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lunedì 15 agosto 2011

Corte dei Conti "...L’atto di citazione della Procura della Corte dei conti per la Regione Lazio riferisce che a carico del convenuto, in qualità di dipendente della Polizia di Stato, è stata accertata una responsabilità derivante dalla produzione, da parte dello stesso, di attestazioni (certificati) quali giustificativi di assenze dal lavoro per malattie non sussistenti o, comunque, non inabilitanti al servizio...."


In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
                     Sezione  Giurisdizionale per  la Regione Lazio
composta dai seguenti magistrati:
dott. Ivan DE MUSSO                       Presidente
dott. Agostino BASTA                      Consigliere
dott. Marcovalerio POZZATO          Consigliere
ha pronunciato la seguente
                                          S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 70978 del registro di Segreteria,
proposto dal Procuratore regionale per il Lazio  avverso
il sig. ......
Uditi, nella pubblica udienza del 28.6.2011, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Antonella Cirillo:
il giudice relatore cons. dott. Marcovalerio Pozzato;
il Pubblico Ministero nella persona del SPG dott. Marco Smiroldo;
l'avv. Eugenio Pini, per il convenuto.
Esaminati tutti gli atti e i documenti del fascicolo processuale.

                                               FATTO

L’atto di citazione della Procura della Corte dei conti per la Regione Lazio riferisce che a carico del convenuto, in qualità di dipendente della Polizia di Stato, è stata accertata una responsabilità derivante dalla produzione, da parte dello stesso, di attestazioni (certificati) quali giustificativi di assenze dal lavoro per malattie non sussistenti o, comunque, non inabilitanti al servizio.
Detta Procura ha in particolare individuato, a seguito di comunicazioni (......), la sussistenza di un danno erariale (€ 11.911,00), in relazione a:
corrispettivo (monetario) delle giornate lavorative illegittimamente non effettuate dallo ...... che ha allegato malattie non sussistenti o comunque non inabilitanti;
danno da disservizio e danno all’immagine.
Rileva parte attrice che lo .... titolare di partita IVA N. ......, gestiva un'attività di affittacamere insieme al carabiniere ......., condannato, nel medesimo contesto (illegittime assenze dal servizio), da questa Sezione giurisdizionale con sentenza n. 1015/2008 (passata in giudicato).
Dalla documentazione in atti si evince che, a seguito di accurata verifica (cfr. citate informative della Questura di .....; verbali di indagini delegate dalla Procura militare della Repubblica; informative CC Stazione di .....), il predetto convenuto si dedicava, nei giorni in cui aveva allegato infermità (febbraio, marzo, aprile e giugno 2005), a attività connesse alla propria piccola azienda di B&B.
In tali giorni lo ....., specificamente, ben lungi di trovarsi immobilizzato a casa, affittava e conduceva furgoni (anche per lunghi percorsi), acquistava fuori dal .... mattonelle, quadri e suppellettili, venendo fotografato, con il sodale sig. ..... intento a svolgere (fuori dalla propria abitazione) attività non meglio identificate.
Il pregiudizio erariale è stato quantificato negli importi corrispondenti alle retribuzioni indebitamente percepite dallo ...... nei periodi di illegittima assenza (€ 4.476,10), nonché nelle ulteriori somme – quantificate mediante valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - relative a:
-danno da disservizio, consistente nell'aver inciso negativamente sul funzionamento dell'ufficio di appartenenza (€ 2.235,00);
-lesione all’immagine dell’Amministrazione dell'Interno, in considerazione della gravità della condotta truffaldina, peraltro reiterata, delle funzioni assolte e del grado rivestito, in relazione all'art. 55-quinquies del D. Lgs. 165/2001 (€ 5.000,00).
In tal modo qualificati i danni derivanti dalle riferite vicende - sulla base dei documenti in atti - in complessivi € 11.911,00, sono stati ritenuti  sussistenti elementi di responsabilità a carico del sig. ...... invitato dall’organo inquirente (11.6.1010), ai sensi dell’art. 5 della L. 14.1.94 n. 19, come integrato dalla L. 20.12.1996, n. 639, a fornire le proprie deduzioni con riferimento alle sue presunte responsabilità in merito alle illegittime assenze dal servizio.
Lo ......, presa visione delle evidenze del fascicolo istruttorio, ha fatto pervenire proprie controdeduzioni.
Con atto di citazione  del 31.1.2011 (notificato il 3.3.2011) il predetto incolpato veniva evocato in giudizio, in quanto responsabile del complessivo danno erariale di € 11.911,00.
Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio (1.6.2011) a mezzo di comparsa di risposta, con il patrocinio dell'avv......
Ha nell'ordine prospettato i seguenti motivi difensivi:
-preliminarmente, il difetto di condizione di proponibilità e/o ammissibilità e/o procedibilità in relazione all'azione di responsabilità per danni all'immagine alla P.A., per mancanza di sentenza penale irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009;
-di conseguenza, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione;
-nel merito, l'infondatezza dell'azione di responsabilità per inconsistenza dell'apparato probatorio fornito da parte attrice, posto che quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare i fatti su cui si fonda la propria pretesa secondo le regole del processo civile;
-in tale prospettiva, il semplice rimando agli accertamenti realizzati dalla Polizia Giudiziaria non soddisfa l'onere della prova richiesto dall'art. 163 c.p.c.;
-sussiste ampia documentazione medica in relazione alla lombosciatalgia sofferta dal convenuto.
Chiede conclusivamente il convenuto:
-che venga dichiarata improponibile e/o inammissibile l'azione di responsabilità erariale per danni all'immagine della P.A.;
-in subordine, respingere nel merito la domanda attorea.
All’odierna pubblica udienza il P.M.  ha pienamente confermato la richiesta risarcitoria, puntualizzando che:
-ricorre nelle vicende in questione una fattispecie legale tipica di danno all'immagine della P.A., senza necessità del previo accertamento penale;
-sono puntualmente indicate, ai sensi dell'art. 163 c.p.c., le fonti di prova a carico del convenuto;
-nei fatti di causa non si pone un problema di falsità materiale della certificazione medica, ma di dichiarazione al medico non coerente con la realtà;
-sono da rinvenirsi, nel comportamento del convenuto, indizi gravi e concordanti non di semplice colpa grave, ma di atteggiamento cosciente e volontario di induzione in errore.
Per converso l'avv. ..... ha chiesto la reiezione della domanda attorea in quanto inammissibile e comunque infondata nel merito, specificando che:
-la fattispecie in esame è in realtà sussumibile in contesto penale;
i fatti che si assumono accertati (peraltro con modalità non fidefacenti) sono completamente disconosciuti dallo .....
-non risulta formata la prova in ordine al consumato reato di truffa.
L'avv. .... conclude ribadendo tutte le eccezioni formulate con la comparsa di costituzione in giudizio, chiedendo, in via subordinata, la gradazione del quantum eventualmente posto a carico del convenuto.
D I R I T T O
Ritiene il Collegio di delibare, in via assolutamente preliminare, le eccezioni relative alla nullità della citazione ovvero dell'inammissibilità della pretesa attorea.
Manifestamente priva di giuridico fondamento è l'eccezione fondata sulla nullità della citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c..
All’uopo deve rilevarsi che, nei giudizi di responsabilità amministrativa, deve escludersi la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto, allorché siano chiaramente evincibili il danno, la fattispecie causativa dello stesso e le posizioni soggettive alle quali siano addebitate le pretese risarcitorie (cfr. Sez. Umbria, sent. n. 540 in data 18.11.2004).
Nel caso di specie, appaiono chiaramente evidenziati il danno erariale, il nesso causale fra la produzione del medesimo e la condotta del convenuto, nonché le singole fonti di prova a carico di quest'ultimo.
Giova altresì rammentare che nel processo innanzi alla Corte dei conti trovano applicazione sia il principio di autonomia dei giudizi (con riferimento tanto al processo civile che a quello penale), sia il principio del giusto processo, ex art. 111 Cost. Pertanto, ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa, è necessario fornire mezzi di prova (nella specie forniti) che sono autonomamente valutati dal giudice contabile (Sez. Abruzzo, sent. n. 663/2004)
In secondo luogo, è stata avanzata eccezione di nullità della citazione con riferimento alla mancanza delle condizioni di proponibilità e/o ammissibilità e/o procedibilità dell'azione di responsabilità per danni all'immagine alla P.A., per difetto di sentenza penale irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009.
Osserva il Giudicante che, in virtù della disposizione citata, qualora non si sia in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna, non può procedersi ad azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine della P.A. (cfr., per tutte, Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent. 19/2011).
Giova rammentare che il Legislatore (ricevendo peraltro l'avallo del Giudice delle Leggi) ha posto in essere un quadro di norme restrittivo rispetto alla richiesta di risarcimento di danno all'immagine della P..A. (connotato, peraltro, da profili più sanzionatori che risarcitori).
La giurisprudenza ha infatti evidenziato che il risarcimento del danno all'immagine della P.A. è attivabile innanzi a questa Corte solo quando sussista il presupposto di una sentenza irrevocabile di condanna del pubblico funzionario.
La coerenza di fondo del quadro normativo in esame è dimostrato dal fatto che l'art. 17, c. 30-ter del D.L. 78/2009 ha previsto che, per il risarcimento del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 1, c. 2, della L. 20/1994, è "sospeso fino alla conclusione del procedimento penale".
L'eccezione defensionale relativa all'inammissibilità della pretesa afferente al danno all'immagine subìto dalla P.A è quindi fondata, mancando, nella specie, una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del convenuto per i medesimi fatti: giova notare, altresì, che il medesimo art. 55-quinques del D. Lgs. 165/2001 (invocato dalla Procura procedente) postula la necessità, ai fini del risarcimento del danno all'immagine della P.A., di una sentenza penale di condanna.
Deve essere quindi dichiarata l'inammissibilità parziale della citazione, limitatamente alla pretesa afferente al ristoro del danno all'immagine subìto dall'Amministrazione dell'Interno.
Nel merito, la richiesta risarcitoria della Procura è fondata e meritevole di parziale accoglimento.
Risulta, infatti, pacifico il danno provocato dal sig. ...... all’Amministrazione dell'Interno, l’elemento soggettivo a titolo di colpa grave con previsione ovvero di dolo, nonché il nesso causale tra la condotta del convenuto ed il danno arrecato, così come è risultato dalla documentazione acquisita in via istruttoria.
Lo <<<<< ha consapevolmente dichiarato ai medici competenti la propria inabilità al servizio di Istituto al solo fine di svolgere proprie attività (peraltro in violazione degli obblighi di esclusività di prestazioni lavorative in favore della Polizia di Stato, presumibilmente legate all'affitto turistico di camere).
Specificamente, nei periodi di illegittima assenza contestati (.....) lo ....., che avrebbe dovuto giacere a riposo, affittava e conduceva furgoni (anche per lunghi percorsi), acquistava fuori dal .... mattonelle, quadri e suppellettili, e svolgeva fuori dalla propria abitazione attività non meglio identificate (presumibilmente connesse alla ristrutturazione di un appartamento destinato all'affitto turistico).
Tali attività del convenuto sono ampiamente dimostrate dal materiale acquisito durante specifiche indagini:
-documenti relativi al noleggio di furgone da parte dello ..... (unico guidatore autorizzato);
-documenti relativi all'utilizzo (sempre da parte di quest'ultimo) di carta di credito in prossimità di ....;
-reperti fotografici dello ....., colto in attività non meglio identificate nel quartiere ....
Risulta in sostanza dimostrato, conformemente a quanto dedotto dalla procedente Procura, che il convenuto ha svolto attività assolutamente incompatibili con le patologie dichiarate, ovviamente senza rispettare gli obblighi di reperibilità nei casi di assenza per malattia.
Devono essere completamente disattese le deduzioni difensive incentrate sul quadro clinico a carico dello ..... la circostanza di un giudizio diagnostico di lombosciatalgia (peraltro artatamente indotto dal convenuto) non costituisce causa di giustificazione né di attenuazione della responsabilità dedotta innanzi a questa Corte.
Le retribuzioni afferenti ai periodi di assenza dal servizio sono state quindi corrisposte dall’Amministrazione dell'Interno sebbene il dipendente, in buona forma fisica (come dimostrato dalla guida continuata di un furgone, da lui stesso noleggiato), prestasse attività economica remunerata, fra l'altro in dolosa violazione del principio di esclusività del rapporto di impiego in essere: ciò  esclude qualunque giustificazione alla corresponsione degli emolumenti medesimi.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che, in materia di percezione di somme non dovute, il danno erariale è ravvisabile nell’ammontare degli emolumenti indebitamente riscossi a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizio non rese, per effetto di assenze arbitrarie dal servizio (cfr. Sez. Umbria, sent. n. 445/2005, Sez. Emilia Romagna, sent. n. 581/2007).
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che sussiste indebito incameramento della retribuzione allorquando ci si assenti dal servizio sulla base di uno falso stato di malattia, ampiamente desumibile dal contemporaneo svolgimento di altra attività lavorativa.
A seguito della condotta del convenuto sono state sottratte energie lavorative alla Pubblica Amministrazione e si sono conclamate palesi violazioni degli obblighi di servizio.
E’ dunque ostensiva la responsabilità per dolosa violazione degli obblighi di servizio da parte dell’odierno convenuto, che ha deliberatamente dichiarato (essendo in buona forma fisica) uno stato di malattia per assentarsi dal servizio, causando un danno di € 4.476,10, come da conteggi effettuati dall’Amministrazione dell'Interno (cfr. informative agli atti della Questura di Roma, in relazione agli emolumenti corrisposti in occasione delle assenze in questione).
Non può invece trovare accoglimento la pretesa afferente al risarcimento del c.d. “ danno da disservizio”, dato per implicito in ragione dei fatti sopraesposti.
Rileva questo Giudicante, in adesione all'indirizzo giurisprudenziale già chiaramente delineatosi (cfr., per tutte, Sez. Lazio, sent. 1015/2008), che parte attrice ha mancato di dimostrare che l'Amministrazione dell'Interno ha sostenuto costi aggiuntivi per svolgere servizi che sarebbero stati di pertinenza dello ..... di conseguenza, mancando la specifica prova circa l'effettivo incremento della spesa sostenuta ovvero circa l'effettivo detrimento dell'ordinato svolgimento del servizio, questo Collegio non può procedere alla valutazione equitativa dell'affermata posta di danno erariale.
In conclusione, la pretesa attorea si appalesa fondata quanto al danno correlato agli emolumenti versati nei periodi di illegittima assenza e meritevole di accoglimento
                                               P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando

DICHIARA

l'inammissibilità della citazione con riferimento al risarcimento per lesione all'immagine della P.A.

RESPINGE

la richiesta attorea con riferimento al risarcimento per “danno da disservizio”
                                               CONDANNA
il signor ......... al pagamento in favore del Ministero dell'Interno della somma di € 4.476,10 (quattromilaquattrocentosettantasei/10) comprensiva di rivalutazione alla data di pubblicazione della sentenza e interessi dalla predetta ultima data fino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì lo stesso al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in  euro 239,70 (duecentotrentanove/70).
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28.6.2011
L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE
F.to dott. Marcovalerio Pozzato                     F.to dott. Ivan De Musso
Pubblicato in Segreteria mediante deposito nei modi di legge il 6 luglio 2011.
 
P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA’
F.to dott. Francesco MAFFEI
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 998 2011 Responsabilità 06-07-2011

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