REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in
composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso, iscritto al n. 57809 P.C. del registro di Segreteria, promosso da
... è elettivamente domiciliato – avverso il decreto del Ministero
dell’Interno n. 10855, datato 24.02.2003, nonché nei confronti del
Ministero dell’Economia e dell’INPDAP.
Udite, nella pubblica udienza dell’8.06.2011, l’avv. Di Marco e la dott.ssa
Caira per l’INPDAP.
Non rappresentati i dicasteri.
Visti gli atti ed i documenti della causa;
Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
FATTO
1.
Con ricorso qui pervenuto il 07.04.2009, il sig. C.– già
appartenente alla Polizia
di Stato, dispensato dal servizio, per inabilità fisica, dal
03.08.1996 – impugnava il predetto D.M. n. 10855/2003 con cui – pur
riconoscendo che le infermità da lui sofferte erano dipendenti da causa di
servizio ed ascrivibili a tab. A 8^ ctg – gli veniva negata la relativa p.p.o.
in quanto le medesime non comportavano l’inabilità al servizio, pur
dichiarata, ai fini dell’avvenuta dispensa, da altra infermità non
riconosciuta.
Ulteriori memorie pervenivano il
20.04.2011 ed il 30.05.2011.
2.
Il Ministero dell’Interno, costituitosi il 10.05.2011, nell’evidenziare
il mutato orientamento, in proposito, di questa Corte, eccepisce la
prescrizione quinquennale.
3.
L’INPDAP, a sua volta, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione
passiva, chiede il rigetto del ricorso.
4.
A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della
quale entrambe le intervenute si riportano agli atti - questo Giudice, ai
sensi dell’art. 429 c.p.c., ha dato lettura
del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il
termine prefissato.
DIRITTO
1.
Preliminarmente, è da evidenziare, con riferimento alla previsione del
novellato art. 420 c.p.c., l’impossibilità
del tentativo di conciliazione, considerato che non sono presenti tutte le
parti.
2.
Per giurisprudenza consolidata (vgs. 3^ sez. centr.
n. 13621/2002; sez. giur. Toscana nn.
740/2006 e 654/2009), per il personale della Polizia
di Stato, il diritto a percepire il trattamento di P.P.O.
è regolato, ai sensi dell’art. 5 (comma 6) della legge n. 472/1987, dalla
stessa norma prevista per il personale delle FF.AA. e delle FF.PP.
ad ordinamento militare: l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.
Quest’ultimo prevede, come condizione indispensabile, l’accertata
dipendenza da fatti di servizio dell’infermità riscontrata, (requisito
che si riscontra nella documentazione relativa al ricorrente) e non
l’asserita inabilità al servizio.
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi meritevole di
accoglimento.
Si deve, pertanto, dichiarare l’applicabilità, nei confronti del
ricorrente, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il suo conseguente
diritto, in relazione all’esito della prescritta procedura, a percepire i
dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla data della dispensa dal
servizio. Ai fini dell’eccepita prescrizione quinquennale, ha validità interruttiva
la sua richiesta, ricevuta dal Ministero il 30.03.2005, che sollecita la
revisione, in autotutela del provvedimento, ora
impugnato e relativo alla sua iniziale istanza del 18.121996.
3.
Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione
monetaria, ex artt. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c.,
dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi
cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi
legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli
stessi (SS.RR. 10/2002).
4.
Non è accolta la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall’INPDAP
in quanto l’Istituto è ordinatore secondario di spesa.
5.
Attesa la chiarezza della normativa, risalente ad oltre due decenni, e la
univocità della relativa giurisprudenza, le spese legali quantificate, in
mancanza di apposita notula, in euro 500,00 (cinquecento/00) più IVA e CAP,
vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
la
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica
– definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
il
ricorso in esame (n. 57809 PC), proposto da ... nei confronti del Ministero
dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’INPDAP,
e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti,
dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del
diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla
data di cessazione dal servizio.
Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte
motiva.
Dispone
la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori
adempimenti di competenza, ed alla locale Procura Regionale per quanto,
eventualmente, di interesse.
Le spese legali, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) più IVA e CAP, sono a
carico dell’Amministrazione soccombente.
Così
deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio dell’8.06.2011.
In
esito alla riserva ivi contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera
di Consiglio del 09.06.2011, in pari data viene comunicata alla Segreteria,
per il seguito di competenza.
IL GIUDICE UNICO
F.to
Francesco D’Isanto
Depositata
in Segreteria il 5 LUGLIO 2011
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.to
Paola Altini
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
TOSCANA | Sentenza | 242 | 2011 | Pensioni | 05-07-2011 |
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