Consiglio di Stato
giugno 2018: “OMISSIS-chiedeva il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio dell’infermità dal medesimo sofferta e la
corresponsione del relativo equo indennizzo.”
Numero 01511/2018 e
data 11/06/2018 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione
del 18 aprile 2018 e del 23 maggio 2018
NUMERO AFFARE
00482/2016
OGGETTO:
Ministero della
difesa.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal-OMISSIS-,
di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della patologia dal medesimo sofferta, nonché di ogni altro
provvedimento antecedente, conseguente, connesso e/o presupposto a
quello impugnato.
LA SEZIONE
-OMISSIS-, con la
quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare in
oggetto;
Visti gli artt. 22,
comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Esaminati gli atti e
udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.
Premesso e
considerato.
1. -OMISSIS-chiedeva
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell’infermità dal medesimo sofferta e la corresponsione del
relativo equo indennizzo.
-OMISSIS-
“-OMISSIS-”, ritenuta ascrivibile all’ottava categoria della
Tab. A.
-OMISSIS- riteneva
tale l’infermità come non dipendente da causa di servizio.
-OMISSIS-il
Ministero della difesa, conformandosi al parere del CVCS, dichiarava
la succitata patologia come non dipendente da causa di servizio e
respingeva l’istanza di riconoscimento dell’equo indennizzo.
2. Con il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il
-OMISSIS-, ritenendolo illegittimo.
3. Con la relazione
istruttoria in epigrafe il Ministero riferente si è espresso per il
rigetto nel merito del ricorso in esame.
4. Tanto premesso,
la Sezione non può esimersi dal rilevare che, in atti, non risulta
depositata la documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero
della difesa al CVCS -OMISSIS-.
La Sezione,
pertanto, invita l’Amministrazione a trasmettere tale
documentazione, ritenendo la medesima necessaria ai fini delle
conseguenti decisioni da assumere.
Con l’occasione la
Sezione invita, altresì, l’Amministrazione a fornire alla Sezione
stessa puntuali informazioni in merito all’eventuale presentazione,
da parte del ricorrente, di repliche o controdeduzioni rispetto a
quanto rilevato nella relazione istruttoria in epigrafe,-OMISSIS-.
La Sezione, infine,
invita l’Amministrazione a svolgere i succitati adempimenti nel
termine di 60 giorni decorrente dalla ricezione del presente parere
interlocutorio.
P.Q.M.
La Sezione,
impregiudicata ogni questione in rito e nel merito, invita
l’Amministrazione a provvedere agli adempimenti di cui in
motivazione nelle forme e nei termini ivi previsti, sospendendo nelle
more l’esame del ricorso.
Manda alla
segreteria per la trasmissione del presente parere al ricorrente.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui agli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2
del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere,
in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere,
all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo
a rivelare lo stato di salute della parte.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Claudio Boccia
Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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