Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-12916
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Interrogazione a risposta scritta 4-12916
MAURIZIO TURCO
lunedì 1 agosto 2011, seduta n.510
lunedì 1 agosto 2011, seduta n.510
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
dell'interno, al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
numerosi siti web, in particolare www.youtube.com, hanno riportato la notizia che durante gli scontri verificatisi nei pressi del cantiere per la realizzazione della TAV (tratta Torino - Lione) nel comune di Chiomonte, in occasione delle manifestazioni dei cosiddetti comitati «No Tav», siano stati usati ingenti quantità di gas lacrimogeno CS;
il 15 luglio 2011, il professore Massimo Zucchetti del Politecnico di Torino, presso il ponte della centrale idro-elettrica di Chiomonte, davanti allo sbarramento della zona militarizzata, ha svolto una lezione illustrando pubblicamente, a beneficio di no-tav e poliziotti, con supporto di materiale didattico eloquente circa gli effetti dell'arma chimica, la sua relazione dal titolo «DANNI ALL'UOMO E ALL'AMBIENTE DEL GAS LACRIMOGENO CS»;
il gas CS fa parte dell'equipaggiamento delle forze di polizia italiane dal 1991, con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, (regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), il quale all'articolo 12, comma 2, recita: «gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile»;
in base alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), articolo 1, si stabilisce che «Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.». Ciò classifica i gas CS come armi da guerra di terza categoria, ossia "armi chimiche"; infatti la vigente regolamentazione in materia include in questa categoria tutti i gas, i liquidi e i solidi, che, diffusi nell'area, in acqua o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni di varia natura, tali da inficiare, permanentemente, la salute dell'organismo umano. Tali sostanze si suddividono in asfissianti (cloro, bromo, perossido di azoto), tossiche (acido cianidrico), vescicatorie (iprite), nervine, irritanti (cloroacetofenone), come i gas usati per i lacrimogeni. Si considerano dunque armi da guerra i «candelotti lacrimogeni»;
in internet sono reperibili numerosi studi condotti da importanti organizzazioni europee e mondiali sulla tossicità, la nocività e la durata degli effetti dei gas lacrimogeni che portano a conclusioni piuttosto uniformi -:
quali siano la tipologia e la quantità degli artifizi utilizzati fino ad oggi dalle forze di polizia e dalle forze armate durante il periodo di occupazione militare dell'aerea del cantiere della TAV, quali siano gli effetti collaterali sulle popolazioni, gli operatori di polizia e i militari e quali azioni di bonifica ambientale del territorio siano state intraprese;
se il Governo non ritenga di dover porre in essere ogni utile iniziativa per bandire l'uso di gas lacrimogeni al pari di ogni altro ordigno a carica chimica.
(4-12916)
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