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mercoledì 27 maggio 2020

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2020, n. 38 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita', e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri. (20G00056) (GU n.135 del 27-5-2020) Vigente al: 11-6-2020

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2020, n. 38

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del  15  novembre  2017,  che  modifica  la  direttiva
98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle  persone  a
bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi  da  e  verso  i
porti degli Stati membri della Comunita', e la  direttiva  2010/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle  formalita'  di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in  partenza  da  porti  degli
Stati membri. (20G00056)
(GU n.135 del 27-5-2020)
  Vigente al: 11-6-2020 



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 18 e l'allegato A n. 8;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati);
  Vista la direttiva (UE) 2017/2109  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la  direttiva  98/41/CE
del Consiglio, relativa alla  registrazione  delle  persone  a  bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da  e  verso  i  porti
degli Stati membri della Comunita', e  la  direttiva  2010/65/UE  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  relativa  alle  formalita'  di
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in  partenza  da  porti  degli
Stati membri;
  Vista la direttiva 98/41/CE del  Consiglio,  del  18  giugno  1998,
relativa alla registrazione delle  persone  a  bordo  delle  navi  da
passeggeri che effettuano viaggi da  e  verso  i  porti  degli  Stati
membri della Comunita';
  Vista  la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 12 luglio  2002,  relativa  al  trattamento  dei  dati
personali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla  vita  privata  e
alle comunicazioni elettroniche);
  Vista  la  direttiva  2010/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  20  ottobre  2010,  relativa  alle   formalita'   di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE;
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in  materia  di
sicurezza della navigazione e di salvaguardia  della  vita  umana  in
mare;
  Vista la legge 4 aprile 1977,  n.  135,  recante  disciplina  della
professione di raccomandatario marittimo;
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare;
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale;
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto  legislativo  4  febbraio  2000,  n.  45,  recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza  per  le  navi  da  passeggeri  adibite  a  viaggi
nazionali;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  196,  recante
attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di  un
sistema comunitario di monitoraggio e di  informazione  sul  traffico
navale;
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva  2009/21/CE  relativa  al  rispetto  degli
obblighi dello Stato di bandiera;
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile  1989,
n. 147, concernente adesione alla  convenzione  internazionale  sulla
ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
1979;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  13
ottobre  1999,  recante  recepimento  della  direttiva  98/41/CE  del
Consiglio del 18  giugno  1998,  relativa  alla  registrazione  delle
persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi  da  e
verso i porti degli Stati membri della  Comunita',  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251  del  25  ottobre
1999;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nell'adunanza del 23 gennaio 2020;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 aprile 2020;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per  la
pubblica amministrazione e dell'istruzione;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1


                         Oggetto e finalita'

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di comunicazione del
numero e delle informazioni delle  persone  a  bordo  delle  navi  da
passeggeri,  al  fine  di  migliorare  il  livello  di  sicurezza   e
accrescere la possibilita' di salvataggio dei passeggeri e dei membri
dell'equipaggio a bordo  delle  navi  da  passeggeri  che  effettuano
viaggi da e verso porti di Stati membri della Comunita' nei  casi  di
emergenza, nonche' di garantire  una  gestione  piu'  efficace  delle
operazioni di ricerca e soccorso  e  delle  altre  conseguenze  degli
incidenti in mare.
                               Art. 2


                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
  a) «addetto alla registrazione  dei  passeggeri»:  il  responsabile
incaricato da una societa' di  adempiere  gli  obblighi  imposti  dal
codice ISM, ove applicabile, o un'altra  persona  incaricata  da  una
societa' di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo
della nave da passeggeri di sua gestione;
  b) «Amministrazione»:  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
  c) «area portuale»: un'area come definita dall'articolo 1, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
  d) «autorita' designata»: l'autorita' di cui all'articolo 3,  comma
1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 settembre 1994, n. 662;
  e) «autorita' marittima»: gli uffici marittimi in conformita'  alle
attribuzioni  loro  conferite  dall'articolo  17  del  codice   della
navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto.
Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi in cui  ha
sede la societa'  della  nave,  o,  qualora  all'estero,  gli  uffici
marittimi di iscrizione delle stesse;
  f)  «Codice  ISM»:  il  codice  internazionale  di  gestione  della
sicurezza  delle  operazioni  delle  navi  e   per   la   prevenzione
dell'inquinamento     adottato     dall'Organizzazione      marittima
internazionale (IMO) con risoluzione A.741 (18) del 4 novembre  1993,
come emendato;
  g) «interfaccia unica nazionale»: il  sistema  informativo  per  la
gestione  amministrativa  delle  attivita'  portuali  (PMIS  -   Port
management Information System)  di  cui  all'articolo  8,  comma  10,
lettera b), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
  h) «miglio»: la lunghezza equivalente a 1852 metri;
  i) «nave  da  passeggeri»:  qualsiasi  nave  o  unita'  veloce  che
trasporti piu' di dodici passeggeri;
  l) «onda significativa»: l'onda media di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera bb), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
  m) «Paese terzo»: ogni Stato che non sia uno Stato membro;
  n) «persone»: tutte le persone a bordo senza distinzione di eta';
  o) «raccomandatario marittimo»: il soggetto di cui  all'articolo  2
della legge 4 aprile 1977, n. 135;
  p)  «servizio  di  linea»:  una  serie  di  collegamenti  marittimi
attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o  piu'
porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo  stesso  porto  senza
scali intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni:
  1) secondo un orario pubblicato;
  2) con collegamenti cosi' regolari o frequenti  da  costituire  una
serie sistematica evidente;
  q) «sistema di identificazione automatica  (AIS)»:  il  sistema  di
identificazione delle navi di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera
q), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
  r) «societa'»: l'armatore della  nave  da  passeggeri  o  qualsiasi
altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il  noleggiatore
a scafo nudo, che abbiano assunto  dall'armatore  la  responsabilita'
dell'esercizio della nave;
  s) «SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la  salvaguardia
della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio
1980, n. 313;
  t) «unita' da diporto o unita' da diporto  veloce»:  un'unita'  che
non e' destinata ad attivita' commerciali, indipendentemente dal  suo
mezzo di propulsione;
  u) «unita' veloce»: l'unita' veloce  definita  alla  regola  1  del
capitolo X della SOLAS 1974.
                               Art. 3


                       Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si  applica  alle  navi  da  passeggeri,  ad
eccezione di:
  a) navi militari e da trasporto truppe;
  b) unita' da diporto e unita' da diporto veloci;
  c) unita' che operano esclusivamente nelle aree  portuali  o  nelle
acque navigabili interne.
                               Art. 4


             Conteggio del numero delle persone a bordo

  1. Il conteggio delle persone a bordo delle navi da  passeggeri  in
uscita da porti nazionali e' effettuato prima della partenza.
  2. Prima della  partenza,  il  numero  delle  persone  a  bordo  e'
comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo
quanto disposto dall'articolo 6, commi  3  e  4,  con  mezzi  tecnici
adeguati nell'interfaccia  unica  nazionale  ovvero,  nei  soli  casi
previsti   dall'Amministrazione   con   il   provvedimento   di   cui
all'articolo 15, comma 1, e' comunicato all'autorita'  designata  per
mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo.
  3. Prima della partenza, il comandante della nave  accerta  che  il
numero delle persone a bordo non superi la capacita' massima prevista
dalla certificazione di sicurezza dell'unita'.
                               Art. 5


                 Informazioni sulle persone a bordo

  1. Sulle navi da passeggeri in  partenza  da  porti  nazionali  che
effettuano viaggi la cui distanza dal porto di partenza a  quello  di
scalo successivo supera venti miglia,  sono  registrate  le  seguenti
informazioni:
  a) cognome, nome,  genere,  nazionalita',  data  di  nascita  delle
persone a bordo;
  b) cure e assistenza speciali che possono essere necessarie in caso
di emergenza, se richiesto dal passeggero;
  c) un numero di contatto in caso di  emergenza,  se  richiesto  dal
passeggero.
  2. Le informazioni di cui al comma  1  sono  raccolte  prima  della
partenza e dichiarate, secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi
3 e 4, nell'interfaccia unica nazionale alla partenza della  nave,  e
comunque non oltre quindici minuti dopo la sua partenza.
                               Art. 6


                      Obblighi per le societa'

  1. La  societa'  che  gestisce  una  nave  da  passeggeri  battente
bandiera italiana, proveniente  da  un  porto  situato  al  di  fuori
dell'Unione e diretta verso un porto dell'Unione, provvede  affinche'
siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4,  comma  1  e
all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste.
  2. La societa' che gestisce una nave passeggeri  battente  bandiera
di un Paese terzo, proveniente  da  un  porto  situato  al  di  fuori
dell'Unione e diretta verso un porto  nazionale,  provvede  affinche'
siano disponibili le informazioni di cui all'articolo 4,  comma  1  e
all'articolo 5, comma 1, con le modalita' ivi previste.
  3. Ogni societa' che gestisce una nave da  passeggeri  designa,  se
ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 4  e  5,  un  addetto  alla
registrazione dei passeggeri responsabile, anche qualora  si  avvalga
dei soggetti di  cui  al  comma  4,  di  dichiarare  le  informazioni
previste da tali  disposizioni  nell'interfaccia  unica  nazionale  o
all'autorita'  designata  mediante  il  sistema  di   identificazione
automatica.
  4.  Per  l'inserimento  delle  informazioni  di  cui  al  comma   3
nell'interfaccia unica nazionale o  nel  sistema  di  identificazione
automatica, l'addetto alla registrazione passeggeri  puo'  avvalersi,
rispettivamente, del raccomandatario marittimo o del comandante della
nave.
  5. La societa' provvede affinche'  le  informazioni  riguardanti  i
passeggeri che hanno dichiarato di aver bisogno di cure o  assistenza
speciali in situazioni di emergenza, siano debitamente  registrate  e
trasmesse al comandante della nave prima della partenza della stessa.
                               Art. 7


                        Deroghe ed esenzioni

  1. L'Amministrazione puo' ridurre il limite delle venti  miglia  di
cui all'articolo 5, comma 1, per le navi da passeggeri in uscita  dai
propri porti. Se la tratta della nave interessa anche un altro  Stato
membro, la determinazione di ridurre il  citato  limite  viene  presa
congiuntamente con tale Stato.
  2. L'Amministrazione puo' esentare una nave da passeggeri, che  non
sia un'unita' veloce da passeggeri,  dall'obbligo  di  dichiarare  il
numero di persone a bordo nell'interfaccia unica  nazionale  se  tale
nave, partendo da un porto nazionale, effettua un servizio  di  linea
di durata inferiore a un'ora da  porto  a  porto  esclusivamente  nel
tratto di mare D di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della  direttiva
(UE) 2017/2108  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
novembre 2017, e in tale tratto di mare e' assicurata la vicinanza di
strutture di ricerca e soccorso.
  3.  L'Amministrazione  puo'  esentare   dagli   obblighi   di   cui
all'articolo 5 le navi da passeggeri che effettuano  viaggi  tra  due
porti o viaggi da e verso lo stesso porto  senza  scali  intermedi  e
navigano  esclusivamente  nel  tratto  di  mare  D  di  cui  di   cui
all'articolo 4, paragrafo  1,  della  direttiva  (UE)  2017/2108  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, e in cui e'
assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso.
  4.  L'Amministrazione  comunica  senza  indugio  alla   Commissione
europea la decisione di concedere le esenzioni  di  cui  al  comma  3
mediante  l'utilizzo  della  banca  dati  creata  e   gestita   dalla
Commissione stessa, secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo  9,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 98/41/CE del Consiglio,  del
18 giugno 1998.
  5. Per i servizi regolari nel tratto di mare in cui la probabilita'
annua che l'onda significativa  superi  l'altezza  di  due  metri  e'
inferiore al 10%, e il viaggio non supera trenta miglia dal punto  di
partenza, oppure il  servizio  e'  inteso  essenzialmente  a  fornire
collegamenti regolari a  comunita'  isolate  per  rispondere  a  loro
esigenze abituali, l'Amministrazione, se del  caso  di  concerto  con
altro Stato membro dai cui porti partano le navi da passeggeri,  puo'
chiedere alla Commissione, mediante la banca dati di cui al comma  4,
che le societa' deroghino in tutto o in parte  alle  prescrizioni  di
cui all'articolo 5,  per  motivi  di  comprovata  inattuabilita'.  La
deroga di cui al presente comma e' inoltre subordinata all'esistenza,
nei tratti di mare dove operano tali navi,  di  sistemi  costieri  di
ausilio alla  navigazione  e  previsioni  meteorologiche  affidabili,
nonche' di strutture di ricerca  e  soccorso  adeguate  e  in  numero
sufficiente. Le deroghe concesse ai  sensi  del  presente  comma  non
debbono falsare la concorrenza.
  6. Nel caso di rilascio di esenzioni  o  deroghe,  ai  sensi  delle
pertinenti  regole  della  SOLAS  1974,  alle  navi   nazionali   che
effettuano viaggi da porti  extracomunitari  verso  porti  nazionali,
l'Amministrazione rispetta comunque le norme in materia di  esenzioni
e deroghe inerenti  le  informazioni  sui  passeggeri  stabilite  dal
presente decreto.
                               Art. 8


              Registrazione dei dati e loro trattazione

  1. La societa' si dota di una procedura di registrazione  dei  dati
che garantisce la dichiarazione precisa delle informazioni richieste,
nel rispetto delle tempistiche previste dal presente decreto, tale da
non ritardare indebitamente l'imbarco e lo sbarco  dei  passeggeri  e
che evita la presenza di piu' raccolte di dati sulla stessa rotta.
  2. L'Autorita' designata, in caso di emergenza o in  seguito  a  un
incidente, ha accesso immediato alle informazioni richieste ai  sensi
del presente decreto.
                               Art. 9


                             Informativa

  1. Per mezzo del biglietto, ovvero direttamente dalla societa'  che
assume l'esercizio della nave, il passeggero e' informato:
  a) dei motivi circa la necessita' della rilevazione dei dati;
  b) della facolta' di indicare informazioni  relative  alla  propria
necessita'  di  particolari  cure  o  assistenza  in  situazioni   di
emergenza e della circostanza che tali informazioni vengono  inserite
nell'interfaccia unica nazionale  e  trasmesse  al  comandante  prima
della partenza della nave;
  c) della circostanza che i dati personali vengono  conservati  solo
per un brevissimo periodo e, in ogni caso, non oltre quanto  indicato
nell'articolo 12.
                               Art. 10


                 Controlli dell'autorita' marittima

  1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto
e l'accertamento delle violazioni  alle  medesime  disposizioni  sono
eseguiti  dall'autorita'  marittima,  al   fine   di   garantire   la
veridicita' e la coerenza delle informazioni richieste.
  2. L'autorita' marittima effettua controlli, anche a campione e non
programmati, in banchina o a bordo delle  navi,  presso  le  societa'
ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali  o  attraverso  i
sistemi informatici.
                               Art. 11


                              Sanzioni

  1. Chiunque non osserva le previsioni di cui agli articoli 4, comma
1 e 5, comma 1, o omette di comunicare i dati con  le  modalita'  ivi
previste o dichiara i  dati  oltre  i  termini  ivi  previsti  ovvero
comunica i dati in maniera errata o  incompleta,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
  2. Il comandante della nave che non  osserva  le  disposizioni  sul
numero massimo di persone di cui all'articolo 4, comma 3,  e'  punito
con  la  sanzione  prevista  dall'articolo  1224  del  codice   della
navigazione.
  3. La societa' che non dispone di una  procedura  di  registrazione
dei dati di cui all'articolo 8, comma 1 o che non designa un  addetto
alla registrazione passeggeri ai sensi dell'articolo 6, comma  3,  e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500  a  euro
15.000.
  4. In caso di violazione degli  obblighi  di  riservatezza  di  cui
all'articolo 12, il funzionario o l'agente di cui al comma 6  che  ha
accertato la violazione invia informativa all'autorita' di  controllo
di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196.
  5. Fatto salvo quanto  previsto  al  comma  4,  in  relazione  alle
violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a
ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge  24  novembre
1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.
  6. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative  di
cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e  gli  agenti
di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al  Corpo
delle Capitanerie di porto, nonche' le  persone  cui  le  leggi  e  i
regolamenti attribuiscono  le  funzioni  di  polizia  giudiziaria  in
materia di sicurezza della navigazione.
                               Art. 12


                   Trattamento dei dati personali

  1.  I  dati  personali  raccolti  ai  sensi  dell'articolo  5  sono
conservati dalla  societa'  solo  per  il  tempo  necessario  per  le
finalita' di cui al presente decreto e, in ogni caso,  solo  fino  al
momento in cui il viaggio della nave in questione  e'  completato  in
sicurezza e i  dati  sono  stati  dichiarati  nell'interfaccia  unica
nazionale, anche ai fini di cui al comma 4.
  2.  I  dati  personali  di  cui  al   comma   1   sono   conservati
dall'Amministrazione solo per il tempo necessario per le finalita' di
cui al presente decreto, e comunque in uno dei seguenti casi:
  a) fino al momento in cui il viaggio della  nave  in  questione  e'
completato in sicurezza, ma in  nessun  caso  oltre  sessanta  giorni
dalla partenza della nave;
  b) in caso di emergenza o  in  seguito  a  un  incidente,  fino  al
completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario.
  3. Fatto salvo quanto previsto, anche per scopi  statistici,  dalla
normativa  dell'Unione  europea  e  nel  rispetto  delle   previsioni
contenute nel decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  nel
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, i dati personali  raccolti
in ottemperanza alle precedenti disposizioni sono  trattati  e  usati
per le finalita' del presente decreto e le informazioni che non  sono
piu' necessarie a tali fini sono cancellate automaticamente  e  senza
ritardi.
  4. I  dati  raccolti  ai  sensi  dell'articolo  5  sono,  altresi',
utilizzati per i controlli di frontiera di cui  al  Regolamento  (UE)
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che
istituisce un codice unionale relativo al regime  di  attraversamento
delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). A
tal fine, i dati  sono  trasferiti  al  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza del Ministero  dell'interno,  mediante  modalita'  tecniche
concordate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                               Art. 13


       Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1:
  1) alla lettera a), il punto 13-bis) e'  sostituito  dal  seguente:
«13.bis Risoluzione A.1106(29) dell'IMO:  la  Risoluzione  A.1106(29)
del 2  dicembre  2015  dell'Organizzazione  marittima  internazionale
recante: «Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo  del  sistema
AIS»;»;
  2) dopo la lettera n), e' inserita la seguente:  «n-bis)  "stazione
costiera": il servizio di assistenza  al  traffico  marittimo  (VTS),
l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di  rapportazione
obbligatorio  approvato  dall'IMO   o   l'organismo   incaricato   di
coordinare le operazioni di ricerca  e  di  salvataggio  o  di  lotta
contro l'inquinamento dell'ambiente  marino,  designati  dagli  Stati
membri in applicazione  della  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;»;
  3) alla lettera t-duodecies), le parole «monitoraggio  e  controllo
del traffico marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio
e informazione del traffico marittimo»;
  4)  la  lettera  t-terdecies)   e'   sostituita   dalla   seguente:
«t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in dotazione alle  autorita'
competenti di  cui  alla  lettera  n)  attraverso  il  quale  vengono
espletate le attivita' di cui alla lettera t-duodecies;»;
  b)  all'articolo  6,  comma  1,  dopo   le   parole   «sistema   di
identificazione automatica (AIS)»  sono  inserite  le  seguenti:  «di
classe A»;
  c) all'articolo 9-bis:
  1) al comma 1, le parole «per  finalita'  connesse  alla  sicurezza
della navigazione» sono soppresse;
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono fissate le procedure e le modalita' per l'erogazione dei servizi
AIS da parte della rete AIS nazionale.»;
      3)  al  comma  5,  le  parole  «,  e  purche'  le  stesse   non
costituiscano  reti  di  monitoraggio  del  traffico  aggregando   le
informazioni acquisite.» sono sostituite dalle seguenti: «.  In  ogni
caso, potranno essere autorizzate le sole trasmissioni del  messaggio
21, relative agli Aids-to-Navigation di  tipo  fisico,  di  cui  alla
raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione internazionale delle
telecomunicazioni. Le informazioni acquisite da stazioni non  facenti
parte della rete istituzionale AIS non potranno essere aggregate  per
costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.».
                               Art. 14


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 15


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. L'amministrazione  stabilisce,  con  provvedimento  da  emanare,
previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati
personali,  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma  4,   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, entro il  20  dicembre  2023,  le
modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati di  cui  agli
articoli 4 e 5 da parte delle societa'.
  2. Fino all'emanazione del provvedimento di  cui  al  comma  1,  le
societa' comunicano le informazioni  di  cui  agli  articoli  4  e  5
all'addetto alla registrazione dei passeggeri  della  societa'  o  al
sistema a terra della societa' avente la stessa funzione.
  3. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'
abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13
ottobre 1999.
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 11 maggio 2020

                             MATTARELLA


                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei

                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale

                                  Lamorgese, Ministro dell'interno

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

                                  Dadone, Ministro  per  la  pubblica
                                  amministrazione

                                  Azzolina, Ministro dell'istruzione


Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

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