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lunedì 15 agosto 2011

Corte dei Conti "...Con ricorso qui pervenuto il 07.04.2009, il sig. C.– già appartenente alla Polizia di Stato, dispensato dal servizio, per inabilità fisica, dal 03.08.1996 – impugnava il predetto D.M. n. 10855/2003 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tab. A 8^ ctg – gli veniva negata la relativa p.p.o. in quanto le medesime non comportavano l’inabilità al servizio, pur dichiarata, ai fini dell’avvenuta dispensa, da altra infermità non riconosciuta......P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando ACCOGLIE il ricorso in esame (n. 57809 PC), proposto da ... nei confronti del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’INPDAP, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla data di cessazione dal servizio...."


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 57809 P.C. del registro di Segreteria, promosso da ... è elettivamente domiciliato – avverso il decreto del Ministero dell’Interno n. 10855, datato 24.02.2003, nonché nei confronti del Ministero dell’Economia e dell’INPDAP.
            Udite, nella pubblica udienza dell’8.06.2011, l’avv. Di Marco e la dott.ssa Caira per l’INPDAP.
            Non rappresentati i dicasteri.
            Visti gli atti ed i documenti della causa;
            Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
            Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
            Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
FATTO
1.         Con ricorso qui pervenuto il 07.04.2009, il sig. C.– già appartenente alla Polizia di Stato, dispensato dal servizio, per inabilità fisica, dal 03.08.1996 – impugnava il predetto D.M. n. 10855/2003 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui sofferte erano dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tab. A 8^ ctg – gli veniva negata la relativa p.p.o. in quanto le medesime non comportavano l’inabilità al servizio, pur dichiarata, ai fini dell’avvenuta dispensa, da altra infermità non riconosciuta.
            Ulteriori memorie pervenivano il 20.04.2011 ed il 30.05.2011.
2.         Il Ministero dell’Interno, costituitosi il 10.05.2011, nell’evidenziare il mutato orientamento, in proposito, di questa Corte, eccepisce la prescrizione quinquennale.
3.         L’INPDAP, a sua volta, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione passiva, chiede il rigetto del ricorso.
4.         A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale entrambe le intervenute si riportano agli atti - questo Giudice, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha dato lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1.         Preliminarmente, è da evidenziare, con riferimento alla previsione del novellato art. 420 c.p.c., l’impossibilità del tentativo di conciliazione, considerato che non sono presenti tutte le parti.
2.         Per giurisprudenza consolidata (vgs. 3^ sez. centr. n. 13621/2002; sez. giur. Toscana nn. 740/2006 e 654/2009), per il personale della Polizia di Stato, il diritto a percepire il trattamento di P.P.O. è regolato, ai sensi dell’art. 5 (comma 6) della legge n. 472/1987, dalla stessa norma prevista per il personale delle FF.AA. e delle FF.PP. ad ordinamento militare: l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.
            Quest’ultimo prevede, come condizione indispensabile, l’accertata dipendenza da fatti di servizio dell’infermità riscontrata, (requisito che si riscontra nella documentazione relativa al ricorrente) e non l’asserita inabilità al servizio.
            Alla stregua di quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi meritevole di accoglimento.
            Si deve, pertanto, dichiarare l’applicabilità, nei confronti del ricorrente, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il suo conseguente diritto, in relazione all’esito della prescritta procedura, a percepire i dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla data della dispensa dal servizio. Ai fini dell’eccepita prescrizione quinquennale, ha validità interruttiva la sua richiesta, ricevuta dal Ministero il 30.03.2005, che sollecita la revisione, in autotutela del provvedimento, ora impugnato e relativo alla sua iniziale istanza del 18.121996.
3.         Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).
4.         Non è accolta la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dall’INPDAP in quanto l’Istituto è ordinatore secondario di spesa.
5.         Attesa la chiarezza della normativa, risalente ad oltre due decenni, e la univocità della relativa giurisprudenza, le spese legali quantificate, in mancanza di apposita notula, in euro 500,00 (cinquecento/00) più IVA e CAP, vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
il ricorso in esame (n. 57809 PC), proposto da ... nei confronti del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’INPDAP, e, per l’effetto, dichiara l’applicabilità, nei suoi confronti, dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973 ed il conseguente riconoscimento del diritto alla percezione dei dovuti benefici pensionistici a decorrere dalla data di cessazione dal servizio.
            Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte motiva.
Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza, ed alla locale Procura Regionale per quanto, eventualmente, di interesse.
            Le spese legali, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) più IVA e CAP, sono a carico dell’Amministrazione soccombente.
Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio dell’8.06.2011.
In esito alla riserva ivi contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di Consiglio del 09.06.2011, in pari data viene comunicata alla Segreteria, per il seguito di competenza.
                                                                               IL GIUDICE UNICO
                                                                       F.to Francesco D’Isanto
 
Depositata in Segreteria il 5 LUGLIO 2011
                                                              IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
                                                                       F.to Paola Altini
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 242 2011 Pensioni 05-07-2011

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