DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2020, n. 38
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva
98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a
bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i
porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli
Stati membri. (20G00056)
(GU n.135 del 27-5-2020)
Vigente al: 11-6-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 18 e l'allegato A n. 8;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati);
Vista la direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE
del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli
Stati membri;
Vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati
membri della Comunita';
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e
alle comunicazioni elettroniche);
Vista la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della
navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in
mare;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della
professione di raccomandatario marittimo;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante
attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli
obblighi dello Stato di bandiera;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989,
n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13
ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del
Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e
verso i porti degli Stati membri della Comunita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre
1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nell'adunanza del 23 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la
pubblica amministrazione e dell'istruzione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di comunicazione del
numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da
passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e
accrescere la possibilita' di salvataggio dei passeggeri e dei membri
dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano
viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunita' nei casi di
emergenza, nonche' di garantire una gestione piu' efficace delle
operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli
incidenti in mare.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «addetto alla registrazione dei passeggeri»: il responsabile
incaricato da una societa' di adempiere gli obblighi imposti dal
codice ISM, ove applicabile, o un'altra persona incaricata da una
societa' di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo
della nave da passeggeri di sua gestione;
b) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) «area portuale»: un'area come definita dall'articolo 1, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
d) «autorita' designata»: l'autorita' di cui all'articolo 3, comma
1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 662;
e) «autorita' marittima»: gli uffici marittimi in conformita' alle
attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della
navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto.
Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi in cui ha
sede la societa' della nave, o, qualora all'estero, gli uffici
marittimi di iscrizione delle stesse;
f) «Codice ISM»: il codice internazionale di gestione della
sicurezza delle operazioni delle navi e per la prevenzione
dell'inquinamento adottato dall'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993,
come emendato;
g) «interfaccia unica nazionale»: il sistema informativo per la
gestione amministrativa delle attivita' portuali (PMIS - Port
management Information System) di cui all'articolo 8, comma 10,
lettera b), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
h) «miglio»: la lunghezza equivalente a 1852 metri;
i) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave o unita' veloce che
trasporti piu' di dodici passeggeri;
l) «onda significativa»: l'onda media di cui all'articolo 1, comma
1, lettera bb), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
m) «Paese terzo»: ogni Stato che non sia uno Stato membro;
n) «persone»: tutte le persone a bordo senza distinzione di eta';
o) «raccomandatario marittimo»: il soggetto di cui all'articolo 2
della legge 4 aprile 1977, n. 135;
p) «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi
attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o piu'
porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza
scali intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni:
1) secondo un orario pubblicato;
2) con collegamenti cosi' regolari o frequenti da costituire una
serie sistematica evidente;
q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di
identificazione delle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
q), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
r) «societa'»: l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi
altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore
a scafo nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilita'
dell'esercizio della nave;
s) «SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio
1980, n. 313;
t) «unita' da diporto o unita' da diporto veloce»: un'unita' che
non e' destinata ad attivita' commerciali, indipendentemente dal suo
mezzo di propulsione;
u) «unita' veloce»: l'unita' veloce definita alla regola 1 del
capitolo X della SOLAS 1974.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi da passeggeri, ad
eccezione di:
a) navi militari e da trasporto truppe;
b) unita' da diporto e unita' da diporto veloci;
c) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle
acque navigabili interne.
Art. 4
Conteggio del numero delle persone a bordo
1. Il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in
uscita da porti nazionali e' effettuato prima della partenza.
2. Prima della partenza, il numero delle persone a bordo e'
comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo
quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, con mezzi tecnici
adeguati nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi
previsti dall'Amministrazione con il provvedimento di cui
all'articolo 15, comma 1, e' comunicato all'autorita' designata per
mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo.
3. Prima della partenza, il comandante della nave accerta che il
numero delle persone a bordo non superi la capacita' massima prevista
dalla certificazione di sicurezza dell'unita'.
Art. 5
Informazioni sulle persone a bordo
1. Sulle navi da passeggeri in partenza da porti nazionali che
effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a quello di
scalo successivo supera venti miglia, sono registrate le seguenti
informazioni:
a) cognome, nome, genere, nazionalita', data di nascita delle
persone a bordo;
b) cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso
di emergenza, se richiesto dal passeggero;
c) un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal
passeggero.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono raccolte prima della
partenza e dichiarate, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi
3 e 4, nell'interfaccia unica nazionale alla partenza della nave, e
comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza.
Art. 6
Obblighi per le societa'
1. La societa' che gestisce una nave da passeggeri battente
bandiera italiana, proveniente da un porto situato al di fuori
dell'Unione e diretta verso un porto dell'Unione, provvede affinche'
siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e
all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste.
2. La societa' che gestisce una nave passeggeri battente bandiera
di un Paese terzo, proveniente da un porto situato al di fuori
dell'Unione e diretta verso un porto nazionale, provvede affinche'
siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e
all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste.
3. Ogni societa' che gestisce una nave da passeggeri designa, se
ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 4 e 5, un addetto alla
registrazione dei passeggeri responsabile, anche qualora si avvalga
dei soggetti di cui al comma 4, di dichiarare le informazioni
previste da tali disposizioni nell'interfaccia unica nazionale o
all'autorita' designata mediante il sistema di identificazione
automatica.
4. Per l'inserimento delle informazioni di cui al comma 3
nell'interfaccia unica nazionale o nel sistema di identificazione
automatica, l'addetto alla registrazione passeggeri puo' avvalersi,
rispettivamente, del raccomandatario marittimo o del comandante della
nave.
5. La societa' provvede affinche' le informazioni riguardanti i
passeggeri che hanno dichiarato di aver bisogno di cure o assistenza
speciali in situazioni di emergenza, siano debitamente registrate e
trasmesse al comandante della nave prima della partenza della stessa.
Art. 7
Deroghe ed esenzioni
1. L'Amministrazione puo' ridurre il limite delle venti miglia di
cui all'articolo 5, comma 1, per le navi da passeggeri in uscita dai
propri porti. Se la tratta della nave interessa anche un altro Stato
membro, la determinazione di ridurre il citato limite viene presa
congiuntamente con tale Stato.
2. L'Amministrazione puo' esentare una nave da passeggeri, che non
sia un'unita' veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare il
numero di persone a bordo nell'interfaccia unica nazionale se tale
nave, partendo da un porto nazionale, effettua un servizio di linea
di durata inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel
tratto di mare D di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2017, e in tale tratto di mare e' assicurata la vicinanza di
strutture di ricerca e soccorso.
3. L'Amministrazione puo' esentare dagli obblighi di cui
all'articolo 5 le navi da passeggeri che effettuano viaggi tra due
porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi e
navigano esclusivamente nel tratto di mare D di cui di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2108 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in cui e'
assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso.
4. L'Amministrazione comunica senza indugio alla Commissione
europea la decisione di concedere le esenzioni di cui al comma 3
mediante l'utilizzo della banca dati creata e gestita dalla
Commissione stessa, secondo le procedure di cui all'articolo 9,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del
18 giugno 1998.
5. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilita'
annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri e'
inferiore al 10%, e il viaggio non supera trenta miglia dal punto di
partenza, oppure il servizio e' inteso essenzialmente a fornire
collegamenti regolari a comunita' isolate per rispondere a loro
esigenze abituali, l'Amministrazione, se del caso di concerto con
altro Stato membro dai cui porti partano le navi da passeggeri, puo'
chiedere alla Commissione, mediante la banca dati di cui al comma 4,
che le societa' deroghino in tutto o in parte alle prescrizioni di
cui all'articolo 5, per motivi di comprovata inattuabilita'. La
deroga di cui al presente comma e' inoltre subordinata all'esistenza,
nei tratti di mare dove operano tali navi, di sistemi costieri di
ausilio alla navigazione e previsioni meteorologiche affidabili,
nonche' di strutture di ricerca e soccorso adeguate e in numero
sufficiente. Le deroghe concesse ai sensi del presente comma non
debbono falsare la concorrenza.
6. Nel caso di rilascio di esenzioni o deroghe, ai sensi delle
pertinenti regole della SOLAS 1974, alle navi nazionali che
effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti nazionali,
l'Amministrazione rispetta comunque le norme in materia di esenzioni
e deroghe inerenti le informazioni sui passeggeri stabilite dal
presente decreto.
Art. 8
Registrazione dei dati e loro trattazione
1. La societa' si dota di una procedura di registrazione dei dati
che garantisce la dichiarazione precisa delle informazioni richieste,
nel rispetto delle tempistiche previste dal presente decreto, tale da
non ritardare indebitamente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e
che evita la presenza di piu' raccolte di dati sulla stessa rotta.
2. L'Autorita' designata, in caso di emergenza o in seguito a un
incidente, ha accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi
del presente decreto.
Art. 9
Informativa
1. Per mezzo del biglietto, ovvero direttamente dalla societa' che
assume l'esercizio della nave, il passeggero e' informato:
a) dei motivi circa la necessita' della rilevazione dei dati;
b) della facolta' di indicare informazioni relative alla propria
necessita' di particolari cure o assistenza in situazioni di
emergenza e della circostanza che tali informazioni vengono inserite
nell'interfaccia unica nazionale e trasmesse al comandante prima
della partenza della nave;
c) della circostanza che i dati personali vengono conservati solo
per un brevissimo periodo e, in ogni caso, non oltre quanto indicato
nell'articolo 12.
Art. 10
Controlli dell'autorita' marittima
1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto
e l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono
eseguiti dall'autorita' marittima, al fine di garantire la
veridicita' e la coerenza delle informazioni richieste.
2. L'autorita' marittima effettua controlli, anche a campione e non
programmati, in banchina o a bordo delle navi, presso le societa'
ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali o attraverso i
sistemi informatici.
Art. 11
Sanzioni
1. Chiunque non osserva le previsioni di cui agli articoli 4, comma
1 e 5, comma 1, o omette di comunicare i dati con le modalita' ivi
previste o dichiara i dati oltre i termini ivi previsti ovvero
comunica i dati in maniera errata o incompleta, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
2. Il comandante della nave che non osserva le disposizioni sul
numero massimo di persone di cui all'articolo 4, comma 3, e' punito
con la sanzione prevista dall'articolo 1224 del codice della
navigazione.
3. La societa' che non dispone di una procedura di registrazione
dei dati di cui all'articolo 8, comma 1 o che non designa un addetto
alla registrazione passeggeri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
15.000.
4. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui
all'articolo 12, il funzionario o l'agente di cui al comma 6 che ha
accertato la violazione invia informativa all'autorita' di controllo
di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, in relazione alle
violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a
ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.
6. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo
delle Capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i
regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in
materia di sicurezza della navigazione.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono
conservati dalla societa' solo per il tempo necessario per le
finalita' di cui al presente decreto e, in ogni caso, solo fino al
momento in cui il viaggio della nave in questione e' completato in
sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell'interfaccia unica
nazionale, anche ai fini di cui al comma 4.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono conservati
dall'Amministrazione solo per il tempo necessario per le finalita' di
cui al presente decreto, e comunque in uno dei seguenti casi:
a) fino al momento in cui il viaggio della nave in questione e'
completato in sicurezza, ma in nessun caso oltre sessanta giorni
dalla partenza della nave;
b) in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al
completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario.
3. Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi statistici, dalla
normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i dati personali raccolti
in ottemperanza alle precedenti disposizioni sono trattati e usati
per le finalita' del presente decreto e le informazioni che non sono
piu' necessarie a tali fini sono cancellate automaticamente e senza
ritardi.
4. I dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresi',
utilizzati per i controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE)
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che
istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento
delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). A
tal fine, i dati sono trasferiti al Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, mediante modalita' tecniche
concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 13
Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), il punto 13-bis) e' sostituito dal seguente:
«13.bis Risoluzione A.1106(29) dell'IMO: la Risoluzione A.1106(29)
del 2 dicembre 2015 dell'Organizzazione marittima internazionale
recante: «Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo del sistema
AIS»;»;
2) dopo la lettera n), e' inserita la seguente: «n-bis) "stazione
costiera": il servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS),
l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di rapportazione
obbligatorio approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di
coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta
contro l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli Stati
membri in applicazione della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;»;
3) alla lettera t-duodecies), le parole «monitoraggio e controllo
del traffico marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio
e informazione del traffico marittimo»;
4) la lettera t-terdecies) e' sostituita dalla seguente:
«t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in dotazione alle autorita'
competenti di cui alla lettera n) attraverso il quale vengono
espletate le attivita' di cui alla lettera t-duodecies;»;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «sistema di
identificazione automatica (AIS)» sono inserite le seguenti: «di
classe A»;
c) all'articolo 9-bis:
1) al comma 1, le parole «per finalita' connesse alla sicurezza
della navigazione» sono soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono fissate le procedure e le modalita' per l'erogazione dei servizi
AIS da parte della rete AIS nazionale.»;
3) al comma 5, le parole «, e purche' le stesse non
costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando le
informazioni acquisite.» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni
caso, potranno essere autorizzate le sole trasmissioni del messaggio
21, relative agli Aids-to-Navigation di tipo fisico, di cui alla
raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione internazionale delle
telecomunicazioni. Le informazioni acquisite da stazioni non facenti
parte della rete istituzionale AIS non potranno essere aggregate per
costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.».
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. L'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare,
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro il 20 dicembre 2023, le
modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli
articoli 4 e 5 da parte delle societa'.
2. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, le
societa' comunicano le informazioni di cui agli articoli 4 e 5
all'addetto alla registrazione dei passeggeri della societa' o al
sistema a terra della societa' avente la stessa funzione.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e'
abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13
ottobre 1999.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Amendola, Ministro per gli affari
europei
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Lamorgese, Ministro dell'interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione
Azzolina, Ministro dell'istruzione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva
98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a
bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i
porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli
Stati membri. (20G00056)
(GU n.135 del 27-5-2020)
Vigente al: 11-6-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 18 e l'allegato A n. 8;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati);
Vista la direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE
del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli
Stati membri;
Vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998,
relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati
membri della Comunita';
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e
alle comunicazioni elettroniche);
Vista la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della
navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in
mare;
Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della
professione di raccomandatario marittimo;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante
attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli
obblighi dello Stato di bandiera;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989,
n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13
ottobre 1999, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del
Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e
verso i porti degli Stati membri della Comunita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre
1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nell'adunanza del 23 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la
pubblica amministrazione e dell'istruzione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di comunicazione del
numero e delle informazioni delle persone a bordo delle navi da
passeggeri, al fine di migliorare il livello di sicurezza e
accrescere la possibilita' di salvataggio dei passeggeri e dei membri
dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri che effettuano
viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunita' nei casi di
emergenza, nonche' di garantire una gestione piu' efficace delle
operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli
incidenti in mare.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «addetto alla registrazione dei passeggeri»: il responsabile
incaricato da una societa' di adempiere gli obblighi imposti dal
codice ISM, ove applicabile, o un'altra persona incaricata da una
societa' di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo
della nave da passeggeri di sua gestione;
b) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) «area portuale»: un'area come definita dall'articolo 1, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
d) «autorita' designata»: l'autorita' di cui all'articolo 3, comma
1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 662;
e) «autorita' marittima»: gli uffici marittimi in conformita' alle
attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della
navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto.
Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi in cui ha
sede la societa' della nave, o, qualora all'estero, gli uffici
marittimi di iscrizione delle stesse;
f) «Codice ISM»: il codice internazionale di gestione della
sicurezza delle operazioni delle navi e per la prevenzione
dell'inquinamento adottato dall'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993,
come emendato;
g) «interfaccia unica nazionale»: il sistema informativo per la
gestione amministrativa delle attivita' portuali (PMIS - Port
management Information System) di cui all'articolo 8, comma 10,
lettera b), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
h) «miglio»: la lunghezza equivalente a 1852 metri;
i) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave o unita' veloce che
trasporti piu' di dodici passeggeri;
l) «onda significativa»: l'onda media di cui all'articolo 1, comma
1, lettera bb), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
m) «Paese terzo»: ogni Stato che non sia uno Stato membro;
n) «persone»: tutte le persone a bordo senza distinzione di eta';
o) «raccomandatario marittimo»: il soggetto di cui all'articolo 2
della legge 4 aprile 1977, n. 135;
p) «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi
attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o piu'
porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza
scali intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni:
1) secondo un orario pubblicato;
2) con collegamenti cosi' regolari o frequenti da costituire una
serie sistematica evidente;
q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di
identificazione delle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
q), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
r) «societa'»: l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi
altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore
a scafo nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilita'
dell'esercizio della nave;
s) «SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio
1980, n. 313;
t) «unita' da diporto o unita' da diporto veloce»: un'unita' che
non e' destinata ad attivita' commerciali, indipendentemente dal suo
mezzo di propulsione;
u) «unita' veloce»: l'unita' veloce definita alla regola 1 del
capitolo X della SOLAS 1974.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle navi da passeggeri, ad
eccezione di:
a) navi militari e da trasporto truppe;
b) unita' da diporto e unita' da diporto veloci;
c) unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle
acque navigabili interne.
Art. 4
Conteggio del numero delle persone a bordo
1. Il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in
uscita da porti nazionali e' effettuato prima della partenza.
2. Prima della partenza, il numero delle persone a bordo e'
comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo
quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, con mezzi tecnici
adeguati nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi
previsti dall'Amministrazione con il provvedimento di cui
all'articolo 15, comma 1, e' comunicato all'autorita' designata per
mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo.
3. Prima della partenza, il comandante della nave accerta che il
numero delle persone a bordo non superi la capacita' massima prevista
dalla certificazione di sicurezza dell'unita'.
Art. 5
Informazioni sulle persone a bordo
1. Sulle navi da passeggeri in partenza da porti nazionali che
effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a quello di
scalo successivo supera venti miglia, sono registrate le seguenti
informazioni:
a) cognome, nome, genere, nazionalita', data di nascita delle
persone a bordo;
b) cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso
di emergenza, se richiesto dal passeggero;
c) un numero di contatto in caso di emergenza, se richiesto dal
passeggero.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono raccolte prima della
partenza e dichiarate, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi
3 e 4, nell'interfaccia unica nazionale alla partenza della nave, e
comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza.
Art. 6
Obblighi per le societa'
1. La societa' che gestisce una nave da passeggeri battente
bandiera italiana, proveniente da un porto situato al di fuori
dell'Unione e diretta verso un porto dell'Unione, provvede affinche'
siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e
all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste.
2. La societa' che gestisce una nave passeggeri battente bandiera
di un Paese terzo, proveniente da un porto situato al di fuori
dell'Unione e diretta verso un porto nazionale, provvede affinche'
siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 e
all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste.
3. Ogni societa' che gestisce una nave da passeggeri designa, se
ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 4 e 5, un addetto alla
registrazione dei passeggeri responsabile, anche qualora si avvalga
dei soggetti di cui al comma 4, di dichiarare le informazioni
previste da tali disposizioni nell'interfaccia unica nazionale o
all'autorita' designata mediante il sistema di identificazione
automatica.
4. Per l'inserimento delle informazioni di cui al comma 3
nell'interfaccia unica nazionale o nel sistema di identificazione
automatica, l'addetto alla registrazione passeggeri puo' avvalersi,
rispettivamente, del raccomandatario marittimo o del comandante della
nave.
5. La societa' provvede affinche' le informazioni riguardanti i
passeggeri che hanno dichiarato di aver bisogno di cure o assistenza
speciali in situazioni di emergenza, siano debitamente registrate e
trasmesse al comandante della nave prima della partenza della stessa.
Art. 7
Deroghe ed esenzioni
1. L'Amministrazione puo' ridurre il limite delle venti miglia di
cui all'articolo 5, comma 1, per le navi da passeggeri in uscita dai
propri porti. Se la tratta della nave interessa anche un altro Stato
membro, la determinazione di ridurre il citato limite viene presa
congiuntamente con tale Stato.
2. L'Amministrazione puo' esentare una nave da passeggeri, che non
sia un'unita' veloce da passeggeri, dall'obbligo di dichiarare il
numero di persone a bordo nell'interfaccia unica nazionale se tale
nave, partendo da un porto nazionale, effettua un servizio di linea
di durata inferiore a un'ora da porto a porto esclusivamente nel
tratto di mare D di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2017, e in tale tratto di mare e' assicurata la vicinanza di
strutture di ricerca e soccorso.
3. L'Amministrazione puo' esentare dagli obblighi di cui
all'articolo 5 le navi da passeggeri che effettuano viaggi tra due
porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi e
navigano esclusivamente nel tratto di mare D di cui di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2108 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in cui e'
assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso.
4. L'Amministrazione comunica senza indugio alla Commissione
europea la decisione di concedere le esenzioni di cui al comma 3
mediante l'utilizzo della banca dati creata e gestita dalla
Commissione stessa, secondo le procedure di cui all'articolo 9,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/41/CE del Consiglio, del
18 giugno 1998.
5. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilita'
annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri e'
inferiore al 10%, e il viaggio non supera trenta miglia dal punto di
partenza, oppure il servizio e' inteso essenzialmente a fornire
collegamenti regolari a comunita' isolate per rispondere a loro
esigenze abituali, l'Amministrazione, se del caso di concerto con
altro Stato membro dai cui porti partano le navi da passeggeri, puo'
chiedere alla Commissione, mediante la banca dati di cui al comma 4,
che le societa' deroghino in tutto o in parte alle prescrizioni di
cui all'articolo 5, per motivi di comprovata inattuabilita'. La
deroga di cui al presente comma e' inoltre subordinata all'esistenza,
nei tratti di mare dove operano tali navi, di sistemi costieri di
ausilio alla navigazione e previsioni meteorologiche affidabili,
nonche' di strutture di ricerca e soccorso adeguate e in numero
sufficiente. Le deroghe concesse ai sensi del presente comma non
debbono falsare la concorrenza.
6. Nel caso di rilascio di esenzioni o deroghe, ai sensi delle
pertinenti regole della SOLAS 1974, alle navi nazionali che
effettuano viaggi da porti extracomunitari verso porti nazionali,
l'Amministrazione rispetta comunque le norme in materia di esenzioni
e deroghe inerenti le informazioni sui passeggeri stabilite dal
presente decreto.
Art. 8
Registrazione dei dati e loro trattazione
1. La societa' si dota di una procedura di registrazione dei dati
che garantisce la dichiarazione precisa delle informazioni richieste,
nel rispetto delle tempistiche previste dal presente decreto, tale da
non ritardare indebitamente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e
che evita la presenza di piu' raccolte di dati sulla stessa rotta.
2. L'Autorita' designata, in caso di emergenza o in seguito a un
incidente, ha accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi
del presente decreto.
Art. 9
Informativa
1. Per mezzo del biglietto, ovvero direttamente dalla societa' che
assume l'esercizio della nave, il passeggero e' informato:
a) dei motivi circa la necessita' della rilevazione dei dati;
b) della facolta' di indicare informazioni relative alla propria
necessita' di particolari cure o assistenza in situazioni di
emergenza e della circostanza che tali informazioni vengono inserite
nell'interfaccia unica nazionale e trasmesse al comandante prima
della partenza della nave;
c) della circostanza che i dati personali vengono conservati solo
per un brevissimo periodo e, in ogni caso, non oltre quanto indicato
nell'articolo 12.
Art. 10
Controlli dell'autorita' marittima
1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto
e l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono
eseguiti dall'autorita' marittima, al fine di garantire la
veridicita' e la coerenza delle informazioni richieste.
2. L'autorita' marittima effettua controlli, anche a campione e non
programmati, in banchina o a bordo delle navi, presso le societa'
ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali o attraverso i
sistemi informatici.
Art. 11
Sanzioni
1. Chiunque non osserva le previsioni di cui agli articoli 4, comma
1 e 5, comma 1, o omette di comunicare i dati con le modalita' ivi
previste o dichiara i dati oltre i termini ivi previsti ovvero
comunica i dati in maniera errata o incompleta, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
2. Il comandante della nave che non osserva le disposizioni sul
numero massimo di persone di cui all'articolo 4, comma 3, e' punito
con la sanzione prevista dall'articolo 1224 del codice della
navigazione.
3. La societa' che non dispone di una procedura di registrazione
dei dati di cui all'articolo 8, comma 1 o che non designa un addetto
alla registrazione passeggeri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
15.000.
4. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza di cui
all'articolo 12, il funzionario o l'agente di cui al comma 6 che ha
accertato la violazione invia informativa all'autorita' di controllo
di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, in relazione alle
violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a
ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.
6. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo
delle Capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i
regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in
materia di sicurezza della navigazione.
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono
conservati dalla societa' solo per il tempo necessario per le
finalita' di cui al presente decreto e, in ogni caso, solo fino al
momento in cui il viaggio della nave in questione e' completato in
sicurezza e i dati sono stati dichiarati nell'interfaccia unica
nazionale, anche ai fini di cui al comma 4.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono conservati
dall'Amministrazione solo per il tempo necessario per le finalita' di
cui al presente decreto, e comunque in uno dei seguenti casi:
a) fino al momento in cui il viaggio della nave in questione e'
completato in sicurezza, ma in nessun caso oltre sessanta giorni
dalla partenza della nave;
b) in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al
completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario.
3. Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi statistici, dalla
normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i dati personali raccolti
in ottemperanza alle precedenti disposizioni sono trattati e usati
per le finalita' del presente decreto e le informazioni che non sono
piu' necessarie a tali fini sono cancellate automaticamente e senza
ritardi.
4. I dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 sono, altresi',
utilizzati per i controlli di frontiera di cui al Regolamento (UE)
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che
istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento
delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). A
tal fine, i dati sono trasferiti al Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, mediante modalita' tecniche
concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 13
Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera a), il punto 13-bis) e' sostituito dal seguente:
«13.bis Risoluzione A.1106(29) dell'IMO: la Risoluzione A.1106(29)
del 2 dicembre 2015 dell'Organizzazione marittima internazionale
recante: «Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo del sistema
AIS»;»;
2) dopo la lettera n), e' inserita la seguente: «n-bis) "stazione
costiera": il servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS),
l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di rapportazione
obbligatorio approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di
coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta
contro l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli Stati
membri in applicazione della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;»;
3) alla lettera t-duodecies), le parole «monitoraggio e controllo
del traffico marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio
e informazione del traffico marittimo»;
4) la lettera t-terdecies) e' sostituita dalla seguente:
«t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in dotazione alle autorita'
competenti di cui alla lettera n) attraverso il quale vengono
espletate le attivita' di cui alla lettera t-duodecies;»;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole «sistema di
identificazione automatica (AIS)» sono inserite le seguenti: «di
classe A»;
c) all'articolo 9-bis:
1) al comma 1, le parole «per finalita' connesse alla sicurezza
della navigazione» sono soppresse;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono fissate le procedure e le modalita' per l'erogazione dei servizi
AIS da parte della rete AIS nazionale.»;
3) al comma 5, le parole «, e purche' le stesse non
costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando le
informazioni acquisite.» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni
caso, potranno essere autorizzate le sole trasmissioni del messaggio
21, relative agli Aids-to-Navigation di tipo fisico, di cui alla
raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione internazionale delle
telecomunicazioni. Le informazioni acquisite da stazioni non facenti
parte della rete istituzionale AIS non potranno essere aggregate per
costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.».
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. L'amministrazione stabilisce, con provvedimento da emanare,
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro il 20 dicembre 2023, le
modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli
articoli 4 e 5 da parte delle societa'.
2. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, le
societa' comunicano le informazioni di cui agli articoli 4 e 5
all'addetto alla registrazione dei passeggeri della societa' o al
sistema a terra della societa' avente la stessa funzione.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e'
abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13
ottobre 1999.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Amendola, Ministro per gli affari
europei
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Lamorgese, Ministro dell'interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione
Azzolina, Ministro dell'istruzione
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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