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martedì 7 giugno 2011

Cassazione "...Il  Tribunale,  rilevato che, nel caso di specie,  la  violazione  del limite di velocità era stata accertata a mezzo Velomatic 512  e  che non  vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune, rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L.  n. 168 del 2002,  esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per  l'amministrazione  di precostituirsi  un'ipotesi  di  deroga  al principio   di   contestazione  immediata   della   violazione,   che costituisce  ora la  regola della contestazione, essendo al  contrario predeterminati   sia   i  casi  che  le  sedi  stradali   interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di  rilevazione  della velocità...."

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 15-04-2011, n. 8705
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1)   E'  stata  depositata  ex art. 380 bis c.p.c.  relazione  che  di seguito  si riproduce, emendata con modifiche formali. "Il Comune  di Riace  impugna  per  cassazione la sentenza  depositata  in  data  17 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Locri - Sezione staccata di   Siderno  ha  rigettato l'appello proposto dal Comune  avverso  la sentenza  del Giudice di pace di Stilo depositata in data 14 dicembre 2006,  che aveva accolto un'opposizione proposta, L. n. 689 del 1981,  ex art. 22 da            ####################. Costei aveva impugnato il verbale di accertamento  e contestazione, da parte della Polizia  municipale  di Riace,  dell'avvenuta  violazione  dell'art.  142  C.d.S.,  comma  8, verificatasi   in   data  16  dicembre  2005.  A   fondamento   della opposizione,  l'opponente aveva eccepito la nullità del  verbale  in quanto  emesso da organo incompetente; l'illegittimità
per  mancata contestazione  immediata della violazione; la  mancata  dimostrazione della    corretta   funzionalità   del   dispositivo    elettronico;
l'inidoneità  tecnica  della strumentazione  di  accertamento  della velocità  sia  per  mancanza di una corretta omologazione,  sia  per mancata taratura; vizi formali del verbale stesso.
Il  Tribunale,  rilevato che, nel caso di specie,  la  violazione  del limite di velocità era stata accertata a mezzo Velomatic 512  e  che non  vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune, rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L.  n. 168 del 2002,  esclude la sussistenza di un'arbitraria facoltà per  l'amministrazione  di precostituirsi  un'ipotesi  di  deroga  al principio   di   contestazione  immediata   della   violazione,   che costituisce  ora la  regola della contestazione, essendo al  contrario predeterminati   sia   i  casi  che  le  sedi  stradali   interessate dall'utilizzazione degli strumenti elettronici di  rilevazione  della velocità.  Nella  specie, la violazione era stata  accertata  in  un tratto   di  strada  non  ricompresa  dal  Prefetto  tra
le   strade extraurbane  secondarie   in  cui è stata  accertata  l'esistenza  di obiettive circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature  a distanza.  Il Tribunale precisava altresì di non condividere  quanto affermato da Cass., n. 376 del 2008, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L.  n.  168 del 2002,  integrato con la previsione del comma  2  dello stesso  art.  4, evidenzia come il legislatore abbia inteso  regolare l'utilizzazione  dei  dispositivi o  mezzi  tecnici  de  quibus,  tra l'altro, anche in funzione del comma 4, con il quale si esclude  tout court  l'obbligo  della contestazione immediata; la norma  non  pone, pertanto,    un'esclusione   generalizzata   delle    apparecchiature elettroniche  di  rilevamento  al di  fuori  delle  strade  prese  in considerazione, ma lascia, per contro, in
vigore, relativamente  alle strade   diverse  da  esse,  le  disposizioni  che  consentono   tale utilizzazione  ma con l'obbligo della contestazione immediata,  salve le  eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S.,  comma  1- bis.  In  proposito, il Tribunale osservava che tale  interpretazione avrebbe  l'effetto  di  rimettere al  mero  arbitrio  della  P.A.  la possibilità di omettere la contestazione immediata e che, quindi, la mera indicazione, nel verbale dì contestazione, delle ragioni di cui all'art.   201  C.d.S.,  comma  1  bis,  lett.  e),  non  fosse   più sufficiente   a  giustificare la deroga all'obbligo  di  contestazione immediata.
Il  Tribunale  respingeva  l'appello  incidentale   dell'opponente  in ordine  ad  altri  motivi di opposizione. Riteneva,  infine,  che  non sussisteva   prova   che  fosse  stata  fornita  agli    automobilisti informazione  dell'avvenuta installazione di un autovelox  sulla  via (OMISSIS)". 2)  Il  Comune  di  Riace con atto notificato il 26 ottobre  2009  ha proposto ricorso per cassazione. L'opponente è rimasto intimato.
Parte  ricorrente propone un primo motivo di ricorso,  con  il  quale deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4  convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002,  e  degli artt.  142, 200 e 201 C.d.S., art. 384 reg. esec. C.d.S. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Premesso  che  a  seguito delle modifiche legislative  del  2002,  la contestazione   immediata  e  quella  differita  sono   previste   in disposizioni legislative, avendo il legislatore trasfuso il contenuto dell'art. 384 reg. esec. C.d.S. dell'art. 201 C.d.S., non vi  sarebbe ragione  per escludere che la contestazione differita, ove ovviamente ne  ricorrano le condizioni e siano osservate le prescrizioni di  cui al   citato  art.  201,  possa  essere  effettuata  a  seguito  della utilizzazione  diretta  da  parte  degli  agenti  accertatori   delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità anche  su strade  diverse da quelle indicate nel citato D.L. n. 121  del  2002, art.  4  o  nel  decreto prefettizio di cui al medesimo  art.  4.  Il ricorrente  formula quindi il seguente quesito di diritto,  ai  sensi dell'art. 366-bis cod. proc. civ.,  da considerarsi
ammissibile  anche se   formulato  in  più  punti  (Cass  26737/08):  Vige  nel  nostro ordinamento  giuridico un'esclusione generalizzata dell'utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità  al di  fuori  delle autostrade e delle strade extraurbane principali  di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. A e B? b)  E'  da  considerarsi legittimo ai sensi D.L. n. 121 del 2002,  ex art.  4  convertito  dalla L. n. 168 del 2002,  l'utilizzazione  delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità da  parte del  Comune  di Riace sulla via (OMISSIS), con contestazione differita  in virtù delle eccezioni previste dall'art.  201  C.d.S., comma 1 bis? c) E' ammissibile la contestazione differita dell'infrazione relativa al  superamento  dei  limiti  di velocità  qualora  nel  verbale  di contestazioni siano contenuti i richiami
all'art. 201 C.d.S., comma 1 bis,  lett. E e all'art 384, comma 1, lett e) del Reg.to n.  495  del 1992  circa  l'impossibilità  della  contestazione  immediata,   sul presupposto che la strumentazione elettronica utilizzata consente  la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo perchè il veicolo oggetto  del  rilievo  è  a distanza dal posto  di  accertamento  ed impossibilitato ad essere fermato in tempo utile? d)  E'  consentito al giudice dell'opposizione il sindacato, in  sede giudiziaria,  sulla possibilità concreta di contestazione  immediata della violazione e sulle scelte organizzative dell'amministrazione? Il   motivo   appare   manifestamente  fondato,   alla   luce   della giurisprudenza di legittimità, la quale ha reiteratamente  affermato che il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 convertito, con  modificazioni,  nella  L. n. 168  del  2002, 
integrato  con  la previsione  del  comma 2 dello stesso art. 4 -  che   indica,  per  le strade  extraurbane secondarie e per le strade urbane  di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo,  al  fine  della  contestazione immediata,  può  costituire motivo  d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti "a priori" per le autostrade e per le strade  extraurbane principali - evidenzia come il legislatore  abbia inteso  regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi  tecnici  di controllo  del  traffico finalizzati al rilevamento a  distanza  delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142  e  148 C.d.S.  (limiti  di  velocità e sorpasso),  tra  l'altro,  anche  in funzione  del  comma 4 del medesimo art. 4, con il quale  si  esclude "tout court" l'obbligo della
contestazione immediata.  Ne consegue che la  norma  del predetto art. 4 non pone una generalizzata  esclusione delle  apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori  delle strade  prese  in considerazione, ma lascia, per contro,  in  vigore, relativamente  alle  strade  diverse da   esse,  le  disposizioni  che consentono  tale  utilizzazione ma con l'obbligo della  contestazione immediata,  salve le eccezioni espressamente previste  dall'art.  201 C.d.S., comma 1 bis (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008;
Cass., n. 2243 del 2008).
La   tesi  del  Tribunale,  che  pure,  come  detto,  ha  dato  conto dell'orientamento  affermato da Cass. n. 376  del  2008,  non  appare convincente,  anche  perchè a suo sostegno nella  sentenza  impugnata viene  presa in considerazione la disciplina amministrativa  relativa all'accertamento  di infrazioni a mezzo apparecchiature  elettroniche in  funzione  automatica, laddove nel caso  di specie, così  come  in quelli   esaminati  dalle  citate  sentenze,  l'apparecchiatura   era utilizzata  direttamente  dagli  agenti  accertatori,   e   solo   la contestazione era avvenuta in modo differito per le ragioni  indicate nel  verbale  e  puntualmente riportate nella sentenza impugnata.  Ed infatti  va  ribadito  che, a fronte dell'affermata  possibilità  di rilevamento  da  parte  degli  agenti  di  polizia  che  direttamente gestiscono  l'apparecchiatura  elettronica,  nel  caso
non  si   sia proceduto   alla   contestazione   immediata   nei   confronti    del trasgressore,  l'indicazione nel verbale di  una  ragione  che  renda ammissibile  la  contestazione  differita  dell'infrazione,  comporta "ipso facto" la legittimità del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da parte del  giudice  di  apprezzare  nel concreto  le  scelte  organizzative compiute   dall'amministrazione   ai    fini   dell'espletamento   del servizio.(Cass. 19032/08; 24355/06).
3)  Con il secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 112  e 345  c.p.c.  e  dell'art. 2697 c.c. nonchè contraddittorietà  della motivazione,  in  relazione all'art. 360 c.p.c., nn.  3  e  5,  parte ricorrente espone tre profili di doglianza.
In  primo  luogo  si  duole dell'errore processuale  (irrilevante  è l'omessa indicazione in rubrica dell'art. 360, n. 4 riferendosi i nn. 3   e  5  agli  altri  profili)  commesso  dalla  sentenza  per  aver pronunciato  ultra petita, posto che nè l'atto di  opposizione,  nè ovviamente in sede di appello incidentale, era stato fatto valere  il motivo  di annullamento della sanzione relativo alla pretesa mancanza di  idonea informazione agli automobilisti della installazione di  un autovelox  sulla via (OMISSIS) in comune di Riace. La  censura, cui si riferisce utilmente il punto a) del quesito, è fondata: dalla sentenza,  che  riporta  meticolosamente in  narrativa  i  motivi  di opposizione svolti  nel ricorso davanti al giudice di pace, nonchè  i motivi  dell'appello incidentale, emerge nitidamente che  l'opponente non   fece  valere  questo  preteso  vizio  dell'atto
sanzionatorio, ditalchè  il  tribunale ha errato nel ritenere che  vi  fosse  stata specifica    contestazione   in   tal    senso    dell'opponente    e conseguentemente ad annullare il verbale impugnato. L'opposizione  al verbale di contestazione di violazione del C.d.S., ai sensi dell'art. 204  bis  dello  stesso C.d.S. e della L. 24 novembre 1981,  n.  689, artt.  22  e  23  configura l'atto introduttivo,  secondo  le  regole proprie  del  procedimento civile dinanzi al giudice di pace,  di  un giudizio  di accertamento della pretesa punitiva della P.A.,  il  cui oggetto  è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi"  fatta valere  con  l'opposizione  stessa,  sicchè'  il  giudice  non  può rilevare  d'ufficio  vizi  diversi da  quelli  dedotti  dal  medesimo opponente,   entro  i  termini  di  legge,  con  il   suddetto   atto introduttivo. (Cass. 656/10; 17625/07).
Gli  altri  due  profili  del  secondo motivo  di   ricorso  risultano inammissibili  ex  art.  366 bis c.p.c. ma essi,  relativi  all'onere della  prova  e  al  vizio di motivazione in ordine  all'assenza  dei cartelloni  di segnalazione, sono comunque assorbiti dalla prevalente decisione relativa al primo aspetto della censura.
4)   Pertanto   il  ricorso  deve  essere  accolto,  con  conseguente cassazione   della   sentenza  impugnata;  non  apparendo   necessari ulteriori  accertamenti di fatto, la causa, ai  sensi  dell'art.  384 cod.  proc.  civ.,   può  essere decisa nel merito,  con  il  rigetto dell'opposizione  originaria; parte opponente,  in  applicazione  del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento,  in favore  del Comune, delle spese dell'intero giudizio, liquidate  come da dispositivo  quanto ai tre gradi di giudizio.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie  il  ricorso, cassa la sentenza impugnata e,  decidendo  nel merito,  rigetta  l'originaria opposizione. Condanna  l'opponente  al pagamento  delle  spese dell'intero giudizio che liquida,  quanto  al  giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro  150,00 per diritti, ed Euro 250,00 per onorari; per il giudizio di   appello, in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 100,00 per  diritti ed Euro 400,00 per onorari di avvocato; per il  giudizio di  legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, 200 per  esborsi, oltre spese generali e accessori di legge per  tutti  i gradi del giudizio.

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