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lunedì 15 agosto 2011

Corte dei Conti "...on il ricorso in epigrafe il ricorrente già ispettore capo della Polizia di Stato, lamenta la mancata inclusione dell'assegno funzionale nella base pensionabile e della conseguente maggiorazione del 18%. La Prefettura di Roma ha chiesto il rigetto del ricorso...."


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Andrea LUPI
nella pubblica udienza dell’8 luglio 2011, con l'assistenza del segretario d'udienza signor Antonio Fucci,
 esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 069816/PC del registro di Segreteria promosso da ---
AVVERSO
     Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
     Con il  ricorso in epigrafe  il ricorrente già ispettore capo della Polizia di Stato, lamenta la mancata inclusione dell'assegno funzionale nella base pensionabile e della conseguente maggiorazione del 18%.
La Prefettura di Roma  ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’odierna udienza, le parti non sono comparse.
Considerato in diritto
Con il ricorso  in esame parte ricorrente chiede  che l’assegno funzionale venga incluso nella base pensionabile con incremento del 18%, con conseguente riliquidazione del trattamento  pensionistico percepito, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973, nel testo sostituito dall'art. 16 della legge n. 177 del 1976; maggiorazione che l’amministrazione ha escluso poiché l’assegno funzionale non è incluso tra gli emolumenti espressamente indicati dallo stesso art. 16, né è riconosciuto a tali fini dalla legge che l’ha istituito e dalle successive integrazioni(art. 1, comma 9, legge 468/87  e art. 6 legge 472/87).
Assume pertanto particolare rilievo la norma innanzi richiamata, che dispone che l'aumento del 18% opera su una base pensionabile costituita “dall'ultimo stipendiononchédagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati” (tra i quali non è menzionata l'indennità di ausiliaria), specificando che “nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
Dall'esame della predetta disposizione si deduce che il requisito della pensionabilità di un assegno, per espressa previsione di legge, non ne determina automaticamente l'inclusione nella base pensionabile ai fini dei miglioramenti economici concessi con la legge n. 177 del 1976. Occorre, infatti, una specifica statuizione, nella specie non intervenuta, che poteva essere contenuta anche in testi successivi alla legge n. 177 del 1976 perché essa non prevede un “numerus clausus” degli elementi idonei ad integrare la base pensionabile bensì ne consente l'ampliamento ad opera di norme successivamente introdotte.
Ne consegue che  tutte le indennità, potrebbero  essere comprese nella base pensionabile alla sola condizione che rientrino  nella nozione di “ultimo stipendio” e, dunque, ne venga riconosciuta la natura stipendiale.
Nella specie, l'assegno funzionale non ha natura stipendiale, bensì di assegno accessorio, sia pure pensionabile (Corte dei Conti, Sezione Controllo, n. 52/2000).
Per tutto quanto sopra, così come da consolidata giurisprudenza anche  di questa Sezione, dalla quale questo Giudice ritiene di non discostarsi, discende che  l’istanza di parte  ricorrente appare giuridicamente infondata e quindi da respingere, secondo quanto  sopra motivato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:
-rigetta il ricorso;
-dichiara l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza dell’8 luglio 2011.
Il Giudice Unico
f.to Andrea Lupi

      

   Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12/07/2011

                                        P. Il Direttore
         IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
                                  f.to Paola ACHILLE
 
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 1052 2011 Pensioni 12-07-2011

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