Circ. 19 maggio 2011, n. 300/A/4692/11/109/16 (1).
D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 recante: "Attuazione della Dir. 2006/126/CE e della Dir. 2009/113/CE concernenti le patenti di guida".
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
Alla
Presidenza della giunta regionale della Valle D'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Roma
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Roma
Al
Ministero della giustizia
Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria
Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
Per opportuna conoscenza, si comunica che nella G.U. 30 aprile 2011, n. 99 è stato pubblicato il decreto legislativo di cui all'oggetto in materia di patenti di guida prevedendo oltre al recepimento delle disposizioni recate dalla direttiva, anche un più generale coordinamento ed aggiornamento del Codice della Strada operando una riclassificazione delle categorie delle patenti di guida anche al fine di agevolare i controlli su strada.
Si premette che le disposizioni del decreto legislativo troveranno applicazione a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonché nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB, in vigore dal 15 maggio 2011. Da quest'ultima data sono abrogate le disposizioni di cui all'allegato III del D.M. 30 settembre 2003, n. 40T.
Nello specifico, il recepimento delle direttive UE relative alla patente di guida va ad incidere direttamente sul C.d.S. e ne modifica alcuni articoli:
- artt. 115 e 116, C.d.S.: vengono fissati i requisiti in materia di carta di qualificazione del conducente e riscritto l'art. 116, C.d.S. per l'inserimento della patente AM (per la guida dei ciclomotori), la categoria A2 e reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e D1;
- art. 118-bis, C.d.S.: introduzione del concetto di residenza ai fini del rilascio della patente di guida;
- artt. 119, 121, 123, 124, 125 e 126, C.d.S: adeguamento in funzione delle nuove patenti di guida; inserimento della necessità della visita presso la Commissione Medica anche per gli ultraottantenni;
- art. 128, C.d.S.: l'idoneità alla guida in soggetti già titolari di patente con patologie incompatibili è valutata anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli dell'articolo 119;
- artt. 129, 135, 136-bis e 136-ter, C.d.S.: in materia di patenti e abilitazioni professionali rilasciate da uno Stato estero viene soppressa la previsione della sospensione della patente con provvedimento del Prefetto; adeguamento degli articoli; adeguamento della disciplina dei provvedimenti inerenti il diritto di guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
L'ultima parte del decreto legislativo, infine, detta alcune norme generali di seguito illustrate:
- art. 22, D.Lgs. definisce il modello di patente di guida comunitaria con la possibilità di inserire un supporto di memorizzazione - microchip - contenente i dati armonizzati delle stesse;
- art. 23, D.Lgs. prevede l'emanazione di più decreti per disciplinare i requisiti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida di categoria AM.
Infine, viene abrogato l'allegato III al D.M. 30 settembre 2003, n. 40/T e viene sostituito, per le patenti delle categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB dall'allegato III al presente decreto.
Si fa riserva di impartire ulteriori disposizioni operative uniformi in sede di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Il Direttore centrale
Giuffrè
D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, art. 9
D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, art. 22
D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, art. 23
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
D.M. 30 settembre 2003, n. 40T, allegato III
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martedì 7 giugno 2011
Ministero dell'interno Circ. 19-5-2011 n. 300/A/4692/11/109/16 D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 recante: "Attuazione della Dir. 2006/126/CE e della Dir. 2009/113/CE concernenti le patenti di guida". Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
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