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giovedì 27 giugno 2013

Agenzia delle dogane e dei Monopoli Circ. 25-6-2013 n. 11/D Allargamento dell'Unione Europea nel 2013 - Adesione della Repubblica di Croazia - Misure transitorie dell'Atto di adesione.


Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Circ. 25-6-2013 n. 11/D
Allargamento dell'Unione Europea nel 2013 - Adesione della Repubblica di Croazia - Misure transitorie dell'Atto di adesione.
Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per i servizi all'Utente e per il coordinamento tecnico-amministrativo.
Circ. 25 giugno 2013, n. 11/D (1).
Allargamento dell'Unione Europea nel 2013 - Adesione della Repubblica di Croazia - Misure transitorie dell'Atto di adesione.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per i servizi all'Utente e per il coordinamento tecnico-amministrativo.



Alle
Direzioni regionali/interregionali/provinciali dell'agenzia delle dogane


Loro sedi

Agli
Uffici delle Dogane


Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero affari esteri direzione generale per l'Unione europea


Roma

Al
Ministero delle attività produttive


Direzione generale per la politica comunitaria e la competitività


Roma

Al
Ministero delle politiche agricole


Direzione generale politiche comunitarie e internazionali di mercato


Roma

Al
Comando generale della guardia di finanza


Ufficio operazioni


Viale XXI Aprile, 51


00162 - Roma

Alla
Direzione centrale accertamenti e controlli


Sede

Alla
Direzione centrale analisi merceologiche e laboratori chimici


Sede

Alla
Direzione centrale affari giuridici e contenzioso


Sede

All'
Ufficio audit interno


Sede

Alla
Camera di commercio internazionale


Sezione italiana


Via XX Settembre, 5


00187 - Roma

Alla
Confederazione generale dell'industria italiana


Viale dell'Astronomia, 30


00144 - Roma

Alla
Confederazione generale dell'agricoltura


C.so Vittorio Emanuele, 101


00186 - Roma

Alla
Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi


P.zza G. Belli, 2


00153 - Roma

All'
Unione petrolifera


Via Giorgione, 129


00147 - Roma

All'
Assocostieri


Via di Vigna Murata, 40


00143 - Roma

All'
E.N.I


P.zza Enrico Mattei, 1


00144 - Roma

Alla
Federchimica/Assospecifici


Via G. da Procida, 11


Milano

All'
Unione italiana camere di commercio, industria ed artigianato


Piazza Sallustio, 21


00187 - Roma

Al
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali


Via XX Settembre, 3


Roma

Alla
Federazione nazionale spedizionieri italiani


Via Postumia, 3


00198 - Roma

All'
Assocad


Via Traversa, 3


57100 - Livorno

Alla
Confederazione generale traffico e trasporti


Via Panama, 62


00198 - Roma





Con la legge 29 febbraio 2012, n. 17, (Gazz. Uff. 2 marzo 2012, n. 52 - Suppl. Ord. n. 42) è stata data ratifica ed esecuzione al Trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione Europea.
L'ulteriore tappa del processo di allargamento dell'U.E. si attuerà, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2013, data di entrata in vigore del predetto Trattato.
In funzione di tale allargamento i competenti Servizi della Commissione Europea hanno diramato il documento di informazione TAXUD/A2/SPE/2013/058 del 28 marzo 2013, nel quale sono riportate le informazioni per gli Uffici doganali, gli operatori economici e gli altri soggetti interessati ai riflessi di carattere doganale, focalizzando l'attenzione sulle disposizioni recanti le "misure transitorie" concernenti le operazioni doganali in corso al 1° luglio 2013.
Tale documento, aggiornato il 2 aprile 2013, pur non avendo valore legale, costituisce secondo le stesse indicazioni dei Servizi della Commissione un importante strumento di ausilio per gli Stati membri, permettendo di rendere omogeneo nell'intero territorio doganale dell'Unione il trattamento delle operazioni nella fase di transizione.
In allegato alla presente sul sito internet di questa Agenzia è reperibile il documento TAXUD/A2/SPE/2013/058 sia nel testo pubblicato dalla Commissione Europea in inglese (allegato 1), che nel testo tradotto in italiano da questa Agenzia (allegato 2).
Al riguardo, si ritiene comunque utile fornire di seguito alcune indicazioni sia per quanto concerne i principi generali statuiti nell'Atto di adesione che, in modo più specifico, sulle misure transitorie indicate nel suddetto documento informativo.
Per quanto riguarda il contesto generale continuano ad applicarsi i medesimi principi già affermati in occasione delle precedenti adesioni dei nuovi Stati membri avvenute nel 2004 e nel 2007.
Infatti l' Atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che, alla data del 1° luglio 2013 le disposizioni dei Trattati originari e il diritto derivato da tali Trattati vincolano il nuovo Stato membro, in applicazione del principio dell'"acquis comunitario".
Lo stesso Atto di adesione stabilisce, inoltre, che le disposizioni dei Trattati originari e il diritto derivato da tali Trattati si applicano nel nuovo Stato membro alle condizioni previste dall'Atto di adesione medesimo (es. applicazione dei Trattati così come modificati dall'Atto di adesione, applicazione di misure transitorie etc.).
Ne deriva che le merci le quali, al momento dell'adesione, si trovano in libera pratica nell'Unione o nel nuovo Stato membro, risultano assoggettate allo stesso regime nell'insieme dell'Unione allargata; il principio si applica a tali prodotti anche qualora, prima dell'adesione, essi siano stati vincolati ad un regime doganale (ad esempio: transito, ammissione temporanea) appurato dopo l'adesione; in questo caso, tuttavia, è necessario comprovare lo status UE dei prodotti, in modo da impedire che i prodotti sui quali non siano stati pagati i dazi doganali dovuti beneficino ingiustificatamente degli effetti dell'adesione.
Inoltre, taluni movimenti di merci, iniziati prima dell'entrata in vigore dell'adesione e conclusi dopo tale momento, restano soggetti alla vigente legislazione doganale del nuovo Stato membro ed inoltre restano valide, per un periodo transitorio, alcune autorizzazioni e prove di origine emesse in base alla precedente normativa del nuovo Stato membro.
Anche le misure doganali transitorie indicate nel citato documento ricalcano, sostanzialmente, quanto già previsto in occasione delle adesioni dei nuovi Stati membri avvenute nel 2004 e nel 2007.
Si richiamano, pertanto, i chiarimenti forniti nella Circ. 7 aprile 2004, n. 21/D e nella nota 27 dicembre 2006, n. 3393 fornendo utili ulteriori precisazioni anche con riferimento all'intervenuta evoluzione normativa.
Ciò premesso, in relazione alla prova dello status UE e riguardo l'origine delle merci si ritiene utile precisare quanto segue.
La prova dell'origine preferenziale rilasciata prima della data di adesione, ai sensi dell'accordo di associazione e stabilizzazione (SAA) fra le Comunità Europee e gli Stati membri da una parte e la Repubblica di Croazia dall'altra sarà accettata come prova dello status UE e non come prova di origine nell' Unione allargata dopo l'adesione, se le merci si trovano alla data di adesione, in temporanea custodia, zona franca o deposito franco, transito, deposito doganale, perfezionamento attivo (sistema sospensivo), trasformazione sotto controllo doganale, importazione temporanea o perfezionamento passivo, o sono state dichiarate e svincolate per l'esportazione e sono in trasporto all'interno dell'Unione allargata.
Questo significa che se la prova dell'origine preferenziale riguardante le suddette merci viene presentata alle autorità doganali dopo l'adesione e le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica all'interno dell'Unione allargata, esse non sono soggette a dazi doganali.
La conseguenza, in altri termini, non è l'applicazione di un'aliquota preferenziale di dazio ma la non applicazione di dazi doganali sulla base della prova dello status UE.
Inoltre, la prova di origine preferenziale rilasciata da Paesi terzi, nel contesto di un accordo preferenziale concluso dalla Croazia con tali Paesi terzi, sarà accettata in Croazia ai fini della preferenza daziaria in taluni casi specifici richiamati nel documento TAXUD/A2/SPE/2013/058.
Nell'ambito dei rapporti con la Turchia, continuano ad applicarsi i medesimi principi già affermati in occasione delle precedenti adesioni dei nuovi Stati membri avvenute nel 2004 e nel 2007.
In materia di regimi doganali economici, si precisa che i regimi sospensivi iniziati prima dell'adesione e non ancora appurati alla data di adesione devono essere conclusi in Croazia secondo le regole previste dalla normativa dell'Unione.
Come anticipato, per le merci vincolate ad un regime doganale economico che viene appurato dopo l'adesione, è necessario comprovare lo status UE dei prodotti.
Nell'ipotesi in cui all'atto dell'appuramento di un regime doganale economico, sorga un debito doganale questo deve essere determinato nel caso del regime di perfezionamento attivo (art. 121, CDC) e dell'ammissione temporanea (art. 144, CDC) secondo la natura delle merci importate, la classificazione tariffaria e relativa aliquota daziaria, il valore ai fini doganali, l'origine e la quantità previsti al tempo in cui le merci sono state vincolate al regime e se tale vincolo è avvenuto prima dell'adesione tenendo conto della normativa doganale croata.
All'atto dell'appuramento di merci vincolate al regime di deposito doganale l'ammontare del debito doganale sarà determinato secondo la natura delle merci importate, la classificazione tariffaria, la quantità, il valore ai fini doganali e l'origine delle merci previsti al tempo in cui le merci sono state vincolate al regime e se tale vincolo è avvenuto prima dell'adesione tenendo conto della normativa doganale croata. L'aliquota doganale da applicare sarà però quella prevista dalla Tariffa Doganale Comune al tempo in cui il debito sorge cioè all'atto dell'appuramento del regime.
In tutti i casi sopra citati, i dazi doganali riscossi dovranno essere considerati risorse proprie dell' Unione e su questi dovranno essere calcolati gli interessi compensatori (art. 519, Reg. (CEE) n. 2454/93) a partire dalla data di adesione.
In virtù dell'atto di adesione non sono più necessarie le autorizzazioni ai regimi doganali economici per gli scambi tra gli Stati membri e la Croazia.
Le autorizzazioni di perfezionamento attivo, passivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea, rilasciate dall'Amministrazione doganale croata prima dell'adesione rimarranno valide per un anno al massimo dopo la data di adesione (se non ancora scadute), con l'obbligo però di conformare le modalità di applicazione di tali autorizzazioni alla normativa dell'Unione dalla data di adesione.
Per quanto attiene alla contabilizzazione, recupero a posteriori, rimborso e sgravio dei dazi all'importazione, dal 1° luglio 2013 tali procedure sono effettuate alle condizioni stabilite dagli articoli da 201 a 242 del CDC.
Qualora il nuovo Stato membro debba procedere a recuperi e/o rettifiche a rimborsi o a sgravi di dazi relativamente ad obbligazioni doganali insorte prima del 1° luglio 2013, lo stesso procede conformemente alla legislazione nazionale vigente prima della adesione, tenendo anche conto dell'eventuale diverso limite di tempo previsto per il recupero.
In ordine alle informazioni vincolanti in materia di tariffa (ITV) e di origine (IVO), l'Atto di adesione non prevede misure transitorie. Di conseguenza, per la Croazia, dette informazioni, rilasciate sulla base della legislazione nazionale vigente prima dell'adesione, cessano di avere carattere giuridicamente vincolante a decorrere dal 1° luglio 2013. Sempre a partire da detta data, la Croazia può, in base all'art. 12 del CDC, rilasciare informazioni vincolanti sia in materia tariffaria che in materia di origine, valide nell'Unione allargata. Per i vecchi Stati membri, le rispettive informazioni vincolanti diventano applicabili in Croazia a decorrere dalla data di adesione. Tuttavia, nel caso in cui vengano utilizzate componenti o manodopera della Croazia per la produzione di merci per le quali sono state fornite informazioni vincolanti in materia di origine, è necessario modificare tali informazioni tenendo conto del nuovo contesto dell'Unione Europea.
Nella parte III (disposizioni permanenti dell'atto di adesione) del documento in esame, è inserito il punto 7 riguardante la dichiarazione sommaria d'entrata e la dichiarazione sommaria d'uscita relative al "corridoio Neum".
In particolare, nel documento è evidenziato che l'art. 43 dell'atto di adesione, nel prevedere la deroga relativa all'invio della dichiarazione sommaria di uscita e di entrata per i beni UE che escono dal territorio croato per attraversare il corridoio di Neum e per quei beni UE che rientrano nel territorio della Croazia dopo avere attraversato il corridoio di Neum, demanda al Consiglio UE la definizione delle condizioni per l'applicazione della deroga.
Al riguardo si evidenzia che in data 25 maggio 2013 è stato pubblicato nella G.U.C.E. n. L 139 il Reg. (UE) n. 479/2013 del 13 maggio 2013 del Consiglio recante le condizioni sopracitate.
Una parte rilevante del documento, particolarmente utile per l'attività degli uffici, è costituita dalla parte IV (alcuni esempi pratici) dove vengono rappresentati i casi di merci provenienti dalla Croazia e vincolate a regimi sospensivi negli Stati membri prima dell'adesione per le quali devono essere applicate le misure transitorie sopra citate per l'appuramento degli stessi.
Sempre nella parte IV del documento è stato previsto inoltre un apposito paragrafo (n. 3) riguardante le modalità di appuramento da seguire per le imbarcazioni vincolate al regime di ammissione temporanea in Croazia, con indicazioni soprattutto per la parte riguardante il pagamento dell'IVA o la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento all'atto dell'immissione in libera pratica delle stesse.
Al documento sono infine annesse due note informative: l'una relativa all'IVA, l'altra alla connessione con le procedure accise.
Con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, nell'allegato 1 sono riportate le disposizioni della Dir. 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto aventi ad oggetto la disciplina delle "Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea" - artt. da 405 a 410 - e che, pertanto, trovano applicazione anche nel contesto in esame riferito all'adesione all'Unione europea, dal 1° luglio 2013, della Croazia.
Rispetto alle menzionate disposizioni, i Servizi della Commissione europea hanno elaborato le conclusioni di seguito descritte.
Qualora un bene sia vincolato ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi o delle situazioni di cui all'art. 156 della Dir. 2006/112/CE (custodia temporanea, zona franca o deposito franco, deposito doganale, perfezionamento attivo) o ad un regime di transito, le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato ad uno dei suddetti regimi o situazioni continuano ad essere applicate, anche dopo il 1° luglio 2013, fino al momento dello svincolo (artt. 406 e 407).
In linea di principio, pertanto, lo svincolo del bene da uno dei suddetti regimi o situazioni analoghe è operazione assimilata all'importazione e l'importazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'IVA è dovuta nello Stato membro nel cui territorio il bene viene svincolato dal regime o dalla situazione al quale era stato vincolato prima della data di adesione (artt. 408 e 409).
Inoltre, in deroga all'art. 71 della Dir. 2006/112/CE, l'importazione è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta in presenza delle seguenti condizioni (art. 410):
a) il bene importato è spedito o trasportato fuori dell'Unione allargata;
b) il bene importato ai sensi dell'art. 408, par. 1, lett. a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato;
c) il bene importato ai sensi dell'art. 408, par. 1, lett. a) è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno del nuovo Stato membro o di uno degli Stati membri dell'Unione, o non aveva beneficiato, in ragione della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'IVA.
In particolare, la suddetta ultima condizione si reputa soddisfatta nei casi seguenti:
1. quando il termine tra la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto e la data di adesione all'Unione europea supera gli otto anni;
2. quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta in ragione dell'importazione è insignificante.
Nell'allegato 2 al documento informativo comunitario, sono riportate le misure doganali transitorie riguardanti le procedure applicabili ai prodotti sottoposti ad accisa; il documento presenta indicazioni analoghe a quelle adottate in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri avvenute nel 2004 e nel 2007, opportunamente aggiornate per tener conto della direttiva 2008/118/CE intervenuta successivamente alle precedenti adesioni e che reca il regime generale delle accise recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 48 del 2010 modificativo del testo unico accise approvato con D.Lgs. n. 504 del 1995.
A tale proposito, si evidenzia che le misure transitorie ed i principi essenziali evidenziati con riferimento al settore doganale si applicano anche alla circolazione dei citati prodotti in regime sospensivo di accisa durante la fase di transizione.
Sulla base delle indicazioni contenute nel documento, si forniscono le seguenti precisazioni.
I prodotti che hanno iniziato a circolare e che sono giunti all'ufficio doganale di uscita dall'Unione Europea prima del 1° luglio 2013 e sono vincolati ad un regime doganale sospensivo alla data di adesione, continuano ad essere sottoposti a tale regime fino all'appuramento nell'Unione Europea allargata. L'accisa resta sospesa in virtù del regime doganale per tutta la durata di vincolo al regime e, successivamente allo svincolo dei prodotti in uno Stato membro per l' immissione in libera pratica, se tali prodotti dovranno essere consegnati in regime di sospensione d'accisa ad un deposito fiscale o ad altro soggetto autorizzato alla ricezione in regime sospensivo, troveranno applicazione le procedure per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo.
Le regole appena sopra richiamate si applicano in caso di vincolo della merce -sottoposta ad accisa - ad uno dei regimi doganali sospensivi e non si applicano invece alla combinazione dell'utilizzo dei sistemi EMCS e ECS, previsti rispettivamente per il controllo informatizzato delle movimentazioni in sospensione di accisa e delle procedure di esportazione. In tale eventualità, saranno stati presentati sia una dichiarazione di esportazione all'ufficio di esportazione secondo le regole del sistema ECS che un documento amministrativo elettronico e-AD secondo le regole del sistema EMCS.
Se le merci escono dall'Unione prima del 1° luglio 2013, la circolazione in regime di sospensione di accisa con l'e-AD si conclude a seguito dell'uscita della merce dal territorio dell'Unione e quindi sulla base della conclusione della procedura di esportazione. Come noto, tale circostanza è attestata dalla nota di esportazione che l'ufficio doganale di esportazione compila sulla base del "visto"
(ora visto uscire informatizzato) dell'Ufficio doganale di uscita di cui all'art. 793, par. 2, del Reg. (CEE) n. 2454/1993.
Se i prodotti sono stati spediti, in sospensione da accisa, da uno Stato membro per l'esportazione in Croazia, ma non raggiungono l'Ufficio doganale di uscita prima del 1° luglio 2013, si troveranno ad essere soggetti alle disposizioni della Dir. 2008/118/CE sopracitata. L'operazione di esportazione dovrebbe essere invalidata e, in ogni caso, lo speditore dovrebbe operare un cambio di destinazione per l'indicazione degli elementi identificativi del destinatario croato abilitato a ricevere in regime sospensivo ovvero procedere alla reintroduzione nel deposito mittente. A tal fine, si richiamano le procedure in uso per l'effettuazione del cambio di destinazione di un e-AD nel sistema EMCS.
Si ritiene, infine, utile far presente che dal 1° luglio 2013 vengono eliminati i controlli e le formalità per i bagagli a mano e per quelli registrati delle persone che effettuano voli o traversate marittime tra il nuovo Paese aderente e quelli dell'Unione Europea.
In relazione a quanto precede, devono essere avviate le opportune iniziative per riorganizzare le procedure di settore e il servizio passeggeri delle strutture portuali ed aeroportuali in modo da gestire il traffico da e verso il nuovo Stato membro come traffico dell'Unione Europea.


Codeste Direzioni regionali,interregionali e provinciali sono pregate di dare la massima diffusione al documento TAXUD/A2/SPE/2013/058, adottando ogni iniziativa utile alla gestione della fase di transizione in esame e non mancando di vigilare sulla scrupolosa osservanza delle misure sopra indicate da parte degli uffici operativi.


Si prega, inoltre, di segnalare, con immediatezza, sia l'opportunità di ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie che ogni eventuale inconveniente nella pratica attuazione delle predette misure transitorie.


Il Direttore centrale ad interim
Ing. Walter De Santis

Allegato 1


EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
TAXATION AND CUSTOMS UNION
Customs Policy, Legislation, Tariff
Customs Legislation




Brussels, 28 March 2013

TAXUD/A2/SPE/MRe - D (2013) 401270



TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN

Updated on 2 April 2013



Information document





CUSTOMS CODE COMMITTEE


Subject: EU enlargement in 2013
Accession of the Republic of Croatia to the EU


Delegations will find attached an information document. This document has been produced by the Commission services in order to provide useful information on the EU enlargement in 2013 for customs administrations, economic operators and other interested parties. The information given is mainly related to the customs union. In addition, the Annexes contain information on VAT and excise duties.
Please note that this information document is of indicative character. Application of the customs law is the responsibility of the national authorities under the control of national courts and in the last resort of the European Court of Justice. Further information may become necessary if preventive measures are adopted to avoid disturbances of the market.


I. Summary


1. The purpose of this document is to inform economic operators and customs administrations in the EU 28 about the consequences of the enlargement of the Union with respect to customs legislation. This will also help to ensure equal treatment of economic operators throughout the Union.
2. Without prejudice to separate transitional measures that may be or have been adopted for agricultural goods under Article 41 of the Act concerning the conditions of accession of the Republic of Croatia and the adjustments to the Treaty on European Union (TEU), the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and to the Treaty establishing the European Atomic Energy Community (EAEC Treaty) [1] (hereinafter 'the Act of Accession) the basic principle of the enlargement as enshrined in the measures for Chapter 29 of the EU acquis [2], is that at the moment of accession, goods which are in free circulation in the new Member State (Croatia) or in an old Member State will be in free circulation throughout the enlarged Union by virtue of the TFEU as amended by the Act of Accession which is an integral part of the Treaty of Accession 2011. This principle will also apply to such goods if they have been placed before accession under a customs procedure (e.g. transit, temporary importation) which is discharged after accession; in such a case, however, the "Union" status of the goods has to be proved in order to avoid the possibility that goods on which no applicable customs duties have been paid benefit unjustifiably from accession.
3. Annex IV No 5 of the Act of Accession ("Customs Union") [3] allows for certain customs procedures which have begun before accession and are terminated after it to remain subject to the former customs legislation of Croatia. The document describes these exceptions and outlines the collaboration between the customs administrations concerned. Furthermore, certain authorisations and proofs of origin issued according to the former rules of Croatia remain valid for a transitional period.
4. A special situation is covered by Article 43 of the Act of Accession which provides that the Council, based on a proposal from the Commission, shall define the terms under which the requirements for an exit or entry summary declaration may be waived for the products referred to in Article 28(2) of the TFEU leaving or re-entering the territory of Croatia to cross or after having crossed the territory of Bosnia and Herzegovina at Neum ('Neum corridor').
5. Information about transitional measures in the field of VAT and excise procedures may be found in Annex 1 and 2 respectively.


[1] OJ L 112, 24.4.2012, p. 6.
[2] The 35 chapters of the accession negotiations cover the different areas of the EU “acquis”, i.e. the detailed laws and rules adopted on the basis of the EU's founding treaties. The acquis in chapter 29 - Customs Union - includes the Union's Customs Code and its implementing provisions; the Combined Nomenclature; the Common Customs Tariff including trade preferences, tariff quotas and tariff suspensions, and other customs-related legislation outside the scope of the Customs Code, as for example the legislation on counterfeit and pirated goods, drug precursors and export of cultural goods.
[3] See http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0060:0066:EN:PDF
(OJ L 112, 24.4.2012, p. 62)


II. Introduction: The basic rules of the accession


On accession of Croatia to the European Union (EU) the following rule applies in principle: from the date of accession (1 July 2013), the original Treaties (i.e. TEU, TFEU and EAEC Treaty) as well as the legal instruments based on these Treaties, so-called secondary legislation such as the Customs Code (CC), are compulsory for Croatia, i.e. it must apply the “acquis”. Article 2 of the Act of Accession establishes this principle and at the same time cites the only permissible exception: these Treaties and the legal instruments referring to them apply under the terms of the Act of Accession. This implies the following:
1. The original Treaties are changed by the Act of Accession and are to be applied in their new revised version as from the time of accession (e.g. Art. 20 of the Act of Accession changes the weighting of votes for Council decisions with qualified majority).
2. Normal legislative work naturally continues, so that both before and after accession further changes in the law (e.g. amendments to the implementing provisions of the Customs Code) can be enacted according to the procedural rules which apply in each case (cf. Art. 7(2) and 7(3) of the Act of Accession).
3. The Act of Accession provides for some transitional measures in order to facilitate the transition for both goods traffic between the old Member States and Croatia and trade between Croatia and third countries; within the area of customs law nearly all measures apply to the new Member State in the same way (see Annex IV No 5 of the Act of Accession).
4. Since at the time of signature of the Treaty of Accession on 9 December 2011 it was naturally not possible to foresee and settle in advance all transition problems, the Act of Accession contains several protective clauses which make it possible to provide for exceptions to the general rules for a limited period in order to avoid disturbances (in particular Articles 37 - 42 of the Act of Accession).
5. Upon accession Croatia will be integrated into the Union customs territory and therefore Trade Defence Instrument measures (i.e. anti-dumping, anti-subsidy and safeguard measures) applicable in the EU 27 will be imposed on third-country imports into Croatiàs territory. At the same time, such measures imposed by Croatia before accession will cease to apply.
This document discusses those transitional measures of the Act of Accession addressed under point 3 above.
In addition, transitional measures have been adopted in respect of trade in agricultural products (see Commission Implementing Regulation (EU) No 286/2013 of 22 March 2013 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:086:0007:0011:EN:PDF).


III. Permanent provisions of the act of accession customs union


1. General remarks


Annex IV No 5 of the Act of Accession contains specific customs provisions. The introduction of these provisions was based on the following considerations:
(a) In the interests of the facilitation of international trade, some transactions which have begun before accession and are terminated thereafter should still be able to be completed according to the former rules of Croatia.
(b) Since such rules create exceptions to the obligation to apply Union law, they are to be strictly interpreted.
(c) Authorisations and procedural facilitation cannot be changed by the competent authorities of Croatia from one day to the next for all beneficiaries.
(d) Some transactions terminated after accession refer to a time before accession (e.g. reimportation of goods which were temporarily exported before accession within the framework of outward processing). Here it appears appropriate to use in certain cases the previous bases of assessment if the law of Croatia provided for this.
However, these principles apply only insofar as they are given in Annex IV No 5 of the Act of Accession expressly in relation to individual customs procedures or other regulations of Union customs law; in all other cases, the TEU and the customs legislation based on it are also to be applied in Croatia from time of accession. In particular the principle of free circulation (Art. 29 TFEU) will apply insofar to goods which were in free circulation in Croatia as of the date of accession throughout the enlarged Union customs territory.


2. Proof of Union status (trade within the enlarged Union)


(a) Proof of preferential origin properly issued or made out prior to the date of accession under the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part (the SAA) shall be accepted as evidence of status (not as evidence of origin) in the enlarged Union after accession, if the goods are, on the date of accession, in temporary storage, in a free zone or free warehouse, under transit, customs warehousing, inward processing (suspension system), processing under customs control, temporary importation or outward processing, or have been declared and released for export and are in transport within the enlarged Union.
This means that if the proof of preferential origin concerning the above-mentioned goods is submitted to the customs authorities after accession the goods are free of customs duties and other customs measures when declared for release for free circulation within the enlarged Union (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 1(a)). It should be noted that the consequence is not the application of a preferential rate of duty but that there are no customs duties to be applied on the basis of proof of Union status.


(b) Goods which, on the date of accession, are in temporary storage or in a free zone or free warehouse, under transit, customs warehousing, inward processing (suspension system), processing under customs control, temporary importation or outward processing, or have been declared and released for export and are in transport within the enlarged Union, are treated as Union goods in the enlarged Union, if on the basis for example of the payment of the customs duties applicable in the customs territory concerned one of the following proofs of Union status is presented:
- a T2L or T2LF document or an equivalent commercial document (Art. 315 - 317b of the Implementing Provisions of the Customs Code (CCIP));
- a TIR or ATA carnet with the mention "T2L" or "T2LF" (Art. 319 CCIP);
- the registration plates and particulars of motorised road vehicles registered in a Member State (Art. 320 CCIP);
- the code number and ownership mark of goods wagons belonging to a railway company of a Member State (Art. 321 CCIP);
- packaging which can be identified as belonging to a person established in a Member State (Art. 322 CCIP);
- passenger-accompanied baggage where the Union status of the goods is declared and there is no doubt as to the truthfulness of the declaration (Art. 323 CCIP);
- for excise goods a printed version of the electronic administrative document, or a commercial document containing the unique administrative reference code of the Excise Movement and Control System (EMCS) movement concerned (Council Directive 2008/118/EC Article 21(6) and Commission Regulation (EC) No 684/2009);
- a T2M form for products of sea-fishing and other products taken from the sea by boats (Art. 325 CCIP);
- the postal label stipulated in Art. 462a(2) and Annex 42b CCIP;
- the form for Union goods in control type I free zones and in free warehouses (Art. 812 and Annex 109 CCIP);
- a T5 control copy (Art. 314c (g) in conjunction with Art. 843 CCIP).


In this context the term "Union goods" covers also goods


- wholly obtained in the territory of Croatia under the conditions stipulated in Art. 23 CC and not incorporating goods imported from other countries or territories;
- imported from countries or territories other than Croatia, and released for free circulation in Croatia; or
- obtained or produced in Croatia, either from goods referred to in the second indent above alone or from goods referred to in the first and second indent above.


This means that if the proof of Union status concerning the above-mentioned goods is submitted to the customs authorities after accession, the goods are free of customs duties and other customs measures when declared for release for free circulation (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraphs 1(b) and 2).


(c) Goods which are covered by an ATA carnet issued before the date of accession in an old Member State or in Croatia are also free of customs duties and other customs measures when declared for release for free circulation (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 1(c)).
Requests for subsequent verification of proof of preferential origin issued under the SAA shall be accepted by the competent customs authorities of the present Member States and of Croatia for a period of three years from the issue or making out of the proof of origin concerned and may be made by those authorities for a period of three years after acceptance of the proof of origin in support of a declaration for release for free circulation (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 3).


3. Proof of preferential origin (trade with third countries, including Turkey, in the framework of the preferential agreements on agriculture, coal and steel products)


(a) Proof of preferential origin issued by third countries (i.e. not by the old Member States or Croatia) under a preferential agreement concluded by Croatia with those third countries shall be accepted in Croatia, if
- the acquisition of such origin confers preferential tariff treatment on the basis of the preferential tariff measures contained in agreements or arrangements which the Union has concluded with, or adopted in respect of, those third countries or groups of third countries (i.e. that the proof of preferential origin issued by a third country can be accepted even if that proof of origin is of different type than the ones accepted by the EU 27 in the framework of its agreement or arrangement with the same third country);
- the proof of origin and the transport documents were issued or made out before the date of accession; and
- the proof of origin is submitted to the customs authorities by 1 November 2013.
Where goods were declared for release for free circulation in Croatia before 1 July 2013, proof of origin issued or made out retrospectively under preferential arrangements in force in Croatia at the date of release for free circulation may also be accepted in Croatia, provided that this proof is submitted to the customs authorities by 1 November 2013 (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 4).


(b) Authorisations for 'approved exporters' granted in the framework of agreements concluded with third countries (i.e. not within the enlarged Union) by Croatia may be retained, provided that
- such a provision is also provided for in the agreements or arrangements which the EU 27 has concluded with, or adopted in respect of, those third countries or groups of third countries prior to the date of accession (which means that the relevant Union agreements with these countries also provide for this facilitation); and
- the approved exporters apply the rules of origin provided for in those agreements or arrangements from the time of accession.
However the above-mentioned authorisations for 'approved exporters' must be replaced by new authorisations issued in accordance with Union legislation by 1 July 2014 as the 'old' authorisations will not be valid anymore as from 1 July 2014 (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 5).


(c) Requests for subsequent verification of proof of origin referred to in paragraph 4 of Annex IV No 5 of the Act of Accession shall be accepted by the competent customs authorities of the present Member States and of Croatia for a period of three years from the issue or making out of the proof of origin concerned and may be made by those authorities for a period of three years after acceptance of the proof of origin in support of a declaration for release for free circulation (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 6).
(d) Without prejudice to the application of any measure deriving from the common commercial policy, proof of origin issued or made out retrospectively by third countries in the framework of preferential agreements or arrangements which the Union has concluded with, or adopted in respect of, these countries shall be accepted in Croatia for the release for free circulation of goods which on the date of accession are either in transport or in temporary storage, in a customs warehouse or in a free zone in one of these third countries or in Croatia, provided that Croatia had no free trade agreement in force with the third country, for the products concerned, at the moment when the transport documents were issued, and provided that:
- the acquisition of such origin confers preferential tariff treatment on the basis of the preferential tariff measures contained in agreements or arrangements which the Union has concluded with, or adopted in respect of, third countries or groups of countries, as referred to in Article 20(3)(d) and (e) of Regulation (EEC) No
2913/92; and
- the transport documents were issued no later than the day before the date of accession; and
- the proof of origin issued or made out retrospectively is submitted to the customs authorities by 1 November 2013.
(Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 7)


(e) For the purpose of verifying the proofs referred to in point (d), the provisions concerning the definition of “originating products” and the methods of administrative cooperation of the relevant agreements or arrangements shall apply.
(Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 8)


4. Proof of status under the provisions on free circulation for industrial products within the EU-Turkey Customs Union


4.1. Proof of status resulting 1 from the submission of proofs of preferential origin issued either in Turkey or in Croatia in the context of their former preferential trade agreement


(a) Proofs of origin properly issued by either Turkey or Croatia or made out in the framework of preferential trade agreements applied between them and providing for a prohibition of drawback of, or suspension from, customs duties on the goods concerned, shall be accepted in the respective countries as a proof of status under the provisions on free circulation for industrial products, laid down in Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council, provided that:
- the proof of origin and the transport documents were issued or made out no later than the day before the date of accession; and
- the proof of origin is submitted to the customs authorities within the period of four months from the date of accession.
Where goods were declared for release for free circulation in either Turkey or Croatia, prior to the date of accession, in the framework of preferential trade agreements mentioned above, proof of origin issued or made out retrospectively under those agreements may also be accepted provided that it is submitted to the customs authorities within the period of four months from the date of accession.
(Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 9)


(b) For the purpose of verifying the proof referred to in point (a), the provisions concerning the definition of “originating products” and the methods of administrative cooperation of the relevant preferential agreements shall apply. Requests for subsequent verification of such proof shall be accepted by the competent customs authorities of the present Member States and of Croatia for a period of three years after the issue or making out of the proof of origin concerned and may be made by those authorities for a period of three years after acceptance of the proof of origin in support of a declaration for release for free circulation.
(Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 10)


4.2. Proof of status resulting from the submission in Croatia of A.TR movement certificates issued in Turkey


(a) Without prejudice to the application of any measure deriving from the common commercial policy, an A.TR movement certificate issued under the provisions on free circulation for industrial products, laid down in Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December 1995, shall be accepted in Croatia for the release for free circulation of goods which on the date of accession are either in transport after having been the subject of export formalities within the Union or Turkey or are in temporary storage or under a customs procedure referred to in Article 4(16)(b) to (h) of Regulation (EEC) No 2913/92 in Turkey or in Croatia, provided that:
- no proof of origin as referred to in point 4.1 (a) is submitted for the goods concerned;
- the goods comply with the conditions for the implementation of the provisions on free circulation for industrial products;
- the transport documents were issued no later than the day before the date of accession; and
- the A.TR movement certificate is submitted to the customs authorities within four months from the date of accession.
(Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 11)


(b) For the purpose of verifying the A.TR movement certificates referred to in point (a) above, the provisions concerning the issue of A.TR movement certificates and methods of administrative cooperation under Decision No 1/2006 of the EC-Turkey Customs Cooperation Committeeof 26 July 2006 shall apply.
(Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 12)


5. Customs procedures


5.1. End or discharge of customs procedures which have begun before accession


Temporary storage, transit, customs warehousing, inward processing, processing under customs control, temporary importation, outward processing and export procedures begun and not terminated before accession must be discharged under the conditions of Union legislation irrespective of whether these procedures were established with respect to a third country or between the present Member States and Croatia. Thus, if Croatia establishes, for example, an external transit procedure with an old Member State on 30.June 2013, this must be ended in any case. The same applies to a dispatch in the opposite direction. Where the end or discharge gives rise to a customs debt, the amount of import duty to be paid shall be that in force at the time when the customs debt is incurred in accordance with the Common Customs Tariff and the amount paid shall be considered as own resources of the Union (Annex V No 4 of the Act of Accession, paragraph 13).
In order to avoid goods, which are on the date of accession under one of the above-mentioned procedures, being subject to customs duties or other customs measures when declared for release for free circulation, the operator may submit to the customs authorities proof of the preferential origin (where this is equivalent to status) of the goods. If, for instance, preferential goods originating in Croatia are brought into Slovenia before accession within the framework of temporary importation and the goods are declared for release for free circulation after the date of accession, no customs duty is to be levied if an EUR. 1 movement certificate is presented according to the SAA as evidence of Union status, i.e. not as evidence of origin (see above III. Point 2(a)). If the declarant submits a T2L document instead of an EUR. 1 certificate to the customs authorities no customs duty is to be levied either (see above III. Point 2(b)).
It is important to underline that the Union status due to the accession or the preferential origin (in case of trade with third countries) must be proven formally (see above III. Points 2 and 3). If no formal proof can be furnished by the operator, the goods are deemed to be 'non-Union goods' and 'non-preferential goods' respectively, and are subject to customs duties and other customs measures in accordance with Union law (including the special rules of the Act of Accession).
In order to avoid goods which have been in free circulation in the EU 27 being charged with import duties in Croatia, it should be considered whether or not the goods may be declared as returned goods (see case 15 below). If relief from import duties may be granted for the goods in accordance with the provisions on returned goods, this could be an alternative to exemption from import duties based on the Act of Accession.


5.2. Specific provisions for certain customs procedures


(a) customs warehousing


The following special provisions apply to the discharge of the customs warehousing procedure in a new Member State after accession: Where the amount of a customs debt is determined on the basis of the nature of the import goods and where the declaration placing the goods under the procedure was accepted prior to the date of accession, the tariff classification, quantity, value for customs purposes and origin of the import goods, at the time they were placed under the procedure (see Art. 112 (3) CC (type D customs warehouse)), shall result from the legislation applicable in Croatia at the date of acceptance of the declaration by the customs authorities. Nevertheless, the duty rates to be applied are those of the Common Customs Tariff at the time the customs debt is incurred, and such customs duties are own resources of the Union (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraphs 13 and 14).


(b) Inward processing


Inward processing authorisations issued in Croatia before accession may remain valid until the end of validity stipulated therein or one year after the date of accession, whichever is the earlier (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 18). However, as of the date of accession the authorisation holder must respect Union legislation except where the exceptions described below apply.
By virtue of Article 2 of the Act of Accession authorisations are no longer needed for trade between the present Member States and Croatia. Nevertheless, customs procedures started and not discharged before the date of accession have to be terminated after accession.
According to Articles 28 and 29 TFEU a customs debt cannot arise for goods which have attained Union status by virtue of accession. This concerns both goods originating in the present Member States or in Croatia and goods imported from third countries which have been released for free circulation in the present Member States or in Croatia before accession (see also Art. 4 No 7 CC).
The following special provisions apply to the discharge of the inward processing procedure in a new Member State after accession (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 15):
- Where the amount of a customs debt is determined on the basis of the nature of the import goods, their tariff classification (including duty rate), customs value, origin, and quantity at the time they were placed under the procedure (see Art. 121 CC), and where the declaration placing the goods under the procedure was accepted prior to the date of accession, these elements shall result from the legislation applicable in Croatia before the date of accession. Nevertheless, such customs duties are own resources of the Union.
- Compensatory interest must be paid in accordance with Art. 519 CCIP from the date of accession in order to offset the advantage accruing from the deferment of the date the duty is paid.
- If a declaration for inward processing was accepted under a drawback system, the drawback shall be affected under the conditions of Union legislation, by and at the expense of Croatia, where the customs debt in respect of which the drawback is requested was incurred before the date of accession. The duty refunded is, of course, that paid before accession.


(c) Temporary importation


The following special provisions apply to the discharge of the temporary importation procedure in Croatia after accession (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 16):
- Where the amount of a customs debt is determined on the basis of the nature of the import goods, their tariff classification (including duty rate), customs value, origin, and quantity at the time they were placed under the procedure (see Art. 144(1), first sentence CC), and where the declaration placing the goods under the procedure was accepted prior to the date of accession, these elements shall result from the legislation applicable in Croatia before the date of accession. Nevertheless, such customs duties are own resources of the Union.
- Compensatory interest must be paid in accordance with Art. 519 CCIP from the date of accession in order to offset the advantage accruing from the deferment of the date the duty is paid.


(d) Outward processing


Outward processing authorisations issued in Croatia before accession may remain valid until the end of validity stipulated therein or one year after the date of accession, whichever is the earlier (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 18).However, as of the date of accession the holder of the authorisation must respect Union legislation.
Where a procedure begun before the date of accession and is discharged after accession, the Union provisions (including the Common Customs Tariff) apply also in Croatia. Calculation of import duty relief on the basis of the processing costs (Art. 153 second subparagraph 2 CC in conjunction with Article 591 CCIP) of goods which are not originating in the Union of 27, in Croatia or in Turkey and which have been released for free circulation before accession at a zero duty rate with the sole objective to benefit from partial relief under Article 591 CCIP is not permitted, except for imports of a noncommercial nature (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 17).


(e) Processing under customs control


Authorisations for processing under customs control issued in Croatia before accession may remain valid until the end of validity stipulated therein or one year after the date of accession, whichever is the earlier (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 18). However, as of the date of accession the holder of the authorisation must respect Union legislation.
Where a procedure begun before the date of accession and is discharged after accession, the Union provisions apply without exception also in Croatia (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 13).


(f) Free zones and free warehouses
No transitional rules exist with regard to free zones and free warehouses. This means that the provisions of the Customs Code and its Implementing Provisions must be respected in Croatia as of the day of accession and that any authorisations and legal provisions which do not apply under Union conditions would be invalid on that date. Free zones or free warehouses established in accordance with conditions identical to those in force in the Union on 1 July 2013, on the other hand, can continue to operate.


6. Other provisions


(a) Validity of authorisation


Authorisations which have been granted by Croatia before the date of accession for the use of the inward processing, processing under customs control and outward processing procedures or the status of Authorised Economic Operators (see Article 5a (2) CC) are valid until the end of their validity or one year from the date of accession, whichever is the earlier (Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraph 18).


(b) Post-entry in the accounts, post-clearance recovery, repayment and remission


(Annex IV No 5 of the Act of Accession, paragraphs 19 and 20)


From the date of accession, entry in the accounts (including post-clearance recovery), repayment and remission of import duties are to be made in accordance with the Customs Code (Art. 201 - 242 CC).
However, where the customs debt was incurred before the date of accession, recovery, repayment or remission is to be made in accordance with the regulations which applied in Croatia before accession.
Since this involves correction of an error which arose before accession, the amount to be recovered, repaid or remitted is the amount established according to Croatian law under the conditions in force before accession. This also means that all other applicable provisions of Croatian law in relation to recovery, repayment or remission (e.g. time limit for recovery) in force before accession apply.


(c) Binding tariff or origin information


The Act of Accession contains no transitional measures with regard to binding tariff or origin information.


This means that:
- for Croatia such information granted on the basis of Croatian law before the accession ceases to have a legally binding character as from the day of accession; starting from that day Croatia can issue binding information on the basis of Article 12 CC which is valid throughout the enlarged Union;
- for the EU 27 their binding information becomes applicable in Croatia as from the day of accession. However, where components or labour from Croatia are used in the production of goods for which binding origin information has been issued, it is appropriate to amend such origin information as of the date of accession.


7. Exit summary declaration and entry summary declaration in connection with the 'Neum corridor'


Article 43 of the Act of Accession provides for that:
The Council, acting by qualified majority on a proposal from the Commission, shall define the terms under which:
(a) the requirement for an exit summary declaration may be waived for the products referred to in Article 28(2) of the TFEU leaving the territory of Croatia to cross the territory of Bosnia and Herzegovina at Neum ('Neum corridor');
(b) the requirement for an entry summary declaration may be waived for the products falling within the scope of point (a) when they re-enter the territory of Croatia after having crossed the territory of Bosnia and Herzegovina at Neum.


IV. Some practical examples


For information, some examples are given below.


1. Issue and validity of an authorisation


Authorisations which have been granted before the date of accession for the use of inward processing, processing under customs control and outward processing shall be valid until the end of their validity or one year after the date of accession, whichever is the earlier. However, as of the date of accession the holder of these authorisations must respect Union legislation.
Example: An authorisation for the use of processing under customs control (PCC) issued on 1 March 2013 with a duration of 3 years (period of validity) in Croatia must be revoked or amended with effect from 1 July 2014. However, the authorisation must be revoked (see Article 9 CC) with effect from 1 July 2013 if the authorisation covers PCC of certain goods [4] because the Customs Code Committee has concluded that the economic conditions are not fulfilled in these particular cases. The revocation does not affect import goods which have been placed under PCC before the date of accession (see Article 4 CCIP). Authorisations concerning customs warehousing, temporary importation, end-use and free zones and free warehouses, which are valid on or after the date of accession, must be in line with Union law as of 1 July 2013 in any case.


2. Applicable time for collection and bases of assessment of customs duties


All customs procedures begun before accession and not yet completed on the date of accession must be terminated according to Union law. Annex IV No 5 of the Act of Accession gives some exceptions to this rule. These involve the tariff classification, (but not the duty rate), quantity, customs value and origin of the goods and, in the case of outward processing, the method of determining the customs debt. The rules concerning the customs debt do not, of course, apply to such goods for which Union status or preferential status has been proved, because such goods are free of customs duties (see above III. 2). Some practical cases are treated below:


Case 1: Import goods are placed before the date of accession under the customs warehousing procedure in Croatia under rules corresponding to Article 112(3) CC. These goods are declared for release for free circulation on 1 August 2013. The goods are subject to 3% MFN (erga omnes) import duty rate according to the Common Customs Tariff. Neither a proof of preferential origin properly issued prior to the date of accession nor a proof of Union status of the goods has been furnished.


Solution: Import duties are due. The amount of customs debt is determined on the taxation elements (nature of the import goods, the customs value and the quantity of the import goods) in accordance with the Croatian legislation applicable before the date of accession. The import duties of the Common Customs Tariff apply.


Case 2: Import goods originating in Japan are placed before the date of accession under the customs warehousing procedure in Germany. These goods are removed unlawfully from customs supervision on 1 August 2013. The warehouse-keeper submits a T2L document (issued retroactively in accordance with Article 314c (3) CCIP) because the goods were in free circulation in Croatia before the date of accession.


Solution: No import duties are due because proof of Union status is furnished (see Art. 28 - 30 TFEU [5]).




[5] "TITLE II


Free movement of goods


Article 28
(ex Article 23 TEC)


1. The Union shall comprise a customs union which shall cover all trade in goods and which shall involve the prohibition between Member States of customs duties on imports and exports and of all charges having equivalent effect, and the adoption of a common customs tariff in their relations with third countries.
2. The provisions of Article 30 and of Chapter 2 of this Title shall apply to products originating in Member States and to products coming from third countries which are in free circulation in Member States.


Article 29
(ex Article 24 TEC)


Products coming from a third country shall be considered to be in free circulation in a Member State if the import formalities have been complied with and any customs duties or charges having equivalent effect which are payable have been levied in that Member State, and if they have not benefited from a total or partial drawback of such duties or charges.


CHAPTER 1
THE CUSTOMS UNION


Article 30
(ex Article 25 TEC)


Customs duties on imports and exports and charges having equivalent effect shall be prohibited between Member States. This prohibition shall also apply to customs duties of a fiscal nature.
EN C 83/60 Official Journal of the European Union 30.3.2010".


Case 3: Import goods originating in Japan are placed before the date of accession under the inward processing suspension system in Croatia. The compensating products, which are obtained from the import goods, are declared for release for free circulation on 1 September 2013. The declarant submits a T2L document (issued retroactively in accordance with Article 314c (3) CCIP) to the customs authorities because the goods were in free circulation in France before they have been placed under the inward processing procedure in Croatia.


Solution: No import duties are due because proof of the Union status of the goods is furnished.


Case 4: Goods are placed under the inward processing suspension system in Croatia before the date of accession. A customs debt is incurred for these goods after the date of accession, namely on 1 October 2013. On the date of their placement under this procedure the goods would have been subject to an anti-dumping duty in the EU27, not however in Croatia.


Solution: Insofar as Article 121 CC applies, antidumping duties must not be paid because EU 27 import duties (including anti-dumping duties) do not affect goods which have been placed under the inward processing suspension system in Croatia before 1 July 2013. However, the import duties applicable in Croatia at the time of placing the goods under the procedure are due and also compensatory interest must be paid under the conditions of Union legislation from the date of accession.


Case 5: Goods are placed under the inward processing suspension system in Italy before the date of accession. A customs debt is incurred in Croatia for the goods after the accession, namely on 1 October 2013. On the date of their placement under this procedure the goods would be subject to an anti-dumping duty in the EU27.


Solution: The Act of Accession is not relevant to case 5 because the goods have been placed under the procedure in Italy. This means that the antidumping-duty must be paid because of Article 121 CC. Moreover, compensatory interest must be paid under the conditions of Union legislation from the date of placement of import goods under Inward Processing.


Case 6: Goods are placed under the inward processing suspension system in Italy before the enlargement. A customs debt is incurred in Italy for the goods after the enlargement, namely on 1 October 2013. On the date of their placement under this procedure the goods would be subject to an anti-dumping duty in the EU 27. The antidumping measures are not applicable anymore on 1 October 2013.


Solution: The Act of Accession is not relevant to case 6. This means that the antidumping duty must be paid even where the relevant anti-dumping measures are not applicable anymore on 1 October 2013 because of Article 121 CC. Moreover, compensatory interest must be paid under the conditions of Union legislation from the date of placement of import goods under Inward Processing.


Case 7: Goods from the USA are placed under temporary importation with total relief from import duties in Croatia before 1 July 2013. The period for discharge is 1 December 2013. The goods are exhibited in Croatia until 1 February 2014.


Solution: A customs debt is incurred because a new customs-approved treatment or use is not assigned to the goods by 1 December 2013. The Croatian import duties are due. Nevertheless, such customs duties are own resources of the Union.


Case 8: Goods from Croatia are placed under temporary importation with partial relief from import duties in Austria before 1 July 2013. The goods are declared for free circulation in Austria on 1 February 2014. The declarant submits a T2L document for the goods from Croatia.


Solution: Import duties must be paid in accordance with Article 143 CC in conjunction with Article 201(1)(b) CC with regard to the period from the placement of goods under temporary importation until 1 July 2013. A further customs debt is not incurred in case of release for free circulation.


Case 9: Goods from Hungary (in free circulation) are placed under temporary importation with an ATA carnet in Croatia before the date of accession. These goods are declared for release for free circulation in Hungary on 15 July 2013.


Solution: The goods are free of customs duties and other customs measures in accordance with Point 1(c) of Annex IV No 5 of the Act of Accession. A copy of the reimportation voucher should be forwarded to the following coordinating office:


MINISTRY OF FINANCE


CUSTOMS DIRECTORATE


SECTOR FOR CUSTOMS SYSTEM AND PROCEDURES


A. VON HUMBOLDTA 4a,


ZAGREB, CROATIA


Thereby the Croatian customs is informed that the temporary importation procedure has been discharged.


Case 10: Goods from Croatia (in free circulation) are placed under temporary importation with an ATA carnet in Greece before the date of accession. These goods are declared for free circulation in Croatia on 15 July 2013.


Solution: The goods are free of customs duties and other customs measures in accordance with Point 1(c) of Annex IV No 5 of the Act of Accession. A copy of the reimportation voucher should be forwarded to the following coordinating office:


MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE,


GENERAL DIRECTORATE OF CUSTOMS AND EXCISE,


ATTICA CUSTOMS DISTRICT,


CUSTOMS PROCEDURE DEPARTMENT,


AG. NIKOLAOS SQUARE,


PC. 18510, PIRAEUS.


Thereby the Greek customs is informed that the temporary importation procedure has been discharged.


Case 11: Goods are temporarily exported under the outward processing procedure from Hungary on 1 March 2013 into Croatia. The temporary export goods are under inward processing on the date of accession in Croatia. The compensating products are placed under the external transit procedure on 31 January 2014 and on the same day the products are declared for release for free circulation in Hungary.


Solution: The T1 document has to contain the indication "IP/S goods" in accordance with Article 549 CCIP and the import duties may be calculated in accordance with Article 121 CC. The information sheet INF 1 may be used for providing information on the duty amount. If the Union status of the goods used in the processing operations (e.g. of the temporary export goods) has been proven (see above III. 2(b)) these goods are not subject to import duties. Due to the Enlargement of the EU it is not possible to discharge the outward processing procedure and, assuming that the compensating products have acquired preferential origin, it is not permitted to issue an EUR. 1 movement certificate either on 1 July 2013 or after that date, because the SAA is not valid anymore. An EUR. 1 certificate may be issued prior to accession only. In that case the 'no-drawback rulè must be taken into account (see Article 216 CC).


Case 12: Goods are exported from Croatia on 15 December 2012 and declared for release for free circulation as returned goods in Belgium after the date of accession.


Solution: If formal proof can be furnished by the operator that the goods have Union status they are not subject to import duties (see above III. 2(a) and (b)). Article 848 CCIP is not applicable in this case.


Case 13: Goods are placed under the end-use provisions in Italy before 1 July 2013. The holder of authorisation wants to transfer the goods on 1 September 2013 to another authorisation holder who is established in Croatia. Is this transfer to Croatia permitted?


Solution: Yes, a transfer is possible in accordance with Article 296 CCIP. The goods may be assigned to the prescribed end-use in the enlarged Union.


Case 14: Goods originating in Japan are released for free circulation in Greece before the date of accession. The goods are exported under the exportation procedure from Greece to Croatia before the date of accession. The goods are presented at the Croatian customs office before the date of accession and have the status of goods in temporary storage. A customs declaration for release for free circulation is accepted by the customs authorities on 30 June 2013. The goods are released for free circulation on 3 July 2013.


Solution: Annex IV No 5 of the Act of Accession is applicable insofar that temporary storage must be ended. The goods are in temporary storage on the date of accession because the act of release of goods for free circulation on 3 July 2013 ends temporary storage. However, the customs debt is incurred before the date of accession (i.e. on 30 June 2013 at the moment when the customs declaration for free circulation was accepted) and therefore the goods are subject to Croatian import duties. The import duties paid are own resources of Croatia.


Case 15: Company "A", established in Belgium starts an export transport on 27 June 2013 from Belgium to Croatia under cover of an EX1 export declaration to an EU customs office of exit at the Slovenian-Croatian border. However, the goods arrive at the former Slovenian-Croatian border on 3 July 2013.


Solution: The goods are on the date of accession in transport within the enlarged Union after having been subject of export formalities. Therefore the case is covered by the specific measures as laid down in the Act of Accession. The provisions stipulated in Article 796(1) CCIP are superseded by such measures. This means that the EX1 export declaration does not need to be invalidated in accordance with Article 796(1) CCIP. However, this means also in order to benefit from Union status that the goods must be declared for release for free circulation in Croatia and the goods are subject to import duties unless it is formally proven that the goods have Union status. Normally, VAT must be paid in accordance the Croatian VAT law.


Case 16: Company "A", established in Belgium, wants to export its Union goods, via a common transit country, to "B", a customer in Zagreb, Croatia. The goods are placed under the internal transit procedure on 27 June 2013. The customs office of destination is in Zagreb. The goods arrive there via road transport on 3 July 2013.


Solution: The goods are under the internal transit procedure on 1 July 2013. This procedure must be ended (discharged) in accordance with Articles 92 and 163(3) CC. Furthermore the goods must be declared for release for free circulation in Croatia in order to benefit from Union status. However, due to the fact that the goods are placed under the internal transit procedure (T2) it is not necessary to present an additional proof of Union status. With regard to VAT the transaction of company "B" is considered as an import in Croatia as specified under Article 408(1)(c) of the VAT Directive so that the Croatian VAT is to be paid. It is not necessary to invalidate the export declaration.


Case 17: Goods originating in Japan are released for free circulation in Slovenia before the date of accession. Subsequently, the goods are exported under the export procedure from Slovenia to Croatia and leave the customs territory of the Union (of twenty-seven) before the date of accession. The goods are placed under the customs warehousing procedure in Croatia and are subsequently declared for release for free circulation as returned goods on 1 September 2013. The declarant presents an INF 3 for the goods. This information sheet was issued by the Slovenian customs authorities before 1 July 2013.


Solution: The goods may be accepted as returned goods because they have been exported from the customs territory of the Union, returned to that (enlarged) customs territory of the EU and declared for release for free circulation within a period of three years. This means that relief from import duties may be granted in accordance with Articles 185 to 187 CC and Articles 844 to 856 CCIP. For VAT purposes, a taxable event incurs under Article 408(1)(b) of the VAT Directive. However, the importation may be exempt from VAT if it meets the conditions set in Article 143(1)(e) of that Directive6.
Member States shall exempt the following transactions: (e) the re-importation, by the person who exported them, of goods in the state in which they were exported, where those goods are exempt from customs duties.


3. Customs duties and VAT in connection with yachts and other vessels for pleasure or sports under the temporary importation procedure in Croatia


Articles 405-410 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (VAT Directive) provide for the transitional rules related to the accession to the EU (see Annex 1). Following these rules, goods that were placed under the temporary importation procedure in Croatia before 1 July 2013 are taxed with import VAT upon removal from temporary importation after accession. These transitional rules are necessary in order to avoid non-taxation of goods. However, in order to avoid double taxation Article 410(1)(c) of VAT Directive provides that in case the goods under temporary importation are means of transport that were taxed within the EU (including Croatia), then import VAT after accession does not become chargeable.


Case 18: French individual owns a seagoing sailboat for which VAT has been paid in France when he bought his boat. The boat has Union status. First entry into service of the means of transport was more than eight years before the accession.
This person went to Croatia and his boat has been placed under the under temporary importation procedure before the date of accession. On 1 July 2013, the boat is still under this customs regime.
In the beginning of March 2014, the individual contacts the Croatian customs authorities because the period for discharge the temporary importation procedure ends on 31 March 2014. He intends to declare the boat for release for free circulation in Croatia because the country became a Member State of the EU.


Solution:


The temporary importation procedure must be discharged. The sailboat may be declared for release for free circulation. The French person may submit a T2L document (issued retroactively in accordance with Article 314c (3) CCIP) because the boat was in free circulation in the EU27 before the date of accession. Import duties are not due if a proof of the Union status of the boat is furnished.
Regarding VAT the importation of the sailboat into Croatia will terminate without the occurrence of a chargeable event because the boat was acquired before the date of accession in accordance with French VAT legislation. Of course, the French person has to submit the invoice, so that the Croatian customs can see that the national provision implementing Article 410(1)(c) VAT Directive can be applied.


Alternative


Taking into account that the seagoing sailboats and seagoing motor boats (other than outboard motor boats) are duty free, and also taking into account that Article 410(2)(a) of the VAT Directive (Dir 2006/112/EC) provides that no VAT is chargeable for means of transport (e.g. boats) having a date of first entry into service of more than eight years before the accession, a customs declaration for release for free circulation for these boats can be accepted without any proof of Union status, but only with a proof of first entry into service. Import duties are not due because boats are duty free. Moreover, the boat is also VAT free if a proof of first entry into service demonstrating that the boat is older than eight years is furnished.


Case 19: French individual owns a seagoing sailboat for which VAT has not been paid in France when he bought his boat. The boat has Union status. First entry into service of the means of transport was more than eight years before the accession.
This person went to Croatia and his boat has been placed under the under temporary importation procedure before the date of accession. On 1 July 2013, the boat is still under this customs regime.
In the beginning of March 2014, the individual contacts the Croatian customs authorities because the period for discharge the temporary importation procedure ends on 31 March 2014. He intends to declare the boat for release for free circulation in Croatia because the country became a Member State of the EU.


Solution:


Taking into account that seagoing sailboats and seagoing motor boats (other than outboard motor boats) are duty free, and also taking into account that Art 410(2)(a) of the VAT Directive (Dir 2006/112/EC) provides that no VAT is chargeable for means of transport (e.g. boats) having a date of first entry into service of more than eight years before the accession, a customs declaration for release for free circulation for these boats can be accepted without any proof of Union status, but only with a proof of first entry into service. Import duties are not due because boats are duty free. Moreover, the boat is also VAT free if a proof of first entry into service demonstrating that the boat is older than eight years is furnished.


Case 20: Austrian individual owns a seagoing sailboat for which VAT has been paid in Austria when he bought his boat in 2008. The boat has Union status. First entry into service of the means of transport was 2009.
This person went to Croatia and his boat has been placed under the under temporary importation procedure 1 January 2010. On 1 July 2013, the boat is still under this customs regime. The boat has never been entered the EU27 since 1 January 2010. The boat is re-exported from Croatia and declared for release for free circulation in Italy on September 2013.


Solution:


The boat cannot be re-imported duty-free into Italy as returned goods because it was more than 3 years outside of the EU 27. However, the erga omnes (MFN) import duty rate is “free”.
Regarding VAT the importation of the sailboat into Italy will terminate without the occurrence of a chargeable event because the boat was acquired before the date of accession in accordance with the Austrian VAT legislation. Of course, the Austrian person has to submit the invoice, so that the Italian customs can see that the national provision implementing Article 410(1)(c) VAT Directive can be applied. Moreover, it is necessary that the Austrian person proves that the boat was under temporary importation in Croatia on the date of accession.


V. Conclusions


In view of the complexity of accession, it is important that economic operators and customs officials promptly and comprehensively inform themselves as to the consequences. This document is a contribution to conveying the necessary information. It is of indicative character. Application of the customs law is the responsibility of the national authorities under the control of national courts and in the last resort of the Court of Justice. Further information may become necessary if preventive measures are adopted to avoid disturbances of the market.
In general it is recommended that operators should carefully consider whether or not goods which have been in free circulation in the EU 27 or in Croatia before the date of accession have to be under a suspensive regime on 1 July 2013.

Annex 1
Transitional measures applicable in the context of the Accession to the EU of Croatia in the field of VAT


EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
TAXATION AND CUSTOMS UNION
Indirect Taxation and Tax administration
VAT and other turnover taxes


Brussels, 18 February 2013


Information Note


Subject: Transitional measures applicable in the context of the Accession to the EU of Croatia in the field of VAT.


Articles 405-410 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (VAT Directive) provide for the transitional rules related to the accession to the EU.


CHAPTER 2


Transitional measures applicable in the context of accession to the European Union


Article 405


For the purposes of this Chapter, the following definitions shall apply:
(1) “Community” means the territory of the Community as defined in point (1) of Article 5 before the accession of new Member States;
(2) “new Member States” means the territory of the Member States which acceded to the European Union after 1 January 1995, as defined for each of those Member States in point
(2) of Article 5;
(3) “enlarged Community” means the territory of the Community as defined in point (1) of Article 5 after the accession of new Member States.


Article 406


The provisions in force at the time the goods were placed under temporary importation arrangements with total exemption from import duty or under one of the arrangements or situations referred to in Article 156, or under similar arrangements or situations in one of the new Member States, shall continue to apply until the goods cease to be covered by these arrangements or situations after the date of accession, where the following conditions are met:
(a) the goods entered the Community or one of the new Member States before the date of accession;
(b) the goods were placed, on entry into the Community or one of the new Member States, under these arrangements or situations;
(c) the goods have not ceased to be covered by these arrangements or situations before the date of accession.


Article 407


The provisions in force at the time the goods were placed under customs transit arrangements shall continue to apply until the goods cease to be covered by these arrangements after the date of accession, where the following conditions are met:
(a) the goods were placed, before the date of accession, under customs transit arrangements;
(b) the goods have not ceased to be covered by these arrangements before the date of accession.


Article 408


1. The following shall be treated as an importation of goods where it is shown that the goods were in free circulation in one of the new Member States or in the Community:
(a) the removal, including irregular removal, of goods from temporary importation arrangements under which they were placed before the date of accession under the conditions provided for in Article 406;
(b) the removal, including irregular removal, of goods either from one of the arrangements or situations referred to in Article 156 or from similar arrangements or situations under which they were placed before the date of accession under the conditions provided for in Article 406;
(c) the cessation of one of the arrangements referred to in Article 407, started before the date of accession in the territory of one of the new Member States, for the purposes of a supply of goods for consideration effected before that date in the territory of that Member State by a taxable person acting as such;
(d) any irregularity or offence committed during customs transit arrangements started under the conditions referred to in point (c).
2. In addition to the case referred to in paragraph 1, the use after the date of accession within the territory of a Member State, by a taxable or non-taxable person, of goods supplied to him before the date of accession within the territory of the Community or one of the new Member States shall be treated as an importation of goods where the following conditions are met:
(a) the supply of those goods has been exempted, or was likely to be exempted, either under points (a) and (b) of Article 146(1) or under a similar provision in the new Member States;
(b) the goods were not imported into one of the new Member States or into the Community before the date of accession.


Article 409


In the cases referred to in Article 408(1), the place of import within the meaning of Article 61 shall be the Member State within whose territory the goods cease to be covered by the arrangements or situations under which they were placed before the date of accession.


Article 410


1. By way of derogation from Article 71, the importation of goods within the meaning of Article 408 shall terminate without the occurrence of a chargeable event if one of the following conditions is met:
(a) the imported goods are dispatched or transported outside the enlarged Community;
(b) the imported goods within the meaning of Article 408(1)(a) are other than means of transport and are re-dispatched or transported to the Member State from which they were exported and to the person who exported them;
(c) the imported goods within the meaning of Article 408(1)(a) are means of transport which were acquired or imported before the date of accession in accordance with the general conditions of taxation in force on the domestic market of one of the new Member States or of one of the Member States of the Community or which have not been subject, by reason of their exportation, to any exemption from, or refund of, VAT.
2. The condition referred to in paragraph 1(c) shall be deemed to be fulfilled in the following cases:
(a) when the date of first entry into service of the means of transport was more than eight years before the accession to the European Union.
(b) when the amount of tax due by reason of the importation is insignificant.



A first conclusion is that the old rules continue to apply until the goods leave these regimes after 1 July 2013.




1. In principle, once they cease to be covered by one of these special regimes, the goods will be subject to an importation, with VAT to be paid in the country where the goods are when they cease to be covered by these regimes (Articles 408 and 409 of the VAT Directive).



A second conclusion is that these goods will, in principle, be subject to VAT upon importation once they cease to be covered by these regimes after 1 July 2013.




2. Nevertheless, there shall be no chargeable event (no VAT upon importation) when


(a) the imported goods are dispatched or transported outside the enlarged Community;
(b) the imported goods within the meaning of Article 408(1)(a) are other than means of transport and are re-dispatched or transported to the Member State from which they were exported and to the person who exported them;
(c) the imported goods within the meaning of Article 408(1)(a) are means of transport which were acquired or imported before the date of accession in accordance with the general conditions of taxation in force on the domestic market of one of the new Member States or of one of the Member States of the Community or which have not been subject, by reason of their exportation, to any exemption from, or refund of, VAT.


The condition referred to in point (c) shall be deemed to be fulfilled in the following cases:
-when the date of first entry into service of the means of transport was more than eight years before the accession to the European Union;
- when the amount of tax due by reason of the importation is insignificant.



A third conclusion is that in certain cases and under certain conditions (see points 2 a, b and c mentioned above) these goods will NOT be subject to VAT once they cease to be covered by these regimes after 1 July 2013.



Annex 2
Transitional customs measures of the Act of Accession - Link with excise procedures


Note: The procedures described in this Annex which applied for the enlargement that took place in May 2004 apply mutatis mutandis to the accession of Croatia on 1 July 2013 with small technical revisions to take account of Directive 2008/118/EC


EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
TAXATION AND CUSTOMS UNION
Indirect Taxation and Tax administration
Environment and other indirect taxes




Brussels, February 2013



CED nr 447 rev 1



TAXUD/



POETRY:



WORKING PAPER





FOR OFFICIAL USE ONLY



COMMITTEE ON EXCISE DUTY

Information to the Member States

Enlargement of the EU - 1 July 2013
Transitional customs measures of the Act of Accession
Link with excise procedures

Meeting of June 2013




Introduction


As an annex to the present working paper, the delegations will find a working paper prepared by the customs directorate of dg taxud concerning transitional customs measures of the act of accession that will apply on the occasion of the accession of croatia to the eu on 1 July 2013. This working paper is an update of CED nr. 477, which was prepared for the accession of new Member States in 2004 and 2007. It includes minor technical changes to take account of Directive 2008/118/EC and will be presented for information at the next meeting of Committee on excise duty and at the meeting of the Customs Code Committee.


Link with excise procedures


The transitional customs measures outlined in the attached Annex sets out in Chapter III the basic principles to be applied in the customs area. In particular, it states that "in the interests of the facilitation of international trade, some transactions which have begun before accession and are terminated thereafter, should still be able to be completed according to the old rules". Chapter XI, point 2, further states that "Even where not expressly stated in the Act of Accession, customs procedures begun before accession must be discharged irrespective of whether these procedures were established with respect to a third country or between an old and a new Member State or between two new Member States." The same principles will of course apply to the movement of products subject to excise duty during the transitional phase.


Therefore, movements of products which commenced and were entered at the customs office of export from the European Union before 1 July 2013, and are subject to a provisions as set out in Article 2 and 3 of Directive 2008/118/EC [7] on the date of accession, will continue to be subject to that procedure until their discharge in the enlarged EU. Throughout, the excise duty will be suspended by virtue of the customs procedure. Once the products have cleared customs in the Member State of release for free circulation, and assuming the products are to be consigned in duty-suspense to a tax warehouse, the procedures for moving excise products under suspension of excise duty will apply. These provisions only apply to customs suspensive procedures and do not concern the combination of the use of EMCS and ECS. In this case either the movement is discharged by the receipt of a report of export, if the goods exit before 1st July 2013.


Products dispatched from a Member State for export to Croatia but not reaching the customs office of exit before 1 July 2013 will be subject to provisions of Directive 2008/118/EC. Prior to accession, a declaration for export referencing e-AD will have been made out at the office of export. If the goods under this procedure have not left the territory of the existing 27 Member States by 1st July 2013, ideally the export movement should be invalidated and in any case the export consignor should issue a change of destination, containing the details of the Croatian excise consignee.


[7] Concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC (16 December 2008).

Allegato 2


COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Politica doganale, legislazione, tariffa
Legislazione doganale




Bruxelles, 28 marzo 2013

TAXUD/A2/SPE/MRe - D (2013) 401270



TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN

Aggiornato il 2 aprile 2013



Documento d'informazione





COMITATO CODICE DOGANALE


Oggetto: Allargamento dell'UE nel 2013
Adesione della Repubblica di Croazia all'UE


Le delegazioni troveranno allegato un documento d'informazione redatto dai servizi della Commissione allo scopo di fornire informazioni utili sull'ampliamento dell'Unione europea nel 2013 per le amministrazioni doganali, gli operatori economici e altre parti interessate. Le informazioni fornite riguardano essenzialmente l'unione doganale. Gli allegati contengono informazioni su IVA e accise.
Va osservato che il presente documento d'informazione ha un valore puramente indicativo. L'applicazione della legislazione doganale è di competenza delle autorità nazionali, sotto il controllo delle giurisdizioni nazionali e, in ultima analisi, della Corte di giustizia. Ulteriori informazioni potrebbero risultare necessarie qualora vengano adottate misure preventive che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato.


I. Sommario


1. Lo scopo del presente documento è informare gli operatori economici e le amministrazioni doganali nell'UE 28 delle conseguenze dell'allargamento dell'Unione sotto il profilo della legislazione doganale. Questo contribuirà altresì a garantire un equo trattamento degli operatori economici in tutta l'Unione.
2. Fatte salve le misure transitorie separate che possono essere o che sono state adottate per prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 41 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e alle correzioni apportate al Trattato sull'Unione europea (TUE), al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia Atomica (Trattato CEEA) [1] (nel prosieguo "l'Atto di Adesione") il principio di base dell'allargamento, come sancito nelle misure per il Capitolo 29 dell'acquis UE [2], è che al momento dell'adesione, le merci che sono in libera pratica nel nuovo Stato membro (Croazia) o nel vecchio Stato membro saranno assoggettate allo stesso regime in tutta l'Unione allargata in virtù del TFUE ai sensi delle modifiche dell'Atto di Adesione, che è parte integrante del Trattato di Adesione 2011. Tale principio si applicherà alle suddette merci anche qualora, prima dell'adesione, esse siano state vincolate a un regime doganale (ad esempio: transito, ammissione temporanea) appurato dopo l'adesione; in questo caso, tuttavia, è necessario comprovare lo status "dell'Unione" delle merci, in modo da impedire che le merci sulle quali non sono stati pagati i dazi doganali applicabili beneficino ingiustificatamente dell'adesione.
3. L'Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione ("Unione doganale") [3] prevede che taluni regimi doganali iniziati prima dell'adesione e terminati dopo l'adesione restino soggetti alla precedente legislazione doganale croata. Il documento descrive tali eccezioni e delinea la collaborazione fra le amministrazioni doganali interessate. Inoltre, restano valide per un periodo transitorio alcune autorizzazioni e prove di origine rilasciate in base alla precedente normativa della Croazia.
4. Una situazione speciale rientra nell'articolo 43 dell'Atto di Adesione secondo cui il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, definirà i termini in base ai quali sarà possibile rinunciare ai requisiti per dichiarazione sommaria d'entrata o di uscita relativamente ai prodotti in articolo 28(2) del TFUE che lasciano o rientrano nel territorio della Croazia per attraversare o dopo aver attraversato il territorio della Bosnia Erzegovina a Neum ("corridoio Neum").
5. Le informazioni sulle misure transitorie nel campo dell'IVA e sui regimi relativi alle accise sono riportate rispettivamente nell'allegato 1 e 2.


[1] GU L 112, 24.4.2012, p. 6.
[2] I 35 capitoli dei negoziati di adesione riguardano i diversi settori dell'acquis dell'Unione, ossia leggi e norme adottate sulla base dei trattati istitutivi dell'UE. L'acquis nel capitolo 29 - Unione doganale - include il Codice doganale dell'Unione e le relative disposizioni; la nomenclatura combinata; la tariffa doganale comune che comprende le preferenze commerciali, i contingenti tariffari e sospensioni tariffarie, e altre disposizioni legislative in materia doganale non contemplate dal codice doganale, come ad esempio la legislazione in materia di merci contraffatte e usurpative, precursori di droga ed esportazione di beni culturali.
[3] Cfr. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0060:0066:EN:PDF (GU L 112, 24.4.2012, p. 62)


II. Introduzione: Le norme fondamentali dell'adesione


Al momento dell'adesione della Croazia dell'Unione europea (UE) si applica, in linea di principio, la seguente norma: dalla data di adesione (1° luglio 2013), i Trattati originari (TUE, TFUE e Trattato CEEA) e gli strumenti giuridici che si basano su tali Trattati, la cosiddetta legislazione secondaria come il Codice doganale (CD), vincolano la Croazia, che deve cioè applicare l'"acquis". Tale principio è stabilito dall'articolo 2 dell'Atto di adesione che cita, contemporaneamente, l'unica eccezione ammissibile: i trattati originari e i relativi strumenti giuridici si applicano alle condizioni previste dall'Atto di adesione. Tale disposizione comporta le conseguenze descritte in appresso:
1. I trattati originari sono modificati dall'Atto di adesione e devono essere applicati nella loro nuova versione riveduta a decorrere dalla data di adesione (ad es. l'Art. 20 dell'Atto di Adesione cambia la ponderazione dei voti per le decisioni del Consiglio a maggioranza qualificata).
2. Continua naturalmente la normale attività legislativa, cosicché, sia prima che dopo l'adesione, possono essere adottate ulteriori modifiche della legislazione (ad esempio: modifiche alle disposizioni d'applicazione del codice doganale), in conformità delle norme procedurali che si applicano in ciascun caso (cfr. art. 7, paragrafi 2 e 3 dell'Atto di adesione).
3. L'Atto di Adesione prevede alcune misure transitorie intese a favorire la transizione sia per il traffico di merci fra vecchi Stati membri e Croazia sia per gli scambi commerciali fra Croazia e paesi terzi; nel settore della legislazione doganale quasi tutte le misure si applicano indistintamente al nuovo Stato membro (cfr. Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione).
4. Poiché al momento della firma del Trattato di adesione, il 9 dicembre 2011, non era naturalmente possibile prevedere e risolvere anticipatamente tutti i problemi connessi con la transizione, l'Atto di adesione contiene diverse clausole di salvaguardia che consentono di prevedere deroghe alle norme generali per un periodo limitato, al fine di evitare perturbazioni(in particolare gli articoli 37 - 42 dell'Atto di Adesione).
5. Al momento dell'adesione, la Croazia sarà integrata nel territorio doganale dell'Unione; di conseguenza, le misure degli strumenti di difesa commerciale (ovvero misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia) applicabili nell'UE27 verranno imposte sulle importazioni dai paesi terzi nel territorio della Croazia. Contemporaneamente, cesserà l'applicazione di tali misure imposte dalla Croazia prima dell'adesione.
Il presente documento illustra le misure transitorie dell'Atto di Adesione di cui al punto 3 precedente. Inoltre, misure transitorie sono state adottate relativamente al commercio dei prodotti agricoli (vedi Regolamento di attuazione della Commissione (UE) n. 286/2013 del 22 marzo 2013 http://eurlex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:086:0007:0011:EN:PDF).


III. Disposizioni permanenti dell'atto di adesione unione doganale


1. Osservazioni generali


L'Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione contiene disposizioni doganali particolari. L'introduzione di queste disposizioni si è basata sulle seguenti considerazioni:
(a) Per facilitare gli scambi internazionali, alcune operazioni che sono iniziate prima dell'adesione e che vengono terminate successivamente dovrebbero ancora poter essere completate secondo norme precedenti della Croazia.
(b) Poiché tali norme prevedono deroghe all'obbligo di applicare il diritto dell'Unione, esse devono essere interpretate rigorosamente.
(c) Le norme relative alle autorizzazioni e alla semplificazione delle procedure non possono essere modificate dalle autorità competenti della Croazia da un giorno all'altro per tutti i beneficiari.
(d) Alcune operazioni che vengono terminate dopo la data di adesione si riferiscono a un periodo di tempo precedente a tale data (ad esempio: reimportazione di merci temporaneamente esportate, prima dell'adesione, nel quadro del regime doganale di perfezionamento passivo). In questo contesto, sembra opportuno utilizzare, in taluni casi, le precedenti basi di valutazione, qualora ciò sia consentito dalla normativa della Croazia.
Tuttavia, tali principi si applicano soltanto nella misura in cui sono previsti nell'Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione espressamente in relazione a specifici regimi doganali o altre disposizioni della legislazione doganale dell'UE; in tutti gli altri casi, a decorrere dalla data di adesione, in Croazia devono essere applicati anche il TUE e la legislazione doganale basata su tale trattato. In particolare, il principio della libera pratica (Art. 29 TFUE) si applicherà, per quanto riguarda le merci che si trovavano in libera pratica in Croazia a decorrere dalla data di adesione nell'insieme del territorio doganale dell'Unione allargata.


2. Prova dello status dell'Unione (scambi nell'Unione allargata)


(a) La prova dell'origine preferenziale correttamente rilasciata o redatta anteriormente alla data di adesione ai sensi dell'Accordo di associazione e stabilizzazione (SAA) fra le Comunità europee e gli Stati membri, da una pare, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, verrà accettata come prova dello status (non come prova di origine) nell'Unione allargata dopo l'adesione, se le merci sono, alla data di adesione, in custodia temporanea, in zona franca o deposito franco, in transito, deposito doganale, perfezionamento attivo (sistema della sospensione), trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea o perfezionamento passivo, oppure siano state dichiarate per l'esportazione, abbiano fruito dello svincolo per l'esportazione e siano in viaggio all'interno dell'Unione allargata.
Pertanto, se la prova dell'origine preferenziale relativa alle suddette merci viene presentata alle autorità doganali dopo l'adesione, le merci sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando dichiarate per l'immissione in libera pratica (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 1(a)). Si osservi che la conseguenza non è l'applicazione di un dazio preferenziale bensì l'assenza di dazi doganali da applicare sulla base della prova dello status dell'Unione.


(b) le merci che alla data di adesione, si trovano in custodia temporanea o zona franca o deposito franco, in transito, in regime di deposito doganale, perfezionamento attivo (sistema della sospensione), trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea o perfezionamento passivo, oppure sono state dichiarate per l'esportazione, hanno fruito dello svincolo per l'esportazione e sono in viaggio nell'Unione allargata, beneficiano del trattamento di merci dell'Unione comunitario nell'Unione allargata se sulla base, ad esempio, del pagamento dei dazi doganali applicabili nel territorio doganale interessato, viene presentato uno dei seguenti documenti che comprovano lo status dell'Unione:
- un documento T2L o T2LF o documento commerciale equivalente (Art. 315 - 317ter delle disposizioni d'applicazione del Codice doganale (DAC));
- un carnet TIR o ATA con la sigla "T2L" o "T2LF" (art. 319 DAC);
- la targa e le caratteristiche di un veicolo stradale a motore immatricolato in uno Stato membro (Art. 320 DAC);
- il numero di codice e il marchio di proprietà di un vagone di merci appartenente a un'azienda ferroviaria di uno Stato membro (Art. 321 DAC);
- imballaggi riconoscibili come appartenenti a una persona residente in uno Stato membro (Art. 322 DAC),
- merci al seguito dei viaggiatori o contenute nei loro bagagli, quando siano state dichiarate come merci comunitarie e nessun dubbio sussista circa la veridicità di tale dichiarazione (Art. 323 DAC);
- per i prodotti soggetti ad accisa, una versione stampata del documento amministrativo elettronico, o un documento commerciale contenente il codice di riferimento amministrativo unico del movimento interessato dell'Excise Movement and Control System (EMCS) (direttiva del Consiglio 2008/118/CE articolo 21(6) e regolamento della Commissione (CE) n. 684/2009); un documento T2M per i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le navi (Art. 325 DAC);
- l'etichetta postale di cui all'art. 462a(2) e all'allegato 42b DAC;
- il formulario per le merci dell'Unione nelle zone franche di tipo I e nei depositi franchi (art. 812 e allegato 109 DAC);
- un esemplare di controllo T5 (art. 314c (g) in combinazione con l'art. 843 DAC).
In questo contesto la denominazione di "merci dell'Unione" si applica anche alle merci:
- interamente ottenute nel territorio della Croazia a condizioni identiche a quelle di cui all'articolo 23 del CD e senza aggiunta di merci importate da altri paesi o territori;
- importate da paesi o territori diversi dalla Croazia, e immesse in libera pratica in Croazia;
- ottenute o prodotte in Croazia, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e secondo trattino.
Pertanto, se la prova dello status dell'Unione relativa alle suddette merci viene presentata alle autorità doganali dopo l'adesione, le merci sono esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando dichiarate per l'immissione in libera pratica. (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafi 1(b) e 2).


(c) le merci scortate da un carnet ATA emesso prima della data di adesione in un vecchio Stato membro o in Croazia sono anch'esse esenti da dazi doganali o da altre misure doganali quando dichiarate per l'immissione in libera pratica (allegato IV n. 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 1(c))
Le richieste di successiva verifica della prova dell'origine preferenziale rilasciata ai sensi del SAA sono accettate dalle competenti autorità doganali degli attuali Stati membri e della Croazia per un periodo di tre anni dal rilascio o esibizione della prova d'origine in questione e possono essere effettuate da quelle autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova dell'origine a complemento di una dichiarazione d'immissione in libera pratica (allegato IV n. 5 dell'Atto di adesione, paragrafo 3).


3. Prova di origine preferenziale (scambi con paesi terzi, compresa la Turchia, nel quadro degli accordi preferenziali in materia di agricoltura, prodotti del carbone e dell'acciaio)


(a) Le prove dell'origine preferenziale rilasciate da paesi terzi (ovvero non dai vecchi Stati membri o dalla Croazia) nel contesto degli accordi preferenziali conclusi dalla Croazia con tali paesi terzi saranno accettate in Croazia, a condizione che:
- l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie contenute in accordi conclusi dall'Unione o adottati nei confronti di paesi terzi o gruppi di paesi (ovvero la prova di origine preferenziale rilasciata da un paese terzo può essere accettata anche se tale prova di origine è di tipo diverso da quelle accettate dall'UE 27 nel quadro degli accordi con lo stesso paese terzo);
- la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati prima della data di adesione; e
- la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro il 1° novembre 2013.
Nel caso di merci dichiarate per l'immissione in libera pratica in Croazia anteriormente al 1° luglio 2013, la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori nel contesto degli accordi preferenziali in vigore in Croazia alla data di immissione in libera pratica può anche essere accettata in Croazia, a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro il 1° novembre 2013 (allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 4).


(b) Le autorizzazioni per "esportatori autorizzati" concesse nel quadro degli accordi conclusi con paesi terzi (ovvero non all'interno dell'Unione allargata) dalla Croazia possono essere accettate, a condizione che:
- una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi dall'UE27 con, o adottato per, tali paesi terzi o gruppi di paesi terzi prima della data di adesione (il che significa che gli accordi dell'Unione con tali paesi prevedono altresì tale facilitazione);
e
- gli esportatori approvati applichino le norme di origine di cui agli accordi in questione a decorrere della data di adesione.
Tali autorizzazioni sono tuttavia sostituite da nuove autorizzazioni rilasciate in conformità alla legislazione dell'Unione entro il 1° luglio 2014, in quanto le "vecchie" autorizzazioni non risulteranno più valide a partire dal 1° luglio 2014 (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 5).


(c) Le richieste di successiva verifica delle prove dell'origine di cui al paragrafo 4 dell'Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione sono accettate dalle autorità doganali degli Stati membri attuali e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o esibizione della prova dell'origine in questione e possono essere avanzate da tali autorità per un periodo di tre anni dall'accettazione della prova di origine a complemento di una dichiarazione di immissione in libera pratica (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 6).


(d) Fatta salva l'applicazione di qualsiasi misura derivante dalla politica commerciale comune, la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori da paesi terzi nel quadro di accordi preferenziali che l'Unione ha concluso con, o adottato per, tali paesi è accettata in Croazia per l'immissione in libera pratica di merci che, alla data di adesione, sono in trasporto o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in uno di questi paesi terzi o in Croazia, a condizione che la Croazia fosse priva di accordi di libero scambio in vigore con il paese terzo, per i prodotti in questione, nel momento in cui i documenti di trasporto sono stati rilasciati e a condizione che:
- l'acquisizione di tale origine conferisca il trattamento tariffario preferenziale sulla base delle misure tariffarie preferenziali contenute negli accordi o intese che l'Unione ha concluso con, o adottato per, tali paesi terzi o gruppi di paesi terzi, di cui all'articolo 20(3)(d) ed (e) del Reg. (CEE) n. 2913/92; e
- i documenti di trasporto siano rilasciati non oltre il giorno prima della data di adesione; e
- la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori è stata presentata alle autorità doganali entro il 1° novembre 2013.
(Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 7)


(e) Ai fini della verifica delle prove di cui al punto (d), si applicano le disposizioni riguardanti la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione dei relativi accordi o convenzioni. (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 8)


4. Prova dello status dell'Unione ai sensi delle disposizioni sulla libera pratica per i prodotti industriali all'interno dell'Unione doganale UE-Turchia


4.1. Prova dello status derivante dalla presentazione di prove dell'origine preferenziale rilasciate in Turchia o in Croazia nel quadro del loro precedente accordo commerciale preferenziale


(a) Le prove dell'origine correttamente rilasciate da Turchia o Croazia o compilate nel quadro di accordi commerciali preferenziali reciprocamente applicati e che prevedono un divieto di rimborso o sospensione dei diritti doganali sulle merci in questione, sono accettate nei rispettivi paesi come prova dello status dell'Unione ai sensi delle disposizioni sulla libera circolazione per i prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di Associazione CE-Turchia, a condizione che:
- la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati o compilati non oltre il giorno prima della data di adesione; e
- la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro il termine di quattro mesi dalla data di adesione.
Per merci dichiarate per immissione in libera pratica in Turchia o Croazia, prima della data di adesione, nel quadro dei suddetti accordi commerciali preferenziali, la prova dell'origine rilasciata o compilata a posteriori nel quadro di tali accordi potrà essere altresì accettata a condizione che venga presentata alle autorità doganali entro il termine di quattro mesi dalla data di adesione.
(Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 9)


(b) Ai fini della verifica delle prove di cui al punto (a), si applicano le disposizioni riguardanti la definizione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione dei relativi accordi preferenziali. Le richieste di successiva verifica di tali prove sono accettate dalle competenti autorità doganali degli attuali Stati membri e della Croazia per un periodo di tre anni a decorrere dal rilascio o esibizione della prova dell'origine in questione e possono essere presentate da tali autorità per un periodo di tre anni a decorrere dall'accettazione della prova dell'origine a complemento di una dichiarazione di immissione in libera pratica. (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 10)


4.2. Prova dello status derivante dalla presentazione in Croazia di certificati di circolazione ATR rilasciati in Turchia


(a) Fatta salva l'applicazione di qualsiasi misura derivante dalla politica commerciale comune, un certificato di circolazione ATR rilasciato delle disposizioni sulla libera circolazione per i prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di Associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, è accettato in Croazia per l'immissione in libera pratica di merci che, alla data di adesione, sono in viaggio dopo essere state sottoposte a formalità di esportazione all'interno dell'Unione o della Turchia ovvero si trovano in custodia temporanea o in un regime doganale di cui all'articolo 4(16) da(b) a (h) del Reg. (CEE) n. 2913/92 in Turchia o in Croazia, a condizione che:
- non sia presentata alcuna prova di origine di cui al punto 4.1 (a) per le merci in questione;
- le merci rispettino le condizioni di applicazione delle disposizioni sulla libera circolazione per i prodotti industriali;
- i documenti di trasporto siano stati rilasciati non oltre il giorno prima della data di adesione; e
- il certificato di circolazione ATR sia presentato alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 11) (b) Ai fini della verifica dei certificati di circolazione ATR di cui al punto (a) precedente, si applicano le disposizioni relative al rilascio di certificati di circolazione ATR e i metodi di cooperazione amministrativa di cui alla decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia del 26 luglio 2006.
(Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 12)


5. Regimi doganali


5.1. Termine o appuramento dei regimi doganali che sono iniziati prima dell'adesione


Custodia temporanea, transito, deposito doganale, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea, perfezionamento passivo e regimi di esportazioni iniziati e non conclusi prima dell'adesione devono essere appurati alle condizioni della legislazione dell'Unione indipendentemente dal fatto se tali regimi sono stati istituiti nei confronti di un paese terzo o fra gli Stati membri attuali e la Croazia. Così, se la Croazia istituisce, ad esempio, un regime di transito esterno con un vecchio Stato membro il 30 giugno 2013, tale regime deve essere concluso in ogni caso. Lo stesso vale per una spedizione in direzione opposta. Qualora il termine o l'appuramento faccia sorgere un'obbligazione doganale, i diritti all'importazione da pagare sono quelli in vigore nel momento dell'insorgenza dell'obbligazione doganale in conformità alla tariffa doganale comune e l'importo corrisposto sarà considerato risorsa propria dell'Unione (Allegato V n. 4 dell'Atto di Adesione, paragrafo 13).
Per evitare che le merci (che alla data di adesione sono vincolate a uno dei suddetti regimi), siano soggette a diritti doganali o altre misure doganali se dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'operatore può presentare alle autorità doganali la prova dell'origine preferenziale (laddove questa sia equivalente allo status) delle merci. Se, ad esempio, merci preferenziali originarie della Croazia sono introdotte in Slovenia prima dell'adesione nel quadro dell'ammissione temporanea e le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica dopo la data di adesione, non bisogna riscuotere alcun diritto doganale qualora si presenti un certificato di circolazione EUR 1 in conformità al DAU come prova dello status dell'Unione, ovvero non come prova dell'origine (cfr. III. Punto 2(a)). Non occorre riscuotere i diritti doganali neanche se il dichiarante presenta alle autorità doganali un documento T2L invece di un certificato EUR 1 (cfr. III. Punto 2(b)).
Preme sottolineare che lo status dell'Unione dovuto all'adesione o l'origine preferenziale (in caso di scambi con paesi terzi) devono essere comprovati dal punto di vista formale (cfr. III. Punti 2 e 3). Se l'operatore non è in grado di fornire alcuna prova formale, le merci sono considerate rispettivamente "merci non dell'Unione" e "merci non preferenziali"e sono soggette a diritti doganali e di altre misure doganali in conformità al diritto dell'Unione (comprese le norme speciali dell'Atto di Adesione).
Al fine di evitare che merci che sono state in libera pratica nell'UE27 debbano pagare i diritti d'importazione in Croazia, occorre considerare se le merci possano essere dichiarate o meno merci in restituzione (cfr. il caso 15 seguente). Se si può concedere lo sgravio dei diritti all'importazione per le merci, in accordo con le disposizioni sulle merci in restituzione, ciò potrebbe rappresentare un'alternativa all'esenzione dai diritti all'importazione sulla base dell'Atto di adesione.


5.2. Disposizioni particolari per taluni regimi doganali


(a) Deposito doganale


Le seguenti disposizioni particolari si applicano all'appuramento del regime che disciplina il deposito doganale in un nuovo Stato membro dopo l'adesione. Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci d'importazione e qualora la relativa dichiarazione sia stata accettata prima della data di adesione, classificazione tariffaria, quantità, valore ai fini doganali e origine delle merci di importazione, al momento del vincolo al regime (vedere art. 112 (3) CD (deposito doganale di tipo D) sono quelli risultanti dalla legislazione applicabile in Croazia alla data d'accettazione della dichiarazione da parte delle autorità doganali. Tuttavia, le aliquote dei dazi da applicare sono quelle dalla tariffa doganale comune al momento in cui sorge l'obbligazione doganale, e tali dazi doganali sono risorse proprie dell'Unione (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafi 13 e 14).


(b) Perfezionamento attivo


Le autorizzazioni di perfezionamento attivo rilasciate in Croazia prima dell'adesione restano valide fino al termine del loro periodo di validità o fine a un anno dalla data di adesione, se questa data è anteriore (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 18). Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione il titolare dell'autorizzazione deve rispettare la legislazione dell'Unione, eccetto nei casi in cui si applicano le eccezioni descritte di seguito.
Ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto di Adesione non sono più necessarie le autorizzazioni per gli scambi commerciali fra gli attuali Stati membri e la Croazia. Tuttavia, i regimi doganali iniziati e non appurati prima della data di adesione devono essere conclusi dopo l'adesione.
In conformità agli articoli 28 e 29 TFUE un'obbligazione doganale non può insorgere per merci che hanno ottenuto lo status dell'Unione in virtù dell'adesione. Ciò riguarda sia le merci originarie negli attuali Stati membri o in Croazia sia le merci importate da paesi terzi che sono state immesse in libera pratica negli attuali Stati membri o in Croazia prima dell'adesione (cfr. anche art. 4 n. 7 CD).
Le disposizioni particolari descritte di seguito si applicano all'appuramento del regime che disciplina il perfezionamento attivo in un nuovo Stato membro dopo l'adesione (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 15):
- Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione, alla classificazione tariffaria (compresa l'aliquota dei dazi), al valore in dogana, all'origine e al quantitativo delle merci di importazione al momento del vincolo di tali merci al regime di perfezionamento attivo (cfr. art 121 del CD) e qualora la dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente in Croazia prima dell'adesione. Tuttavia, tali dazi doganali sono considerati risorse proprie della Comunità.
- A decorrere dalla data di adesione, sono applicati interessi compensativi, in conformità dell'articolo 519 delle DAC, per compensare il vantaggio finanziario derivante dal rinvio della data in cui l'obbligazione viene pagata.
- Se la dichiarazione di perfezionamento attivo è stata accettata in base al sistema del rimborso, quest'ultimo viene effettuato, secondo le condizioni stabilite nella normativa UE, a cura e a carico della Croazia qualora l'obbligazione doganale relativamente alla quale è stato richiesto il rimborso sia insorta prima della data di adesione. L'obbligazione rimborsata è, ovviamente, quella pagata prima dell'adesione.


(c) Ammissione temporanea


Le seguenti disposizioni speciali si applicano all'appuramento del regime di ammissione temporanea in Croazia dopo l'adesione (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 16).
Qualora l'importo di un'obbligazione doganale sia determinato in base alla natura delle merci di importazione, alla classificazione tariffaria (compresa l'aliquota dei dazi), al valore in dogana, all'origine e al quantitativo delle merci di importazione al momento del vincolo di tali merci al regime di ammissione temporanea (cfr. art 144, par. 1, prima frase del CD) e qualora la dichiarazione relativa al vincolo di tali merci al regime sia stata accettata prima della data di adesione, tali elementi sono quelli risultanti dall'applicazione della normativa vigente in Croazia prima dell'adesione. Tuttavia, tali dazi doganali sono considerati risorse proprie dell'Unione.
A decorrere dalla data di adesione, sono applicati interessi compensativi, in conformità dell'articolo 519 delle DAC, per compensare il vantaggio finanziario derivante dal rinvio della data in cui l'obbligazione viene pagata.


(d) Perfezionamento passivo


Le autorizzazioni di perfezionamento passivo rilasciate in Croazia prima dell'adesione restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino a un anno dalla data di adesione (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 18). Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione, il titolare dell'autorizzazione deve rispettare la legislazione dell'Unione.
Qualora un regime sia iniziato prima della data di adesione e appurato dopo l'adesione, le disposizioni dell'Unione(compresa la tariffa doganale comune) si applicano anche in Croazia. Non è consentito il calcolo dell'esonero del dazio all'importazione sulla base dei costi di trasformazione (Art. 153 secondo sottoparagrafo 2 CD in combinazione con l'articolo 591 DAC) delle merci che non sono originarie nell'Unione dei 27, in Croazia o in Turchia e che sono state immesse in libera pratica prima dell'adesione ad aliquota daziaria zero con l'unico obiettivo di beneficiare dell'esonero parziale ai sensi dell'articolo 591 DAC, tranne che per le importazioni di natura non commerciale (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 17).


(e) Trasformazione sotto controllo doganale


Le autorizzazioni di trasformazione sotto controllo doganale rilasciate in Croazia prima dell'adesione restano valide fino al termine del periodo di validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 18). Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione il titolare dell'autorizzazione deve rispettare la legislazione dell'Unione.
Qualora il regime sia iniziato prima della data di adesione e appurato dopo l'adesione, le disposizioni dell'Unione si applicano senza eccezione anche in Croazia (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 13).


(f) Zone franche e depositi franchi


Non sono previste norme transitorie inerenti alle zone franche e ai depositi franchi. Pertanto, le norme del codice doganale e le relative disposizioni d'applicazione devono essere rispettate in Croazia a decorrere dalla data di adesione ed eventuali autorizzazioni e disposizioni giuridiche che non si applicano in base alle condizioni dell'Unione non risulteranno più valide a decorrere da tale data. Peraltro, le zone franche o i depositi franchi istituiti nel rispetto di condizioni identiche a quelle in vigore nell'Unione alla data del 1° luglio 2013 possono continuare a operare.


6. Altre disposizioni


(a) Validità dell'autorizzazione


Le autorizzazioni che sono state rilasciate dalla Croazia prima della data di adesione per l'utilizzo dei regimi di perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale e perfezionamento passivo o lo status di operatori economici autorizzati (cfr. art. 5a (2) CD) restano valide fino al termine della loro validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione (Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafo 18).


(b) Contabilizzazione, recupero a posteriori, rimborso e sgravio


(Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione, paragrafi 19 e 20)


Dalla data di adesione, le operazioni di contabilizzazione (compreso il recupero a posteriori), rimborso e sgravio dei dazi all'importazione vengono eseguite in conformità al Codice doganale (Art. 201 - 242 CD).
Tuttavia, qualora l'obbligazione doganale sia sorta prima della data di adesione, le operazioni di recupero, rimborso o sgravio vengono altresì eseguite in conformità ai regolamenti in applicazione in Croazia prima dell'adesione.
Poiché ciò comporta la rettifica di un errore commesso prima dell'adesione, gli importi da recuperare, rimborsare o sgravare sono gli importi stabiliti in base alla legislazione croata alle condizioni vigenti prima dell'adesione. Ciò significa altresì che valgono tutte le altre disposizioni applicabili del diritto croato in relazione a recupero, rimborso o sgravio (ad esempio: limite di tempo per il recupero) vigenti prima dell'adesione.


(c) Informazioni vincolanti in materia di tariffa o origine


L'Atto di Adesione non contiene misure transitorie relative alle informazioni vincolanti in materia di tariffa o origine.
Questo significa che:
- per la Croazia, tali informazioni fornite in base alla legislazione croata prima dell'adesione cessano di avere carattere giuridicamente vincolante a decorrere dalla data di adesione; a decorrere da quel giorno, la Croazia può rilasciare informazioni vincolanti sulla base dell'articolo 12 CD, valide in tutta l'Unione allargata;
- per i Paesi dell'UE27, le rispettive informazioni vincolanti diventano applicabili in Croazia dal giorno dell'adesione. Tuttavia, qualora si utilizzino componenti o manodopera della Croazia per la produzione di merci per le quali sono state rilasciate informazioni vincolanti in materia di origine, dalla data di adesione è appropriato modificare tali informazioni in materia di origine.


7. Dichiarazione sommaria d'uscita e dichiarazione sommaria d'entrata riguardo al "corridoio Neum"


L'articolo 43 dell'Atto di Adesione stabilisce che:
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali:
(a) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci di cui all'articolo 28(2) del TFUE che escono dal territorio della Croazia per transitare attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum ("corridoio di Neum");
(b) è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata per le merci incluse nell'ambito di applicazione di cui alla lettera (a) al loro rientro nel territorio della Croazia dopo dopo aver attraversato il territorio della Bosnia Erzegovina a Neum.


IV. Alcuni esempi pratici


Per informazione, sono riportati di seguito alcuni esempi.


1. Rilascio e validità di un'autorizzazione


Le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di adesione, per l'uso delle procedure doganali di perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale e perfezionamento passivo, restano valide fino al termine del loro periodo di validità o, se precedente, fino ad un anno dalla data di adesione. Tuttavia, a decorrere dalla data di adesione, il titolare dell'autorizzazione deve rispettare la legislazione dell'Unione.
Esempio: Un'autorizzazione per l'uso delle procedure doganali di trasformazione sotto controllo doganale (TCD), rilasciata il 1° marzo 2013 con durata di 3 anni (periodo di validità) in Croazia, deve essere revocata o modificata a decorrere dal 1° luglio 2014. Tuttavia, l'autorizzazione deve essere revocata (cfr. articolo 9 CD) a decorrere dal 1° luglio 2013 qualora l'autorizzazione riguardi il regime TCD di talune merci [4] perché il Comitato del codice doganale ha concluso che le condizioni economiche, in questi casi particolari, non sono soddisfatte. La revoca non riguarda le merci d'importazione vincolate al regime TCD prima della data di adesione (cfr. articolo 4 DAC).
Le autorizzazioni in materia di deposito doganale, ammissione temporanea, destinazione particolare, zone franche e depositi franchi, valide al momento dell'adesione o successivamente ad essa, devono essere conformi alla normativa dell'Unione dal 1° luglio 2013 in ogni caso.


[4] Carne bovina; fibre sintetiche in fiocco di poliestere; petti di pollo; succo di mela concentrato; succo d'arancia concentrato; zucchero; alcol etilico; carburo di tungsteno fuso; polimeri di silicone; stearina di palma; alcuni prodotti (aromi); acido L tartarico; filamenti di fibra di vetro; filato di poliesteri ad alta tenacità; tubi di ferro e tubi in acciaio senza saldature.


2. Tempi di riscossione e basi di valutazione dei dazi doganali


Tutti i regimi doganali iniziati prima dell'adesione e non ancora completati prima della data di adesione devono essere conclusi in conformità al diritto dell'Unione. L'allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione prevede alcune eccezioni, che riguardano classificazione tariffaria (ma non l'aliquota daziaria), quantità, valore doganale e origine delle merci e, nel caso del regime di perfezionamento passivo, il metodo per la determinazione dell'obbligazione doganale. Le norme relative all'obbligazione doganale non si applicano, naturalmente, alle merci per le quali sia stato comprovato lo status dell'Unione o il trattamento preferenziale, in quanto tali merci sono esenti da dazi doganali (cfr. punto III. 2 precedente). Alcuni casi pratici sono trattati di seguito:


Caso 1: merci all'importazione vincolate, prima della data di adesione, al regime del deposito doganale in Croazia, ai sensi delle norme di cui all'articolo 112(3) CD. Tali merci sono dichiarate per immissione in libera pratica il 1° agosto 2013. Le merci sono soggette a dazio all'importazione del 3% MFN (erga omnes) secondo la Tariffa doganale comune. Non sono state fornite né una prova d'origine preferenziale, debitamente rilasciata prima della data di adesione, né una prova dello status dell'Unione delle merci.


Soluzione: È prevista la riscossione di dazi all'importazione. L'importo dell'obbligazione doganale è determinato in base agli elementi di tassazione (natura, valore in dogana e quantitativo delle merci d'importazione), secondo la legislazione croata applicabile prima della data di adesione. Si applicano i dazi all'importazione della tariffa doganale comune.


Caso 2: merci all'importazione originarie del Giappone sono vincolate, prima della data di adesione, al regime di deposito doganale in Germania. Tali merci vengono sottratte illegalmente alla vigilanza doganale il 1° agosto 2013. Il depositario presenta un documento T2L (rilasciato a posteriori in conformità all'articolo 314c (3) DAC) in quanto le merci si trovavano in libera pratica in Croazia prima della data di adesione.


Soluzione: non è prevista la riscossione di dazi all'importazione, essendo stata fornita la prova dello status dell'Unione (vedere art. 28 - 30 TFEU5).


Caso 3: anteriormente alla data di adesione, alcune merci d'importazione originarie del Giappone sono vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) in Croazia. I prodotti compensativi, ottenuti dalle merci all'importazione, vengono dichiarati per l'immissione in libera pratica il 1° settembre 2013. Il dichiarante presenta un documento T2L (rilasciato a posteriori in conformità all'articolo 314c (3) DAC) alle autorità doganali in quanto le merci si trovavano in libera pratica in Francia prima di essere vincolate al regime di perfezionamento attivo in Croazia. Soluzione non è prevista la riscossione di dazi all'importazione, essendo stata fornita la prova dello status dell'Unione.


5 "TITOLO II


LIBERA PRATICA DELLE MERCI


Articolo 28
(ex articolo 23 del TCE)


1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni dell'articolo 30 e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.


Articolo 29
(ex articolo 24 TCE)


Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.


CAPO 1
UNIONE DOGANALE


Articolo 30
(ex articolo 25 TCE)


I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
EN C 83/60 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30.3.2010".


Caso 4: anteriormente alla data di adesione, alcune merci sono vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) in Croazia. Dopo la data di adesione, sorge un'obbligazione doganale per tali merci, segnatamente il 1° ottobre 2013. Dalla data in cui tali merci sono state vincolate al suddetto regime, esse sarebbero state soggette a un dazio antidumping nell'UE27, non tuttavia in Croazia.


Soluzione: nella misura in cui viene applicato l'art. 121 del CD, i dazi antidumping non devono essere versati, in quanto i dazi all'importazione dell'UE27 (compresi i dati antidumping) non gravano sulle merci che sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) in Croazia prima del 1° luglio 2013. Tuttavia, devono essere riscossi i dazi all'importazione applicabili in Croazia nel momento in cui le merci sono state vincolate al regime e devono essere pagati gli interessi compensativi, secondo le condizioni stabilite nella normativa dell'Unione, a decorrere dalla data di adesione.


Caso 5: anteriormente alla data di adesione, alcune merci sono vincolate al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) in Italia. Dopo la data di adesione, sorge un'obbligazione doganale per tali merci in Croazia, segnatamente il 1° ottobre 2013. Dalla data in cui tali merci sono vincolate al suddetto regime, essere sarebbero soggette a un dazio antidumping
nell'UE27.


Soluzione: l'Atto di Adesione non è rilevante nel caso 5 perché le merci sono state vincolate al regime in Italia. Questo significa che il dazio antidumping deve essere pagato in virtù dell'articolo 121 CD. Inoltre, devono essere versati gli interessi compensativi alle condizioni della legislazione dell'Unione a decorrere dalla data in cui le merci all'importazione sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo.


Caso 6: merci vincolate al regime del perfezionamento attivo (sistema della sospensione) in Italia prima dell'allargamento. Un'obbligazione doganale sorge in Italia per le merci dopo l'allargamento, segnatamente il 1° ottobre 2013. Alla data in cui vengono vincolate al regime, le merci sarebbero soggette a un dazio anti-dumping nell'UE27. Le misure antidumping non sono più applicabili il 1°
ottobre 2013.


Soluzione: l'Atto di Adesione non è rilevante nel caso 6. Questo significa che il dazio antidumping deve essere versato anche quando le relative misure antidumping non sono più applicabili il 1° ottobre 2013 in virtù dell'articolo 121 CD. Inoltre, devono essere versati gli interessi compensativi alle condizioni della legislazione dell'Unione a decorrere dalla data in cui le merci all'importazione sono state vincolate al regime di perfezionamento attivo.


Caso 7: prima del 1° luglio 2013, merci dagli USA vincolate al regime dell'ammissione temporanea con esonero totale dei dazi all'importazione in Croazia. Il periodo per l'appuramento è il 1° dicembre 2013. Le merci sono presentate in Croazia fino il 1° febbraio 2014.


Soluzione: sorge un'obbligazione doganale in quanto le merci non ricevono, entro il 1° dicembre 2013, una nuova destinazione doganale. È prevista la riscossione dei dazi all'importazione croati. Tuttavia, tali dazi doganali sono considerati risorse proprie dell'Unione.


Caso 8: anteriormente alla data del 1° luglio 2013, merci provenienti dalla Croazia vincolate al regime di ammissione temporanea con esonero parziale dei dazi all'importazione in Austria. Le merci sono dichiarate in libera pratica in Austria il 1° febbraio 2014. Il dichiarante presenta un documento T2L per le merci dalla Croazia.


Soluzione: i dazi all'importazione devono essere versati in conformità all'articolo 143 CD in combinazione con l'articolo 201(1)(b) CD dal giorno in cui le merci sono state vincolate al regime di ammissione temporanea fino al 1° luglio 2013. In caso di immissione in libera pratica non sorge un'ulteriore obbligazione doganale


Caso 9: Anteriormente alla data di adesione, alcune merci provenienti dall'Ungheria (in libera pratica) sono vincolate al regime dell'ammissione temporanea con un carnet ATA in Croazia. Queste merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in Ungheria il 15 luglio 2013.


Soluzione: Le merci sono esenti da dazi e da altre misure doganali in conformità al Punto 1(c) dell'Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione. Una copia del voucher di riammissione deve essere inoltrata al seguente ufficio di coordinamento:


MINISTRY OF FINANCE
CUSTOMS DIRECTORATE
SECTOR FOR CUSTOMS SYSTEM AND PROCEDURES
A. VON HUMBOLDTA 4a,
ZAGREB, CROATIA


Le dogane croate sono così informate dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.


Caso 10: anteriormente alla data di adesione, alcune merci provenienti dalla Croazia (in libera pratica) sono vincolate al regime dell'ammissione temporanea con un carnet ATA in Grecia. Questi merci sono dichiarate in libera pratica in Croazia il 15 luglio 2013.
Soluzione: Le merci sono esenti da dazi e da altre misure doganali in conformità al Punto 1(c) dell'Allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione. Una copia del voucher di riammissione deve essere inoltrata al seguente ufficio di coordinamento:


MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE,
GENERAL DIRECTORATE OF CUSTOMS AND EXCISE,
ATTICA CUSTOMS DISTRICT,
CUSTOMS PROCEDURE DEPARTMENT,
AG. NIKOLAOS SQUARE,
P.C. 18510, PIRAEUS.


Le dogane greche sono così informate dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.


Caso 11: merci esportate temporaneamente in regime di perfezionamento passivo dall'Ungheria il 1° marzo 2013 in Croazia. Le merci in esportazione temporanea sono in perfezionamento attivo alla data di adesione in Croazia. I prodotti compensativi sono vincolati al regime di transito esterno il 31 gennaio 2014 e lo stesso giorno i prodotti sono dichiarati per immissione in libera pratica in Ungheria.


Soluzione: Il documento T1 deve contenere la dicitura "Merci PA/S" in ottemperanza all'articolo 549 delle DAC e i dazi all'importazione possono essere calcolati in conformità all'articolo 121 CD. Il bollettino INF 1 può essere utilizzato per fornire informazioni sull'importo dei dazi. Se lo status dell'Unione delle merci utilizzate nelle operazioni di perfezionamento (ad es. delle merci di esportazione temporanea) è stato comprovato (cfr. precedente III. 2(b)) tali merci non sono soggette a dazi all'importazione. A causa dell'allargamento dell'UE non è possibile appurare il regime di perfezionamento passivo e, ipotizzando che i prodotti compensativi abbiano acquisito l'origine preferenziale, non è consentito rilasciare un certificato di circolazione EUR. 1 il 1° luglio 2013 né dopo tale data, perché il DAU non è più valido. Un certificato EUR. 1 può essere rilasciato solo prima dell'adesione. In tal caso, deve essere presa in considerazione la regola del divieto di restituzione (vedere articolo 216 CD).


Caso 12: il 15 dicembre 2012, alcune merci sono esportate dalla Croazia e dichiarate per l'immissione in libera pratica come merci in reintroduzione in Belgio dopo la data di adesione. Soluzione: se l'operatore è in grado di fornire la prova formale che le merci hanno lo status dell'Unione, esse non sono soggette a dazi all'importazione (cfr. precedente III. 2(a) e (b)). L'articolo 848 DAC non è applicabile in questo caso.


Caso 13: prima del 1° luglio 2013, alcune merci sono vincolate alle disposizioni in materia di destinazione particolare in Italia. Il titolare dell'autorizzazione vuole trasferire le merci il 1° settembre 2013 ad un altro titolare di autorizzazione avente sede in Croazia. È consentito questo trasferimento in Croazia?


Soluzione: sì, il trasferimento è possibile in conformità all'articolo 296 DAC. Le merci possono ricevere la destinazione particolare prevista nell'Unione allargata.


Caso 14: Anteriormente alla data di adesione, alcune merci originarie del Giappone vengono immesse in libera pratica in Grecia. Prima della data di adesione, le merci vengono esportate secondo il regime dell'esportazione dalla Grecia alla Croazia. Le merci sono presentate all'ufficio doganale croato prima della data di adesione e hanno lo status di merci in custodia temporanea. Una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica viene accettata dalle autorità doganali il 30 giugno 2013. Le merci sono immesse in libera pratica il 3 luglio 2013.


Soluzione: l'allegato IV n. 5 dell'Atto di Adesione è applicabile nella misura in cui la custodia temporanea deve essere conclusa. Le merci sono in custodia temporanea alla data di adesione perché l'atto di immissione delle merci in libera pratica il 3 luglio 2013 conclude la custodia temporanea. Tuttavia, l'obbligazione doganale è sorta prima della data di adesione (ad es. il 30 giugno 2013 nel momento in cui è stata accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica); pertanto le merci sono soggette ai dazi all'importazione croati. I dazi all'importazione pagati sono considerati risorsa propria della Croazia.


Caso 15: la società "A", con sede in Belgio, avvia un trasporto ai fini di esportazione il 27 giugno 2013 dal Belgio alla Croazia sotto la scorta di una dichiarazione di esportazione EX1 fino ad un ufficio doganale d'uscita UE sul confine fra Slovenia e Croazia. Le merci, tuttavia, arrivano all'ex frontiera fra Slovenia e Croazia il 3 luglio 2013.


Soluzione: le merci, alla data di adesione, sono in viaggio all'interno dell'Unione allargata dopo essere state assoggettate alle formalità di esportazione. Il caso, pertanto, rientra nelle misure specifiche stabilite nell'Atto di Adesione. Le disposizioni di cui all'articolo 796(1) DAC sono sostituite da tali misure. Questo significa che la dichiarazione di esportazione EX1 non deve essere invalidata a norma dell'articolo 796(1) DAC. Tuttavia, questo significa anche che, per beneficiare dello status dell'Unione, le merci devono essere dichiarate per immissione in libera pratica in Croazia e sono soggette ai dazi all'importazione a meno che non sia formalmente comprovato il loro status dell'Unione. Di norma, l'IVA deve essere pagata in conformità alla pertinente legislazione croata sull'IVA.


Caso 16: La società "A", con sede in Belgio, intende esportare, attraverso un paese di transito comune, le sue merci dell'Unione a "B", cliente a Zagabria, Croazia. Le merci sono vincolate al regime di transito interno il 27 giugno 2013. L'ufficio doganale di destinazione è a Zagabria. Le merci vi arrivano il 3 luglio 2013.


Soluzione: le merci sono in regime di transito interno il 1° luglio 2013. Questo regime deve essere concluso (appurato) in conformità agli articoli 92 e 163(3) CD. Le merci, inoltre, devono essere dichiarate per l'immissione in libera pratica in Croazia al fine di beneficiare dello status dell'Unione. Tuttavia, dal momento che le merci sono vincolate al regime di transito interno (T2), non è necessario presentare una prova supplementare dello status dell'Unione. Riguardo all'IVA la transazione dell'azienda "B" è considerata come un'importazione in Croazia, secondo quanto specificato all'articolo 408(1)(c) della direttiva IVA, in modo che l'IVA croata debba essere versata. Non è necessario invalidare la dichiarazione di esportazione.


Caso 17: merci originarie in Giappone sono immesse in libera pratica in Slovenia prima della data di adesione. Successivamente, le merci sono esportate dalla Slovenia alla Croazia e lasciano il territorio doganale dell'Unione (27) prima della data di adesione. Le merci sono in regime di deposito doganale in Croazia e sono successivamente dichiarate per l'immissione in libera pratica come merci in reintroduzione il 1° settembre 2013. Il dichiarante presenta un INF 3 per le merci, rilasciato dalle autorità doganali slovene prima del 1° luglio 2013.


Soluzione: le merci possono essere accettate come merci in reintroduzione perché sono state esportate dal territorio doganale dell'Unione, rispedite in detto territorio doganale (allargato) e dichiarate per l'immissione in libera pratica entro tre anni. L'esonero dei dazi all'importazione può essere quindi concesso in conformità agli articoli da 185 a 187 CD e agli articoli da 844 a 856 DAC. Ai fini dell'IVA, si configura un fatto generatore dell'imposta ai sensi dell'articolo 408(1)(b) della direttiva IVA. Tuttavia, l'importazione può essere esente da IVA se soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 143(1)(e) di tale direttiva [6]


[6] Gli Stati membri esentano le seguenti transazioni: (e) la reimportazione, da parte della persona che ha eseguito l'esportazione, delle merci nello stato in cui sono state esportate, in cui tali merci sono esenti da dazi doganali.


3. Dazi doganali e IVA relativi a yacht e altre imbarcazioni da diporto o sportive in regime di ammissione temporanea in Croazia


Gli articoli da 405 a 410 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006 sul sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA) stabiliscono le regole transitorie riguardanti l'adesione all'UE (vedere Allegato 1). Ai sensi di tali norme, le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in Croazia prima del 1° luglio 2013 sono assoggettate all'IVA all'importazione al momento dello svincolo dall'ammissione temporanea dopo l'adesione. Queste regole transitorie sono necessarie per evitare la non tassazione delle merci. Tuttavia, al fine di evitare la doppia imposizione, l'articolo 410(1)(c) della direttiva IVA stabilisce che qualora le merci in ammissione temporanea siano mezzi di trasporto tassati all'interno dell'UE (compresa la Croazia), l'IVA all'importazione dopo l'adesione non diventa esigibile.


Caso 18: un soggetto francese possiede una barca a vela per la quale l'IVA è stata pagata in Francia al momento dell'acquisto del natante. Il natante ha lo status dell'Unione. La prima entrata in servizio del mezzo di trasporto è stata più di otto anni prima dell'adesione. Il soggetto in questione è andato in Croazia e la barca è stata vincolata al regime di ammissione temporanea prima della data di adesione. Il 1° luglio 2013, il natante è ancora in tale regime doganale.
All'inizio di marzo 2014, il soggetto contatta le autorità doganali croate, perché il periodo per l'appuramento del regime di ammissione temporanea si conclude il 31 marzo 2014. Intende dichiarare il natante per immissione in libera pratica in Croazia perché il paese è diventato uno Stato membro UE.
Soluzione:
Il regime di ammissione temporanea deve essere appurato. Il natante deve essere dichiarato per immissione in libera pratica. Il soggetto francese può presentare un documento T2L (rilasciato a posteriori in conformità all'articolo 314c (3) DAC) perché era in libera pratica nell'UE27 prima della data di adesione. I dazi all'importazione non sono dovuti se viene fornita la prova dello status dell'Unione del natante.
Relativamente all'IVA l'importazione della barca a vela in Croazia si conclude senza che si configuri un fatto generatore dell'imposta perché il natante è stato acquistato prima della data di adesione in conformità alla legislazione IVA francese
Ovviamente, il soggetto francese deve presentare la fattura, affinché la dogana croata possa verificare che può essere applicata la disposizione nazionale che attua l'articolo 410(1)(c) della direttiva IVA. Alternativa
Considerando che le barche a vela d'altura e le barche a motore d'altura (diverse dalle barche con motore fuoribordo) sono esenti da dazio, e anche considerando che l'articolo 410(2)(a) della direttiva IVA (Dir 2006/112/CE) non prevede l'imposizione IVA per i mezzi di trasporto (ad es. barche),
essendovi una data di prima entrata in servizio più di otto anni prima dell'adesione, una dichiarazione doganale per immissione in libera pratica per tali barche può essere accettata senza alcuna prova dello status dell'Unione, ma solo con una prova della prima entrata in servizio. I dazi all'importazione non sono dovuti perché i natanti sono esenti da dazio. Inoltre, il natante è anche esente da IVA se viene fornita la prova della prima entrata in servizio che dimostri che la barca è più vecchia di otto anni.
Caso 19: un soggetto francese possiede una barca a vela per cui l'IVA non è stata pagata in Francia al momento dell'acquisto del natante. Il natante ha lo status dell'Unione. La prima entrata in servizio del mezzo di trasporto è stata più di otto anni prima dell'adesione.
Il soggetto in questione è andato in Croazia e la sua barca è stata vincolata al regime di ammissione temporanea prima della data di adesione. Il 1° luglio 2013, il natante è ancora in tale regime doganale.
All'inizio di marzo 2014, il soggetto contatta le autorità doganali croate, perché il periodo per l'appuramento del regime di ammissione temporanea si conclude il 31 marzo 2014. Intende dichiarare il natante per immissione in libera pratica in Croazia perché il paese diventa uno Stato membro UE.
Soluzione:
Considerando che le barche a vela d'altura e le barche a motore d'altura (diverse dalle barche con motore fuoribordo) sono esenti da dazio, e anche considerando che l'articolo 410(2)(a) della direttiva IVA (Dir 2006/112/CE) non prevede l'imposizione dell'IVA per i mezzi di trasporto (ad es. barche), essendovi una data di prima entrata in servizio più di otto anni prima dell'adesione, una dichiarazione doganale per immissione in libera pratica per tali barche può essere accettata senza alcuna prova dello status dell'Unione, ma solo con una prova della prima entrata in servizio. I dazi all'importazione non sono dovuti perché i natanti sono esenti da dazio. Inoltre, il natante è anche esente da IVA se viene fornita la prova della prima entrata in servizio che dimostri che la barca è più vecchia di otto anni.
Caso 20: un soggetto austriaco possiede una barca a vela per cui l'IVA è stata pagata in Austria al momento dell'acquisto del natante nel 2008. Il natante ha lo status dell'Unione. La prima entrata in servizio del mezzo di trasporto è stata nel 2009.
Il soggetto in questione è andato in Croazia e la barca è stata vincolata al regime di ammissione temporanea il 1° gennaio 2010. Il 1° luglio 2013, il natante è ancora in tale regime doganale. La barca non è mai entrata nell'UE27 dal 1° gennaio 2010. La barca viene riesportata dalla Croazia e dichiarata per immissione in libera pratica in Italia a settembre 2013.
Soluzione:
La barca non può essere reimportata in esenzione daziaria in Italia come merce in reintroduzione perché è stata per oltre 3 anni fuori dell'UE27. Tuttavia, l'aliquota daziaria all'importazione erga omnes (MFN) è zero.
Relativamente all'IVA l'importazione della barca a vela in Italia si conclude senza che si configuri un fatto generatore dell'imposta perché il natante è stato acquistato prima della data di adesione in conformità alla legislazione IVA austriaca. Naturalmente, il soggetto austriaco deve presentare presentare la fattura, affinché la dogana italiana possa verificare che può essere applicata la disposizione nazionale che attua l'articolo 410(1)(c) della direttiva IVA. Tuttavia, è necessario che il soggetto austriaco provi che il natante fosse in ammissione temporanea in Croazia alla data di adesione.


V. Conclusioni


Tenuto conto della complessità dell'adesione, è importante che gli operatori economici e i funzionari doganali si tengano tempestivamente e ampiamente informati in merito alle conseguenze. Il presente documento, puramente indicativo, intende contribuire a fornire le informazioni necessarie. L'applicazione della legislazione doganale è di competenza delle autorità nazionali, sotto il controllo delle giurisdizioni nazionali e, in ultima analisi, della Corte di giustizia. Ulteriori informazioni potrebbero risultare necessarie qualora vengano adottate misure preventive che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato. In generale, si raccomanda agli operatori di valutare attentamente se le merci che si trovavano in libera pratica nell'UE27 o in Croazia anteriormente alla data di adesione debbano o non debbano essere assoggettate a un regime sospensivo alla data del 1° luglio 2013.

Allegato 1
Misure transitorie riguardanti l'IVA applicabili nel quadro dell'adesione all'UE della Croazia


COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale
IVA e altre imposte sulla cifra d'affari


Bruxelles, 18 febbraio 2013


Nota Informativa


Oggetto: Misure transitorie relativa all'IVA applicabili nel quadro dell'adesione all'UE della Croazia.


Gli articoli da 405 a 410 della direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006 sul sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA) stabiliscono le norme transitorie riguardanti l'adesione all'UE.


CAPO 2
Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea


Articolo 405


Ai fini del presente capo, si intendono per:
1) «Comunità»: il territorio della Comunità quale è definito all'articolo 5, punto 1), prima dell'adesione di nuovi Stati membri;
2) «nuovi Stati membri»: il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 1° gennaio 1995, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 5, punto 2);
3) «Comunità allargata»: il territorio della Comunità, quale è definito all'articolo 5, punto 1), dopo l'adesione di nuovi Stati membri.


Articolo 406


Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all'articolo 156 o ad un regime o ad una situazione analoghi ad uno di detti regimi o situazioni nei nuovi Stati membri continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime o da dette situazioni dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:
a) il bene è stato introdotto prima della data di adesione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;
b) il bene è stato vincolato a tale regime o a tale situazione dopo la sua introduzione nella Comunità o in uno dei nuovi Stati membri;
c) il bene non è stato svincolato da detto regime o da detta situazione prima della data di adesione.


Articolo 407


Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene è stato vincolato a un regime di transito doganale continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:
a) il bene è stato assoggettato prima della data di adesione a un regime di transito doganale;
b) il bene non è stato svincolato da detto regime prima della data di adesione.


Articolo 408


1. Sono assimilati all'importazione di un bene per il quale è dimostrato che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella Comunità i seguenti casi:
a) qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da un regime di ammissione temporanea al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all'articolo 406;
b) qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da uno dei regimi o dalle situazioni di cui all'articolo 156, o da un regime analogo ad uno di detti regimi o a una di tali situazioni, al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all'articolo 406;
c) la conclusione di uno dei regimi di cui all'articolo 407, avviato prima della data di adesione nel territorio di uno dei nuovi Stati membri ai fini di una cessione di beni effettuata prima di tale data a titolo oneroso nel territorio di tale Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
d) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa nel corso di un regime di transito doganale, avviato alle condizioni di cui alla lettera c).
2. Oltre al caso di cui al paragrafo 1, è assimilata all'importazione di un bene la destinazione dopo la data di adesione, nel territorio di uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormente alla data di adesione, nel territorio della Comunità o di uno dei nuovi Stati membri, quando sussistono le seguenti condizioni:
a) la cessione di tali beni è stata esentata, o poteva essere esentata, in virtù dell'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b) o in virtù di una disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri;
b) i beni non sono stati importati né all'interno di uno dei nuovi Stati membri né nella Comunità prima della data di adesione.


Articolo 409


Nei casi di cui all'articolo 408, paragrafo 1, l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 61, nello Stato membro sul cui territorio il bene viene svincolato dal regime o dalla situazione al quale era stato vincolato prima della data di adesione.


Articolo 410


1. In deroga all'articolo 71, l'importazione di un bene, ai sensi dell'articolo 408, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta, quando sussiste una delle seguenti condizioni:
a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità allargata;
b) il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato;
c) il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunità, o non aveva beneficiato, in considerazione della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'IVA.


2. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera c) si reputa soddisfatta nei casi seguenti:
a) quando il termine tra la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto e la data di adesione all'Unione europea supera gli otto anni;
b) quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.



Una prima conclusione è che le vecchie norme continuano ad essere applicate fino al momento in cui le merci sono svincolate da tali regimi dopo il 1° luglio 2013.




1. In linea di principio, una volta svincolati da uno di questi regimi particolari, le merci sono oggetto di un'importazione, con l'IVA da assolvere nel paese in cui le merci si trovano quando cessano di essere vincolate a tali regimi (articoli 408 e 409 della direttiva IVA).



Una seconda conclusione è che tali merci, in linea di principio, saranno assoggettate all'IVA al momento dell'importazione, una volta svincolate da tali regimi dopo il 1° luglio 2013.




2. Tuttavia, non vi è fatto generatore di imposta (assenza di IVA all'importazione) quando:
(a) il bene importato è spedito o trasportato al di fuori della Comunità allargata;
(b) il bene importato ai sensi dell'articolo 408(1)(a) è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato;
(c) il bene importato ai sensi dell'articolo 408(1)(a) è un mezzo di trasporto che è stato acquistato o importato prima della data di adesione in conformità alle condizioni generali di fiscalità in vigore nel mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunità o che non aveva beneficiato, in considerazione della sua esportazione, di alcuna esenzione o restituzione dell'IVA.


La condizione di cui alla lettera (c) sarà considerata soddisfatta nei seguenti casi:
- quando il termine tra la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto e la data di adesione all'Unione europea supera gli otto anni;
- quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.



Una terza conclusione è che in certi casi e a certe condizioni (cfr. 2 a, b e c, citati in precedenza) il bene NON è soggetto a IVA una volta svincolato da questi regimi dopo il 1° luglio 2013.





Allegato 2
Misure doganali transitorie dell'Atto di Adesione - Collegamento con le procedure relative alle accise


Nota: i regimi descritti nel presente allegato che erano di applicazione per l'allargamento avvenuto a maggio 2004 si applicano mutatis mutandis all'adesione della Croazia il 1° luglio 2013 con piccole revisioni tecniche per tener conto della direttiva 2008/118/CE


COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE
Fiscalità indiretta e amministrazione fiscale
Ambiente e altre imposte indirette






Bruxelles, febbraio 2013



CED nr 447 rev 1



TAXUD/



POETRY:



DOCUMENTO DI LAVORO





SOLO PER USO UFFICIALE



COMITATO DELLE ACCISE

Informazioni agli Stati membri

Allargamento dell'UE - 1° luglio 2013
Misure doganali transitorie dell'Atto di Adesione
Collegamento con le procedure relative alle accise

Riunione di giugno 2013




Introduzione


Come allegato al presente documento di lavoro, le delegazioni troveranno un documento di lavoro preparato dalla direzione dogana della dg taxud relativamente alle misure doganali transitorie dell'ATTO DI ADESIONE che sarà di applicazione al momento dell'adesione della CROAZIA all'UE il 1° luglio 2013. il presente documento di lavoro è un aggiornamento del ced n. 477, che è stato preparato per l'adesione dei nuovi stati membri nel 2004 e nel 2007. include piccole modifiche tecniche per tener conto della direttiva 2008/118/CE e sarà presentato per informazione alla prossima riunione del Comitato accise e alla riunione del Comitato Codice Doganale.


Collegamento con le procedure relative alle accise


Le misure doganali transitorie descritte nell'allegato del presente documento indicano, al capitolo III, i principi essenziali da applicare nel settore doganale. In particolare, si afferma che "per facilitare gli scambi internazionali, alcune operazioni che sono iniziate prima dell'adesione e che vengono terminate successivamente dovrebbero ancora poter essere completate secondo le vecchie regole". Nel capitolo XI, punto 2, si osserva inoltre che "anche se non espressamente stabilito nell'Atto di adesione, i regimi doganali avviati prima dell'adesione devono essere appurati, indipendentemente dalla circostanza che tali procedure siano state adottate nei confronti di un paese terzo o tra uno Stato membro attuale e un nuovo Stato membro o tra due nuovi Stati membri". Lo stesso principio si applica naturalmente alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa durante la fase di transizione.


Pertanto, i prodotti che hanno iniziato a circolare e che sono giunti all'ufficio doganale di uscita dall'Unione europea prima del 1° luglio 2013, e sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/118/CE [7] alla data di adesione, continueranno ad essere vincolati a tale regime fino all'appuramento nell'UE allargata. Nel frattempo, l'accisa sarà sospesa in virtù del regime doganale. Una volta che i prodotti sono stati sdoganati nello Stato membro di immissione in libera pratica, e ipotizzando che i prodotti debbano essere consegnati in regime di sospensione dei diritti di accisa ad un deposito fiscale, si applicheranno le procedure per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa. Tali disposizioni si applicano solo a regimi doganali sospensivi e non riguardano la combinazione dell'utilizzo di EMCS e ECS. In questo caso, il movimento è concluso sulla base della nota di esportazione, se le merci escono prima del 1° luglio 2013.


I prodotti spediti da uno Stato membro per l'esportazione in Croazia ma che non raggiungono l'ufficio doganale di uscita prima del 1° luglio 2013 saranno soggetti alle disposizioni della direttiva 2008/118/CE. Prima dell'adesione, sarà stata presentata all'ufficio di esportazione una dichiarazione di esportazione con riferimento ad un e-AD. Se le merci in tale regime non hanno lasciato il territorio dei 27 Stati membri esistenti entro il 1° luglio 2013, l'operazione di esportazione dovrebbe essere invalidata e, in ogni caso, lo speditore deve operare un cambio di destinazione, che contenga i dettagli del destinatario abilitato a ricevere in sospensione di accisa croato.


[7] Relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (16 dicembre 2008)

L. 29 febbraio 2012, n. 17
Trattato Int. 9 dicembre 2011
Circ. 7 aprile 2004, n. 21/D
Nota 27 dicembre 2006, n. 3393

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