che tali analisi siano state effettuate ed abbiano dato esito negativo, né tantomeno contesta la sufficienza degli altri esami strumentali effettuati a formulare la diagnosi della malattia in contestazione.

Per quanto riguarda le doglianze relative al diniego della riconducibilità a causa di servizio all’ulteriore infermità – -OMISSIS-– risultano anch’esse infondate.

Anche in questo caso, il Comitato di Verifica ha escluso la riconducibilità di tale patologia all’attività lavorativa in quanto, in assenza di comprovati traumi o microtraumi continuativi, deve essere ricondotta a fattori d’origine costituzionale.

Non sono perciò ravvisabili i vizi di legittimità dedotti: il competente organo tecnico della PA ha escluso il nesso anche solo concausale con l’attività di servizio sull’insorgenza della patologia artrosica, riconducibile alla degenerazione compatibile con l’età, osservando che non si erano verificati incidenti di natura traumatica e escludendo che l’ordinario servizio di istituto presentasse quelle caratteristiche di impegno fisico tale da provocare micro-traumi continuativi atti a determinare l’insorgenza o l’aggravamento dell’artrosi.

Valgono pertanto le stesse considerazioni sopra svolte: il giudizio eziologico non è stato adeguatamente confutato dal ricorrente, come sarebbe stato suo onere, dimostrando, sulla base della documentazione di servizio, di aver riportato infortuni o essere stato impiegato in condizioni tali da aver provocato continuativamente microtraumi.

In conclusione, con riferimento ad entrambe le patologie il Comitato di verifica ha ritenuto che le mansioni ordinarie svolte dal ricorrente non fossero sufficienti a contribuire a scatenare la patologia autoimmune o a determinare l’artrosi cervicale, secondo una valutazione che è sindacabile in questa sede di giudizio di legittimità solo sotto il profilo dell’errore manifesto di apprezzamento, non ravvisabile nel caso in esame; valutazione che risulta invece plausibile e che non è stata adeguatamente confutata dal ricorrente comprovando la straordinarietà degli impieghi e delle condizioni lavorative - che invece richiama situazioni di impiego tipiche del personale impegnato nell’Arma, le quali, secondo un criterio di giudizio che non risulta illogico o in palese contrasto con l’evidenza, non sono state considerate atte a determinare gli effetti patogeni in questione – com’era invece suo compito, dato che l’onere della prova dell’eccezionalità di tali circostanze e della loro efficienza causale incombe sull’attore secondo la regola generale posta dall’art. 2697 cod. civ.

Per tali ragioni detta prova, come chiarito da ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, non può nemmeno essere raggiunta facendo riferimento alla diversa opinione espressa da un medico di parte o da un consulente tecnico nominato dal Tribunale, non essendo possibile un utilizzo in funzione sostitutiva del giudizio eziologico espresso dal competente collegio di esperti appositamente chiamato a pronunciarsi sul nesso causale.

Come chiarito dalla giurisprudenza in materia, la CTU è utilizzabile esclusivamente, nell’ottica del sindacato “debole” o di ragionevolezza - al fine di verificare l’esistenza di profili di inattendibilità della pronuncia, che non sono, nella specie, revocati in dubbio – considerato peraltro che in seno al Comitato per la verifica delle cause di servizio “sono presenti soggetti di diversa estrazione e dotati di diverse competenze tecniche, scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia anche ad ordinamento civile il Comitato è inoltre integrato da ufficiali o funzionari del corpo o dell’amministrazione di appartenenza” per cui, anche ove il CTU si esprime nel senso della possibile dipendenza di una patologia da causa di servizio, comunque “l’accertamento in concreto di tale dipendenza con il servizio svolto dall’interessato non può tuttavia che essere effettuato dalla apposita Commissione, le cui competenze, come si è detto, anche per la variegata e qualificata estrazione tecnica dei suoi componenti, sono diverse e non possono essere sostituite da una valutazione di natura tecnica ( per sua natura parziale e quindi limitata) compiuta da un soggetto estraneo all’amministrazione (il C.T.U.), che tutte quelle competenze non può assommare” (sent. 3621/2011 cit.). In conclusione la CTU può essere disposta solo al fine di verificare l`attendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni espresse dal suddetto Collegio, ma non per sostituire il giudizio a questo riservato (vedi, tra tante, Cons. St., Sez. IV, n. 31/2013).

Infine, per completezza, va osservato che non è nemmeno ravvisabile un contrasto tra le conclusioni espresse dalla CMO e dal Comitato di verifica, sicchè la denunciata illogicità della motivazione del provvedimento impugnato non sarebbe prospettabile neppure solo tale profilo, dato che il parere espresso dal predetto Comitato, proprio in ragione della sua competenza e composizione - quale organo imparziale in ragione della sua composizione, e pertanto idoneo a garantire il buon andamento della P.A. –ha una rilevanza maggiore rispetto ai pareri forniti dagli altri organi tecnici - quali le Commissioni Medico Ospedaliere – e costituisce il momento finale dell'istruttoria prevista all'uopo dalla normativa di settore, in cui confluiscono, per essere assorbite, tutte la fasi preliminari del procedimento, che in detta sede vengono definitivamente composte, ove in ipotesi confliggenti; sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi. In tali termini il rapporto tra i due organi è stato chiarito dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, che all’art. 11 espressamente prevede che compito della Commissione è solo la diagnosi sull'infermità, sulla sua effettiva esistenza e gravità, l'indicazione della categoria, il giudizio di idoneità al servizio, mentre il Comitato di verifica ha competenza esclusiva ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione, e pronunciarsi con parere motivato sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio.

Va infine disatteso anche il secondo mezzo di gravame - con cui il ricorrente sostiene che la PA incorre in contraddittorietà, laddove esclude che il ricorrente possa essere adibito ad incarichi stressanti o a svolgere servizi esterni, in tal modo implicitamente riconoscendo l’influenza patogena dello stress – dato che, in tal modo, la PA si limita semplicemente a disporre l’impiego in attività compatibili del ricorrente, preso atto delle sue attuali condizioni, che costituiscono la conseguenza della patologia in contestazione (che ne limita le capacità) e non l’origine della stessa.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, viste le condizioni personali del ricorrente, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, escluso le spese per il compenso dell’organismo verificatore, come da nota spese prodotta e non contestata dalle parti, che restano a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese per la verificazione in favore del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale di Sanità-Servizio Affari generali Sanità, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00).

Compensa integralmente tra le parti le altre spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Paola Patatini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Floriana Rizzetto
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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