IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada» ed in particolare l'art. 119, come da ultimo modificato dall'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ed in particolare l'art. 331; Visto il decreto a propria firma del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, recante «Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», di seguito denominato «Decreto direttoriale 31 gennaio 2011»; Considerata la necessita' di implementare la casistica delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto al fine di ricomprendere anche le ipotesi di inibizione pro-tempore dell'attivita' istituzionale dei medici appartenenti alle stesse strutture o corpi, dalla quale derivi - a qualunque titolo, ivi compresa se del caso l'aspettativa - la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonche' la cessazione di tale inibizione; Ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza interpretativa, riformulare in parte l'art. 3, comma 1, dello stesso decreto si' da definire la fattispecie dei medici che abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali riproponendo in modo pedissequo la previsione di cui all'art. 119, comma 2, ultimo periodo, del codice della strada; Ritenuto necessario dettare criteri uniformi per l'apposizione del codice di identificazione sulle certificazioni mediche rilasciate dai medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada, in sede di rinnovo di validita' dei titoli abilitativi alla guida, al fine di semplificarne ed ottimizzarne le procedure di acquisizione da parte del competente ufficio del centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione; Considerata infine l'opportunita' di prorogare il termine del 31 agosto 2011, previsto dall'art. 6, comma 3, del piu' volte citato decreto, al fine di garantire una piena efficienza del servizio reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui all'art. 1 del medesimo decreto, accordando agli stessi medici un maggior tempo per l'acquisizione del codice di identificazione; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011 1. All'art. 1, comma 3, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, dopo le parole: «al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, per il tramite dell' ufficio della motorizzazione competente per territorio,» ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le predette amministrazioni e corpi comunicano altresi', con la medesima modalita', al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione situazioni di inibizione pro-tempore dell'attivita' istituzionale dei propri medici, dalla quale derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonche' la cessazione di tale inibizione.».
Art. 2 Modifiche all'art. 3 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011 1. All'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, le parole «negli ultimi cinque anni» sono sostituite da: «per almeno cinque anni».
Art. 3
Introduzione dell'art. 3-bis al decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. Nel decreto direttoriale 31 gennaio 2011, dopo l'art. 3 e'
inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Apposizione e dimensioni del codice di identificazione
sulle certificazioni utili ai rinnovi di validita' di titoli
abilitativi alla guida). - 1. All'atto del rilascio del certificato
medico di cui all'art. 331, comma 1, lettera a), conforme al modello
IV.4, che vale comunicazione al centro elaborazione dati della
direzione generale per la motorizzazione in caso di conferma di
validita' dei titoli abilitativi alla guida, il codice di
identificazione e' apposto alla sinistra del campo "generalita',
qualifica, e firma del sanitario" in uno spazio di dimensioni pari a
3 cm di lunghezza ed a 1 cm di altezza.».
Modifiche all'art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011 1. All'art. 6, comma 3, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, le parole «Fino alla data del 31 agosto 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data del 15 febbraio 2012». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 26 luglio 2011 Il Capo dipartimento: Fumero
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