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domenica 12 maggio 2024

Rettifica della comunicazione della Commissione «Orientamenti per l'attuazione di talune disposizioni in materia di etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008» (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 78 del 18 febbraio 2022).


Commissione

Com. 08/05/2024, n. C/2024/90029

Rettifica della comunicazione della Commissione «Orientamenti per l'attuazione di talune disposizioni in materia di etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008» (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 78 del 18 febbraio 2022).

Pubblicata nella G.U.U.E. 8 maggio 2024, Serie C.


Epigrafe


[Testo della comunicazione]


Com. 8 maggio 2024, n. C/2024/90029 (1) (2).


Rettifica della comunicazione della Commissione «Orientamenti per l'attuazione di talune disposizioni in materia di etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008» (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 78 del 18 febbraio 2022).


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 8 maggio 2024, Serie C.


(2) Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



[Testo della comunicazione]


1. Pagina 9, riquadro #02:


anziché: «Un cognac può essere immesso sul mercato come cognac o eau-de-vie de Cognac»,


leggasi: «Un cognac può essere immesso sul mercato come cognac o eau-de-vie e Cognac».


2. Pagina 27, riquadro #27:


anziché: «Esempi di allusioni consentite sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose: »,


leggasi: «Esempi di allusioni consentite sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose: »,


3. Pagina 28, riquadro #28:


anziché: «Esempi di allusioni vietate sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose: »,


leggasi: «Esempi di allusioni vietate sulle bevande alcoliche diverse dalle bevande spiritose: ».


4. Pagina 29, riquadro #30, the first NB:


anziché: «NB: Liquore all'uovo con un sentore di vodka...»,


leggasi: «NB: Liquore all'uovo con un sentore di vodka...».


5. Pagina 31, riquadro #31:


anziché: «Esempi di etichettatura consentita: »,


leggasi: «Esempi di etichettatura consentita: ».


6. Pagina 31, riquadro #31:


a) anziché: «Acquavite di vino (40 % vol.)


Ottenuta da cognac


Affinata in fusti di Bourbon»,


leggasi: «Acquavite di vino (40 % vol.)


Ottenuta da cognac


Affinata in fusti di Bourbon».


b) anziché: «Bevanda spiritosa al ginepro (32 % vol.)


OTTENUTA DA KORN»,


leggasi: «Bevanda spiritosa al ginepro (32 % vol.)


OTTENUTA DA KORN».


c) anziché: «Vodka (aromatizzata) al lampone (37,5 % vol.)


Prodotta con vodka distillata quattro volte»,


leggasi: «Vodka (aromatizzata) al lampone (37,5 % vol.)


Prodotta con vodka distillata quattro volte».


7. Pagina 32, riquadro #32:


(a) anziché: «1) Bevanda spiritosa


Ottenuta da rum e brandy»,


leggasi: «1) Bevanda spiritosa


Ottenuta da rum e brandy».


(b) anziché: «2) Bevanda spiritosa


A base di rum


con spezie»,


leggasi: «2) Bevanda spiritosa


A base di rum


con spezie».


(c) anziché: «3) Bevanda spiritosa


ottenuta da rum (15 % vol.)»,


leggasi: «3) Bevanda spiritosa


ottenuta da rum (15 % vol.)».


8. Pagina 33, riquadro #33, punti 2 e 3:


anziché: «2) Whisky detto "single malt"*


Maturato in botti di cognac/affinamento in fusti di rum


3) Bevanda spiritosa


Miscela di gin 95 % e rum 5 %


Maturata in fusti di rum»,


leggasi: «2) Whisky detto "single malt"*


Maturato in botti di cognac/affinamento in fusti di rum


3) Bevanda spiritosa


Miscela di gin 95 % e rum 5 %


Maturata in fusti di rum».


9. Pagina 34, riquadro #34:


anziché: «Whisky


Invecchiato in botte di brandy»,


leggasi: «Whisky


Invecchiato in botte di brandy».


10. Pagina 38, paragrafo 3.4, primo comma, allineamento nell'esempio seguente:


anziché: «- "vodka & arancia (termine composto)


bevanda analcolica" - con titolo alcolometrico 0,05 % vol.,»,


leggasi: «- "vodka & arancia (termine composto)


bevanda analcolica" - con titolo alcolometrico 0,05 % vol.,». 

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