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martedì 26 giugno 2018

Consiglio di Stato giugno 2018: “Il provvedimento gravato, basato sul parere vincolante del C.V.C.S., risulta adeguatamente istruito e motivato e non presenta vizi di illogicità e contraddittorietà.”



Consiglio di Stato giugno 2018: “Il provvedimento gravato, basato sul parere vincolante del C.V.C.S., risulta adeguatamente istruito e motivato e non presenta vizi di illogicità e contraddittorietà.”



Numero 01545/2018 e data 15/06/2018 Spedizione

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 16 maggio 2018

NUMERO AFFARE 00557/2018

OGGETTO:

Ministero dell'interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’assistente capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, per l’annullamento del decreto n. xxx/16N del 12 settembre 2016 e del parere n. 82301/2012 del 5 marzo 2014, con i quali non gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di infermità.

LA SEZIONE

Vista la relazione 12 marzo 2018 prot. n. 333-A/U.C./85303/2897/E.I., con la quale il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, datato 12 dicembre 2016 e notificato in data 20 dicembre 2016;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.

Premesso.

1. L’assistente capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, con istanza protocollata in data 14 febbraio 2008, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “-OMISSIS-” e la conseguente concessione del beneficio dell’equo indennizzo.

2. Con processo verbale mod. BL/B n. xxx del 18 febbraio 2010 la Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) di Firenze accertava l’esistenza dell’infermità lamentata, giudicandola ascrivibile, ai fini dell’equo indennizzo, alla 8^ categoria Tab. A.

In sede di istruttoria, l’Amministrazione richiedeva il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) come previsti dall’art. 7 del d.P.R. n. 461 del 2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).

Il predetto Comitato, esaminati gli atti ed il verbale della Commissione medica ospedaliera, con delibera del 5 marzo 2014, adunanza n. 75/2014, ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità.

3. In linea con il suddetto parere veniva emesso il decreto ministeriale n. xxx/16N del 12 settembre 2016, con il quale è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lamentata infermità e respinta l’istanza di riconoscimento di equo indennizzo.

4. Avverso il suddetto provvedimento insorge l’interessato con il presente ricorso, deducendo i seguenti vizi:

- irragionevolezza manifesta e palese travisamento dei fatti;

- violazione e falsa applicazione del D.P.R. 3.5.57 n. 686 e della L. 23.12.1970 n. 1094;

- violazione della legge 7.8.90 n. 241;

- violazione dei normali canoni di attendibilità in relazione alla scienza medica per non essere stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto quale l’eccezione gravosità del servizio di vigilanza stradale e sicurezza della circolazione.

5. Il Ministero riferente, nella propria relazione, ha rappresentato:

- che per effetto del citato d.P.R. n. 461 del 2001 la C.M.O. è competente a pronunciarsi in via esclusiva sulla classificazione della malattia, mentre il C.V.C.S. è l’unico organo titolato ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di un’infermità o lesione sofferta per fatti di servizio ed il rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione stessa, esprimendo un parere vincolante sulla scorta delle valutazioni diagnostiche effettuate dalla C.M.O.;

- che tale giudizio, oltre ad essere obbligatorio (art. 14 del d.P.R. n. 461/2001) è “vincolante ed insurrogabile ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, atteso che l’Amministrazione deve adottare il provvedimento conformemente al giudizio dell’Organo collegiale”;

- che il giudizio espresso dal predetto organo tecnico appare “attendibile, congruo e adeguatamente motivato, nonché privo di elementi di irragionevolezza o di illogicità” stanti le ragioni tecnico-sanitarie che ne hanno determinato la pronuncia;

- che la certificazione medica di parte prodotta dal ricorrente, non ha rilevanza quando risulti in contrasto con i referti emessi dagli organi tecnici della stessa Amministrazione.

L’Amministrazione riferente conclude per il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.

Considerato.

6. Il d.P.R. n. 461/2001 – “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché peril funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie” – ha riformato la procedura per il riconoscimento della causa di servizio affidando alla Commissione medica ospedaliera il compito di pronunciarsi solo sull’esistenza dell’infermità e al Comitato di verifica per le cause di servizio quello di accertare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del citato d.P.R. n. 461/2001, “la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”.

Pertanto, il Comitato di verifica – che deve basare il proprio parere sull’accertamento diagnostico effettuato dalla Commissione medica di cui all’art. 6 del medesimo d.P.R. n. 461 – rappresenta l’unico organo competente ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia accertata dalla Commissione medica di cui all’art. 6 del medesimo d.P.R. n. 461 (Cons. Stato, Sez. I, n. 11300/2011; n. 00210/2015).

L’Amministrazione è quindi tenuta a conformarsi al parere espresso dal Comitato di verifica (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1889/2009).

Al riguardo, va peraltro richiamata la costante giurisprudenza amministrativa secondo cui i giudizi medico-legali espressi da organi tecnici istituzionali, quali il Comitato di verifica di che trattasi, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che per le ipotesi di violazione di legge e di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

7. Premesso quanto sopra, venendo al caso di specie, si rileva che il provvedimento impugnato è vincolato al giudizio di non dipendenza da cause di servizio dell’infermità espresso dal C.V.C.S., il cui parere è espressamente richiamato e allegato al decreto stesso.

Per quanto concerne la documentazione medica di parte prodotta dal ricorrente, in base al consolidato orientamento della Sezione, tali valutazioni non hanno rilevanza qualora risultino in contrasto con i referti emessi dagli organi tecnico-istituzionali dell’Amministrazione.

Il provvedimento gravato, basato sul parere vincolante del C.V.C.S., risulta adeguatamente istruito e motivato e non presenta vizi di illogicità e contraddittorietà.

8. In conclusione, alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Antimo Prosperi Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa

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