MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 10 maggio 2011 Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. (11A10672) (GU n. 185 del 10-8-2011 )
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito
denominato «Codice della Strada»;
Vista la direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre
1994, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 18 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1° settembre 1995, n. 204, successivamente rettificato con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione del 23 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1996, n. 69, che prevede
talune prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della
categoria M1 atti a garantirne la compatibilita' con l'uso delle
catene da neve;
Visto l'articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante «Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 marzo 2002, recante norme concernenti le catene da neve destinate
all'impiego sui veicoli della categoria M1;
Considerata la necessita' di adeguare le prescrizioni del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85, al
progresso ed all'evoluzione della tecnica;
Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di
norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317,
modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n.
427 di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
1. I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli
autoveicoli delle categorie M1 , N1, O1 e O2, devono essere costruiti
a regola d'arte per assicurare la sicurezza nella circolazione
stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.
2. Si presumono costruiti a regola d'arte i dispositivi conformi
alla norma UNI 11313.
3. La valutazione di conformita' alla norma UNI 11313 e' effettuata
da un organismo di certificazione accreditato in conformita' al
Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 luglio 2008, ed e' attestata dalla apposizione del marchio di
conformita' UNI, da parte del fabbricante.
Art. 2
1. I dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e
commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno
degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo
(SEE), possono essere immessi in commercio ed utilizzati se
garantiscono, anche attraverso adeguati mezzi di attestazione, un
livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilita' e
di informazione dell'utilizzatore equivalente a quello disposto
dall'articolo 1.
2. Nel caso di dispositivi di cui al comma 1 per i quali non e'
prevista la presenza di un marchio di conformita', essi devono essere
muniti di altro mezzo che ne dimostri ed attesti l'idoneita' all'uso
cui essi sono destinati e corredati con documenti atti a garantirne
l'affidabilita' ed i livelli di informazione per l'utente equivalenti
a quelli di cui all'articolo 1.
3. I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117
soddisfano i requisiti di cui ai commi precedenti.
4. L'equivalenza dei livelli di sicurezza, affidabilita' ed
informazione per l'utilizzatore, garantiti dai dispositivi di cui al
presente articolo, e' valutata dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti applicando le procedure previste dal Regolamento (CE)
n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
Art. 3
1. Sino al 31 marzo 2013, in alternativa alle prescrizioni del
presente decreto, possono essere posti in commercio i dispositivi
supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002.
2. A decorrere dal 1° aprile 2013, e' abrogato il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 13 marzo 2002.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2011
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 10, foglio n. 192
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