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sabato 5 settembre 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 19 agosto 2020 Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (20A04728) (GU n.221 del 5-9-2020)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 19 agosto 2020 

Approvazione  dell'Accordo  quadro   per   il   finanziamento   verso

l'anticipo  della  liquidazione  dell'indennita'  di  fine   servizio

comunque determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma

2,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. (20A04728) 

(GU n.221 del 5-9-2020)


 

                             IL MINISTRO 

                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

  Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti

per  il  riequilibrio  della  finanza  pubblica»,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e  in  particolare

l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini  di

liquidazione della pensione per i  dipendenti  delle  amministrazioni

pubbliche; 

  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'

economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante  interventi  in

materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalita' e i

termini di riconoscimento, per  i  dipendenti  delle  amministrazioni

pubbliche, dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita'  premio  di

servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita'

equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata  spettante  a

seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego; 

  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni

urgenti in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in

particolare l'art. 23, concernente l'erogazione  del  trattamento  di

fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche  nonche'

del personale degli enti pubblici di ricerca, e in specie il comma  7

che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni  ivi

recate e gli ulteriori criteri, condizioni e  adempimenti,  anche  in

termini di trasparenza, per l'accesso  al  finanziamento,  nonche'  i

criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento  del  relativo

Fondo di garanzia e della garanzia di  ultima  istanza  dello  Stato,

sono disciplinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la

pubblica  amministrazione,  sentiti  l'INPS,  il   Garante   per   la

protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza

e del mercato; 

  Visto, altresi', il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n.

4, del 2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019,  che  stabilisce

che la gestione del Fondo di garanzia predetto e'  affidata  all'INPS

sulla base di un'apposita convenzione  da  stipulare  tra  lo  stesso

Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del

lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Ministro  per  la  pubblica

amministrazione  e  che  per  la  predetta  gestione  e'  autorizzata

l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello

Stato intestato al gestore. 

  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro

del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  per  la  pubblica

amministrazione, 22 aprile  2020,  n.  51,  recante  «Regolamento  in

materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il

18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare

gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito  soggettivo

e Accordo quadro; 

  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle

finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche

sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei  requisiti  di

accesso al pensionamento agli incrementi  della  speranza  di  vita»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289, del 12 dicembre 2017, che

ha disposto l'adeguamento  dei  requisiti  pensionistici  all'aumento

della speranza di vita per il biennio 2019-2020; 

  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle

finanze, di concerto con il Ministero del lavoro  e  delle  politiche

sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei  requisiti  di

accesso al pensionamento all'incremento  della  speranza  di  vita  a

decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

n. 267 del 14  novembre  2019,  che  ha  disposto  l'adeguamento  dei

requisiti pensionistici all'aumento della speranza  di  vita  per  il

biennio 2021-2022; 

  Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale,  che  si  e'

espresso con nota n. 31774 del 4 agosto 2020; 

  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si  e'

espresso con nota n. 25745 del 10 luglio 2020; 

  Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che si

e' espressa con nota n. 55962 del 14 luglio 2020; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1.  E'  approvato  l'Accordo  quadro  per  il  finanziamento  verso

l'anticipo  della  liquidazione  dell'indennita'  di  fine   servizio

comunque denominata secondo quanto previsto dall'art.  23,  comma  2,

del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  sottoscritto,  con

firma digitale, tra il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  il  Ministro  per  la

pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, composto

di dodici articoli e corredato di cinque allegati. 

  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 19 agosto 2020 

 

                                                  Il Ministro: Dadone 


Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2020 

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne

n. 2027 

                                                              Accordo 

Accordo  quadro  per  il   finanziamento   verso   l'anticipo   della

  liquidazione dell'indennita' di fine servizio  comunque  denominata

  secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del decreto-legge  28

  gennaio 2019, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla  legge  28

  marzo 2019, n. 26 

 

                                 tra 

 

    il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF),  con

sede in Roma, via XX Settembre n. 97 

 

                                  e 

 

    il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  (di  seguito:

MLPS), con sede in Roma, via Veneto n. 56 

 

                                  e 

 

    il Ministro per la pubblica amministrazione, con  sede  in  Roma,

corso Vittorio Emanuele II n. 116 

 

                                  e 

 

    l'Associazione bancaria italiana (di seguito: ABI), con  sede  in

Roma, piazza del Gesu' n. 49 (di seguito congiuntamente: «le Parti») 

 

                            Premesso che: 

 

    L'art. 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con

modificazioni, dalla legge di conversione 28  maggio  1997,  n.  140,

recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza  pubblica»,

in tema di trattamento di fine servizio  e  termini  di  liquidazione

della pensione, stabilisce i termini di decorrenza da  applicare  per

la percezione del TFS/TFR; 

    Il  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  recante  «Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'

economica», ed in particolare l'art. 12, commi 7 e  8,  stabilisce  i

termini di rateizzazione della percezione del TFS/TFR; 

    Il  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,   convertito,   con

modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di

pensioni» (di seguito: decreto-legge), ed in  particolare  l'art.  23

«anticipo del TFS», prevede: 

      al comma 2, la possibilita' di richiedere, per i  soggetti  che

maturano i requisiti pensionistici in base ai criteri  ivi  indicati,

un finanziamento («anticipo TFS/TFR») nella misura massima di  45.000

euro dell'indennita' di fine servizio o di fine rapporto maturata; 

      al  medesimo  comma  2,   che   la   richiesta   del   predetto

finanziamento possa essere presentata alle banche o agli intermediari

finanziari che aderiscono a un apposito Accordo quadro  da  stipulare

tra le suddette Parti, sentito l'INPS; 

      al comma 5, che alle operazioni  di  finanziamento  di  cui  al

comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'Accordo quadro

di cui al medesimo comma; 

    Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro

e  delle  politiche  sociali  e   il   Ministro   per   la   pubblica

amministrazione, del 22 aprile 2020, n. 51  recante  «Regolamento  in

materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  150  del  15

giugno 2020 (di seguito: decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri),  che  disciplina  le   modalita'   di   attuazione   delle

disposizioni in tema di  anticipo  del  TFS/TFR  e,  in  particolare,

l'art. 3 «Ambito soggettivo» e l'art. 15 «Accordo quadro»; 

    Il decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche

sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del

12 dicembre 2017,  n.  289  recante  «Adeguamento  dei  requisiti  di

accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita»,  ha

disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento  della

speranza di vita per il biennio 2019-2020; 

    Il decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche

sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del

14 novembre 2019, n.  267,  recante  «Adeguamento  dei  requisiti  di

accesso al pensionamento all'incremento  della  speranza  di  vita  a

decorrere  dal  1°  gennaio  2021»,  ha  disposto  l'adeguamento  dei

requisiti pensionistici all'aumento della speranza  di  vita  per  il

biennio 2021-2022; 

    Sentito l'INPS, che,  con  nota  n.  31774  del  4  agosto  2020,

acquisita agli atti con protocollo DFP n. 51797 del 5 agosto 2020, si

e' espresso sui profili di propria competenza contenuti nel  presente

Accordo quadro; 

    Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che, con

nota n. 25745 del 10 luglio 2020,  si  e'  espresso  sui  profili  di

propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro; 

    Sentita l'Autorita' della concorrenza e  del  mercato,  che,  con

nota n. 55962 del 14 luglio 2020,  si  e'  espressa  sui  profili  di

propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro; 

 

       Tutto cio' premesso, le parti convengono quanto segue: 

 

                               Art. 1. 

 

                             Definizioni 

 

    Ai fini del  presente  Accordo  quadro  si  fa  riferimento  alle

definizioni  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri. 

 

                               Art. 2. 

 

                         Oggetto e finalita' 

 

    Il presente Accordo quadro definisce, ai sensi dell'art.  23  del

decreto-legge  e  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei

ministri, i termini e  le  modalita'  di  adesione  della  banca,  le

modalita' di adeguamento del contratto  di  anticipo  di  TFS/TFR  in

relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici  alla  speranza

di vita, il tasso di interesse e le condizioni economiche alle  quali

sono realizzate le operazioni di anticipo TFS/TFR,  lo  schema  della

proposta  di  contratto  di  anticipo  TFS/TFR,   le   modalita'   di

presentazione della domanda di  anticipo  TFS/TFR,  le  modalita'  di

comunicazione tra la banca e l'ente erogatore, nonche' le  specifiche

tecniche e di sicurezza dei flussi informativi. 

 

                               Art. 3. 

 

                     Presentazione e valutazione 

                  della domanda di anticipo TFS/TFR 

 

    1.  La  domanda   di   anticipo   TFS/TFR,   sulla   base   della

certificazione rilasciata da uno degli enti erogatori  registrati  al

portale di cui all'art. 5, comma 2, del decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, e'  presentata  dal  Richiedente  alla  banca

secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro corredato dalla

dichiarazione sullo stato di famiglia allegato  al  presente  Accordo

quadro. 

    2. L'importo dell'anticipo  TFS/TFR  e'  determinato  sulla  base

degli importi dell'indennita' di fine servizio o di fine rapporto  al

netto delle imposte, riportati nelle certificazioni di cui all'art. 5

del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  nei  limiti

previsti dall'art. 23, comma 5, del decreto legge. 

    3. Ai fini della  determinazione  degli  interessi  che  maturano

sull'importo erogato dalla banca si considerano  le  date  ultime  di

rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5,  del  decreto

del Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  La  banca  provvede  a

retrocedere  al  Soggetto  finanziato  l'ammontare  degli   interessi

eventualmente non maturati, in conseguenza dell'avvenuto rimborso del

TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso. 

    4. I casi di  mancata  accettazione  della  domanda  di  anticipo

TFS/TFR di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c) del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri  sono  verificati  dalla  banca

esclusivamente sulla base della documentazione allegata alla  domanda

stessa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

                               Art. 4. 

 

              Tasso di interesse dell'anticipo TFS/TFR 

 

    1.  Il  tasso  d'interesse  (Tasso  annuo  nominale  -  TAN)   e'

determinato alla data di  presentazione  della  domanda  di  anticipo

TFS/TFR. 

    2. Il tasso di interesse annuo e'  fisso  e  pari  a:  rendimento

medio  dei  titoli  pubblici  (Rendistato)  con  durata  analoga   al

finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d'interesse  non  potra'

comunque essere inferiore a 0,40%. 

    3. Gli interessi dovuti sono  calcolati  in  base  al  regime  di

capitalizzazione semplice. La banca non puo'  applicare  all'anticipo

TFS/TFR commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse di  cui

al  comma  1  del  presente  articolo,  salvo  quanto  previsto   dal

successivo art. 6. 

 

                               Art. 5. 

 

                    Contratto di anticipo TFS/TFR 

 

    1.  Il  contratto  di  anticipo  TFS/TFR  e'   perfezionato   con

l'accettazione da parte della banca della proposta  di  contratto  di

anticipo  TFS/TFR  presentata  dal  richiedente  secondo  lo   schema

allegato al presente Accordo quadro, che costituisce parte integrante

di quest'ultimo. 

    2. Il contratto di  anticipo  TFS/TFR  diventa  efficace  con  la

comunicazione della  presa  d'atto  alla  banca  da  parte  dell'ente

erogatore. Trascorsi trenta giorni dalla  comunicazione  della  banca

all'ente erogatore dell'accettazione della proposta di  contratto  di

anticipo TFS/TFR, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma  4,  del

decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  senza  che  lo

stesso ente erogatore abbia comunicato alla banca la presa d'atto  ai

sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri, il contratto di  anticipo  TFS/TFR  e'  automaticamente

risolto. 

    3. La garanzia  del  fondo -  acquisita  dall'ente  erogatore  in

favore della banca ai sensi dell'art. 6, comma  5,  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri - diventa efficace alla data in

cui la banca provvede al  pagamento  della  relativa  commissione  di

accesso di cui all'art. 9, comma 5, del decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri. 

 

                               Art. 6. 

 

                        Estinzione anticipata 

 

    1. Il soggetto finanziato puo' presentare domanda  di  estinzione

totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca ai sensi dell'art.

14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 

    2. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, la banca applica un indennizzo  nella  misura

massima dello 0,30% dell'importo rimborsato in anticipo  in  caso  di

estinzione, anche parziale. L'indennizzo non e' dovuto  se  l'importo

rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo e' inferiore  a

10.000 euro. L'importo dell'indennizzo deve comunque essere inferiore

alla  quota  di  interessi   che   sarebbero   gravati   sull'importo

dell'anticipo se non vi  fosse  stata  estinzione  anticipata  e  che

comunque l'indennizzo non potra' superare  i  costi  sostenuti  dalla

banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata. 

    3. L'indennizzo di cui al  comma  2  e'  a  carico  del  soggetto

finanziato. 

 

                               Art. 7. 

 

                   Cessione dell'anticipo TFS/TFR 

 

    I finanziamenti di anticipo  TFS/TFR  possono  essere  ceduti  in

tutto o in parte dalla banca all'interno del proprio gruppo ovvero  a

istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie  e  internazionali.  I

finanziamenti ceduti conservano le medesime garanzie che assistono  i

finanziamenti originari. 

 

                               Art. 8. 

 

                        Adesione della banca 

 

    1. La banca che intende aderire al presente Accordo quadro ne da'

comunicazione  alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri -

Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  per  conoscenza  all'ABI,

mediante apposito modulo in allegato al presente Accordo  quadro.  La

banca che aderisce si impegna a rendere  operativo  l'Accordo  quadro

entro trenta giorni lavorativi dalla data di adesione. 

    2. La banca che intende recedere dal presente Accordo  quadro  ne

da'  comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -

Dipartimento della funzione pubblica e  per  conoscenza  all'ABI.  La

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione

pubblica provvede ad aggiornare tempestivamente l'elenco delle banche

aderenti all'iniziativa. 

    3. Il recesso della banca dal presente Accordo quadro non produce

effetti sulle operazioni di anticipo TFS/TFR perfezionate dalla banca

stessa prima della data del recesso medesimo, nonche'  sulle  domande

presentate dal richiedente prima di tale data. 

    4. Il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri pubblica sul portale lavoropubblico.gov.it  in

una  apposita  sezione  dedicata  l'elenco  delle   banche   aderenti

all'iniziativa. 

 

                               Art. 9. 

 

           Modalita' di comunicazione con l'ente erogatore 

 

    1.  La  banca   invia   le   comunicazioni   all'ente   erogatore

all'indirizzo PEC indicato da quest'ultimo, secondo  quanto  previsto

dall'art. 5, comma 2, lettera  c)  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri. Con tale comunicazione la banca indica  anche

l'IBAN  sul  quale  l'ente  erogatore  effettua   il   rimborso   del

finanziamento. 

    2.  L'ente  erogatore   invia   le   comunicazioni   alla   banca

all'indirizzo PEC indicato da quest'ultima nella comunicazione di cui

all'art. 6, comma 4, del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri. 

    3. L'ente erogatore e la banca possono concordare un  sistema  di

comunicazione alternativo all'invio mediante PEC, fermo restando  che

questo deve comunque garantire la tracciabilita' delle comunicazioni. 

 

                              Art. 10. 

 

        Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento 

               agli incrementi della speranza di vita 

 

    1. Per il richiedente che accede alla pensione con  il  requisito

«quota 100», la banca,  ai  fini  della  determinazione  dell'importo

dell'anticipo  TFS/TFR,  considera  la  data  di  riconoscimento  del

TFS/TFR, sulla base della certificazione di cui all'art. 5,  comma  3

del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  La  predetta

certificazione tiene conto del momento di maturazione  dei  requisiti

di accesso ai trattamenti pensionistici, ai sensi  dell'art.  24  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di quanto previsto dal decreto

direttoriale del Ragioniere generale dello Stato di concerto  con  il

direttore generale delle politiche previdenziali e  assicurative  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5  novembre  2019.

La certificazione di cui al primo periodo terra' conto di  tutti  gli

aumenti, determinati e programmati, dell'adeguamento alla speranza di

vita. Tali  incrementi  saranno  opportunamente  considerati  per  la

determinazione del primo requisito utile alla maturazione del diritto

a  pensione,  ove  previsto  dalla  legge,  qualora  questo   avvenga

successivamente al 31 dicembre 2022. 

    2.  La  banca  restituisce  al  soggetto  finanziato  l'eventuale

ammontare degli interessi che non sono maturati a favore della banca,

relativi all'adeguamento dei requisiti di  accesso  al  pensionamento

agli incrementi della speranza di vita. 

 

                              Art. 11. 

 

                   Altre disposizioni applicative 

                   e validita' dell'Accordo quadro 

 

    1. Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative  al

richiedente rispetto a quelle previste dal presente Accordo. 

    2.  Il  presente   Accordo   quadro   e'   valido   ed   efficace

per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  comunque  fino

alla completa estinzione di tutti i diritti e gli obblighi  che  sono

derivati  dall'Accordo  stesso.  Esso  e'  rinnovabile  dalle   parti

sottoscrittrici,  sentito  il  parere  dell'INPS  per  i  profili  di

competenza. 

    3. Il presente Accordo quadro puo' essere rivisto in tutto  o  in

parte con l'accordo delle parti sottoscrittrici e sentito  il  parere

dell'INPS per i profili di competenza, in particolare in relazione  a

quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente del

Consiglio  dei  ministri  nei  casi  di  modifica  delle   condizioni

normativo-regolamentari e di mercato. 

 

                              Art. 12. 

 

                   Trattamento dei dati personali 

            da parte delle banche e degli enti erogatori 

 

    1. Con riferimento al trattamento dei dati personali  finalizzati

al rilascio dell'anticipo TFS/TFR, le  banche  aderenti  e  gli  enti

erogatori: 

      a) adottano  le  misure  tecniche  ed  organizzative  volte  ad

assicurare la conformita' all'art. 32 del regolamento n. 679/2016, in

linea con  le  procedure  attualmente  utilizzate  per  finanziamenti

similari; 

      b) individuano procedure per la gestione delle  violazioni  dei

dati personali; 

      c) assicurano la trasparenza  del  trattamento,  fornendo  agli

interessati le informazioni di cui all'art.  13  del  regolamento  n.

679/2016, con particolare riferimento ai casi di mancata accettazione

della domanda. 

 

                      Il Ministro dell'economia 

                           e delle finanze 

                              Gualtieri 

 

                       Il Ministro del lavoro 

                      e delle politiche sociali 

                               Catalfo 

 

                             Il Ministro 

                   della pubblica amministrazione 

                               Dadone 

 

                        Il direttore generale 

                 dell'Associazione bancaria italiana 

                              Sabatini 

 

                                                           Allegato 1 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato 2 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato 3 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato 4 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato 5 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico


Allegati

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