Consiglio di Stato
giugno 2018: “Il provvedimento gravato, basato sul parere
vincolante del C.V.C.S., risulta adeguatamente istruito e motivato e
non presenta vizi di illogicità e contraddittorietà.”
Numero 01545/2018 e
data 15/06/2018 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione
del 16 maggio 2018
NUMERO AFFARE
00557/2018
OGGETTO:
Ministero
dell'interno.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’assistente
capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, per l’annullamento del
decreto n. xxx/16N del 12 settembre 2016 e del parere n. 82301/2012
del 5 marzo 2014, con i quali non gli è stata riconosciuta la
dipendenza da causa di servizio di infermità.
LA SEZIONE
Vista la relazione
12 marzo 2018 prot. n. 333-A/U.C./85303/2897/E.I., con la quale il
Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha
chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso,
datato 12 dicembre 2016 e notificato in data 20 dicembre 2016;
esaminati gli atti e
udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
Premesso.
1. L’assistente
capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, con istanza protocollata in
data 14 febbraio 2008, aveva chiesto il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio per l’infermità “-OMISSIS-” e
la conseguente concessione del beneficio dell’equo indennizzo.
2. Con processo
verbale mod. BL/B n. xxx del 18 febbraio 2010 la Commissione medica
ospedaliera (C.M.O.) di Firenze accertava l’esistenza
dell’infermità lamentata, giudicandola ascrivibile, ai fini
dell’equo indennizzo, alla 8^ categoria Tab. A.
In sede di
istruttoria, l’Amministrazione richiedeva il parere del Comitato di
verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) come previsti dall’art.
7 del d.P.R. n. 461 del 2001 (Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità
da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).
Il predetto
Comitato, esaminati gli atti ed il verbale della Commissione medica
ospedaliera, con delibera del 5 marzo 2014, adunanza n. 75/2014, ha
negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
predetta infermità.
3. In linea con il
suddetto parere veniva emesso il decreto ministeriale n. xxx/16N del
12 settembre 2016, con il quale è stato negato il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità e
respinta l’istanza di riconoscimento di equo indennizzo.
4. Avverso il
suddetto provvedimento insorge l’interessato con il presente
ricorso, deducendo i seguenti vizi:
- irragionevolezza
manifesta e palese travisamento dei fatti;
- violazione e falsa
applicazione del D.P.R. 3.5.57 n. 686 e della L. 23.12.1970 n. 1094;
- violazione della
legge 7.8.90 n. 241;
- violazione dei
normali canoni di attendibilità in relazione alla scienza medica per
non essere stata presa in considerazione la sussistenza di
circostanze di fatto quale l’eccezione gravosità del servizio di
vigilanza stradale e sicurezza della circolazione.
5. Il Ministero
riferente, nella propria relazione, ha rappresentato:
- che per effetto
del citato d.P.R. n. 461 del 2001 la C.M.O. è competente a
pronunciarsi in via esclusiva sulla classificazione della malattia,
mentre il C.V.C.S. è l’unico organo titolato ad accertare la
riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di
un’infermità o lesione sofferta per fatti di servizio ed il
rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione stessa,
esprimendo un parere vincolante sulla scorta delle valutazioni
diagnostiche effettuate dalla C.M.O.;
- che tale giudizio,
oltre ad essere obbligatorio (art. 14 del d.P.R. n. 461/2001) è
“vincolante ed insurrogabile ai fini del riconoscimento della
dipendenza di infermità da fatti di servizio, atteso che
l’Amministrazione deve adottare il provvedimento conformemente al
giudizio dell’Organo collegiale”;
- che il giudizio
espresso dal predetto organo tecnico appare “attendibile, congruo e
adeguatamente motivato, nonché privo di elementi di irragionevolezza
o di illogicità” stanti le ragioni tecnico-sanitarie che ne hanno
determinato la pronuncia;
- che la
certificazione medica di parte prodotta dal ricorrente, non ha
rilevanza quando risulti in contrasto con i referti emessi dagli
organi tecnici della stessa Amministrazione.
L’Amministrazione
riferente conclude per il rigetto del ricorso in quanto infondato nel
merito.
Considerato.
6. Il d.P.R. n.
461/2001 – “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti
per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e
dell’equo indennizzo, nonché peril funzionamento e la composizione
del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie” – ha
riformato la procedura per il riconoscimento della causa di servizio
affidando alla Commissione medica ospedaliera il compito di
pronunciarsi solo sull’esistenza dell’infermità e al Comitato di
verifica per le cause di servizio quello di accertare, ai sensi
dell’art. 11, comma 1, del citato d.P.R. n. 461/2001, “la
riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di
infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto
causale tra i fatti e l’infermità o lesione”.
Pertanto, il
Comitato di verifica – che deve basare il proprio parere
sull’accertamento diagnostico effettuato dalla Commissione medica
di cui all’art. 6 del medesimo d.P.R. n. 461 – rappresenta
l’unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa
la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia accertata
dalla Commissione medica di cui all’art. 6 del medesimo d.P.R. n.
461 (Cons. Stato, Sez. I, n. 11300/2011; n. 00210/2015).
L’Amministrazione
è quindi tenuta a conformarsi al parere espresso dal Comitato di
verifica (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1889/2009).
Al riguardo, va
peraltro richiamata la costante giurisprudenza amministrativa secondo
cui i giudizi medico-legali espressi da organi tecnici istituzionali,
quali il Comitato di verifica di che trattasi, sono sottratti al
sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che per le
ipotesi di violazione di legge e di eccesso di potere per illogicità
e contraddittorietà.
7. Premesso quanto
sopra, venendo al caso di specie, si rileva che il provvedimento
impugnato è vincolato al giudizio di non dipendenza da cause di
servizio dell’infermità espresso dal C.V.C.S., il cui parere è
espressamente richiamato e allegato al decreto stesso.
Per quanto concerne
la documentazione medica di parte prodotta dal ricorrente, in base al
consolidato orientamento della Sezione, tali valutazioni non hanno
rilevanza qualora risultino in contrasto con i referti emessi dagli
organi tecnico-istituzionali dell’Amministrazione.
Il provvedimento
gravato, basato sul parere vincolante del C.V.C.S., risulta
adeguatamente istruito e motivato e non presenta vizi di illogicità
e contraddittorietà.
8. In conclusione,
alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso è infondato e
va respinto.
P.Q.M.
esprime il parere
che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE F/F
Antimo Prosperi
Dante D'Alessio
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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