REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott.
Andrea LUPI
nella
pubblica udienza dell’8 luglio 2011, con l'assistenza del segretario
d'udienza signor Antonio Fucci,
esaminati
gli atti ed i documenti di causa,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio pensionistico iscritto al n. 069816/PC del registro di
Segreteria promosso da ---
AVVERSO
Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con il
ricorso in epigrafe il ricorrente già ispettore
capo della Polizia di
Stato, lamenta la mancata inclusione dell'assegno funzionale nella
base pensionabile e della conseguente maggiorazione del 18%.
La
Prefettura di Roma ha chiesto il rigetto
del ricorso.
All’odierna
udienza, le parti non sono comparse.
Considerato
in diritto
Con
il ricorso in esame parte ricorrente chiede
che l’assegno funzionale venga incluso nella base pensionabile con
incremento del 18%, con conseguente riliquidazione del trattamento
pensionistico percepito, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1092 del
1973, nel testo sostituito dall'art. 16 della legge n. 177 del 1976;
maggiorazione che l’amministrazione ha escluso poiché l’assegno
funzionale non è incluso tra gli emolumenti espressamente indicati dallo
stesso art. 16, né è riconosciuto a tali fini dalla legge che l’ha
istituito e dalle successive integrazioni(art. 1, comma 9, legge 468/87
e art. 6 legge 472/87).
Assume
pertanto particolare rilievo la norma innanzi richiamata, che dispone che
l'aumento del 18% opera su una base pensionabile costituita “dall'ultimo
stipendio” nonché “dagli assegni o
indennità pensionabili sottoindicati”
(tra i quali non è menzionata l'indennità di ausiliaria),
specificando che “nessun altro assegno o indennità, anche se
pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di
legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
Dall'esame
della predetta disposizione si deduce che il requisito della pensionabilità
di un assegno, per espressa previsione di legge, non ne determina
automaticamente l'inclusione nella base pensionabile ai fini dei
miglioramenti economici concessi con la legge n. 177 del 1976. Occorre,
infatti, una specifica statuizione, nella specie non intervenuta, che poteva
essere contenuta anche in testi successivi alla legge n. 177 del 1976 perché
essa non prevede un “numerus clausus”
degli elementi idonei ad integrare la base pensionabile bensì ne consente
l'ampliamento ad opera di norme successivamente introdotte.
Ne
consegue che tutte le indennità,
potrebbero essere comprese nella base pensionabile alla
sola condizione che rientrino nella nozione di “ultimo
stipendio” e, dunque, ne venga riconosciuta la natura stipendiale.
Nella
specie, l'assegno funzionale non ha natura stipendiale, bensì di assegno
accessorio, sia pure pensionabile (Corte dei Conti, Sezione Controllo, n.
52/2000).
Per
tutto quanto sopra, così come da consolidata giurisprudenza anche
di questa Sezione, dalla quale questo Giudice ritiene di non
discostarsi, discende che l’istanza di parte
ricorrente appare giuridicamente infondata e quindi da respingere,
secondo quanto sopra motivato.
Sussistono
giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, Giudice Unico delle
Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni
contraria istanza ed eccezione reiette:
-rigetta
il ricorso;
-dichiara
l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Manda
alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori
adempimenti.
Così
deciso in Roma nella pubblica udienza dell’8 luglio 2011.
Il
Giudice Unico
f.to
Andrea Lupi
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12/07/2011
P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Paola ACHILLE
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
LAZIO | Sentenza | 1052 | 2011 | Pensioni | 12-07-2011 |
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