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lunedì 15 agosto 2011

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12970 presentata da AMALIA SCHIRRU mercoledì 3 agosto 2011, seduta n.512 SCHIRRU. - Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: l'Italia ha ratificato la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche nel 1995 con la legge n. 496, poi modificata ed integrata con legge 4 aprile 1997, n. 93. Le due leggi di ratifica hanno identificato nel Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale, tenuta a sovrintendere e coordinare le complesse misure per l'applicazione della Convenzione e del Trattato sul territorio nazionale;

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12970
presentata da
AMALIA SCHIRRU
mercoledì 3 agosto 2011, seduta n.512

SCHIRRU. -
Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:

l'Italia ha ratificato la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche nel 1995 con la legge n. 496, poi modificata ed integrata con legge 4 aprile 1997, n. 93. Le due leggi di ratifica hanno identificato nel Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale, tenuta a sovrintendere e coordinare le complesse misure per l'applicazione della Convenzione e del Trattato sul territorio nazionale;

i gas lacrimogeni sono usati dalle forze di polizia di tutto il mondo per controllare manifestazioni di violenza collettiva (o per reprimere e disperdere manifestazioni di protesta non autorizzate): per questo scopo si usano sotto forma di candelotti lacrimogeni;

fra le molte sostanze lacrimogene impiegate, le più usate sono tre: orto-cloro-benzal malonitrile (gas CS), Dibenzen(b,f)-1,4-ossiazepina (gas CR), Cloroacetofenone (gas CN);

dal nome dei chimici Carson e Stoughton che lo sintetizzarono, il gas CS bandito dal protocollo di Ginevra del 1925 come «arma chimica» paradossalmente fa parte degli strumenti per il controllo delle masse in base alla Convenzione del 1993;

dal 1928, anno in cui fu sintetizzato dai due ricercatori, questo composto chimico è stato adottato come ingrediente dei candelotti lacrimogeni da diverse forze di polizia: negli Stati Uniti, in Palestina, in Perù, in Malaysia e in Italia, massicciamente, lo si ricorda, nel 2001 al G8 di Genova, dove furono sparati oltre seimila candelotti nella due giorni di guerriglia che infuriò nel capoluogo ligure;

il libro La sindrome di Genova (Fratelli Frilli Editori, 141 pagine) ricorda come, da quella vicenda, nacque una vera e propria campagna, approdata in Parlamento e nelle aule di giustizia, per evitare che il gas CS continui ad essere un'arma di ordine di pubblico. Secondo quanto sostenne anche il senatore Martone ormai 10 anni fa, il CS è esplicitamente un'arma da guerra come dimostra il fatto che le voci di export della ditta produttrice, la Simad Spa, rientrano nell'obbligo di denuncia al Parlamento, regolato dalla legge n. 185 del 1990, (da La Nuova Sardegna del 9 novembre 2002, «A Genova guerra chimica» di Emanuele Giordana);

nel rapporto di Amnesty International «Durante e dopo il summit G8, Genova, luglio 2001 (aggiornamento del documento EUR 01/002/2002)» si legge: «Nel giugno 2002 circa 10 dimostranti hanno sporto formale denuncia, accompagnata da referti medici, affermando di soffrire effetti a lungo termine (danni a polmoni, gola ed epidermide) a causa dell'esposizione al gas CS. Amnesty International ritiene che una revisione indipendente dell'impiego di agenti chimici da parte delle forze dell'ordine deve consentire l'introduzione, laddove appropriato, di rigorose linee guida regolanti l'uso di tali metodi, nonché di idonei strumenti di controllo per mantenerle aggiornate e garantirne l'osservanza»;

il gas CS fa parte dell'equipaggiamento delle forze di polizia italiane dal 1991, con il ottobre 1991, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, (Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), il quale all'articolo 12, comma 2, recita: «gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile»;

in base alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), articolo 1, si stabilisce che «Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari». Ciò classifica i gas CS come armi da guerra di terza categoria, ossia «armi chimiche»; infatti, la vigente regolamentazione in materia include in questa categoria tutti i gas, i liquidi e i solidi, che, diffusi nell'area, in acqua o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni di varia natura, tali da inficiare, permanentemente, la salute dell'organismo umano. Tali sostanze si suddividono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i gas usati per i lacrimogeni;

il segretario generale della Silp CGIL, Claudio Giardullo, in una intervista a Rai News 24 del 22 luglio 2011 ha ribadito, ricordando gli episodi del G8 del 2001, i disordini durante le manifestazioni studentesche a Roma, i recenti scontri in Val di Susa con i manifestanti No Tav, la pericolosità dell'impiego dei gas CS anche per la salute degli stessi agenti di polizia. Rimarcando il concetto insito nel principio di prevenzione, ha auspicato l'adozione di una politica di condotta cautelativa per quanto riguarda la gestione di una questione così controversa, nonché l'adozione, anche in virtù dei progressi scientifici e della ricerca, di altri sistemi alternativi all'uso del gas CS;

diversi studi scientifici e universitari, nazionali e internazionali, inchieste e testimonianze dirette denunciano da decenni l'impatto devastante di questo composto per la salute pubblica -:

se i Ministri interrogati non ritengano necessario e doveroso adottare tutte le misure necessarie a garantire che, per il mantenimento dell'ordine pubblico, non siano impiegate sostanze tossiche e nocive per la salute, sia degli agenti, che dei cittadini, a partire dalla messa al bando immediata del gas CS;

se non ritengano necessario che gli agenti di polizia siano adeguatamente equipaggiati ed addestrati all'utilizzo di tecniche non letali per il controllo della folla e che siano soggetti a rigide norme sull'uso di tali tecniche e ad un rigoroso sistema di individuazione delle responsabilità;

se non ritengano indispensabile intraprendere la revisione e, dove necessario, la modifica di tutti i regolamenti e delle modalità di addestramento sull'uso dei gas lacrimogeni per le forze dell'ordine, in modo da garantire chiarezza e conformità con gli standard internazionali minimi e al fine di tutelare, nella misura più ampia possibile, la vita, l'integrità fisica e la sicurezza delle persone.
(4-12970)

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